Art. 2.
La quota che per il disposto dell' articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82 , l'Ente per la valorizzazione della isola d'Elba e' tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona mineraria, e' portata da lire 12 milioni a lire 16 milioni.
Il riparto fra i Comuni, anziche' in base alla popolazione censita, dovra' avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal prefetto di Livorno.
La quota che per il disposto dell' articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82 , l'Ente per la valorizzazione della isola d'Elba e' tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona mineraria, e' portata da lire 12 milioni a lire 16 milioni.
Il riparto fra i Comuni, anziche' in base alla popolazione censita, dovra' avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal prefetto di Livorno.