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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13018/2019
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Pt_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21
, rappresentati e difesi Parte_22 Parte_23 dagli Avv.ti GIAMPALMO GAETANO e FORTUNATO OLIMPIA
ricorrenti contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to DI PANTALEO DAVIDE resistente e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen CASSANO CP_2 resistente e nei confronti di
Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
,
[...] Controparte_9 Parte_24 CP_10
, , ,
[...] Parte_25 Parte_26 CP_11
, , ,
[...] Parte_27 CP_12 Controparte_13
, Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
, CP_17 CP_18 terzi chiamati
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del superiore inquadramento economico (P.E.O.) e delle differenze retributive maturate.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, ex dipendenti della attualmente alle Controparte_19 dipendenze della dall'01.07.2018 ex art. 1, commi 793 CP_2
e segg., della L. n. 205/2017, rappresentando di aver partecipato alla selezione indetta dalla per l'attribuzione Controparte_19 delle progressioni economiche orizzontali (d'ora in poi P.E.O.) e di essersi utilmente classificati in graduatoria approvata con determina del 28 novembre 2018; lamentando l'illegittimità della loro esclusione dalla selezione con determina del marzo del 2019 a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra le parti resistenti che all'art. 4 prevede l'inquadramento del personale trasferito nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017; dolendosi della illegittimità della clausola dell'avviso che prevede la facoltà di esclusione dalla selezione in violazione dell'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001, operante in caso di trasferimento di funzioni tra enti come avvenuto nel caso di specie, il quale, richiamando l'art. 2112 c.c., dispone la continuità del rapporto lavorativo e la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori trasferiti, ovvero il diritto al
Pag. 2 di 20 trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'amministrazione di provenienza, compreso l'incremento stipendiale acquisito a seguito di P.E.O.; affermando il diritto al mantenimento della P.E.O. decorrente dall'01.01.2018 per espressa previsione dell'art. 8 dell'avviso di selezione, poiché acquisita prima del trasferimento presso la avvenuto in data CP_2
01.07.2018, e dolendosi del mancato riconoscimento degli aumenti stipendiali a causa della loro esclusione dalla procedura di selezione per l'acquisizione della P.E.O., agivano in giudizio per il riconoscimento del diritto alla P.E.O. dall'01.01.2018, previa disapplicazione della determina di esclusione dalla procedura selettiva, della Convenzione sottoscritta dalle parti resistenti e dell'art. 2, comma 2, dell'Avviso di selezione impugnato, e per la condanna della a corrispondere le Controparte_19 differenze economiche spettanti dall'01.01.2018 al 30.06.2018 e della a corrispondere le differenze economiche spettanti CP_2 dall'01.07.2018 fino alla data di deposito del ricorso, previa ricostruzione giuridica ed economica della loro carriera, anche a titolo risarcitorio, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegavano documentazione.
Si costituivano entrambe le parti resistenti per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e domandarne il rigetto avendo agito in piena conformità ai dettami della disciplina speciale sul trasferimento dei ricorrenti operante nel caso di specie, vinte le spese di giudizio. Producevano documentazione.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati che rimanevano contumaci.
Sempre nelle more del processo i ricorrenti , Parte_4 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_12
Pag. 3 di 20 , e rinunciavano Parte_13 Parte_17 Parte_19 agli atti ed alle domande azionate e domandavano la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
In via preliminare, tenuto conto della rinuncia agli atti ed alle domande azionate dalle parti ricorrenti , Parte_4 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_12 Pt_13
, e , deve essere dichiarata la
[...] Parte_17 Parte_19 cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti delle posizioni richiamate.
Per le altre parti ricorrenti occorre affermare l'infondatezza delle domande avanzate, che, di conseguenza, dovranno essere integralmente rigettate.
1. La L. n. 205/2017
La fattispecie traslativa dei rapporti lavorativi in esame, come rappresentato anche dai ricorrenti, è disciplinata espressamente dall'art. 1, commi 793 e segg., della L. n. 205/2017.
Questi le disposizioni appena richiamate:
< 793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
Pag. 4 di 20 definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per
l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione
o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
… (omissis)…
798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale
e alla successione nei contratti disposti dai commi da
793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale
Pag. 5 di 20 data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di
Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo,
Pag. 6 di 20 non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma
797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
… (omissis)…>>.
Si tratta di disciplina speciale ed integrativa dell'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001 che si riporta:
<< Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge
29 dicembre 1990, n. 428.>>
L'art. 31 cit., infatti, richiama espressamente l'art. 2112 c.c. per disciplinare il fenomeno successorio nei rapporti di lavoro dei dipendenti come conseguenza del trasferimento o del conferimento di attività tra enti qualora nulla sia stato previsto da norme speciali.
La disciplina contenuta nei commi da 793 e segg. dell'art. 1 della L. n.
205/2017 è norma speciale rispetto all'art. 31 cit. proprio perché disciplina direttamente il trasferimento dei dipendenti da un ente ad un altro ed il loro trattamento economico spettante all'esito.
Detta disciplina è pure integrativa dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 perché regola anche la fase transitoria del trasferimento dei dipendenti delle città metropolitane dichiarati sovrannumerari come i ricorrenti.
Pag. 7 di 20 1.1. Ebbene, tenuto conto della portata inequivoca delle disposizioni speciali in esame, deve ritenersi che il trasferimento del personale sovrannumerario ivi disposto promani direttamente dalla legge.
Si tratta di un trasferimento ope legis.
Pertanto, è al momento di entrata in vigore della legge, il 1° gennaio del 2018 ex art. 19 della L. n. 205/2017, che deve aversi riguardo per individuare la data in cui i ricorrenti sono stati trasferiti de iure alle dipendenze della . CP_2
Molteplici sono i dati testuali contenuti nella disciplina speciale in esame che depongono verso questa interpretazione.
Innanzitutto, proprio in ragione della data di entrata in vigore della legge è delimitata la platea dei destinatari del trasferimento.
Tanto si ricava dal seguente periodo del comma 793 dell'art. 1 cit.:
<<… il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego …>>.
Pertanto, il discrimen temporale per individuare il personale da trasferire è rappresentato dalla data di entrata in vigore della legge.
Solo quelli ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2018 sono trasferiti alle Regioni.
1.2. Ritenere, come sostengono i ricorrenti, che il trasferimento, promanante in questo caso direttamente dalla legge, è avvenuto a decorrere dall'01.07.2018, data di iscrizione nei ruoli della CP_2
, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore della legge,
[...]
Pag. 8 di 20 significherebbe svuotare di utilità la disposizione in esame ed eludere il dettato legislativo.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, in concreto, alle Regioni sarebbe stato consentito dal legislatore di traslare la data del trasferimento sino al 30 giugno del 2018.
La tesi sostenuta dai ricorrenti, nel senso di ancorare il trasferimento ad epoca successiva all'entrata in vigore della legge speciale ed in particolare alla data dell'01.07.2018 di iscrizione nei ruoli della
, sarebbe in insanabile contrasto con la individuazione CP_2 legislativa del personale effettivamente da trasferire: quello in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, esclusi coloro che alla stessa data sono stati collocati in quiescenza.
Ed infatti, aderendo alla tesi dei ricorrenti, in caso di pensionamenti verificatisi nel periodo intercorrente tra il 2 gennaio ed il 30 giugno del 2018, il numero del personale trasferito sarebbe inferiore ed inevitabilmente diverso rispetto a quello analiticamente individuato dalla legislazione speciale.
Tale impostazione, in sintesi, legittimando le Regioni a procrastinare in avanti rispetto all'entrata in vigore della legge in esame il trasferimento del personale sovrannumerario, andrebbe ad incidere direttamente sulla individuazione e sul numero dei destinatari del trasferimento analiticamente indicati dalla disposizione richiamata ponendosi in aperto contrasto col chiaro dettato legislativo.
In realtà, il legislatore ha individuato una data certa, l'entrata in vigore della legge stessa, per circoscrivere la platea dei destinatari del trasferimento.
Ed è a tale data, pertanto, che andranno ancorate le conseguenze giuridiche del trasferimento.
Pag. 9 di 20 1.3. A rafforzare le conclusioni appena sopra rassegnate è la portata del comma 798 dell'art. 1 cit. nella parte in cui è disposto che: <Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. …>>.
In concreto, la norma in esame presuppone l'avvenuto trasferimento ex lege dall'01.01.2018, data di entrata in vigore della legge, ed onera la , nella qualità di nuovo datore di lavoro del personale CP_2 transitato, al rispetto del termine ultimo del 30 giugno 2018 per compiere gli adempimenti necessari (strumentali) al trasferimento, come l'iscrizione nei ruoli della , e la successione nei relativi CP_2 contratti di lavoro.
Ed infatti, il legislatore definisce detti adempimenti come conseguenti al trasferimento evidentemente per sottolineare che si tratta di adempimenti successivi all'avvenuto trasferimento.
L'aggettivo utilizzato conseguenti non è suscettibile di diversa interpretazione: presuppone inevitabilmente un fatto antecedente che in questo caso è rappresentato dal trasferimento.
Pertanto, appare corretta l'impostazione della sulla CP_2 duplice veste e portata del trasferimento in esame: una giuridica ed una sostanziale.
In concreto, il legislatore ha ancorato all'entrata in vigore della legge l'efficacia e la valenza giuridica del trasferimento ed ha individuato un termine ultimo per la sua materiale realizzazione.
A ben vedere, come correttamente rappresentato proprio dai ricorrenti, in attuazione della L. n. 205/2017, la ha CP_2 provveduto alla concreta immissione nei ruoli della CP_2 prima con l'emanazione dell'art. 10, comma 3, della L. CP_2
Pag. 10 di 20 n. 29/2018 e poi con la sottoscrizione dei contratti di lavoro con decorrenza dall'01.07.20181.
Si tratta di adempimenti attuativi della legge statale e non costitutivi del trasferimento.
1.4. A dare ulteriore conforto alle conclusioni rassegnate è anche la disciplina della fase transitoria contenuta sempre nel comma 798 dell'art. 1 cit. nella parte in cui è disposto che: <Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.>>
Come si evince chiaramente dalla disposizione appena richiamata, ai precedenti datori di lavoro (città metropolitane e province) è affidata la gestione provvisoria dei rapporti lavorativi fino al completamento entro il 30 giugno 2018 degli adempimenti necessari per il materiale trasferimento presso le Regioni dei dipendenti sovrannumerari.
La gestione provvisoria dei rapporti lavorativi, pertanto, si giustifica proprio in ragione dell'avvenuto trasferimento de iure dall'01.01.2018 del personale sovrannumerario.
Se così non fosse, la stessa disposizione sarebbe del tutto inutile, non si apprezzerebbe la finalità dalla stessa perseguita.
Puntualizzare una cosa ovvia quale è la gestione del rapporto lavorativo in capo all'effettivo datore di lavoro non avrebbe senso alcuno.
A ben vedere, tale disposizione mette in luce due aspetti significativi dell'intera vicenda in esame: l'effettiva titolarità dei rapporti lavorativi
Pag. 11 di 20 in capo alla a seguito dell'avvenuto trasferimento ex CP_2 lege del personale sovrannumerario e la mera gestione provvisoria affidata all'ex datore di lavoro necessaria per completare tutti gli adempimenti funzionali al materiale trasferimento del personale.
Solo in questi termini può giustificarsi la scelta legislativa di far gravare sulla i costi della gestione provvisoria dei rapporti CP_2 lavorativi, evidentemente perché si tratta dell'effettivo datore di lavoro a seguito del trasferimento de iure dall'01.01.2018 del personale sovrannumerario.
Ed infatti, gli oneri connessi alla gestione provvisoria dei rapporti lavorativi sono solo anticipati dall'ex datore di lavoro.
La norma prevede espressamente la ripetizione delle somme sostenute per la gestione provvisoria.
Pertanto, la gestione dei rapporti lavorativi nella fase transitoria tra l'01.01.2018, data del trasferimento giuridicamente inteso, ed il
30.06.2018, termine ultimo per il compimento del materiale trasferimento dei dipendenti in termini sostanziali, deve ritenersi affidata dal legislatore (ed eseguita dalla città metropolitana) nell'interesse del nuovo datore di lavoro, . Parte_28
1.5. Per la disciplina delle modalità di rimborso degli oneri correlati alla gestione provvisoria dei rapporti lavorativi in esame il legislatore ha delegato ad una apposita convenzione da sottoscrivere dagli enti interessati secondo una schema-tipo approvato in sede di Conferenza unificata.
Tanto è dato desumere dal chiaro tenore della disposizione contenuta nel comma 799 dell'art. 1 cit. nella parte in cui è previsto: < Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno
Pag. 12 di 20 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di
Conferenza unificata.>>.
1.6. Tanto premesso, alla luce delle disposizioni esaminate, appare plausibile ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere due aspetti del fenomeno traslativo dei rapporti lavorativi in esame: il trasferimento in senso giuridico ed il trasferimento in senso sostanziale.
Il primo promana direttamente dalla legge e, come chiarito, produce effetti dall'entrata in vigore della stessa legge che lo prevede.
Il secondo, quale materiale attuazione del primo, si realizza attraverso il compimento di attività ed adempimenti materiali, quali l'iscrizione nei ruoli dell'amministrazione di destinazione e successione nei contratti individuali di lavoro.
Pertanto, deve ritenersi che il trasferimento in senso giuridico dei CP_1 ricorrenti dalla città metropolitana di alla sia CP_2 avvenuto ex lege già a decorrere dall'01.01.2018, data di entrata in vigore della L. n. 205/2017.
Il trasferimento in senso sostanziale attraverso la concreta immissione nei ruoli della dei ricorrenti è avvenuta con CP_2 decorrenza dall'01.07.2018.
Ne consegue che al momento in cui i ricorrenti sono giuridicamente transitati alle dipendenze della , in data 01.01.2018, gli CP_2 stessi non avevano maturato alcuna P.E.O.
Si consideri, infatti, che l'avviso di selezione per l'attribuzione della
P.E.O. è del marzo del 2018, dunque è addirittura successivo al trasferimento de iure dei ricorrenti presso la . CP_2
1.7. A ciò si aggiunga che la legislazione speciale disciplina direttamente anche il trattamento retributivo spettante al personale transitato presso il nuovo ente. Questo il comma 799 dell'art. 1 cit.
Pag. 13 di 20 nella parte in cui è previsto: < Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio.>>
Nessun margine di dubbio, pertanto, è lasciato all'interprete sul trattamento retributivo spettante al personale sovrannumerario come i ricorrenti all'esito del trasferimento alle dipendenze la CP_2
.
[...]
2. Sulla legittimità delle clausole della Convenzione e dell'avviso di selezione per l'attribuzione della P.E.O.
Alla luce delle premesse sopra rassegnate andranno valutate le doglianze dei ricorrenti sulla legittimità di alcune clausole dell'avviso di selezione del marzo del 2018 per l'attribuzione della P.E.O. qui reclamata e dell'art. 4 della convenzione sottoscritta dalle parti resistenti concernente l'inquadramento nei ruoli della CP_2 nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017.
2.1. Partendo dall'interpretazione della legge speciale nel senso del CP_1 trasferimento ope legis dei ricorrenti dalla città metropolitana di alla già dall'01.01.2018, appare del tutto conforme CP_2 alla voluntas legis la previsione contenuta prima nello schema approvato in sede di Conferenza unificata e poi nell'art. 4 della
Convenzione sottoscritta dalle parti resistenti sull'inquadramento dei ricorrenti nella posizione giuridica ed economica rilevata al
Pag. 14 di 20 31.12.2017. Si tratta, infatti, del giorno esattamente antecedente al trasferimento de iure dei ricorrenti presso la . CP_2
2.2. Altrettanto legittime devono ritenersi le previsioni dell'avviso di selezione progressione economica orizzontale allegato alla determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028 che prevedono l'ammissione con riserva dei ricorrenti, la condizione dell'eventuale riconoscimento da parte della della P.E.O. in favore dei sovrannumerari, CP_2 la facoltà di escludere in ogni fase della procedura selettiva i ricorrenti all'esito delle determinazioni regionali sul possibile riconoscimento della P.E.O.
A ben vedere, infatti, come sopra chiarito, dal momento del trasferimento de iure dei ricorrenti dall'01.01.2018 alle dipendenze CP_1 della , alla città metropolitana di è stata affidata CP_2 dal legislatore la gestione solo provvisoria dei rapporti lavorativi dei ricorrenti nell'esclusivo interesse della , nuovo datore CP_2 di lavoro, che ha l'obbligo, espressamente sancito per la fase transitoria, di sopportarne i costi.
Appare del tutto coerente con le finalità legislative la previsione dell'avviso di selezione in esame che subordina l'eventuale attribuzione della P.E.O. alle eventuali determinazioni favorevoli della
, trattandosi dell'effettivo datore di lavoro dei ricorrenti CP_2 che deve sopportare i costi di gestione dei rapporti lavorativi dal momento del loro trasferimento, compresa la fase transitoria.
3. Sull'acquisizione della P.E.O.
Le parti ricorrenti hanno affermato in ricorso di aver acquisito nel proprio patrimonio la progressione economica orizzontale prima del passaggio alla avvenuto dall'01.07.2018, attesa CP_2
Pag. 15 di 20 l'approvazione della graduatoria finale con determina dirigenziale del
Servizio Risorse Umane della n. 6683 del Controparte_1
28.11.2018, tenuto conto dell'efficacia retroattiva all'01.01.2018 sancita dall'art. 8 dell'Avviso di selezione indetta con determina dirigenziale n. 1568/2018.
3.1. Tenuto conto di tutto quanto sopra riferito sul trasferimento ope legis dei ricorrenti alle dipendenze della già a CP_2 decorrere dall'01.01.2018 e sulla legittimità delle previsioni dell'avviso di selezione progressione economica orizzontale allegato alla determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028 e della Convenzione sottoscritta dalle parti resistenti espressamente censurate dai ricorrenti con l'atto introduttivo del giudizio, la ricostruzione offerta in ricorso non può essere condivisa in alcun modo se si tiene conto della portata inequivoca delle clausole dell'Avviso di selezione e dell'ammissione con riserva dei ricorrenti anche in seno alla graduatoria finale.
3.2. A ben vedere, infatti, nella determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028 prodotta (cfr. doc. n. 3 allegato dai ricorrenti), al n. 4 è chiarito espressamente che il personale sovrannumerario come i ricorrenti del mercato del lavoro, è “AMMESSO CON RISERVA” alla partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, ed al n. 11 è previsto espressamente che in qualunque fase della procedura selettiva dovrà essere disposta l'esclusione del personale sovrannumerario del mercato del lavoro- ammesso con riserva alla partecipazione … laddove la , in sede di convenzionamento con questa CP_2
, non dovesse ritenere possibile l'attribuzione Controparte_19 dell'istituto di che trattasi in favore del ridetto personale.
Pag. 16 di 20 Non solo: al punto 12 è indicato anche il termine ultimo di scioglimento della riserva nella parte in cui è stato disposto che la riserva di cui al punto nr. 4 per l'eventuale attribuzione della progressione economica orizzontale al predetto personale sarà definitivamente sciolta soltanto a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al punto n. 3.
Ed ancora: nell'avviso di selezione progressione economica orizzontale allegato alla determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028, all'art. 1, comma 2, è stato così disposto:
<Il personale del Mercato del lavoro dichiarato sovrannumerario … in attesa delle determinazioni che la
vorrà assumere al riguardo in sede di CP_2 convenzionamento con questo Ente, è “AMMESSO CON
RISERVA” alla partecipazione alla procedura selettiva.>>
All'art. 2, comma 2, è così previsto:
<In qualunque fase della procedura selettiva potrà essere disposta l'esclusione del personale sovrannumerario del mercato del lavoro- ammesso con riserva alla partecipazione a seguito della presentazione della domanda … laddove la
, in sede di convenzionamento con questa CP_2 [...]
, dovesse ritenere di non riconoscere al ridetto CP_19 personale l'attribuzione dell'istituto di che trattasi.>>.
All'art. 6, commi 6 e 7, è stato così disposto:
<
6. Ove dovesse procedersi all'esclusione del predetto personale sovrannumerario del mercato del lavoro, in un momento successivo all'approvazione della graduatoria, le corrispondenti posizioni economiche … saranno attribuite tra
Pag. 17 di 20 gli aventi titolo del restante personale, procedendo con lo scorrimento secondo l'ordine di posizione in graduatoria.
7. La graduatoria, in ogni caso, esaurisce la propria efficacia a seguito dell'attribuzione della nuova posizione economica agli aventi titolo della presente procedura selettiva…>>.
Dall'analisi complessiva delle disposizioni appena richiamate emergono i seguenti princìpi:
1) il personale sovrannumerario come i ricorrenti è stato ammesso con riserva alla selezione;
2) la riserva è stata necessitata dalle mancate determinazioni della sul riconoscimento della P.E.O. nei confronti dei CP_2 sovrannumerari come i ricorrenti;
3) la definitiva e valida partecipazione alla selezione del personale sovrannumerario e della conseguente attribuzione in via definitiva della nuova posizione economica è stata subordinata alla seguente condizione: qualora la , in sede di convenzionamento CP_2 con la , avesse ritenuto possibile l'attribuzione Controparte_19 della progressione economica orizzontale in favore dei sovrannumerari;
3) il momento ultimo di scioglimento della riserva è stato individuato nella data di sottoscrizione della convenzione tra la
[...]
e la ex art. 1, comma 799, della Controparte_19 CP_2
L. n. 205/2017;
4) l'esclusione dei sovrannumerari come i ricorrenti poteva avvenire in qualunque fase della procedura selettiva ed anche dopo l'approvazione della graduatoria;
5) l'efficacia della graduatoria è stata limitata fino alla definitiva attribuzione della nuova posizione economica.
Pag. 18 di 20 3.3. Alla luce dei princìpi appena enucleati facilmente desumibili dalle clausole dell'avviso in esame appare destituita di fondamento giuridico la tesi sostenuta dai ricorrenti di aver acquisito nel proprio patrimonio la progressione economica orizzontale prima del passaggio alla materialmente avvenuto a decorrere CP_2 dall'01.07.2018 (cfr. punto n. 17 del ricorso).
Ed infatti, con la partecipazione alla selezione di cui trattasi i ricorrenti hanno avuto piena cognizione, accettandole indistintamente, di tutte le clausole dell'avviso, compresa quella della loro possibile esclusione anche dopo l'approvazione della graduatoria, in ogni caso all'esito delle determinazioni della , e, CP_2 soprattutto, hanno accettato la previsione che ha individuato il momento finale di scioglimento definitivo della riserva alla data di sottoscrizione della convenzione.
Pertanto, i ricorrenti non avrebbero potuto nutrire alcuna aspettativa giuridicamente apprezzabile sull'acquisizione definitiva della P.E.O. fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Controparte_19
e la .
[...] CP_2
I ricorrenti erano ben consapevoli che non avrebbero potuto acquisire alcun diritto alla P.E.O. in via definitiva fino allo scioglimento della riserva.
Non solo: disposta l'esclusione dei ricorrenti dalla selezione in virtù delle specifiche previsioni dell'avviso di selezione che si reputano legittime e conformi al dettato legislativo secondo l'interpretazione sopra fornita, nessuna pretesa potrebbe essere accordata.
Anche per tali ragioni devono essere rigettate le domande avanzate dai ricorrenti.
Tenuto conto della assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per
Pag. 19 di 20 l'integrale compensazione tra tutte le parti costituite delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti delle domande avanzante dai ricorrenti , Parte_4 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_12
, e;
Parte_13 Parte_17 Parte_19
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalle altre parti ricorrenti;
- compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di lite.
Bari,11/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parti ricorrenti.
Sezione Lavoro
N.R.G. 13018/2019
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Pt_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21
, rappresentati e difesi Parte_22 Parte_23 dagli Avv.ti GIAMPALMO GAETANO e FORTUNATO OLIMPIA
ricorrenti contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to DI PANTALEO DAVIDE resistente e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen CASSANO CP_2 resistente e nei confronti di
Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
,
[...] Controparte_9 Parte_24 CP_10
, , ,
[...] Parte_25 Parte_26 CP_11
, , ,
[...] Parte_27 CP_12 Controparte_13
, Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
, CP_17 CP_18 terzi chiamati
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del superiore inquadramento economico (P.E.O.) e delle differenze retributive maturate.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, ex dipendenti della attualmente alle Controparte_19 dipendenze della dall'01.07.2018 ex art. 1, commi 793 CP_2
e segg., della L. n. 205/2017, rappresentando di aver partecipato alla selezione indetta dalla per l'attribuzione Controparte_19 delle progressioni economiche orizzontali (d'ora in poi P.E.O.) e di essersi utilmente classificati in graduatoria approvata con determina del 28 novembre 2018; lamentando l'illegittimità della loro esclusione dalla selezione con determina del marzo del 2019 a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra le parti resistenti che all'art. 4 prevede l'inquadramento del personale trasferito nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017; dolendosi della illegittimità della clausola dell'avviso che prevede la facoltà di esclusione dalla selezione in violazione dell'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001, operante in caso di trasferimento di funzioni tra enti come avvenuto nel caso di specie, il quale, richiamando l'art. 2112 c.c., dispone la continuità del rapporto lavorativo e la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori trasferiti, ovvero il diritto al
Pag. 2 di 20 trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'amministrazione di provenienza, compreso l'incremento stipendiale acquisito a seguito di P.E.O.; affermando il diritto al mantenimento della P.E.O. decorrente dall'01.01.2018 per espressa previsione dell'art. 8 dell'avviso di selezione, poiché acquisita prima del trasferimento presso la avvenuto in data CP_2
01.07.2018, e dolendosi del mancato riconoscimento degli aumenti stipendiali a causa della loro esclusione dalla procedura di selezione per l'acquisizione della P.E.O., agivano in giudizio per il riconoscimento del diritto alla P.E.O. dall'01.01.2018, previa disapplicazione della determina di esclusione dalla procedura selettiva, della Convenzione sottoscritta dalle parti resistenti e dell'art. 2, comma 2, dell'Avviso di selezione impugnato, e per la condanna della a corrispondere le Controparte_19 differenze economiche spettanti dall'01.01.2018 al 30.06.2018 e della a corrispondere le differenze economiche spettanti CP_2 dall'01.07.2018 fino alla data di deposito del ricorso, previa ricostruzione giuridica ed economica della loro carriera, anche a titolo risarcitorio, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegavano documentazione.
Si costituivano entrambe le parti resistenti per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e domandarne il rigetto avendo agito in piena conformità ai dettami della disciplina speciale sul trasferimento dei ricorrenti operante nel caso di specie, vinte le spese di giudizio. Producevano documentazione.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati che rimanevano contumaci.
Sempre nelle more del processo i ricorrenti , Parte_4 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_12
Pag. 3 di 20 , e rinunciavano Parte_13 Parte_17 Parte_19 agli atti ed alle domande azionate e domandavano la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
In via preliminare, tenuto conto della rinuncia agli atti ed alle domande azionate dalle parti ricorrenti , Parte_4 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_12 Pt_13
, e , deve essere dichiarata la
[...] Parte_17 Parte_19 cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti delle posizioni richiamate.
Per le altre parti ricorrenti occorre affermare l'infondatezza delle domande avanzate, che, di conseguenza, dovranno essere integralmente rigettate.
1. La L. n. 205/2017
La fattispecie traslativa dei rapporti lavorativi in esame, come rappresentato anche dai ricorrenti, è disciplinata espressamente dall'art. 1, commi 793 e segg., della L. n. 205/2017.
Questi le disposizioni appena richiamate:
< 793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
Pag. 4 di 20 definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per
l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione
o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
… (omissis)…
798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale
e alla successione nei contratti disposti dai commi da
793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale
Pag. 5 di 20 data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di
Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo,
Pag. 6 di 20 non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma
797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
… (omissis)…>>.
Si tratta di disciplina speciale ed integrativa dell'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001 che si riporta:
<< Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge
29 dicembre 1990, n. 428.>>
L'art. 31 cit., infatti, richiama espressamente l'art. 2112 c.c. per disciplinare il fenomeno successorio nei rapporti di lavoro dei dipendenti come conseguenza del trasferimento o del conferimento di attività tra enti qualora nulla sia stato previsto da norme speciali.
La disciplina contenuta nei commi da 793 e segg. dell'art. 1 della L. n.
205/2017 è norma speciale rispetto all'art. 31 cit. proprio perché disciplina direttamente il trasferimento dei dipendenti da un ente ad un altro ed il loro trattamento economico spettante all'esito.
Detta disciplina è pure integrativa dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 perché regola anche la fase transitoria del trasferimento dei dipendenti delle città metropolitane dichiarati sovrannumerari come i ricorrenti.
Pag. 7 di 20 1.1. Ebbene, tenuto conto della portata inequivoca delle disposizioni speciali in esame, deve ritenersi che il trasferimento del personale sovrannumerario ivi disposto promani direttamente dalla legge.
Si tratta di un trasferimento ope legis.
Pertanto, è al momento di entrata in vigore della legge, il 1° gennaio del 2018 ex art. 19 della L. n. 205/2017, che deve aversi riguardo per individuare la data in cui i ricorrenti sono stati trasferiti de iure alle dipendenze della . CP_2
Molteplici sono i dati testuali contenuti nella disciplina speciale in esame che depongono verso questa interpretazione.
Innanzitutto, proprio in ragione della data di entrata in vigore della legge è delimitata la platea dei destinatari del trasferimento.
Tanto si ricava dal seguente periodo del comma 793 dell'art. 1 cit.:
<<… il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego …>>.
Pertanto, il discrimen temporale per individuare il personale da trasferire è rappresentato dalla data di entrata in vigore della legge.
Solo quelli ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2018 sono trasferiti alle Regioni.
1.2. Ritenere, come sostengono i ricorrenti, che il trasferimento, promanante in questo caso direttamente dalla legge, è avvenuto a decorrere dall'01.07.2018, data di iscrizione nei ruoli della CP_2
, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore della legge,
[...]
Pag. 8 di 20 significherebbe svuotare di utilità la disposizione in esame ed eludere il dettato legislativo.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, in concreto, alle Regioni sarebbe stato consentito dal legislatore di traslare la data del trasferimento sino al 30 giugno del 2018.
La tesi sostenuta dai ricorrenti, nel senso di ancorare il trasferimento ad epoca successiva all'entrata in vigore della legge speciale ed in particolare alla data dell'01.07.2018 di iscrizione nei ruoli della
, sarebbe in insanabile contrasto con la individuazione CP_2 legislativa del personale effettivamente da trasferire: quello in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, esclusi coloro che alla stessa data sono stati collocati in quiescenza.
Ed infatti, aderendo alla tesi dei ricorrenti, in caso di pensionamenti verificatisi nel periodo intercorrente tra il 2 gennaio ed il 30 giugno del 2018, il numero del personale trasferito sarebbe inferiore ed inevitabilmente diverso rispetto a quello analiticamente individuato dalla legislazione speciale.
Tale impostazione, in sintesi, legittimando le Regioni a procrastinare in avanti rispetto all'entrata in vigore della legge in esame il trasferimento del personale sovrannumerario, andrebbe ad incidere direttamente sulla individuazione e sul numero dei destinatari del trasferimento analiticamente indicati dalla disposizione richiamata ponendosi in aperto contrasto col chiaro dettato legislativo.
In realtà, il legislatore ha individuato una data certa, l'entrata in vigore della legge stessa, per circoscrivere la platea dei destinatari del trasferimento.
Ed è a tale data, pertanto, che andranno ancorate le conseguenze giuridiche del trasferimento.
Pag. 9 di 20 1.3. A rafforzare le conclusioni appena sopra rassegnate è la portata del comma 798 dell'art. 1 cit. nella parte in cui è disposto che: <Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. …>>.
In concreto, la norma in esame presuppone l'avvenuto trasferimento ex lege dall'01.01.2018, data di entrata in vigore della legge, ed onera la , nella qualità di nuovo datore di lavoro del personale CP_2 transitato, al rispetto del termine ultimo del 30 giugno 2018 per compiere gli adempimenti necessari (strumentali) al trasferimento, come l'iscrizione nei ruoli della , e la successione nei relativi CP_2 contratti di lavoro.
Ed infatti, il legislatore definisce detti adempimenti come conseguenti al trasferimento evidentemente per sottolineare che si tratta di adempimenti successivi all'avvenuto trasferimento.
L'aggettivo utilizzato conseguenti non è suscettibile di diversa interpretazione: presuppone inevitabilmente un fatto antecedente che in questo caso è rappresentato dal trasferimento.
Pertanto, appare corretta l'impostazione della sulla CP_2 duplice veste e portata del trasferimento in esame: una giuridica ed una sostanziale.
In concreto, il legislatore ha ancorato all'entrata in vigore della legge l'efficacia e la valenza giuridica del trasferimento ed ha individuato un termine ultimo per la sua materiale realizzazione.
A ben vedere, come correttamente rappresentato proprio dai ricorrenti, in attuazione della L. n. 205/2017, la ha CP_2 provveduto alla concreta immissione nei ruoli della CP_2 prima con l'emanazione dell'art. 10, comma 3, della L. CP_2
Pag. 10 di 20 n. 29/2018 e poi con la sottoscrizione dei contratti di lavoro con decorrenza dall'01.07.20181.
Si tratta di adempimenti attuativi della legge statale e non costitutivi del trasferimento.
1.4. A dare ulteriore conforto alle conclusioni rassegnate è anche la disciplina della fase transitoria contenuta sempre nel comma 798 dell'art. 1 cit. nella parte in cui è disposto che: <Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.>>
Come si evince chiaramente dalla disposizione appena richiamata, ai precedenti datori di lavoro (città metropolitane e province) è affidata la gestione provvisoria dei rapporti lavorativi fino al completamento entro il 30 giugno 2018 degli adempimenti necessari per il materiale trasferimento presso le Regioni dei dipendenti sovrannumerari.
La gestione provvisoria dei rapporti lavorativi, pertanto, si giustifica proprio in ragione dell'avvenuto trasferimento de iure dall'01.01.2018 del personale sovrannumerario.
Se così non fosse, la stessa disposizione sarebbe del tutto inutile, non si apprezzerebbe la finalità dalla stessa perseguita.
Puntualizzare una cosa ovvia quale è la gestione del rapporto lavorativo in capo all'effettivo datore di lavoro non avrebbe senso alcuno.
A ben vedere, tale disposizione mette in luce due aspetti significativi dell'intera vicenda in esame: l'effettiva titolarità dei rapporti lavorativi
Pag. 11 di 20 in capo alla a seguito dell'avvenuto trasferimento ex CP_2 lege del personale sovrannumerario e la mera gestione provvisoria affidata all'ex datore di lavoro necessaria per completare tutti gli adempimenti funzionali al materiale trasferimento del personale.
Solo in questi termini può giustificarsi la scelta legislativa di far gravare sulla i costi della gestione provvisoria dei rapporti CP_2 lavorativi, evidentemente perché si tratta dell'effettivo datore di lavoro a seguito del trasferimento de iure dall'01.01.2018 del personale sovrannumerario.
Ed infatti, gli oneri connessi alla gestione provvisoria dei rapporti lavorativi sono solo anticipati dall'ex datore di lavoro.
La norma prevede espressamente la ripetizione delle somme sostenute per la gestione provvisoria.
Pertanto, la gestione dei rapporti lavorativi nella fase transitoria tra l'01.01.2018, data del trasferimento giuridicamente inteso, ed il
30.06.2018, termine ultimo per il compimento del materiale trasferimento dei dipendenti in termini sostanziali, deve ritenersi affidata dal legislatore (ed eseguita dalla città metropolitana) nell'interesse del nuovo datore di lavoro, . Parte_28
1.5. Per la disciplina delle modalità di rimborso degli oneri correlati alla gestione provvisoria dei rapporti lavorativi in esame il legislatore ha delegato ad una apposita convenzione da sottoscrivere dagli enti interessati secondo una schema-tipo approvato in sede di Conferenza unificata.
Tanto è dato desumere dal chiaro tenore della disposizione contenuta nel comma 799 dell'art. 1 cit. nella parte in cui è previsto: < Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno
Pag. 12 di 20 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di
Conferenza unificata.>>.
1.6. Tanto premesso, alla luce delle disposizioni esaminate, appare plausibile ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere due aspetti del fenomeno traslativo dei rapporti lavorativi in esame: il trasferimento in senso giuridico ed il trasferimento in senso sostanziale.
Il primo promana direttamente dalla legge e, come chiarito, produce effetti dall'entrata in vigore della stessa legge che lo prevede.
Il secondo, quale materiale attuazione del primo, si realizza attraverso il compimento di attività ed adempimenti materiali, quali l'iscrizione nei ruoli dell'amministrazione di destinazione e successione nei contratti individuali di lavoro.
Pertanto, deve ritenersi che il trasferimento in senso giuridico dei CP_1 ricorrenti dalla città metropolitana di alla sia CP_2 avvenuto ex lege già a decorrere dall'01.01.2018, data di entrata in vigore della L. n. 205/2017.
Il trasferimento in senso sostanziale attraverso la concreta immissione nei ruoli della dei ricorrenti è avvenuta con CP_2 decorrenza dall'01.07.2018.
Ne consegue che al momento in cui i ricorrenti sono giuridicamente transitati alle dipendenze della , in data 01.01.2018, gli CP_2 stessi non avevano maturato alcuna P.E.O.
Si consideri, infatti, che l'avviso di selezione per l'attribuzione della
P.E.O. è del marzo del 2018, dunque è addirittura successivo al trasferimento de iure dei ricorrenti presso la . CP_2
1.7. A ciò si aggiunga che la legislazione speciale disciplina direttamente anche il trattamento retributivo spettante al personale transitato presso il nuovo ente. Questo il comma 799 dell'art. 1 cit.
Pag. 13 di 20 nella parte in cui è previsto: < Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio.>>
Nessun margine di dubbio, pertanto, è lasciato all'interprete sul trattamento retributivo spettante al personale sovrannumerario come i ricorrenti all'esito del trasferimento alle dipendenze la CP_2
.
[...]
2. Sulla legittimità delle clausole della Convenzione e dell'avviso di selezione per l'attribuzione della P.E.O.
Alla luce delle premesse sopra rassegnate andranno valutate le doglianze dei ricorrenti sulla legittimità di alcune clausole dell'avviso di selezione del marzo del 2018 per l'attribuzione della P.E.O. qui reclamata e dell'art. 4 della convenzione sottoscritta dalle parti resistenti concernente l'inquadramento nei ruoli della CP_2 nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017.
2.1. Partendo dall'interpretazione della legge speciale nel senso del CP_1 trasferimento ope legis dei ricorrenti dalla città metropolitana di alla già dall'01.01.2018, appare del tutto conforme CP_2 alla voluntas legis la previsione contenuta prima nello schema approvato in sede di Conferenza unificata e poi nell'art. 4 della
Convenzione sottoscritta dalle parti resistenti sull'inquadramento dei ricorrenti nella posizione giuridica ed economica rilevata al
Pag. 14 di 20 31.12.2017. Si tratta, infatti, del giorno esattamente antecedente al trasferimento de iure dei ricorrenti presso la . CP_2
2.2. Altrettanto legittime devono ritenersi le previsioni dell'avviso di selezione progressione economica orizzontale allegato alla determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028 che prevedono l'ammissione con riserva dei ricorrenti, la condizione dell'eventuale riconoscimento da parte della della P.E.O. in favore dei sovrannumerari, CP_2 la facoltà di escludere in ogni fase della procedura selettiva i ricorrenti all'esito delle determinazioni regionali sul possibile riconoscimento della P.E.O.
A ben vedere, infatti, come sopra chiarito, dal momento del trasferimento de iure dei ricorrenti dall'01.01.2018 alle dipendenze CP_1 della , alla città metropolitana di è stata affidata CP_2 dal legislatore la gestione solo provvisoria dei rapporti lavorativi dei ricorrenti nell'esclusivo interesse della , nuovo datore CP_2 di lavoro, che ha l'obbligo, espressamente sancito per la fase transitoria, di sopportarne i costi.
Appare del tutto coerente con le finalità legislative la previsione dell'avviso di selezione in esame che subordina l'eventuale attribuzione della P.E.O. alle eventuali determinazioni favorevoli della
, trattandosi dell'effettivo datore di lavoro dei ricorrenti CP_2 che deve sopportare i costi di gestione dei rapporti lavorativi dal momento del loro trasferimento, compresa la fase transitoria.
3. Sull'acquisizione della P.E.O.
Le parti ricorrenti hanno affermato in ricorso di aver acquisito nel proprio patrimonio la progressione economica orizzontale prima del passaggio alla avvenuto dall'01.07.2018, attesa CP_2
Pag. 15 di 20 l'approvazione della graduatoria finale con determina dirigenziale del
Servizio Risorse Umane della n. 6683 del Controparte_1
28.11.2018, tenuto conto dell'efficacia retroattiva all'01.01.2018 sancita dall'art. 8 dell'Avviso di selezione indetta con determina dirigenziale n. 1568/2018.
3.1. Tenuto conto di tutto quanto sopra riferito sul trasferimento ope legis dei ricorrenti alle dipendenze della già a CP_2 decorrere dall'01.01.2018 e sulla legittimità delle previsioni dell'avviso di selezione progressione economica orizzontale allegato alla determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028 e della Convenzione sottoscritta dalle parti resistenti espressamente censurate dai ricorrenti con l'atto introduttivo del giudizio, la ricostruzione offerta in ricorso non può essere condivisa in alcun modo se si tiene conto della portata inequivoca delle clausole dell'Avviso di selezione e dell'ammissione con riserva dei ricorrenti anche in seno alla graduatoria finale.
3.2. A ben vedere, infatti, nella determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028 prodotta (cfr. doc. n. 3 allegato dai ricorrenti), al n. 4 è chiarito espressamente che il personale sovrannumerario come i ricorrenti del mercato del lavoro, è “AMMESSO CON RISERVA” alla partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, ed al n. 11 è previsto espressamente che in qualunque fase della procedura selettiva dovrà essere disposta l'esclusione del personale sovrannumerario del mercato del lavoro- ammesso con riserva alla partecipazione … laddove la , in sede di convenzionamento con questa CP_2
, non dovesse ritenere possibile l'attribuzione Controparte_19 dell'istituto di che trattasi in favore del ridetto personale.
Pag. 16 di 20 Non solo: al punto 12 è indicato anche il termine ultimo di scioglimento della riserva nella parte in cui è stato disposto che la riserva di cui al punto nr. 4 per l'eventuale attribuzione della progressione economica orizzontale al predetto personale sarà definitivamente sciolta soltanto a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al punto n. 3.
Ed ancora: nell'avviso di selezione progressione economica orizzontale allegato alla determinazione dirigenziale del servizio risorse umane-sicurezza lavoro n. 1568 del 19.03.2028, all'art. 1, comma 2, è stato così disposto:
<Il personale del Mercato del lavoro dichiarato sovrannumerario … in attesa delle determinazioni che la
vorrà assumere al riguardo in sede di CP_2 convenzionamento con questo Ente, è “AMMESSO CON
RISERVA” alla partecipazione alla procedura selettiva.>>
All'art. 2, comma 2, è così previsto:
<In qualunque fase della procedura selettiva potrà essere disposta l'esclusione del personale sovrannumerario del mercato del lavoro- ammesso con riserva alla partecipazione a seguito della presentazione della domanda … laddove la
, in sede di convenzionamento con questa CP_2 [...]
, dovesse ritenere di non riconoscere al ridetto CP_19 personale l'attribuzione dell'istituto di che trattasi.>>.
All'art. 6, commi 6 e 7, è stato così disposto:
<
6. Ove dovesse procedersi all'esclusione del predetto personale sovrannumerario del mercato del lavoro, in un momento successivo all'approvazione della graduatoria, le corrispondenti posizioni economiche … saranno attribuite tra
Pag. 17 di 20 gli aventi titolo del restante personale, procedendo con lo scorrimento secondo l'ordine di posizione in graduatoria.
7. La graduatoria, in ogni caso, esaurisce la propria efficacia a seguito dell'attribuzione della nuova posizione economica agli aventi titolo della presente procedura selettiva…>>.
Dall'analisi complessiva delle disposizioni appena richiamate emergono i seguenti princìpi:
1) il personale sovrannumerario come i ricorrenti è stato ammesso con riserva alla selezione;
2) la riserva è stata necessitata dalle mancate determinazioni della sul riconoscimento della P.E.O. nei confronti dei CP_2 sovrannumerari come i ricorrenti;
3) la definitiva e valida partecipazione alla selezione del personale sovrannumerario e della conseguente attribuzione in via definitiva della nuova posizione economica è stata subordinata alla seguente condizione: qualora la , in sede di convenzionamento CP_2 con la , avesse ritenuto possibile l'attribuzione Controparte_19 della progressione economica orizzontale in favore dei sovrannumerari;
3) il momento ultimo di scioglimento della riserva è stato individuato nella data di sottoscrizione della convenzione tra la
[...]
e la ex art. 1, comma 799, della Controparte_19 CP_2
L. n. 205/2017;
4) l'esclusione dei sovrannumerari come i ricorrenti poteva avvenire in qualunque fase della procedura selettiva ed anche dopo l'approvazione della graduatoria;
5) l'efficacia della graduatoria è stata limitata fino alla definitiva attribuzione della nuova posizione economica.
Pag. 18 di 20 3.3. Alla luce dei princìpi appena enucleati facilmente desumibili dalle clausole dell'avviso in esame appare destituita di fondamento giuridico la tesi sostenuta dai ricorrenti di aver acquisito nel proprio patrimonio la progressione economica orizzontale prima del passaggio alla materialmente avvenuto a decorrere CP_2 dall'01.07.2018 (cfr. punto n. 17 del ricorso).
Ed infatti, con la partecipazione alla selezione di cui trattasi i ricorrenti hanno avuto piena cognizione, accettandole indistintamente, di tutte le clausole dell'avviso, compresa quella della loro possibile esclusione anche dopo l'approvazione della graduatoria, in ogni caso all'esito delle determinazioni della , e, CP_2 soprattutto, hanno accettato la previsione che ha individuato il momento finale di scioglimento definitivo della riserva alla data di sottoscrizione della convenzione.
Pertanto, i ricorrenti non avrebbero potuto nutrire alcuna aspettativa giuridicamente apprezzabile sull'acquisizione definitiva della P.E.O. fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Controparte_19
e la .
[...] CP_2
I ricorrenti erano ben consapevoli che non avrebbero potuto acquisire alcun diritto alla P.E.O. in via definitiva fino allo scioglimento della riserva.
Non solo: disposta l'esclusione dei ricorrenti dalla selezione in virtù delle specifiche previsioni dell'avviso di selezione che si reputano legittime e conformi al dettato legislativo secondo l'interpretazione sopra fornita, nessuna pretesa potrebbe essere accordata.
Anche per tali ragioni devono essere rigettate le domande avanzate dai ricorrenti.
Tenuto conto della assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per
Pag. 19 di 20 l'integrale compensazione tra tutte le parti costituite delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti delle domande avanzante dai ricorrenti , Parte_4 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_12
, e;
Parte_13 Parte_17 Parte_19
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalle altre parti ricorrenti;
- compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di lite.
Bari,11/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parti ricorrenti.