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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/10/2024, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2101/2018 R.G.
È comparso, per l'appellante, l'avv. DEBORAH ORTO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e chiede l'accoglimento dell'appello con il rigetto di ogni contraria istanza eccezione e difesa.
È comparso, per l'appellato, l'avv. RENATO DI BLASI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e chiede il rigetto dell'appello.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2101/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Deborah C.F._1
Orto presso cui è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Renato Di Blasi
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 29 novembre 2018 proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 163/2018 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n. 11800 del 25 ottobre 2017 emessa dal per l'importo di € 4.435,00 e relativa a canoni idrici Controparte_1
2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013, censurandola nella parte in cui a) aveva ritenuto corretto il calcolo degli interessi e della sanzione senza specificazione del percorso logico argomentativo, b) aveva ritenuto potabile l'acqua, c) non aveva applicato la decurtazione del 50% e d) aveva compensato le spese di lite.
2 Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa depositata alla prima udienza, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza dell'11 maggio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado appare corretta nella parte in cui rigetta il motivo di impugnazione relativo al calcolo della sanzione e degli interessi che, come esplicitato nell'atto di ingiunzione e confermato nella decisione gravata, sono stati calcolati in conformità all'art. 1, comma 165, legge n. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007), secondo cui “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”.
Vero è che il giudice di primo grado non ha effettuato il ricalcolo ma l'opponente si
è limitato ad allegare la non correttezza del calcolo senza specificare e provare, come suo onere, come e perché il calcolo fosse errato.
Le medesime considerazioni valgono per la misura della sanzione calcolata secondo l'art. 59 comma 3 n. 6 del Regolamento Idrico approvato il 26 marzo 2008.
Secondo l'appellante poi il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l'opposizione ritenendo la potabilità dell'acqua.
Invero la copiosa documentazione depositata dal smentisce tale Controparte_1 affermazione che viene, peraltro, ulteriormente infirmata dalla considerazione esperienziale contenuta nella decisione impugnata, secondo cui le doglianze di sono state formulate “dopo la notifica dell'atto di ingiunzione, dopo Parte_1 aver goduto della somministrazione idrica senza alcuna precedente lamentela e senza aver effettuato alcun pagamento per gli anni in questione” (pag. 3) e, deve aggiungersi, senza avere neppure provato di aver sofferto di qualsivoglia patologia a causa dell'asserita non potabilità dell'acqua.
3 Come già sottolineato dal Giudice di prime cure, mentre l'opponente non ha fornito la prova della non potabilità dell'acqua erogata, l'ente ha depositato copiosa documentazione recante numerosi rapporti di prova da cui risulta che, dagli esami chimici, chimico-fisici e batteriologici di campioni d'acqua relativi ai periodi di somministrazione per cui è causa, l'acqua fosse idonea al consumo umano e “pertanto
è consentito l'utilizzo per tali scopi” (cfr. esito esami in atti allegati al fascicolo di parte del primo grado di giudizio): si tratta di rilevazioni successive rispetto alle ordinanze
(indicate nella nota prot. 1287 U.T.C. del 10/07/2017) con cui si dispone che è vietato l'uso potabile delle acque e, pertanto, logicamente prevalenti sui provvedimenti sindacali in quanto il piano amministrativo e quello negoziale rimangono distinti.
3. – Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata espressamente censurata, seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico di per entrambi i gradi di Parte_1 giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al momento della conclusione della prestazione professionale, per le cause di valore fino a € 5.200 tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Considerato che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 2101/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
4 1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 163/2018 del Giudice di Pace di Patti;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite liquidate, per il primo grado, in € 436,00 oltre spese CP_1 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e, per il secondo grado, in € 852,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 ottobre 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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