CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dottor Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1380/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. B. Mancino;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. A. Riccio;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
pagina 1 di 11 Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 3901/2023 e per l'effetto
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la prescrizione la nullità l'illegittimità l'inefficacia, tutto a favore della società dell'atto di intimazione di pagamento n. 110 Parte_1
2022 90013170 62/00 e delle cartelle di pagamento che seguono:
1.cartella di pagamento n. 11020100044793778000, assunta notificata il 19.6.2010, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2002,
a seguito di ruolo emesso dall 3; Controparte_1 Controparte_2
2.cartella di pagamento n. 11020110006074528000, assunta notificata il 7.2.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed onori per l'anno 2002 a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – Ufficio controlli;
CP_1
3.cartella di pagamento n. 11020120042249180000, assunta notificata il 17.12.2012, contente l'iscrizione a ruolo di , Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per CP_3
l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – controlli;
CP_2
4. cartella di pagamento n. 11020140025094282000, assunta notificata il 13.6.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Controparte_4
3;
[...]
5. cartella di pagamento n. 11020150018780979000, assunta notificata il 16.4.2015, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale 3;
6. cartella di pagamento n. 11020150020510981000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Iva, sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri, per gli anni 2008 e 2009, CP_ sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per , per l'anno 2008 e sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per Irap, per l'anno 2011 a seguito di ruolo emesso dalla Direzione
Provinciale 1 di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 3;
7.cartella di pagamento n. 11020150020511082000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa occupazione permanente spazi aree pubbliche, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso da gestione CP_6 servizi comunali;
8.cartella di pagamento n. 11020160010825725000, assunta notificata il 17.3.2016, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2011, a seguito di ruolo emesso dalla Provinciale I di 3; CP_4 Controparte_4
9.cartella di pagamento n. 1020160022027571000, assunta notificata il 19.4.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Irap, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2012, a seguito di ruolo emesso dalla 3; Controparte_4
pagina 2 di 11 10.cartella di pagamento n. 11020160032523029000, assunta notificata il 30.8.2016, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di e Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno
2011, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – di CP_1 Controparte_4
3; CP_1
11.avviso di addebito n. 41020160015719940000, assunto notificato il 8.7.2017, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di contributi anno 2015, a seguito di ruolo emesso dall sede di CP_7
; CP_1
-accertare e dichiarare che la società per i motivi di cui in atto, ed in Parte_1 ogni caso, non deve corrispondere all e agli Enti per i quali è Controparte_8 riscossione, le somme tutte indicate nell'atto di intimazione di pagamneto n. 110 2002
9001317062/00 e nelle cartelle di pagamento di seguito elencate:
1.cartella di pagamento n. 11020100044793778000, assunta notificata il 18.6.2010, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre interessi di mora ed oneri per l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dall – ufficio di 3; Controparte_1 CP_1
2.cartella di pagamento n. 11020110006074528000, assunta notificata il 7.2.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – controlli;
CP_1 CP_2
3. cartella di pagamento n. 1102012004224918000, assunta notificata il 17.12.12, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio controlli;
4.cartella di pagamento n. 11020140025094282000, assunta notificata il 13.6.14, contenente l'iscrizione a ruolo di Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale 1 di I di 3; CP_1 Controparte_4 CP_1
5.cartella di pagamento n. 11020150018780979000, assunta notificata il 16.4.2015, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale 3;
6. cartella di pagamento n. 11020150020510981000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Iva, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per gli anni 2008 e 2009, CP_ sanzione, interessi, interessi di mora ed oneri per per l'anno 2008 e sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per Irap, per l'anno 2011, a seguito di ruolo emesso dalla
[...]
3; Controparte_4
7.cartella di pagamento n. 11020150020511082000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa occupazione permanente spazi aree pubbliche, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso da gestione CP_6 servizi comunali;
pagina 3 di 11 8.cartella di pagamento n. 11020160010825725000, assunta notificata il 17.3.16, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2012, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 3;
9.cartella di pagamento n. 1020160022027571000, assunta notificata il 19.4.16, contenente l'iscrizione a ruolo di Irap, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno 2012, a seguito di ruolo emesso dalla 3; Controparte_4 Controparte_4
10. cartella di pagamento n. 11020160032523029000, assunta notificata il 30.8.2016, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di ed Iva, oltre sanzioni, interessi ed interessi di mora ed oneri per l'anno
2011, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – di CP_1 Controparte_4
3; CP_1
11. avviso di addebito n. 41020160015719940000, assunto notificato il 8.1.17, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di contributi anno 2015, a seguito di ruolo emesso dall sede di CP_7
. CP_1
Con vittoria di spese e competenze anche di primo grado.
Parte appellata
Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto
Vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Dopo la fase cautelare svoltasi davanti al GE, la società (di seguito Parte_1
proponeva opposizione alla esecuzione ex art 615 comma 2 cpc, opposizione con la quale Pt_1 chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'estinzione del credito posto a fondamento del pignoramento ex art. 72 bis dpr 1973/602 notificato in data 4.6.22 per intervenuta prescrizione quinquennale. Contestualmente, proponeva altresì opposizione ex art. 617 comma 2 cpc, Pt_1 eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento notificata il 9.5.22 per mancato rispetto dell'art. 7 della legge 2000 n. 212 e la nullità degli atti per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia Pt_1 dell'intimazione di pagamento di 10 cartelle di pagamento e di un avviso di addebito e di accertare e dichiarare che non doveva corrispondere le somme le somme indicate. Pt_1
1.1. (di seguito si costituiva in giudizio ed Controparte_9 _1 eccepiva preliminarmente (i) l'inammissibilità dell'opposizione con la quale si facevano valere per pagina 4 di 11 la prima volta vizi propri dell'intimazione di pagamento, posto che si trattava di opposizione ex art. 617 comma 2 cpc non proposta davanti al GE e comunque formulata oltre il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto di intimazione (ii) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice tributario trattandosi di opposizione cd recuperatoria, (iii) la competenza funzionale Giudice del Lavoro relativamente all'avviso di pagamento per contributi e (iv) la carenza di carenza di legittimazione di per essere CP_7 Controparte_9 legittimata a contraddire nel merito l . Nel merito, rilevava Controparte_1 _1
l'infondatezza dell'opposizione e la validità delle notifiche a mezzo PEC.
1.2.Con sentenza n. 3901 del 12.10.23, il Tribunale di Torino (i) dichiarava improcedibile l'opposizione ex art. 617 cpc, (ii) dichiarava il difetto di giurisdizione sull'opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, (iii) dichiarava la propria incompetenza funzionale sull'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41020160015719940000, (iv) rigettava il resto e condannava la società attrice a Cont rimborsare a le spese del giudizio.
1.3. Il Tribunale:
-qualificava l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 615 comma 2 cpc per la parte in cui veniva eccepita l'intervenuta prescrizione del credito azionato e come proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 cpc per la parte in cui veniva contestata la validità formale degli atti esecutivi;
-quanto all'opposizione ex art. 617 cpc, con cui dopo la fase cautelare davanti al GE Pt_1 sosteneva l'invalidità formale dell'intimazione di pagamento notificata il 9.5.22 perché priva degli elementi essenziali di cui all'art. 7 l. 2000 n. 212, ne rilevava l'inammissibilità atteso che trattavasi di motivo non tempestivamente formulato nel termine di 20 gg dalla notifica e perché non contenuto nel ricorso presentato davanti al GE;
-quanto all'opposizione ex art. 615 comma 2 cpc riguardante crediti relativi alle entrate tributarie CP_ dello Stato (Iva, , Irap), richiamava la sentenza Cass., SSUU 2020 n. 7822, rilevava che il fatto estintivo dedotto era prescrizione indicata come maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento del 9.5.22, osservava che il dies a quo indicato dall'opponente era fatto decorrere dalle date delle rispettive notifiche delle cartelle e sottolineava l'eccezione di nullità della notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali formulata da era Pt_1 tema che apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., SSUU 2022 n. 16986):
-quanto all'avviso di addebito rilevava la propria incompetenza essendo competente il CP_7 giudice del lavoro;
-quanto alla doglianza afferente l'errato calcolo degli interessi, ne rilevava la genericità:”la contestazione appare generica perché non si comprende quale sia il danno che sarebbe derivato al debitore in assenza della proposta da parte del medesimo di un diverso e corretto calcolo degli interessi”.
pagina 5 di 11 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Corte l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. _1
All'esito della prima udienza, con ordinanza del C.I. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte.
Con ordinanza 9.4.25 la causa è stata trattenuta a decisione collegiale.
4. Con il primo motivo, parte appellante lamenta la carenza di motivazione della sentenza e l'erronea interpretazione della norma in relazione all'opposizione ex art. 617 comma 2 cpc e rileva che “in realtà l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, codice identificativo del fascicolo
110/2022/000005596, codice identificativo della procedura esecutiva 11084202200001644001 è stato notificato alla società in data 4.6.2022 e il ricorso ex art. 615-617 Parte_1 secondo comma cpc avverso è stato depositato ritualmente nei 20 giorni dalla notifica del
4.6.2022 ovvero in data 20.6.2022 Rg. 5585/2022, Tribunale di Torino, sez. esecuzioni Giudice
Dott.ssa Peila”.
Replica osservando che nell'atto di citazione per il giudizio di merito in primo grado – e _1 precisamente al punto 2 oltre che nelle conclusioni – parte appellante fa espresso riferimento solo agli asseriti vizi formali della intimazione di pagamento notificata il 9.5.22 e non dell'atto di pignoramento presso terzi. ha dunque abbandonato i motivi di opposizione all'atto di Pt_1 pignoramento presso terzi impugnato e pertanto il Tribunale bene ha fatto ha dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc per tardività con riferimento alla intimazione di pagamento. Osserva ancora che la società appellante omette del tutto di specificare i _1 motivi di doglianza, con conseguente nullità per genericità dell'impugnazione e che comunque, nel merito, le doglianze sono sfornite di prova atteso che la intimazione contiene tutte le indicazioni essenziali previste.
4.1.Con il secondo motivo, parte appellante contesta la decisione in punto competenza giurisdizionale del Giudice Tributario atteso che nello specifico è stata eccepita la prescrizione dei crediti e non si è analizzato a monte se tali somme erano o meno dovute, tanto più che la società appellante ha potuto eccepire la prescrizione del credito solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto con la costituzione in giudizio di si sono potute _1 verificare le notifiche delle cartelle.
A tale proposito, parte appellante sottolinea che tutte le notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, atti esecutivi ed iscrizioni ipotecarie effettuati da già _1
, sono affette da vizi di notificazione in quanto provenienti da un indirizzo Pec diverso da CP_12 quello richiesto dall'art. 16 ter del dl. 179/2012 convertito nella l. 2012 n.
pagina 6 di 11 221( t) e rileva che in proposito il primo giudice non si Email_1
è espresso, limitandosi a ritenere sussistente il difetto di giurisdizione.
Replica – dopo aver riportato analiticamente le notifiche delle cartelle esattoriali e gli atti _1 interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione, comunicazione preventiva di ipoteche, pignoramenti presso terzi e ex art. 72 bis, oltre che documenti afferenti alle rateizzazioni inoltrati da - che il diritto di riscossione di un credito erariale divenuto definitivo per omessa Pt_1 impugnazione dell'atto presupposto si prescrive nel termine ordinario decennale di all'art. 2946
c.c. (Cass., 2020 n. 12740 e Cass., 2021 n. 8120).
Quanto alla asserita invalidità della notifica perché proveniente da un indirizzo Pec non inserito nei pubblici registri, (i) richiama l'art. 26 comma 2 del dpr 1973 n 602 e smi che la consente _1
e focalizza l'attenzione sulla individuazione del solo indirizzo PEC del destinatario a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque garantirne il diritto di contraddittorio e di difesa, (ii) rileva che la Corte di Cassazione a SSUU ha evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi nei sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo Pec (Cass., SSUU 2022 n. 15979) e (iii) sottolinea, richiamati gli artt. 160 e 156 comma 3 cpc, che “nel caso di specie … il ricorrente non solo ha dimostrato di aver ricevuto la intimazione di pagamento in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione e alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio proprio l'Ente della riscossione che lo ha emesso”.
Da ultimo, riferisce che in data 5.7.22 (dopo il ricorso al GE del 22.6.22) l'odierna parte _1 appellante ha proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria di Torino sia con riferimento all'atto di pignoramento che con riferimento all'intimazione di pagamento n. 110 2022 90013170
62/00.
4.2. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata comprensione da parte del primo giudice afferente il calcolo degli interessi, richiama Cass., 2014 n. 8934 che ha statuito che non competono al contribuente indagini per decifrare un computo di interessi “criptico e non comprensibile”, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservata ai soli avvisi di accertamento e che anche alla cartella di pagamento devono comunque ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo e altra giurisprudenza di merito anche di questa CA.
Replica rilevando che l'intimazione di pagamento non necessita della indicazione analitica _1 del calcolo degli interessi, che il tasso annuo è previsto per legge ed allo stesso è fatto richiamo nella nota (i) della intimazione e comunque che l'eccezione di risolve in un motivo di forma che avrebbe dovuto essere fatto valere nei termini di cui all'art. 617 cpc.
pagina 7 di 11 5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
5.1. In via preliminare, la Corte rileva che la presente impugnazione non riguarda il capo della sentenza con cui il primo giudice ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a favore del giudice del lavoro relativamente all'avviso di addebito (avviso di addebito n. CP_7
41020160015719940000), non oggetto di appello.
Sempre in via preliminare e con riferimento alla sentenza 364/2024 emessa inter partes dalla
Corte Giustizia Tributaria di Torino prodotta da parte appellata con la comparsa conclusionale, ritiene la Corte che tale produzione non ricada nel divieto di cui all'art. 345 cpc atteso che: (i) si tratta di una sentenza emessa inter partes a seguito di ricorso di N.C.Z. dopo l'instaurazione del presente giudizio, e di cui parte appellante è certamente a conoscenza;
(ii) il giudizio tributario è stato instaurato dall'odierna parte appellante in relazione all'intimazione di pagamento n. 110
2022 90013170 62/00 per cui è qui causa;
(iii) , in comparsa di costituzione e risposta aveva _1 dato conto del fatto che la controparte aveva attivato il procedimento in questione, procedimento che si è appunto concluso con la sentenza 364/24.
5.2. Il primo motivo di appello è inammissibile perché - riguardando il capo della sentenza che il primo giudice ha qualificato opposizione ex art. 617 cpc – vi osta l'art. 618 c.p.c. che espressamente definisce non impugnabile la sentenza.
5.3. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Come si è detto, parte appellante afferma l'intervenuta prescrizione del credito (peraltro, osserva la Corte, decennale e non quinquennale trattandosi di debito erariale) in quanto afferma la nullità/non validità delle notifiche delle cartelle avvenute mediante Pec da un indirizzo (che Pt_1 assume) non valido. Il Tribunale ha ritenuto la propria carenza di giurisdizione e la Corte ritiene corretta la decisione.
Come osservato da questa Corte nella sentenza 10.3.23 emessa in causa RG 2021 n. 1280, la
Corte di Cassazione, Sez. Unite, 14/04/2020, n. 7822, seguendo un indirizzo inaugurato da
Cass., 2019 n. 34.447 a modifica del precedente, ha affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria …, il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a
pagina 8 di 11 prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. L'orientamento è stato di seguito confermato da
Cass., Sez. Unite, 20/05/2021, n. 13.767. La successiva Cass., Sez. Unite, 25/05/2022, n.
16.986, ponendosi in linea di continuità, ha ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice tributario anche la prescrizione che estingue l'obbligazione tributaria maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, ma soltanto quando “il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle”; solo in tale caso, infatti, viene ancora in rilievo la pretesa impositiva oggetto della cartella, non ancora consolidata (cfr. Cass., Sez. Unite, 34.447/19 cit.), “in quanto
l'insussistenza di una situazione di delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario ”, e solo in questo caso, del resto, vi è l'esigenza di concentrare presso la giurisdizione tributaria la cognizione delle questioni attinenti alla correttezza formale e sostanziale di provvedimenti di natura fiscale Laddove, invece, l'eccezione di prescrizione maturata a valle della notifica della cartella venga sollevata senza in alcun modo mettere in discussione la definitività della pretesa impositiva, in relazione ad un dubbio sulla regolarità della notifica della cartella o sulla esistenza stessa della notificazione, si è in presenza di una controversia riguardante gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella, devoluti, come tali, alla cognizione del g.o. a norma dell'art. 2, co. 1, d.lgs. 546/92
(“Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 …”).
L'arresto di cui sopra, peraltro, è stato ribadito ancora nel 2023, quando con la decisione n. 4227 del 10.2.23 le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella effettivamente e validamente eseguita.
Nel caso in esame, come si è detto, parte appellante contesta proprio “tutte notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, atti esecutivi e iscrizioni ipotecarie effettuate dall , già )” perché “affette da vizio di Controparte_1 CP_13
pagina 9 di 11 notificazione in quanto provenienti da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri …”), con ciò mettendo in discussione proprio la pretesa tributaria.
Alla luce dell'orientamento della Suprema Corte sopra riportato, deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice tributario sulla presente controversia con conseguente rigetto del motivo di impugnazione.
Resta solo da aggiungere che con la sentenza del 26.3.2024 di cui si è detto al precedente punto
5.1., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha rigettato, decidendola nel merito,
l'opposizione avverso la stessa intimazione di pagamento n. n. 110 2022 90013170 62/00 per cui
è qui causa presentata dal nel maggio 2022. Pt_1
5.4. Il terzo motivo di appello è inammissibile atteso che il motivo non colpisce la ratio decidendi del primo giudice come riportata al punto 1.3. ma si limita a reiterare una generica doglianza, peraltro infondata perchè nel caso il criterio di calcolo degli interessi è tutt'altro che “criptico e non comprensibile” atteso che il tasso annuo è previsto per legge e il tenore della nota (1) a pag.
10 della intimazione
6. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo - DM 2014
n. 55 e smi, scaglione da 520.000,00 a 1.000.000 di euro, valori medi atteso il valore della controversia, fase di studio,introduttiva e decisionale (ridotta) - seguono la soccombenza di parte appellante, con distrazione a favore dell'Avv. Antonello Riccio, antistatario.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1380/23, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3901/2023 del Tribunale di Torino;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a – e per essa all'Avv. Antonello Riccio, antistario – le Controparte_8 spese del grado, che liquida in complessivi euro 13.000,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
pagina 10 di 11 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
21.5.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dottor Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1380/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. B. Mancino;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. A. Riccio;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
pagina 1 di 11 Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 3901/2023 e per l'effetto
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la prescrizione la nullità l'illegittimità l'inefficacia, tutto a favore della società dell'atto di intimazione di pagamento n. 110 Parte_1
2022 90013170 62/00 e delle cartelle di pagamento che seguono:
1.cartella di pagamento n. 11020100044793778000, assunta notificata il 19.6.2010, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2002,
a seguito di ruolo emesso dall 3; Controparte_1 Controparte_2
2.cartella di pagamento n. 11020110006074528000, assunta notificata il 7.2.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed onori per l'anno 2002 a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – Ufficio controlli;
CP_1
3.cartella di pagamento n. 11020120042249180000, assunta notificata il 17.12.2012, contente l'iscrizione a ruolo di , Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per CP_3
l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – controlli;
CP_2
4. cartella di pagamento n. 11020140025094282000, assunta notificata il 13.6.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Controparte_4
3;
[...]
5. cartella di pagamento n. 11020150018780979000, assunta notificata il 16.4.2015, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale 3;
6. cartella di pagamento n. 11020150020510981000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Iva, sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri, per gli anni 2008 e 2009, CP_ sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per , per l'anno 2008 e sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per Irap, per l'anno 2011 a seguito di ruolo emesso dalla Direzione
Provinciale 1 di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 3;
7.cartella di pagamento n. 11020150020511082000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa occupazione permanente spazi aree pubbliche, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso da gestione CP_6 servizi comunali;
8.cartella di pagamento n. 11020160010825725000, assunta notificata il 17.3.2016, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2011, a seguito di ruolo emesso dalla Provinciale I di 3; CP_4 Controparte_4
9.cartella di pagamento n. 1020160022027571000, assunta notificata il 19.4.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Irap, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2012, a seguito di ruolo emesso dalla 3; Controparte_4
pagina 2 di 11 10.cartella di pagamento n. 11020160032523029000, assunta notificata il 30.8.2016, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di e Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno
2011, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – di CP_1 Controparte_4
3; CP_1
11.avviso di addebito n. 41020160015719940000, assunto notificato il 8.7.2017, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di contributi anno 2015, a seguito di ruolo emesso dall sede di CP_7
; CP_1
-accertare e dichiarare che la società per i motivi di cui in atto, ed in Parte_1 ogni caso, non deve corrispondere all e agli Enti per i quali è Controparte_8 riscossione, le somme tutte indicate nell'atto di intimazione di pagamneto n. 110 2002
9001317062/00 e nelle cartelle di pagamento di seguito elencate:
1.cartella di pagamento n. 11020100044793778000, assunta notificata il 18.6.2010, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre interessi di mora ed oneri per l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dall – ufficio di 3; Controparte_1 CP_1
2.cartella di pagamento n. 11020110006074528000, assunta notificata il 7.2.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – controlli;
CP_1 CP_2
3. cartella di pagamento n. 1102012004224918000, assunta notificata il 17.12.12, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2002, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio controlli;
4.cartella di pagamento n. 11020140025094282000, assunta notificata il 13.6.14, contenente l'iscrizione a ruolo di Iva, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale 1 di I di 3; CP_1 Controparte_4 CP_1
5.cartella di pagamento n. 11020150018780979000, assunta notificata il 16.4.2015, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale 3;
6. cartella di pagamento n. 11020150020510981000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Iva, sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per gli anni 2008 e 2009, CP_ sanzione, interessi, interessi di mora ed oneri per per l'anno 2008 e sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per Irap, per l'anno 2011, a seguito di ruolo emesso dalla
[...]
3; Controparte_4
7.cartella di pagamento n. 11020150020511082000, assunta notificata il 29.5.2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa occupazione permanente spazi aree pubbliche, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2010, a seguito di ruolo emesso da gestione CP_6 servizi comunali;
pagina 3 di 11 8.cartella di pagamento n. 11020160010825725000, assunta notificata il 17.3.16, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di , oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri, per l'anno 2012, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 3;
9.cartella di pagamento n. 1020160022027571000, assunta notificata il 19.4.16, contenente l'iscrizione a ruolo di Irap, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri per l'anno 2012, a seguito di ruolo emesso dalla 3; Controparte_4 Controparte_4
10. cartella di pagamento n. 11020160032523029000, assunta notificata il 30.8.2016, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di ed Iva, oltre sanzioni, interessi ed interessi di mora ed oneri per l'anno
2011, a seguito di ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di – di CP_1 Controparte_4
3; CP_1
11. avviso di addebito n. 41020160015719940000, assunto notificato il 8.1.17, contenente CP_ l'iscrizione a ruolo di contributi anno 2015, a seguito di ruolo emesso dall sede di CP_7
. CP_1
Con vittoria di spese e competenze anche di primo grado.
Parte appellata
Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto
Vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Dopo la fase cautelare svoltasi davanti al GE, la società (di seguito Parte_1
proponeva opposizione alla esecuzione ex art 615 comma 2 cpc, opposizione con la quale Pt_1 chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'estinzione del credito posto a fondamento del pignoramento ex art. 72 bis dpr 1973/602 notificato in data 4.6.22 per intervenuta prescrizione quinquennale. Contestualmente, proponeva altresì opposizione ex art. 617 comma 2 cpc, Pt_1 eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento notificata il 9.5.22 per mancato rispetto dell'art. 7 della legge 2000 n. 212 e la nullità degli atti per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia Pt_1 dell'intimazione di pagamento di 10 cartelle di pagamento e di un avviso di addebito e di accertare e dichiarare che non doveva corrispondere le somme le somme indicate. Pt_1
1.1. (di seguito si costituiva in giudizio ed Controparte_9 _1 eccepiva preliminarmente (i) l'inammissibilità dell'opposizione con la quale si facevano valere per pagina 4 di 11 la prima volta vizi propri dell'intimazione di pagamento, posto che si trattava di opposizione ex art. 617 comma 2 cpc non proposta davanti al GE e comunque formulata oltre il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto di intimazione (ii) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice tributario trattandosi di opposizione cd recuperatoria, (iii) la competenza funzionale Giudice del Lavoro relativamente all'avviso di pagamento per contributi e (iv) la carenza di carenza di legittimazione di per essere CP_7 Controparte_9 legittimata a contraddire nel merito l . Nel merito, rilevava Controparte_1 _1
l'infondatezza dell'opposizione e la validità delle notifiche a mezzo PEC.
1.2.Con sentenza n. 3901 del 12.10.23, il Tribunale di Torino (i) dichiarava improcedibile l'opposizione ex art. 617 cpc, (ii) dichiarava il difetto di giurisdizione sull'opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, (iii) dichiarava la propria incompetenza funzionale sull'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41020160015719940000, (iv) rigettava il resto e condannava la società attrice a Cont rimborsare a le spese del giudizio.
1.3. Il Tribunale:
-qualificava l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 615 comma 2 cpc per la parte in cui veniva eccepita l'intervenuta prescrizione del credito azionato e come proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 cpc per la parte in cui veniva contestata la validità formale degli atti esecutivi;
-quanto all'opposizione ex art. 617 cpc, con cui dopo la fase cautelare davanti al GE Pt_1 sosteneva l'invalidità formale dell'intimazione di pagamento notificata il 9.5.22 perché priva degli elementi essenziali di cui all'art. 7 l. 2000 n. 212, ne rilevava l'inammissibilità atteso che trattavasi di motivo non tempestivamente formulato nel termine di 20 gg dalla notifica e perché non contenuto nel ricorso presentato davanti al GE;
-quanto all'opposizione ex art. 615 comma 2 cpc riguardante crediti relativi alle entrate tributarie CP_ dello Stato (Iva, , Irap), richiamava la sentenza Cass., SSUU 2020 n. 7822, rilevava che il fatto estintivo dedotto era prescrizione indicata come maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento del 9.5.22, osservava che il dies a quo indicato dall'opponente era fatto decorrere dalle date delle rispettive notifiche delle cartelle e sottolineava l'eccezione di nullità della notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali formulata da era Pt_1 tema che apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., SSUU 2022 n. 16986):
-quanto all'avviso di addebito rilevava la propria incompetenza essendo competente il CP_7 giudice del lavoro;
-quanto alla doglianza afferente l'errato calcolo degli interessi, ne rilevava la genericità:”la contestazione appare generica perché non si comprende quale sia il danno che sarebbe derivato al debitore in assenza della proposta da parte del medesimo di un diverso e corretto calcolo degli interessi”.
pagina 5 di 11 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Corte l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. _1
All'esito della prima udienza, con ordinanza del C.I. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte.
Con ordinanza 9.4.25 la causa è stata trattenuta a decisione collegiale.
4. Con il primo motivo, parte appellante lamenta la carenza di motivazione della sentenza e l'erronea interpretazione della norma in relazione all'opposizione ex art. 617 comma 2 cpc e rileva che “in realtà l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, codice identificativo del fascicolo
110/2022/000005596, codice identificativo della procedura esecutiva 11084202200001644001 è stato notificato alla società in data 4.6.2022 e il ricorso ex art. 615-617 Parte_1 secondo comma cpc avverso è stato depositato ritualmente nei 20 giorni dalla notifica del
4.6.2022 ovvero in data 20.6.2022 Rg. 5585/2022, Tribunale di Torino, sez. esecuzioni Giudice
Dott.ssa Peila”.
Replica osservando che nell'atto di citazione per il giudizio di merito in primo grado – e _1 precisamente al punto 2 oltre che nelle conclusioni – parte appellante fa espresso riferimento solo agli asseriti vizi formali della intimazione di pagamento notificata il 9.5.22 e non dell'atto di pignoramento presso terzi. ha dunque abbandonato i motivi di opposizione all'atto di Pt_1 pignoramento presso terzi impugnato e pertanto il Tribunale bene ha fatto ha dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc per tardività con riferimento alla intimazione di pagamento. Osserva ancora che la società appellante omette del tutto di specificare i _1 motivi di doglianza, con conseguente nullità per genericità dell'impugnazione e che comunque, nel merito, le doglianze sono sfornite di prova atteso che la intimazione contiene tutte le indicazioni essenziali previste.
4.1.Con il secondo motivo, parte appellante contesta la decisione in punto competenza giurisdizionale del Giudice Tributario atteso che nello specifico è stata eccepita la prescrizione dei crediti e non si è analizzato a monte se tali somme erano o meno dovute, tanto più che la società appellante ha potuto eccepire la prescrizione del credito solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto con la costituzione in giudizio di si sono potute _1 verificare le notifiche delle cartelle.
A tale proposito, parte appellante sottolinea che tutte le notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, atti esecutivi ed iscrizioni ipotecarie effettuati da già _1
, sono affette da vizi di notificazione in quanto provenienti da un indirizzo Pec diverso da CP_12 quello richiesto dall'art. 16 ter del dl. 179/2012 convertito nella l. 2012 n.
pagina 6 di 11 221( t) e rileva che in proposito il primo giudice non si Email_1
è espresso, limitandosi a ritenere sussistente il difetto di giurisdizione.
Replica – dopo aver riportato analiticamente le notifiche delle cartelle esattoriali e gli atti _1 interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione, comunicazione preventiva di ipoteche, pignoramenti presso terzi e ex art. 72 bis, oltre che documenti afferenti alle rateizzazioni inoltrati da - che il diritto di riscossione di un credito erariale divenuto definitivo per omessa Pt_1 impugnazione dell'atto presupposto si prescrive nel termine ordinario decennale di all'art. 2946
c.c. (Cass., 2020 n. 12740 e Cass., 2021 n. 8120).
Quanto alla asserita invalidità della notifica perché proveniente da un indirizzo Pec non inserito nei pubblici registri, (i) richiama l'art. 26 comma 2 del dpr 1973 n 602 e smi che la consente _1
e focalizza l'attenzione sulla individuazione del solo indirizzo PEC del destinatario a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque garantirne il diritto di contraddittorio e di difesa, (ii) rileva che la Corte di Cassazione a SSUU ha evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi nei sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo Pec (Cass., SSUU 2022 n. 15979) e (iii) sottolinea, richiamati gli artt. 160 e 156 comma 3 cpc, che “nel caso di specie … il ricorrente non solo ha dimostrato di aver ricevuto la intimazione di pagamento in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione e alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio proprio l'Ente della riscossione che lo ha emesso”.
Da ultimo, riferisce che in data 5.7.22 (dopo il ricorso al GE del 22.6.22) l'odierna parte _1 appellante ha proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria di Torino sia con riferimento all'atto di pignoramento che con riferimento all'intimazione di pagamento n. 110 2022 90013170
62/00.
4.2. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata comprensione da parte del primo giudice afferente il calcolo degli interessi, richiama Cass., 2014 n. 8934 che ha statuito che non competono al contribuente indagini per decifrare un computo di interessi “criptico e non comprensibile”, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservata ai soli avvisi di accertamento e che anche alla cartella di pagamento devono comunque ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo e altra giurisprudenza di merito anche di questa CA.
Replica rilevando che l'intimazione di pagamento non necessita della indicazione analitica _1 del calcolo degli interessi, che il tasso annuo è previsto per legge ed allo stesso è fatto richiamo nella nota (i) della intimazione e comunque che l'eccezione di risolve in un motivo di forma che avrebbe dovuto essere fatto valere nei termini di cui all'art. 617 cpc.
pagina 7 di 11 5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
5.1. In via preliminare, la Corte rileva che la presente impugnazione non riguarda il capo della sentenza con cui il primo giudice ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a favore del giudice del lavoro relativamente all'avviso di addebito (avviso di addebito n. CP_7
41020160015719940000), non oggetto di appello.
Sempre in via preliminare e con riferimento alla sentenza 364/2024 emessa inter partes dalla
Corte Giustizia Tributaria di Torino prodotta da parte appellata con la comparsa conclusionale, ritiene la Corte che tale produzione non ricada nel divieto di cui all'art. 345 cpc atteso che: (i) si tratta di una sentenza emessa inter partes a seguito di ricorso di N.C.Z. dopo l'instaurazione del presente giudizio, e di cui parte appellante è certamente a conoscenza;
(ii) il giudizio tributario è stato instaurato dall'odierna parte appellante in relazione all'intimazione di pagamento n. 110
2022 90013170 62/00 per cui è qui causa;
(iii) , in comparsa di costituzione e risposta aveva _1 dato conto del fatto che la controparte aveva attivato il procedimento in questione, procedimento che si è appunto concluso con la sentenza 364/24.
5.2. Il primo motivo di appello è inammissibile perché - riguardando il capo della sentenza che il primo giudice ha qualificato opposizione ex art. 617 cpc – vi osta l'art. 618 c.p.c. che espressamente definisce non impugnabile la sentenza.
5.3. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Come si è detto, parte appellante afferma l'intervenuta prescrizione del credito (peraltro, osserva la Corte, decennale e non quinquennale trattandosi di debito erariale) in quanto afferma la nullità/non validità delle notifiche delle cartelle avvenute mediante Pec da un indirizzo (che Pt_1 assume) non valido. Il Tribunale ha ritenuto la propria carenza di giurisdizione e la Corte ritiene corretta la decisione.
Come osservato da questa Corte nella sentenza 10.3.23 emessa in causa RG 2021 n. 1280, la
Corte di Cassazione, Sez. Unite, 14/04/2020, n. 7822, seguendo un indirizzo inaugurato da
Cass., 2019 n. 34.447 a modifica del precedente, ha affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria …, il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a
pagina 8 di 11 prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. L'orientamento è stato di seguito confermato da
Cass., Sez. Unite, 20/05/2021, n. 13.767. La successiva Cass., Sez. Unite, 25/05/2022, n.
16.986, ponendosi in linea di continuità, ha ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice tributario anche la prescrizione che estingue l'obbligazione tributaria maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, ma soltanto quando “il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle”; solo in tale caso, infatti, viene ancora in rilievo la pretesa impositiva oggetto della cartella, non ancora consolidata (cfr. Cass., Sez. Unite, 34.447/19 cit.), “in quanto
l'insussistenza di una situazione di
(“Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 …”).
L'arresto di cui sopra, peraltro, è stato ribadito ancora nel 2023, quando con la decisione n. 4227 del 10.2.23 le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella effettivamente e validamente eseguita.
Nel caso in esame, come si è detto, parte appellante contesta proprio “tutte notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, atti esecutivi e iscrizioni ipotecarie effettuate dall , già )” perché “affette da vizio di Controparte_1 CP_13
pagina 9 di 11 notificazione in quanto provenienti da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri …”), con ciò mettendo in discussione proprio la pretesa tributaria.
Alla luce dell'orientamento della Suprema Corte sopra riportato, deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice tributario sulla presente controversia con conseguente rigetto del motivo di impugnazione.
Resta solo da aggiungere che con la sentenza del 26.3.2024 di cui si è detto al precedente punto
5.1., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha rigettato, decidendola nel merito,
l'opposizione avverso la stessa intimazione di pagamento n. n. 110 2022 90013170 62/00 per cui
è qui causa presentata dal nel maggio 2022. Pt_1
5.4. Il terzo motivo di appello è inammissibile atteso che il motivo non colpisce la ratio decidendi del primo giudice come riportata al punto 1.3. ma si limita a reiterare una generica doglianza, peraltro infondata perchè nel caso il criterio di calcolo degli interessi è tutt'altro che “criptico e non comprensibile” atteso che il tasso annuo è previsto per legge e il tenore della nota (1) a pag.
10 della intimazione
6. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo - DM 2014
n. 55 e smi, scaglione da 520.000,00 a 1.000.000 di euro, valori medi atteso il valore della controversia, fase di studio,introduttiva e decisionale (ridotta) - seguono la soccombenza di parte appellante, con distrazione a favore dell'Avv. Antonello Riccio, antistatario.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1380/23, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3901/2023 del Tribunale di Torino;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a – e per essa all'Avv. Antonello Riccio, antistario – le Controparte_8 spese del grado, che liquida in complessivi euro 13.000,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
pagina 10 di 11 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
21.5.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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