Ordinanza 20 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/03/2018, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22488-2013 proposto da: SI IT C.F. [...], LO SC RE C.F. [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ANGELO EMO
106, presso lo studio dell'avvocato SILVIA GIOVANNA GIACALONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FERRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonchè
contro
BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 1214/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/08/2013 R.G.N. 2080/2012. N. R. G. 22488 2013
RILEVATO
1. che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma delle sentenze di primo grado, che avevano dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti nei confronti della società Belice Ambiente spa in liquidazione, ha rigettato le domande volte all'accertamento della nullità del termine apposto al contratto sottoscritto il 13.3.2010 e della conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 13.3.2010; 2. che, per quanto oggi rileva, la Corte territoriale a fondamento della decisione ha ritenuto che i contratti dedotti in giudizio non avrebbero potuto essere convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ostandovi il divieto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009, applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perchè la Belice Ambiente rientrava nella categoria prevista da tale disposizione;
3. che avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
la società Belice Ambiente spa in liquidazione è rimasta intimata;
CONSIDERATO
4. che con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l'attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEP e dal CES, in relazione all'art. 19 del D. L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009, per avere la Corte territoriale ritenuto che la società Belice spa fosse una società a partecipazione pubblica e per non avere la Corte territoriale considerato che la medesima società non era inserita nell'elenco ISTAT di cui all'art. 19 del D. L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009; 5. che i ricorrenti assumono che: la natura di società per azioni della Belice Ambiente spa comporta che, in assenza di una speciale previsione di legge, il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti è disciplinato, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, dalla sua costituzione, dalle modalità di nomina degli organi, dal finanziamento e dal potere di controllo e dal dovere di rispetto delle regole pubblicistiche in materia di appalti pubblici e di quelle sul pubblico concorso, dalle N. R. G. 22488 2013 regole di diritto comune e dalle disposizioni di legge relative ai dipendenti di pubbliche amministrazioni;
la regolamentazione dell'attività di controllo su Belice Ambiente spa in conformità con la previsione dell'art. 113 c. 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 conferma la natura privatistica della società; l'art. 61 della L. R. n. 6 del 14.5.2009 ha limitato il divieto di assunzioni al solo personale amministrativo appartenente a qualsiasi categoria, comprese quelle protette;
l'art. 45 della L. R.
8.2.2007 n. 2, che ha istituito nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, non ha introdotto alcun divieto assoluto di assunzione per le società di ambito ma si è solo limitata a prevedere che le assunzioni avvengano attraverso procedure di evidenza pubblica;
la Belice spa in liquidazione non è stata inserita nell'elenco Istat di cui all'art. 18, comma 2 bis D.L. 112/2008,come modificato dalla L. n. 102 del 2009; 6. che il ricorso è inammissibile;
7. che i ricorrenti, pur invocando, quale criterio discretivo ai fini dell'applicazione della contestata disciplina, una verifica da compiersi con riguardo alle previsioni statutarie che regolano l'attività della società e ne determinano gli scopi, non hanno riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, lo statuto della società (atto che non risulta allegato al ricorso e nemmeno ne viene indicata la specifica sede di produzione processuale), dal quale poter evincere l'esclusione della connotazione pubblicistica attribuita all'ente nella sentenza impugnata e dunque la sussumibilità o meno della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della norma di legge che il ricorrente assume violata;
8. che la produzione ad opera dei ricorrenti dello statuto sociale e dell'atto costitutivo della società Belice Ambiente spa in data 12.12.2013 non è ammissibile perchè l'art. 372 c.p.c. consente la produzione di documenti non prodotti nei precedenti gradi solo se idonei a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass.
SSUU
7375/2004; Cass.13392/2017, 25267/2007, 4872/2010);
9. che, quanto all'inserimento previsto dall'art. 18, comma 2 bis D.L. 112/2008, delle società a partecipazione pubblica totale locale che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica "nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2004, n. 311", deve ritenersi che l'inserimento stesso ha, secondo la giurisprudenza amministrativa, natura ricognitiva e non N. R. G. 22488 2013 costitutiva e può essere disapplicato dal giudice ordinario, nel suo sindacato incidentale di illegittimità dell'atto amministrativo di iscrizione (Cons. Stato 2643/2015; Corte conti, sez. riun. 48/2015, Corte conti, sez. reg. Lazio 143/2013, Corte conti, sez. reg. Lombardia 479/2011), con conseguente irrilevanza del dedotto mancato inserimento della società nel suddetto elenco, ancor più in difetto di indicazioni emergenti dalle disposizioni statutarie riguardo alla reale natura dell'ente (Cass. 617/2017); 10. che le considerazioni svolte assorbono le ulteriori questioni poste con riguardo all'art. 113 c. 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 all'art. 61 della L. R. n. 6 del 14.5.2009 e all'art. 45 della L. R.
8.2.2007 n. 2; 11. che nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della società; 12. che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
La Corte Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 13 dicembre 2017 Il Presidente Dott. G. Napoletan , 11 Funzionario Otud~ Do.ya Vo-riatet