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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott. Patrizia NIGRI - Giudice dott. Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 419/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLO GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCASSINI Controparte_1
FLAVIANO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/04/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 27/01/2025, chiedendo pertanto la definizione del presente giudizio alle condizioni ivi riportate;
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Pompei in data 12/04/2002 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il
[...] Per_1 Per_2
07/05/2003 e il 26/09/2005, che in data 22/06/2022 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
Le parti comparivano innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale all'udienza del 14/06/2023.
Adottati i provvedimenti provvisori, nominato il giudice istruttore, all'udienza del
07/04/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.I. con ordinanza del 27/01/2025 e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il
22/06/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno dichiarato di voler regolare i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 27/01/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23/01/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/04/2002 in Pompei da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pompei dell'anno 2002, parte 2, serie A, numero 41;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 27/01/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott. Patrizia NIGRI - Giudice dott. Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 419/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLO GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCASSINI Controparte_1
FLAVIANO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/04/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 27/01/2025, chiedendo pertanto la definizione del presente giudizio alle condizioni ivi riportate;
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Pompei in data 12/04/2002 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il
[...] Per_1 Per_2
07/05/2003 e il 26/09/2005, che in data 22/06/2022 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
Le parti comparivano innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale all'udienza del 14/06/2023.
Adottati i provvedimenti provvisori, nominato il giudice istruttore, all'udienza del
07/04/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.I. con ordinanza del 27/01/2025 e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il
22/06/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno dichiarato di voler regolare i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 27/01/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23/01/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/04/2002 in Pompei da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pompei dell'anno 2002, parte 2, serie A, numero 41;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 27/01/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
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