Ordinanza collegiale 30 dicembre 2020
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 15/03/2021, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00358/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2020, proposto da
AO BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione (in precedenza Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'ottemperanza
in favore di BE AO, della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia n. 653 dell’8 novembre 2017, R.G. 2064/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - docente di percussioni presso istituti scolastici della Provincia di Venezia in forza di contratti a tempo determinato – espone di aver agito avanti al Tribunale di Venezia con ricorso depositato in data 13 settembre 2012, da un lato, per l’accertamento dell’illegittimo utilizzo da parte dell’Amministrazione di contratti a tempo determinato in successione e per il risarcimento del danno subito, dall’altro lato, per il riconoscimento dell’anzianità maturata.
Il Tribunale di Venezia, quale Giudice unico del lavoro, con sentenza n. 653 dell’8 novembre 2017, notificata in data 19 dicembre 2019 e passata in giudicato:
1) ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, “ nove mensilità della retribuzione globale di fatto spettante all'epoca del deposito del ricorso, oltre ad accessori di legge” ;
2) quanto alla domanda relativa alla progressione stipendiale, ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale a fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati e ha condannato il Ministero resistente “ a riconoscere detta anzianità di servizio e a collocare il ricorrente stesso nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata ricostruita sulla base del modello Chioccon e a corrispondere al medesimo ricorrente le conseguenti differenze stipendiali maturate dal 10 luglio 2001 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ”.
2. Nel maggio 2019 il Ministero dell’Istruzione corrispondeva al ricorrente l’importo di € 11.727,30 corrispondente a n. 9 mensilità della retribuzione globale di fatto del signor AO BE, calcolata sulla base del cedolino dello stipendio relativo al mese di settembre 2012 (Allegato 3).
3. Con il ricorso in esame il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sopra indicata sentenza n. 653 del 2017 del Tribunale di Venezia e in particolare:
- in relazione al profilo di cui al punto 1) del dispositivo della sentenza, lamenta l’erroneità dell’importo versato dall’Amministrazione resistente e chiede il pagamento della somma di € 6.917,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Secondo il ricorrente, ai fini della quantificazione del risarcimento, la retribuzione globale di fatto doveva essere calcolata con riferimento al cedolino di agosto 2012 (€ 2.071,00), relativo all’ultimo stipendio percepito, non con riferimento al cedolino di settembre 2012 (€ 1.303,03);
- in relazione al profilo di cui al punto 2) del dispositivo, il ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza e ne chiede l’ottemperanza.
4. Costituitosi in giudizio il Ministero resistente ha rilevato di avere correttamente adempiuto al punto 1) del dispositivo della sentenza e di avere sollecitato l’Istituto scolastico a svolgere il procedimento necessario a dare esecuzione anche al punto 2).
5. Con ordinanza n. 1331 dell’11 novembre 2020 questa Sezione rilevava in particolare che il ricorso in esame risultava depositato in data 20 luglio 2020 e notificato il 21 luglio 2020, che non risultava la prova del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e altresì che non risultava la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Venezia n. 653 dell’8 novembre 2017. La Sezione pertanto assegnava alle parti termine, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., per il deposito di memorie sulle prospettate questioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso.
5.1. In attuazione di tale ordinanza, con memoria depositata in data 13 gennaio 2021, il ricorrente evidenziava:
- di avere per errore depositato copia della sentenza senza l’ultimo foglio con la dichiarazione di passaggio in giudicato della stessa e provvedeva al relativo deposito;
- di avere notificato la sentenza all’Amministrazione resistente in data 19 dicembre 2019 (nel PAT tuttavia il documento risultava indicato come notifica del ricorso e non come notifica della sentenza);
- che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione aveva sanato la nullità della notifica del ricorso con effetto ex tunc , in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ..
5.2. All’udienza del 10 febbraio 2021 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile.
Per costante giurisprudenza infatti la valida proposizione del ricorso avanti al giudice amministrativo richiede una precisa sequenza procedimentale e segnatamente che il ricorso sia prima notificato e successivamente depositato presso la segreteria.
In questo senso il primo comma dell'art. 45 cod. proc. amm., che disciplina il deposito del ricorso, parla di preventiva notificazione , “confermando così implicitamente che il deposito possa aver luogo solo dopo la notifica ... omissis ... Nessun effetto utile, pertanto, può essere ricondotto al deposito di un atto che non è stato preceduto dalla richiesta di notifica” (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1553. Conformi: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1 ottobre 2019, n. 4683; T.A.R. Campania, Salerno, 21 gennaio 2019, n. 136).
Come già evidenziato con l’ordinanza n. 1331 dell’11 novembre 2020, il ricorso in esame è stato invece prima depositato, in data 20 luglio 2020, e successivamente notificato all’Amministrazione resistente in data 21 luglio 2020. In effetti, come anticipato, la notifica che dal fascicolo telematico risulta effettuata il 19 dicembre 2019 concerne non il ricorso, ma la sola sentenza di cui il ricorrente chiede l’esecuzione.
6.1. Irrilevante è la successiva costituzione dell’Amministrazione resistente.
La costituzione dell’Amministrazione è infatti idonea a sanare esclusivamente la notifica nulla, non la notifica inesistente.
Nel caso in esame – lo si rimarca – il ricorso è stato notificato in assenza della preventiva notificazione all’Amministrazione resistente e tale omissione non può essere sanata.
Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm..
7. Per la peculiarità della fattispecie ed in particolare per la natura in rito della presente pronuncia, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO