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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBANO ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TEBANO ANNA
MARIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALVONI TIZIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ALVONI TIZIANA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.10.2024 (natO a Bologna, il Parte_1
16.10.1956) e (nata a [...], il [...]) Parte_2 ricorrevano al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna, il 14.11.1981.
Dalla loro unione nascevano (13.04.1982) e (25.08.1990) Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con sentenza N. 1339/13 (pubblicata il 06.05.2013) il Tribunale di Bologna dichiarava il sig. Pt_1 tenuto al pagamento in favore della sig.ra a titolo di assegno
[...] Parte_2 divorzile, della somma mensile di € 700,00.
pagina 1 di 2 In data 06.06.2017, il Tribunale di Bologna, a seguito di procedimento ex art. 710 cpc, a modifica della sentenza N. 1339/13 emessa dal Tribunale di Bologna, riduceva il detto assegno divorzile alla somma di € 500,00.
Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere ed ottenere la revoca dell'assegno divorzile.
Questo l'accordo delle parti:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in modifica del capo della Sentenza n. 1339/13 del 6.5.2013 emessa tra le parti, così come già successivamente modificata dal provvedimento del Tribunale di Bologna del 6.6.2017, revocare l'obbligo del sig. di versare il contributo al mantenimento in favore Parte_1 della sig.ra Parte_2
******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Sono infatti determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi: rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1339/13 (pubbl. 06.06.2017) così provvede: dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, la revoca dell'obbligo a carico del sig. Pt_1
di corrispondere assegno divorzile a favore della sig.ra ;
[...] Parte_2
dà atto che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.02.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBANO ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TEBANO ANNA
MARIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALVONI TIZIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ALVONI TIZIANA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.10.2024 (natO a Bologna, il Parte_1
16.10.1956) e (nata a [...], il [...]) Parte_2 ricorrevano al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna, il 14.11.1981.
Dalla loro unione nascevano (13.04.1982) e (25.08.1990) Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con sentenza N. 1339/13 (pubblicata il 06.05.2013) il Tribunale di Bologna dichiarava il sig. Pt_1 tenuto al pagamento in favore della sig.ra a titolo di assegno
[...] Parte_2 divorzile, della somma mensile di € 700,00.
pagina 1 di 2 In data 06.06.2017, il Tribunale di Bologna, a seguito di procedimento ex art. 710 cpc, a modifica della sentenza N. 1339/13 emessa dal Tribunale di Bologna, riduceva il detto assegno divorzile alla somma di € 500,00.
Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere ed ottenere la revoca dell'assegno divorzile.
Questo l'accordo delle parti:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in modifica del capo della Sentenza n. 1339/13 del 6.5.2013 emessa tra le parti, così come già successivamente modificata dal provvedimento del Tribunale di Bologna del 6.6.2017, revocare l'obbligo del sig. di versare il contributo al mantenimento in favore Parte_1 della sig.ra Parte_2
******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Sono infatti determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi: rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1339/13 (pubbl. 06.06.2017) così provvede: dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, la revoca dell'obbligo a carico del sig. Pt_1
di corrispondere assegno divorzile a favore della sig.ra ;
[...] Parte_2
dà atto che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.02.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2