Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2024 REG.RIC.
N. 00452/2024 REG.RIC.
N. 01856/2024 REG.RIC.
N. 01858/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2024, proposto dalla sig.ra SA Di ZA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco AR, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2024, proposto dalla sig.ra IL TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco AR, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2024, proposto dalla sig.ra SA Di ZA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco AR, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2024, proposto dalla sig.ra IL TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco AR, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento quanto ai già riuniti ricorsi rr.gg.nn. 451 e 452 del 2024:
a) dell'ordinanza n. 4 reg. II Settore e n. 19 Reg. Gen. del 23.1.2024, successivamente notificata, adottata dal II Settore del Comune di Cava de' Tirreni, avente ad oggetto “ abuso edilizio realizzato alla Via Petrellosa …” ; B) del provvedimento prot. 66706 del 16.11.2023, di cui la ricorrente ha lamentato di aver avuto notizia solo del numero e della data e solo a seguito della notifica del provvedimento impugnato sub A);
b) del provvedimento del II Settore del Comune di Cava de' Tirreni, contenente il diniego dell'istanza di condono edilizio prot. 56876 del 13.11.2004; C) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente ed in particolare degli ulteriori provvedimenti sanzionatori - demolitori, ablatori e pecuniari - ad oggi non noti alla ricorrente ma richiamati nel provvedimento impugnato sub A);
quanto ai ricorsi nn. 1856 e 1858 del 2024:
per l’annullamento:
A) dell’ordinanza 105 e n.r.g. 237 del 30.7.2024 - successivamente notificata - adottata dal II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni recante ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino di opere realizzate alla Via Petrellosa di Cava de’ Tirreni; B) del provvedimento prot. 66706 del 16.11.2023 recante il diniego dell’istanza di condono edilizio prot. 56876 del 13.11.2004; C) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente ed in particolare degli ulteriori provvedimenti sanzionatori - demolitori, ablatori e pecuniari - non noti alla ricorrente ma richiamati nel provvedimento impugnato sub A.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza non definitiva n.1101/2025 questo Tribunale, riuniti i due giudizi rr.gg.nn. 451/2024 e 452/2024 li ha dichiarati parzialmente improcedibili quanto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n.4/2024, emessa nei confronti delle stesse ricorrenti dal Comune di Cava dei Tirreni per disporre la demolizione di “ un immobile destinato a civile abitazione sviluppantesi su due livelli con copertura a due falde” costruito alla via Petrellosa n. 24 ” (individuato nel N.C.E.U. al foglio 1 p.11a 319 sub 4).
1.1 La disposta improcedibilità era stata determinata dall’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato per ragioni meramente formali, contenendo lo stesso taluni errori nei riferimenti agli immobili e ai destinatari.
1.2 Negli stessi ricorsi era stato inoltre impugnato l’identico provvedimento, atto presupposto all’ordinanza di demolizione poi annullata, costituito dal diniego di istanza di condono prot. n. 200300066706/2023, avente ad oggetto l’intero immobile di cui le ricorrenti, unitamente ad altri, risultano comproprietarie.
1.2.1 La suindicata istanza di sanatoria era stata negata in forza della seguente motivazione: “ l’immobile ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico di cui al D.M.P.I. del 12/06/1967 e in zona a vincolo idrogeologico art. 1 Rb 30 dicembre 1923 n. 3267. Inoltre le opere realizzate ricadono in zona 1b del P.U.T. ed insistono nel Sistema ambientale e insediativo in zona Core Areas/Tutela silvo pastorale- Rete ecologica principale - Nodi ecologici complessi (NTA del PUC - Artt. 73-74) ed hanno comportato la realizzazione di nuova superficie utile e volumetria (tipologia n.1) non ammessa dall'art.32 della legge 326/2003. La suddetta area, infine, ricade in zone di tutela paesistica individuate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42-2004 e SMI - g) territori coperti da foreste o da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento —come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n.227 - Castagneti con querce ”. Detto diniego è stato impugnato, tra l’altro, sul presupposto di non averne ricevuto prima la notifica e di non aver nemmeno ricevuto il correlato preavviso di diniego.
2. Per ragioni di continuità espositiva e di raccordo con la precedente sentenza non definitiva n. 1101/2025 giova ricordare che, quanto alla disamina dell’indicato diniego di condono, nell’occasione il Tribunale aveva altresì rilevato “ l’opportunità di una trattazione congiunta con i successivi e già richiamati ricorsi r.g.n. 1856/2024 e 1858/2024 aventi ad oggetto, oltre che l’impugnazione della nuova e già citata ordinanza demolitoria, anche l’impugnazione del medesimo diniego di condono edilizio già quivi impugnato” .
3. Nel frattempo il Comune ha emesso la nuova ordinanza di demolizione n.105/2024 basata sull’identico presupposto di quella già annullata, consistente, per l’appunto, nel nesso di presupposizione tra il diniego di condono e il pedissequo atto dovuto, ingiuntivo della demolizione.
3.1 Anche avverso l’ordinanza appena citata sono insorte le ricorrenti mediante i due identici ricorsi nn.rr.gg. 1856/2024 (Di ZA) e 1858/2024 (TR) nei quali è stato altresì impugnato nuovamente lo stesso diniego di condono già oggetto delle precedenti impugnazioni. Nel gravame le stesse hanno lamentato, come nella precedente occasione, nel primo motivo, l’illegittimità derivata dell’ordinanza sul presupposto dell’illegittimità, per difetto di preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990, oltre che per mancata notifica del diniego. Con i successivi motivi, invece, hanno contestato la legittimità delle ordinanze per vizi propri, in quanto prive di adeguata motivazione e, infine, perché emesse in assenza di un previo contraddittorio e senza garantire la partecipazione procedimentale delle proprietarie che ne erano state attinte.
3.2 Il Comune si è costituito in resistenza anche nei nuovi giudizi, richiamando le vicende di causa e sottolineando la natura sostanzialmente vincolata dei provvedimenti demolitori impugnati.
Quanto all’impugnazione del diniego di condono l’Amministrazione ha confermato la regolare notifica del provvedimento così come del preavviso di rigetto e rimarcato, di conseguenza, la tardività delle impugnazioni proposte.
4. Nei termini di legge le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti in vista dell’odierna udienza, nel corso della quale sono state sentite come da verbale in atti ed hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
5. Il Tribunale dispone preliminarmente la riunione dei due giudizi rr.gg.nn. 1856/2024 (Di ZA) e 1858/2024 (TR) ai due già riuntiti rr.gg.nn.451/2024 (Di ZA) e 452/2024 (TR), sussistendone all’evidenza i presupposti soggettivi e oggettivi di connessione ampiamente sufficienti per la loro congiunta trattazione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.
6. A questo punto, tenuto conto delle pregresse vicende processuali e dell’identità dell’atto di diniego di condono impugnato il Collegio precisa che procederà, per ordine logico espositivo, allo scrutinio delle pur fugaci doglianze aventi ad oggetto l’impugnazione del diniego di condono e poste in un paragrafo del capo I) dei due originari ricorsi. Nel preannunciare che dette doglianze sono infondate e che pertanto i gravami vanno respinti, va altresì dichiarata in via preliminare, per conseguenza, va fin da ora desunta la inammissibilità dei capi dei due giudizi riuniti rr.gg.nn. 1856 e 1858 del 2024, nella parte in cui hanno contestato lo stesso provvedimento di diniego di condono. Resteranno, a questo punto, da scrutinare le censure riguardanti la nuova ordinanza di demolizione nn.105/2024 emessa dal Comune a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza n. 4/2024. E fin d’ora si precisa che, trattandosi di atto dovuto a seguito del diniego di condono e non risultando inficiato da vizi propri, anche le censure mosse avverso quest’ultimo provvedimento sono infondate e vanno pertanto respinte.
7. Occorre dunque principiare dalla disamina dell’impugnazione del diniego di condono, identicamente proposta in tutti i giudizi riuniti e segnatamente nei primi due. identificati con rr.gg.nn. 451/2024 e 452/2024.
7.1 Le scarne censure avverso il diniego di condono sono inammissibili e comunque infondate.
7.2 L’esito appena preannunciato consente in primo luogo di prescindere dall’eccezione di tardività sollevata dal Comune, il quale, nell’affermare la regolare notifica dell’atto di diniego già a decorrere dal mese di novembre del 2023 ha rilevato che, di conseguenza, fin da allora le ricorrenti avrebbero dovuto impugnarlo. La stessa difesa ha poi soggiunto che, quantomeno, a partire dal deposito in atti di causa dello stesso diniego di condono, avvenuto in data 23.4.2025, le ricorrenti avrebbero potuto proporre atto di motivi aggiunti al fine di recuperare il termine di impugnazione ove ne fossero stati sussistenti i presupposti. Infine il Comune ha difeso anche nel merito la legittimità dei provvedimenti.
8. Venendo ora alla disamina delle uniche due censure dirette contro il provvedimento, è possibile prendere le mosse dalla doglianza correlata alla presunta assenza del preavviso di diniego che va disattesa. Difatti, contrariamente a quanto assunto dalle ricorrenti, il Comune ha allegato la notifica dell’atto di preavviso a mezzo dei messi comunali avvenuta a mani della suocera LL IS in data 3.4.2023 (cfr. tra gli altri, all.ti nn. 10,11,12 del deposito del Comune effettuato in data 29.4.2024 nel giudizio r.g.n. 452/2024 ore 18.52 -l’orario viene indicato perché ci sono due depositi distinti nello stesso giorno -). Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti non risulta affatto che detta notifica sia avvenuta presso la residenza della stessa sig.ra LL, destinataria a sua volta del medesimo diniego ed alla quale dagli stessi documenti sopra indicati risulta essere stata effettuata un’ulteriore notifica dello stesso atto di preavviso.
8.1 Per come depositata in atti, a questo punto, la notifica risultava ampiamente bastevole per la legale conoscenza degli atti sulla scorta delle considerazioni svolte in analoghe vicende dalla consolidata giurisprudenza secondo cui “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda - e nel caso in esame di « cognato incaricato a ricevere » - si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Ed invero, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la consegna dell’atto presso l’abitazione del destinatario, in sua assenza, può essere effettuata a mani di un parente o affine del destinatario medesimo, anche non formalmente ivi residente, dovendosi ritenere che i soggetti legati da vincoli familiari che si trovino in detto luogo e che dichiarino di accettare l'atto, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà parentale e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14/07/2022, n.2298; Cass. civ. Sez. II Sent., 15/12/2021, n. 40118; Comm. trib. prov. Campania Salerno Sez. XIV Sent., 03/03/2022; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 28/03/2022, n. 3504).
9. Quanto sopra comporta l’infondatezza delle correlate contestazioni mosse dalle ricorrenti avverso la regolarità della notifica già degli atti di preavviso di diniego. In ogni caso, stante la natura vincolata del provvedimento di diniego che le ampie, doviziose e documentate difese di merito svolte in giudizio dalla difesa civica, il Collegio reputa che, anche a seguire la tesi attorea la sua rilevanza risulterebbe depotenziata, in quanto alla fattispecie sarebbe ben applicabile la disposizione dell’art. 21 octies l. n. 241/1990 secondo cui “ 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ”. Dalla piana interpretazione della norma la giurisprudenza ha tratto l’avviso secondo cui, a fronte di provvedimenti vincolati, anche la eventuale (e nella fattispecie indimostrata) carenza dell’invio della comunicazione di preavviso di diniego prevista dall’art. 10 bis l. n. 241/1990 non incida ex sé sulla legittimità del provvedimento finale negativo.
9.1 Parametrando i principi appena richiamati alla disamina odierna, emerge che nel caso in esame la pluralità dei vincoli ampiamente richiamati dal Comune rendeva indubitabile e sostanzialmente vincolato l’opposto diniego di condono. Ciò che consente di richiamare i principi espressi in vicende simili - in cui rilevava la sussistenza di vincoli ostativi - in base ai quali “ Nel caso di realizzazione del manufatto su area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta il diniego di condono costituisce atto vincolato, sicché l’eventuale omissione del preavviso di diniego non riverbera effetti sulla legittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2 bis, l. 241/1990 ratione temporis vigente (prima delle modifiche introdotte con d.l.n. 76/2020)” (Consiglio di Stato, sez. IV n . 9670/2025).
9.2 D’altra parte le ricorrenti non hanno fornito nemmeno in giudizio elementi suscettibili di incidere in senso favorevole all’accoglimento nel merito della pretesa; circostanza, quest’ultima, che esclude anche sotto i profili in evidenza la lamentata illegittimità del provvedimento (Cons. Stato sez. VII n. 6529 del 23 luglio 2025).
10. Si può così passare allo scrutinio del provvedimento di diniego di condono, rispetto al quale occorre che il Collegio preliminarmente rilevi l’infondatezza della censura, già affrontata rispetto al preavviso di diniego (par. 8.0 e 8.1), riguardante la mancata notifica dell’atto. Detta censura va scrutinata da subito, in quanto in linea teorica sarebbe stata, ove fondata, potenzialmente idonea a inficiare la legittimità dell’atto o quantomeno a spostare in avanti il termine della sua impugnazione.
10.1 Le ricorrenti hanno quindi contestato la validità della notifica avvenuta presso il loro stesso indirizzo, in quanto eseguita a mani, questa volta, della cognata (AR ON), qualificata, come da atto di notifica come “addetta alla ricezione” (cfr. tra gli altri gli all.ti n. 1,2 al deposito effettuato nel ricorso r.g.n. 452/2024 in data 29.4.2025 ore 19.08).
10.2 Per respingere la censura al Collegio è sufficiente il richiamo alle considerazioni già svolte ai precedenti capi nn. 8 e 8.1 con riguardo all’identica contestazione afferente, in quel caso, il preavviso di diniego. Anzi, con riferimento al diniego definitivo le ricorrenti non potrebbero nemmeno opporre la circostanza - il cui rilievo comunque è già stato escluso - della notifica presso l’abitazione della suocera, parimenti destinataria del medesimo provvedimento. Difatti, la sig.ra ON AR non risulta destinataria di alcun atto afferente il medesimo procedimento. Talchè non sussistono dubbi sul fatto che quest’ultima abbia ricevuto gli atti quale “addetta” alla ricezione e che, comunque, risultasse titolare di un grado qualificato di parentela, recte , affinità con le ricorrenti, tale da far azionare la già indicata presunzione di conoscenza dell’atto notificato in capo alle effettive destinatarie.
10.2.1 Ne consegue, a fortiori, anche rispetto alla notifica del diniego di condono, la congruenza del richiamo all’unanime indirizzo giurisprudenziale secondo cui la consegna a mani di un soggetto parente o affine, a maggior ragione se qualificata quale “ addetta ” (alla ricezione), implica una presunzione iuris tantum di conoscenza dell’atto notificato. In sostanza “ ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la consegna dell'atto presso l'abitazione del destinatario, in sua assenza, può essere effettuata a mani di un parente o affine del destinatario medesimo, anche non formalmente ivi residente, dovendosi ritenere che i soggetti legati da vincoli familiari che si trovino in detto luogo e che dichiarino di accettare l'atto, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà parentale e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica ” (T.A.R. Campania Napoli, 16/03/2007, n. 2323).
11. La regolarità della notifica dell’impugnazione dell’atto di diniego (avvenuta dunque in data 11.1.2024) non conduce, tuttavia, a seguire l’eccezione di irricevibilità formulata dal Comune. Difatti, seppure mediante una censura inammissibile e infondata - per come si avrà modo di approfondire al successivi paragrafi da 13 a 13.2 - le ricorrenti hanno impugnato i due atti di diniego di condono unitamente all’ordinanza di demolizione n. 4/2024 poi annullata, mediante i ricorsi nn.rr.gg. 451 (Di ZA) e 452 (TR) del 2024 notificati in data 6.3.2024 e quindi entro il termine decadenziale di 60 giorni.
12. Non di meno, siccome già dalla prima ordinanza di demolizione poi annullata (n.4/2024), notificata in data 2.2.2024, il Comune aveva fatto ampio riferimento al provvedimento di diniego di condono pur incorrendo in taluni refusi, era dunque a maggior ragione onere di parte ricorrente richiedere copia del provvedimento mediante istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 o comunque proporre “ ricorso al buio ” premurandosi poi di proporre un atto di motivi aggiunti, una volta ottenuto l’accesso.
Per non dire, come poi rilevato anche dalla difesa civica che, quantomeno, le ricorrenti avrebbero potuto proporre atto di motivi aggiunti a seguito del già citato deposito in giudizio (del 29.4.2025) del provvedimento di diniego di condono.
12.1 Tuttavia le ricorrenti non hanno nemmeno esperito questi plausibili e ragionevoli tentativi di “ risalire la china ”, idonei potenzialmente a rimetterle in termini per svolgere specifiche censure di merito dei provvedimenti di diniego.
13. Ciò posto, tenendo dunque presenti le considerazioni appena svolte, il Collegio può passare allo scrutinio delle scarne e isolate censure di merito sollevate nei ricorsi nn. 451 e 452 avverso i provvedimenti di diniego di condono, che si appalesano non accoglibili. Difatti l’unico argomento speso dalle ricorrenti è stato quello del difetto di motivazione, al quale nei ricorsi è stato riservato un limitatissimo spazio e sostanzialmente soltanto per affermare che “I.V) ...in via meramente cautelativa e tuzioristica si deduce comunque il difetto assoluto di motivazione del provvedimento di diniego (laddove esistente), posto che l’ufficio comunque non spiega in alcun modo le ragioni che hanno condotto al rigetto dell’istanza di sanatoria” .
13.1 Si tratta all’evidenza, a fortiori tenendo conto del contesto rilevato ai precedenti paragrafi, di una doglianza priva di un’effettiva e invece indefettibile critica sul merito delle ragioni di diniego ampiamente invece esposte dal Comune. Di conseguenza il motivo va dichiarato inammissibile prima ancora che infondato nel merito, posto che “ Nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto” (TAR Molise, n. 288/2024).
13.1.1 Inoltre “ Ciò che rileva ai fini della specificità ed ammissibilità dei mezzi di gravame è il loro carattere perspicuo, inteso come idoneità a rendere comprensibile e percepibile la critica che si muove alla azione dei pubblici poteri, sia in punto di conformità alle fonti normative che ne governano il concreto dispiegarsi nella fattispecie, sia in punto di ragionevolezza, logicità e coerenza dell'iter procedimentale seguito, ovvero della insussistenza dell'eccesso di potere nelle sue disparate forme sintomatiche” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18/09/2023, n.2095 ).
13.2 Parametrando queste conclusioni alla disamina ora in atto emerge che l’unica e summenzionata censura articolata avverso il contenuto del provvedimento di diniego, per come formulata, non abbia inglobato nessun motivo sostanziale di doglianza. Il che, come appena rilevato, da un lato rende il motivo inammissibile per genericità e comunque, se non altro, ne giustifica la valutazione di assoluta infondatezza dovendo tener conto della sua acclarata inconsistenza.
14. Si può allora così passare ad esaminare i mezzi di censura riarticolati nei due più recenti giudizi (rr.gg.nn. 1856/2024 e 1858/2024) avverso la nuova ordinanza di demolizione n.105 del 30.7.2024.
14.1 Ebbene, tutte le censure che convogliano il vizio di illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione rispetto al diniego di condono e deducenti la indimostrata carenza della notifica del provvedimento e del preavviso di diniego sono infondate. In proposito è sufficiente il richiamo alle ragioni di infondatezza già in precedenza dedotte.
14.2 Ribadita, difatti, la regolarità della notifica dei dinieghi di condono ribadite, per le ragioni appena esposte, la loro già acclarata legittimità formale e sostanziale alla luce dei motivi d ricorso avverso di essi articolati, può dunque essere affermato che l’ordine di demolizione n. 105/2024 è intervenuto dopo l'esame delle domande di condono e a seguito del loro diniego, con conseguente infondatezza della relativa censura.
15. A questo punto tutte le doglianze avverso l’ordinanza di demolizione n. 105/2024, risolvendosi in contestazioni circa l’ormai acclarata abusività delle opere ivi contestate, sono irricevibili e comunque infondate in quanto “ Allorquando è emesso un diniego di condono, il Comune deve emanare senz'altro il conseguente ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto; è irrilevante verificare se le opere siano conformi allo strumento urbanistico e neppure rileva la regola della c.d. doppia conformità, proprio perché vi è una ragione dirimente e decisiva per disporre la rimozione dall'area di quanto è stato illecitamente realizzato” (Cons. Stato Sez. VI, 31/03/2022, n. 2360; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 14/03/2025, n.512).
16. A questo punto la disamina volge verso la sua conclusione: resta da richiamare la preannunciata inammissibilità dei motivi contenuti nei due più recenti ricorsi avverso il diniego di condono, trattandosi identici a quelli già proposti dei due ricorsi nn.rr.gg. 451 e 452 del 2024. In questo caso, tuttavia, in disparte la loro irricevibilità per le suesposte ragioni, il Collegio ne rileva, comunque, la loro palese inammissibilità discendente dalla piana applicazione del principio del ne bis in idem processuale nel giudizio amministrativo, trattandosi, infatti, di motivi proposti dalle stesse parti avverso il medesimo provvedimento. Nel desumere l’inammissibilità il Collegio intende allora seguire il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui : “ Il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39 comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati; tale preclusione opera quando è riproposta un'azione, tra i medesimi soggetti, avente la stessa causa petendi ”( Consiglio di Stato sez. IV, n.2721/2024).
17. Conclusivamente, previa riunione dei ricorsi rr.gg.nn. 1856/2024 e 1858/2024 ai ricorsi rr.gg.nn. 451/2024 e 452/2024 già riuniti con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 1101/2025, va dichiarata l’inammissibilità per genericità e comunque l’infondatezza dei residui motivi di censura – di difetto di contraddittorio per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 e di motivazione - proposti nei primi due ricorsi avverso il diniego di condono. L’impugnazione del medesimo provvedimento di diniego articolata nei ricorsi rr.gg.nn. 1856/2025 e 1858/2025 va invece dichiarata inammissibile in applicazione del principio del ne bis in idem processuale; gli stessi motivi, essendo identici a quelli proposti nei precedenti ricorsi, sarebbero in ogni caso inammissibili per genericità e, comunque, del tutto infondati; infine vanno respinte perché infondate le censure poste negli stessi ricorsi da ultimo citati avverso l’ordinanza di demolizione n.105/2024.
13. Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe proposti, previa riunione dei giudizi rr.gg.nn. 1856/2024 e 1858/2024 ai ricorsi rr.gg.nn. 451/2024 e 452/2024 già riuniti con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 1101/2025, così provvede:
- dichiara inammissibili (e comunque infondati) i ricorsi 451/2024 e 452/2024 quanto alle residue censure (non esaminate nella sentenza non definitiva n. 1101/2025) poste avverso gli atti di diniego di condono avverso le istanze presentate dalle ricorrenti;
- dichiara inammissibili i motivi riguardanti gli stessi provvedimenti di diniego di condono contenuti nei ricorsi rr.gg.nn.1856/2024 e 1858/2024 in applicazione del principio del ne bis in idem processuale, mentre li respinge per il resto e quindi con riguardo all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 105/2024
-condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese dei quattro giudizi riuniti, liquidandole complessivamente in € 3.200 (tremiladuecento,00) oltre rimborso spese generali e accessori di legge, questi ultimi da calcolare sia per le singole voci (oneri riflessi) che per la loro quantificazione tenendo conto dell’appartenenza degli avvocati della difesa civica del Comune di Cava dei Tirreni al ruolo degli avvocati dipendenti degli Enti Pubblici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RO RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO