TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3133/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Panfili e Sara
Dealessandri,
per l'adozione di
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
e
, C.F. nato a [...], il [...]; Parte_3 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che
1 con ricorso depositato il 3.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
farsi luogo all'adozione, da parte della medesima ricorrente, di e Parte_2 Pt_3
[...]
ha dedotto, a sostegno della spiegata domanda, quanto segue: Parte_1
• ella era stata coniugata con , deceduto il 22.9.2022; Persona_1
• non aveva figli ed era di stato libero;
• gli adottandi, e , erano nati (rispettivamente il 20.7.1974 Parte_2 Parte_3
e il 29.5.1984) dall'unione tra e la sua ex moglie Persona_1 [...]
poi deceduta il 16.6.2023; Per_2
• adottante e adottandi avevano instaurato un profondo legame tra loro;
la prima aveva da tempo assunto, nei fatti, un ruolo genitoriale nei confronti di e Parte_2
; era perciò sua intenzione conferire corrispondente veste giuridica al Parte_3
consolidato rapporto in essere tra loro;
all'udienza del 3.10.2024, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente l'adottante e gli adottandi, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo e intenso rapporto affettivo che, ormai da tempo, era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega una madre ai figli;
alla medesima udienza è stata sentita altresì quale coniuge non Testimone_1
legalmente separata di , la quale ha prestato l'assenso all'adozione del marito;
Parte_3
***
1. esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
ritenuto che, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse degli adottandi ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già da tempo è venuta a realizzarsi;
2 rilevato che, con riferimento a , sussiste un divario di età di oltre diciotto anni Parte_3
rispetto alla ricorrente;
considerato che, in ragione della differenza di età tra e (di quasi Parte_1 Parte_2
quindici anni e tre mesi), tenuto conto del legame affettivo instauratosi e consolidatosi nel tempo tra i due, e valutata altresì l'età dell'adottando, ormai cinquantenne, ricorrano nel caso di specie i presupposti per derogare – in ossequio alle coordinate tracciate dalla Corte costituzionale con sentenza del 18 gennaio 2024, n. 5 – all'intervallo di età di diciotto anni ordinariamente richiesto dalla legge tra adottante e adottando;
ritenuto che, alla luce dei pregressi rilievi e in considerazione delle risultanze procedimentali, sussistano tutti i presupposti prescritti dalla disciplina vigente per poter pronunciare l'adozione di e da parte di;
Parte_2 Parte_3 Parte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome degli adottati, e hanno Parte_2 Parte_3
espresso la volontà che il cognome dell'adottante fosse posposto al proprio;
preso atto che la ricorrente ha prestato adesione a tale ultima richiesta;
ritenuto che la richiesta degli adottati, alla luce dell'art. 299 c.c., come risultante a seguito dell'intervento manipolativo operato dalla Corte costituzionale con sentenza del 4 luglio 2023,
n. 135, possa essere accolta;
3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], e Parte_2 Pt_3
nato a [...], il [...], da parte di , nata a [...]
[...] Parte_1
(GE) il 29.4.1959;
dispone che gli adottati assumano il cognome dell'adottante, , posponendolo al Parte_1
proprio.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
3 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Panfili e Sara
Dealessandri,
per l'adozione di
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
e
, C.F. nato a [...], il [...]; Parte_3 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che
1 con ricorso depositato il 3.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
farsi luogo all'adozione, da parte della medesima ricorrente, di e Parte_2 Pt_3
[...]
ha dedotto, a sostegno della spiegata domanda, quanto segue: Parte_1
• ella era stata coniugata con , deceduto il 22.9.2022; Persona_1
• non aveva figli ed era di stato libero;
• gli adottandi, e , erano nati (rispettivamente il 20.7.1974 Parte_2 Parte_3
e il 29.5.1984) dall'unione tra e la sua ex moglie Persona_1 [...]
poi deceduta il 16.6.2023; Per_2
• adottante e adottandi avevano instaurato un profondo legame tra loro;
la prima aveva da tempo assunto, nei fatti, un ruolo genitoriale nei confronti di e Parte_2
; era perciò sua intenzione conferire corrispondente veste giuridica al Parte_3
consolidato rapporto in essere tra loro;
all'udienza del 3.10.2024, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente l'adottante e gli adottandi, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo e intenso rapporto affettivo che, ormai da tempo, era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega una madre ai figli;
alla medesima udienza è stata sentita altresì quale coniuge non Testimone_1
legalmente separata di , la quale ha prestato l'assenso all'adozione del marito;
Parte_3
***
1. esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
ritenuto che, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse degli adottandi ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già da tempo è venuta a realizzarsi;
2 rilevato che, con riferimento a , sussiste un divario di età di oltre diciotto anni Parte_3
rispetto alla ricorrente;
considerato che, in ragione della differenza di età tra e (di quasi Parte_1 Parte_2
quindici anni e tre mesi), tenuto conto del legame affettivo instauratosi e consolidatosi nel tempo tra i due, e valutata altresì l'età dell'adottando, ormai cinquantenne, ricorrano nel caso di specie i presupposti per derogare – in ossequio alle coordinate tracciate dalla Corte costituzionale con sentenza del 18 gennaio 2024, n. 5 – all'intervallo di età di diciotto anni ordinariamente richiesto dalla legge tra adottante e adottando;
ritenuto che, alla luce dei pregressi rilievi e in considerazione delle risultanze procedimentali, sussistano tutti i presupposti prescritti dalla disciplina vigente per poter pronunciare l'adozione di e da parte di;
Parte_2 Parte_3 Parte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome degli adottati, e hanno Parte_2 Parte_3
espresso la volontà che il cognome dell'adottante fosse posposto al proprio;
preso atto che la ricorrente ha prestato adesione a tale ultima richiesta;
ritenuto che la richiesta degli adottati, alla luce dell'art. 299 c.c., come risultante a seguito dell'intervento manipolativo operato dalla Corte costituzionale con sentenza del 4 luglio 2023,
n. 135, possa essere accolta;
3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], e Parte_2 Pt_3
nato a [...], il [...], da parte di , nata a [...]
[...] Parte_1
(GE) il 29.4.1959;
dispone che gli adottati assumano il cognome dell'adottante, , posponendolo al Parte_1
proprio.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
3 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
4