Sentenza breve 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/05/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05425/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5425 del 2024, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
della comunicazione, protoc. -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” – avente ad oggetto l’assegnazione ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 all’alunno -OMISSIS- iscritto, per l’a.s. 20 24/2025;
dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa.
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell’amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali per l’a.s. 2024/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Istituto scolastico Comprensivo “-OMISSIS- ha assegnato al proprio figlio minore, portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92, un numero di ore di sostegno inferiori al fabbisogno effettivo dell’alunno, tenuto anche conto dell’orario di sua permanenza in classe; chiede, quindi, condannarsi l’Amministrazione scolastica ad assegnare alla minore il richiesto sostegno nella misura massima consentita.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito, depositando documentazione.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.12.2024, ha accolto l’istanza cautelare disponendo che l’Istituto scolastico si rideterminasse, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno del minore.
Con nota depositata il 12.05.25 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito: l’ordinanza cautelare è stata eseguita e che le ore di sostegno sono state assegnate al minore.
Pervenuta alla camera di consiglio del 14.05 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla sua decisione.
È la stessa ricorrente, infatti, ad affermare che l’Istituto scolastico ha eseguito l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, assegnando al minore la figura dell’insegnante di sostegno nella misura richiesta, seppur solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale.
La regolazione delle spese segue, pertanto, la soccombenza virtuale, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.