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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 20 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1076/2025 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] e quivi residente in [...] Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Palmeri giusta procura in atti C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 7933/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, requisito sanitario richiesto dall'art.12 della Legge n.118/1971 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e, altresì, il riconoscimento dell'HANDICAP in Situazione di Gravità (COMMA 3- ART.3 LEGGE N. 104/1992) 2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze
e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; …”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 19 febbraio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… In via principale, dichiarare
l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
In esito all'udienza del 20 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 3 febbraio
2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 2 febbraio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 gennaio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “-esiti di sostituzione valvolare aortica per severa stenosi congenita, impianto di P.M. per
BAV post-chirurgico; -sindrome ansioso-depressiva reattiva”, ritenendolo invalido nella misura dell'85% e portatore di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da
“sostituzione valvolare aortica in esito a stenosi congenita severa e lieve insufficienza mitro- tricuspidalica e FE ridotta in soggetto portatore di PM definitivo, Sindrome ansiosa off-therapy”, ritenendo “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'88%, nonché soggetto Portatore di Handicap art. 3 comma 1, a decorrere dall'istanza amministrativa”.
Al riguardo, ha rilevato “… che sulla base delle valutazioni cliniche vagliate e delle conseguenti disabilità accertate, sulla base delle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica, secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M. 05/02/92 e, più correttamente secondo i codici: 6442, 6409 e 9202 mediante il calcolo riduzionistico per patologie concorrenti si ottiene una percentuale invalidante pari all'81%, alla quale va aggiunta la percentuale del 25%, secondo il codice 2205, relativa alla sindrome depressiva off therapy, che mediante il calcolo riduzionistico o formula di Balthazard per patologie coesistenti, si ottiene una percentuale invalidante pari all'85%. Va sottolineato che il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiore
a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semi-specifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando
l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semi-specifica e specifica. In considerazione di quanto su espresso si ritiene di poter applicare tale concetto riconoscendo una percentuale del 3% ottenendo una percentuale invalidante complessiva dell'88%”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 20 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 20 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1076/2025 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] e quivi residente in [...] Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Palmeri giusta procura in atti C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 7933/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, requisito sanitario richiesto dall'art.12 della Legge n.118/1971 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e, altresì, il riconoscimento dell'HANDICAP in Situazione di Gravità (COMMA 3- ART.3 LEGGE N. 104/1992) 2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze
e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; …”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 19 febbraio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… In via principale, dichiarare
l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
In esito all'udienza del 20 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 3 febbraio
2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 2 febbraio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 gennaio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “-esiti di sostituzione valvolare aortica per severa stenosi congenita, impianto di P.M. per
BAV post-chirurgico; -sindrome ansioso-depressiva reattiva”, ritenendolo invalido nella misura dell'85% e portatore di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da
“sostituzione valvolare aortica in esito a stenosi congenita severa e lieve insufficienza mitro- tricuspidalica e FE ridotta in soggetto portatore di PM definitivo, Sindrome ansiosa off-therapy”, ritenendo “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'88%, nonché soggetto Portatore di Handicap art. 3 comma 1, a decorrere dall'istanza amministrativa”.
Al riguardo, ha rilevato “… che sulla base delle valutazioni cliniche vagliate e delle conseguenti disabilità accertate, sulla base delle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica, secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M. 05/02/92 e, più correttamente secondo i codici: 6442, 6409 e 9202 mediante il calcolo riduzionistico per patologie concorrenti si ottiene una percentuale invalidante pari all'81%, alla quale va aggiunta la percentuale del 25%, secondo il codice 2205, relativa alla sindrome depressiva off therapy, che mediante il calcolo riduzionistico o formula di Balthazard per patologie coesistenti, si ottiene una percentuale invalidante pari all'85%. Va sottolineato che il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiore
a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semi-specifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando
l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semi-specifica e specifica. In considerazione di quanto su espresso si ritiene di poter applicare tale concetto riconoscendo una percentuale del 3% ottenendo una percentuale invalidante complessiva dell'88%”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 20 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri