Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per mancata comunicazione prodromica

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sulla quantificazione dell'imposta sul TFR non sia un adempimento obbligatorio, ma che l'obbligo di liquidazione e tassazione spetti al datore di lavoro quale sostituto d'imposta.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa erariale

    Il Giudice ha ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza, in considerazione della dilatazione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, applicabile al caso di specie trattandosi di fattispecie accertativa e non liquidatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 28
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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