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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/09/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 397/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BANDELLI ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone al Corso del Popolo n. 4, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GINALDI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monfalcone in via F.lli Rosselli n. 31, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
1 2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare ogni domanda della resistente in punto assegno, in quanto infondata in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA
ISTRUTTORIA: Senza voler invertire l'onere della prova, che grava sulla resistente, si chiede di essere ammessi a provare, per interrogatorio formale della resistente e a mezzo testi, le seguenti circostanze: “vero che”:
1) Nell'anno 2022 la sig.ra si è acquistata uno scooter di seconda mano;
CP_1
2) La sig.ra frequenta quotidianamente anche in ore serali e notturne e ciò da
CP_1 molti anni esercizi pubblici ed esercizi ove si suona musica;
3) La sig.ra risiede
CP_1 in via Volta a Monfalcone in alloggio Ater;
4) Il sig. sin dalla separazione dalla Pt_1 moglie si è sempre occupato in modo esclusivo della figlia, provvedendo a tutte le sue necessità e spese e tuttora la sta mantenendo;
5) La figlia frequenta il corso Per_1 magistrale presso l'Università degli Studi di Udine;
6) La sig.ra percepisce un
CP_1 assegno di invalidità; 7) La sig.ra frequenta un compagno di
CP_1 Persona_2
e spesso pernotta da quest'ultimo o, spesso, accade l'inverso; 8) La sig.ra
[...] richiede alla figlia spesso (due o tre volte al mese) denari in prestito. Testi: CP_1
; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla resistente nella memoria dd.
20/04/2023 per quanto dedotto nella memoria di replica dd. 18/05/2023; nel caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla controprova a mezzo i testi Testimone_1
e Si chiede che Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 siano richieste ulteriori informazioni all' ex art. 213 c.p.c., onde verificare se sia CP_2 stata richiesta la misura a sostegno al reddito e, in caso affermativo, se sia stato già erogata, in quale misura e per quale periodo. Si insiste altresì per l'assunzione delle informazioni al Comune di Monfalcone, onde verificare gli ulteriori aiuti/benefit, anche in relazione all'alloggio che occupa la sig.ra elargiti da parte dell'ente pubblico. CP_1
Per parte resistente:
“ In via riconvenzionale: 3) porre a carico di un contributo al Parte_1 mantenimento a favore di pari ad € 250,00 mensili, o nella Controparte_1 diversa misura che sarà ritenuta congrua dal Tribunale, a decorrere dalla presente domanda, ed in ogni caso in misura idonea a garantire a – Controparte_1 unitamente alla pensione di invalidità ed all' assegno di inclusione percepiti - il minimo
2 3
vitale di € 1.000,00 stabilito per legge;
4) Spese rifuse;
In via istruttoria insiste per
l'ammissione delle prove a mezzo interrogatorio formale del ricorrente e testi formulate con la propria memoria ex art. 183 c. VI n. 2 cpc dd. 20/5/2023.”
Il Pubblico Ministero: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 29.4.2022, per le ragioni Parte_1 indicate nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 11.6.2000 Controparte_1
dal quale era nata la figlia della coppia maggiorenne. Per_1
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che i coniugi si erano separati innanzi al Tribunale di Gorizia con sentenza del 13.4.2015 e che da allora perdurava lo stato di separazione, senza che gli stessi si fossero mai riconciliati.
Evidenziava di nulla richiedere alla resistente per il mantenimento della figlia, di cui da sempre si era fatto carico, nonché, in ordine alle sue condizioni economiche, di lavorare per Fincantieri e di percepire uno stipendio mensile pari a euro 1.650,00 e di essere proprietario dell'immobile in cui viveva con la figlia. Aggiungeva infine di avere ulteriori pendenze debitorie per impegni contratti per esigenze familiari.
In particolare, la sentenza di separazione prevedeva l'addebito della stessa alla affidamento della figlia minore della coppia, ormai maggiorenne, ad CP_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, incontri liberi madre-figlia e mantenimento diretto di quest'ultima, sia ordinario che straordinario a carico del padre.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva che, Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di divorzio chiedeva, in via riconvenzionale, che il ricorrente fosse onerato di un assegno divorzile pari a euro 250,00 mensili.
Parte resistente poneva a fondamento della predetta richiesta lo stato di depressione causato dalla grave situazione familiare durante la vita matrimoniale, condizione che l'aveva condotta a ricoveri in cliniche e comunità riducendo la sua capacità lavorativa.
3 4
All'udienza presidenziale dell'11.7.2022, il Presidente, confermava le condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione e le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza del 7.12.2022.
Con memoria integrativa del 16.11.2022 veniva notiziato l'ufficio che CP_1
in data successiva allo svolgimento dell'udienza presidenziale, era
[...]
divenuta beneficiaria di un'amministrazione di sostegno con decreto del
9.9.2022 a firma della dott.ssa Persona_3
Tanto premesso, a seguito della prima udienza, stante la richiesta avanzata da parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale sullo status, adottata in data 12.1.2023, rimettendo la causa in istruttoria al fine di sollecitare l'intervento dell'amministratore di sostegno di parte resistente.
All'udienza dell'1.3.2023 compariva l'amministratrice di sostegno di CP_1
l'avv. Martina Valentincic, la quale si associava alle richieste già
[...] formulate dal procuratore di parte resistente.
Ciò detto, venivano concessi, su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa era istruita mediante l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. da parte dell' in ordine alla posizione lavorativa di CP_2 CP_1
e alla sua eventuale percezione di emolumenti.
[...]
Pertanto, ritenuta la causa sufficientemente istruita, veniva rinviata per la decisione.
All'udienza a tal fine calendarizzata, celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudizio veniva rimesso al
Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve rappresentarsi che, essendo già stato pronunciato lo status tra le parti residua la pronuncia in ordine all'assegno divorzile richiesto da parte resistente.
Sulla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
4 5
Ebbene, giova rammentare la notoria diversità ontologica dell'assegno di mantenimento nella separazione e nel divorzio, a vincolo matrimoniale ormai cessato (Cass. 22.3.2023 n. 8254, 23.6.2022 n. 20228 e 28.2.2020 n. 5605). Sul punto la Corte di Cassazione afferma che: “La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa
e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.” (Sez. 1
- Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
Non v'è stata, da parte della lcuna prova in ordine alla sussistenza dei CP_1
presupposti all'uopo indicati dall'art. 5 co. 6° L. n. 898/1970, né in ordine alla componente alimentare né a quella compensativa, che ne legittimerebbero la concessione.
In particolare, in ordine alla capacità lavorativa di parte resistente, dall'esame della documentazione depositata dall' emerge l'assenza di una posizione CP_2
lavorativa attiva in quanto la a seguito del licenziamento dalla ditta H. CP_1
Net Service in data 31.12.2019, diveniva percettrice di Naspi. Ciò premesso, al momento dello svolgimento delle predette indagini la resistente risultava percepire il reddito di cittadinanza pari a euro 588,00 mensili oltre che un assegno si assistenza ai mutilati e invalidi parziali non ricoverati con solo assegno (invalidità civile) avente decorrenza 6/2022 pari a euro 324,24 per l'anno 2023. (cfr documentazione in atti depositata da parte dell CP_2
A fronte della predetta situazione reddituale, tuttavia, non risulta documentata né l'impossibilità oggettiva per la resistente di trovare un lavoro, nè l'incidenza sulla capacità lavorativa delle sue condizioni di salute.
5 6
Non può quindi dirsi sussistente la componente alimentare che giustifica l'assegno.
Parimenti nulla viene dedotto neanche in ordine ad un'eventuale componente compensativa dell'assegno, non contestando la se non in forma CP_1
generica, la circostanza di non aver mai provveduto al mantenimento della figlia nulla adducendo specificamente in ordine alla sua contribuzione Per_1
alla vita familiare.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Sulle spese di lite
Venendo infine al governo delle spese processuali, considerando la natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da per le Controparte_1
ragioni esposte in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
6
R.G. 397/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BANDELLI ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone al Corso del Popolo n. 4, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GINALDI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monfalcone in via F.lli Rosselli n. 31, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
1 2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare ogni domanda della resistente in punto assegno, in quanto infondata in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA
ISTRUTTORIA: Senza voler invertire l'onere della prova, che grava sulla resistente, si chiede di essere ammessi a provare, per interrogatorio formale della resistente e a mezzo testi, le seguenti circostanze: “vero che”:
1) Nell'anno 2022 la sig.ra si è acquistata uno scooter di seconda mano;
CP_1
2) La sig.ra frequenta quotidianamente anche in ore serali e notturne e ciò da
CP_1 molti anni esercizi pubblici ed esercizi ove si suona musica;
3) La sig.ra risiede
CP_1 in via Volta a Monfalcone in alloggio Ater;
4) Il sig. sin dalla separazione dalla Pt_1 moglie si è sempre occupato in modo esclusivo della figlia, provvedendo a tutte le sue necessità e spese e tuttora la sta mantenendo;
5) La figlia frequenta il corso Per_1 magistrale presso l'Università degli Studi di Udine;
6) La sig.ra percepisce un
CP_1 assegno di invalidità; 7) La sig.ra frequenta un compagno di
CP_1 Persona_2
e spesso pernotta da quest'ultimo o, spesso, accade l'inverso; 8) La sig.ra
[...] richiede alla figlia spesso (due o tre volte al mese) denari in prestito. Testi: CP_1
; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla resistente nella memoria dd.
20/04/2023 per quanto dedotto nella memoria di replica dd. 18/05/2023; nel caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla controprova a mezzo i testi Testimone_1
e Si chiede che Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 siano richieste ulteriori informazioni all' ex art. 213 c.p.c., onde verificare se sia CP_2 stata richiesta la misura a sostegno al reddito e, in caso affermativo, se sia stato già erogata, in quale misura e per quale periodo. Si insiste altresì per l'assunzione delle informazioni al Comune di Monfalcone, onde verificare gli ulteriori aiuti/benefit, anche in relazione all'alloggio che occupa la sig.ra elargiti da parte dell'ente pubblico. CP_1
Per parte resistente:
“ In via riconvenzionale: 3) porre a carico di un contributo al Parte_1 mantenimento a favore di pari ad € 250,00 mensili, o nella Controparte_1 diversa misura che sarà ritenuta congrua dal Tribunale, a decorrere dalla presente domanda, ed in ogni caso in misura idonea a garantire a – Controparte_1 unitamente alla pensione di invalidità ed all' assegno di inclusione percepiti - il minimo
2 3
vitale di € 1.000,00 stabilito per legge;
4) Spese rifuse;
In via istruttoria insiste per
l'ammissione delle prove a mezzo interrogatorio formale del ricorrente e testi formulate con la propria memoria ex art. 183 c. VI n. 2 cpc dd. 20/5/2023.”
Il Pubblico Ministero: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 29.4.2022, per le ragioni Parte_1 indicate nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 11.6.2000 Controparte_1
dal quale era nata la figlia della coppia maggiorenne. Per_1
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che i coniugi si erano separati innanzi al Tribunale di Gorizia con sentenza del 13.4.2015 e che da allora perdurava lo stato di separazione, senza che gli stessi si fossero mai riconciliati.
Evidenziava di nulla richiedere alla resistente per il mantenimento della figlia, di cui da sempre si era fatto carico, nonché, in ordine alle sue condizioni economiche, di lavorare per Fincantieri e di percepire uno stipendio mensile pari a euro 1.650,00 e di essere proprietario dell'immobile in cui viveva con la figlia. Aggiungeva infine di avere ulteriori pendenze debitorie per impegni contratti per esigenze familiari.
In particolare, la sentenza di separazione prevedeva l'addebito della stessa alla affidamento della figlia minore della coppia, ormai maggiorenne, ad CP_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, incontri liberi madre-figlia e mantenimento diretto di quest'ultima, sia ordinario che straordinario a carico del padre.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva che, Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di divorzio chiedeva, in via riconvenzionale, che il ricorrente fosse onerato di un assegno divorzile pari a euro 250,00 mensili.
Parte resistente poneva a fondamento della predetta richiesta lo stato di depressione causato dalla grave situazione familiare durante la vita matrimoniale, condizione che l'aveva condotta a ricoveri in cliniche e comunità riducendo la sua capacità lavorativa.
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All'udienza presidenziale dell'11.7.2022, il Presidente, confermava le condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione e le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza del 7.12.2022.
Con memoria integrativa del 16.11.2022 veniva notiziato l'ufficio che CP_1
in data successiva allo svolgimento dell'udienza presidenziale, era
[...]
divenuta beneficiaria di un'amministrazione di sostegno con decreto del
9.9.2022 a firma della dott.ssa Persona_3
Tanto premesso, a seguito della prima udienza, stante la richiesta avanzata da parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale sullo status, adottata in data 12.1.2023, rimettendo la causa in istruttoria al fine di sollecitare l'intervento dell'amministratore di sostegno di parte resistente.
All'udienza dell'1.3.2023 compariva l'amministratrice di sostegno di CP_1
l'avv. Martina Valentincic, la quale si associava alle richieste già
[...] formulate dal procuratore di parte resistente.
Ciò detto, venivano concessi, su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa era istruita mediante l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. da parte dell' in ordine alla posizione lavorativa di CP_2 CP_1
e alla sua eventuale percezione di emolumenti.
[...]
Pertanto, ritenuta la causa sufficientemente istruita, veniva rinviata per la decisione.
All'udienza a tal fine calendarizzata, celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudizio veniva rimesso al
Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve rappresentarsi che, essendo già stato pronunciato lo status tra le parti residua la pronuncia in ordine all'assegno divorzile richiesto da parte resistente.
Sulla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
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Ebbene, giova rammentare la notoria diversità ontologica dell'assegno di mantenimento nella separazione e nel divorzio, a vincolo matrimoniale ormai cessato (Cass. 22.3.2023 n. 8254, 23.6.2022 n. 20228 e 28.2.2020 n. 5605). Sul punto la Corte di Cassazione afferma che: “La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa
e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.” (Sez. 1
- Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
Non v'è stata, da parte della lcuna prova in ordine alla sussistenza dei CP_1
presupposti all'uopo indicati dall'art. 5 co. 6° L. n. 898/1970, né in ordine alla componente alimentare né a quella compensativa, che ne legittimerebbero la concessione.
In particolare, in ordine alla capacità lavorativa di parte resistente, dall'esame della documentazione depositata dall' emerge l'assenza di una posizione CP_2
lavorativa attiva in quanto la a seguito del licenziamento dalla ditta H. CP_1
Net Service in data 31.12.2019, diveniva percettrice di Naspi. Ciò premesso, al momento dello svolgimento delle predette indagini la resistente risultava percepire il reddito di cittadinanza pari a euro 588,00 mensili oltre che un assegno si assistenza ai mutilati e invalidi parziali non ricoverati con solo assegno (invalidità civile) avente decorrenza 6/2022 pari a euro 324,24 per l'anno 2023. (cfr documentazione in atti depositata da parte dell CP_2
A fronte della predetta situazione reddituale, tuttavia, non risulta documentata né l'impossibilità oggettiva per la resistente di trovare un lavoro, nè l'incidenza sulla capacità lavorativa delle sue condizioni di salute.
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Non può quindi dirsi sussistente la componente alimentare che giustifica l'assegno.
Parimenti nulla viene dedotto neanche in ordine ad un'eventuale componente compensativa dell'assegno, non contestando la se non in forma CP_1
generica, la circostanza di non aver mai provveduto al mantenimento della figlia nulla adducendo specificamente in ordine alla sua contribuzione Per_1
alla vita familiare.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Sulle spese di lite
Venendo infine al governo delle spese processuali, considerando la natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da per le Controparte_1
ragioni esposte in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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