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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2023
promossa da:
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa dall'avv. DANZO Parte_1
MANUELA in forza di procura
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato rappresentato e difeso dall'avv. VERSACI DARIO Controparte_1
in forza di procura
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto, esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in GRUGLIASCO il 20/07/1985.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 60, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21/07/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 5366/2023 del 22/12/2023, pubblicata in data 27/12/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'immobile coniugale è rimasto nelle disponibilità del sig. e che la RA CP_1
, così come pattuito nel ricorso congiunto per la separazione personale delle parti del 21.07.2023, Pt_1
se ne è allontanata in data 28 luglio 2023, asportando seco i propri effetti personali;
DÀ ATTO che, in ossequio agli accordi di separazione, così come risulta da rogito notarile in data
25.03.2024, il sig. si è impegnato a versare alla RA (a mezzo bonifico sul conto CP_1 Pt_1
corrente intestato alla stessa, codice IBAN: [...]), a saldo del prezzo di acquisto pattuito, n. 147 rate mensili ammontanti a 150,00 euro (ad eccezione dell'ultima che sarà pari a
100 euro), con decorrenza dal 5 aprile 2024 sino al 5 giugno 2036;
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra, né a titolo di assegno divorzile, né ad altro titolo, anche per il futuro;
DÀ ATTO che, con il presente divorzio, le parti hanno risolto ogni questione patrimoniale fra loro pendente;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2023
promossa da:
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa dall'avv. DANZO Parte_1
MANUELA in forza di procura
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato rappresentato e difeso dall'avv. VERSACI DARIO Controparte_1
in forza di procura
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto, esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in GRUGLIASCO il 20/07/1985.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 60, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21/07/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 5366/2023 del 22/12/2023, pubblicata in data 27/12/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'immobile coniugale è rimasto nelle disponibilità del sig. e che la RA CP_1
, così come pattuito nel ricorso congiunto per la separazione personale delle parti del 21.07.2023, Pt_1
se ne è allontanata in data 28 luglio 2023, asportando seco i propri effetti personali;
DÀ ATTO che, in ossequio agli accordi di separazione, così come risulta da rogito notarile in data
25.03.2024, il sig. si è impegnato a versare alla RA (a mezzo bonifico sul conto CP_1 Pt_1
corrente intestato alla stessa, codice IBAN: [...]), a saldo del prezzo di acquisto pattuito, n. 147 rate mensili ammontanti a 150,00 euro (ad eccezione dell'ultima che sarà pari a
100 euro), con decorrenza dal 5 aprile 2024 sino al 5 giugno 2036;
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra, né a titolo di assegno divorzile, né ad altro titolo, anche per il futuro;
DÀ ATTO che, con il presente divorzio, le parti hanno risolto ogni questione patrimoniale fra loro pendente;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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