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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA PI NC, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5657/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200031483088000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella esattoriale portante iscrizioni afferenti ad un versamento di imposta IRPEF applicata sull'indennità di fine rapporto di lavoro, con riferimento all'anno d'imposta 2015, maggiorata d'interessi e sanzioni.
Eccepisce in primo luogo parte ricorrente la nullità della cartella di pagamento, evidenziando di non avere ricevuto alcuna comunicazione prodromica con consegue te prescrizione della pretesa qui azionata.
Nei casi di redditi assoggettati a tassazione separata, non è il contribuente che procede ad autoliquidare l'imposta, bensì è l'Ufficio che calcola le somme che il contribuente deve versare, di talché, in siffatte ipotesi, la comunicazione preventiva costituisce elemento indispensabile per la quantificazione dell'imposta, poiché il conteggio definitivo è fatto dall'Agenzia delle Entrate che applica l'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello della cessazione del rapporto e, il risultato di siffatta operazione deve essere comunicato al contribuente affinché lo stesso possa verificare ed eventualmente contestare in via amministrativa la liquidazione.
Ribadisce il contribuente di non avere mai ricevuto comunicazione alcuna con conseguente nullità della pretesa impositiva ed illegittimità della iscrizione impugnata, circostanza confermata dalla corrispondenza intercorsa con l'Ufficio nella quale si dice che la comunicazione predisposta in data 10-05-2019 non risulta notificata.
Cita a sostegno del proprio assunto giurisprudenza della Cassazione.
Evidenzia ancora parte ricorrente la maturata decadenza dell'azione recuperatoria dell'Ufficio e la intervenuta prescrizione del tributo: l'Ufficio deve accertare l'imposta asseritamente dovuta entro e non oltre il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta trattandosi di somme dovute ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, norma da leggersi di concerto con l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 disciplinante la modalità di liquidazione dell'imposta non versata, prevedendo che l'Ufficio proceda entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo alla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Richiama poi l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 che disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere notificata la cartella di pagamento per la riscossione dell'imposta accertata anche a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e, per quanto qui più rileva, ai sensi del comma 1 lett. a) della disposizione citata, la cartella esattoriale deve essere notificata a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli
19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
Pertanto, considerato che nel caso di specie la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione dell'indennità di fine rapporto (TFR) per cui è discussione si sono verificate nel corso dell'anno d'imposta 2015 e la dichiarazione da parte del sostituto d'imposta è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, la notifica della cartella di pagamento doveva essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo al 2016, e quindi al 31.12.2020. Nel caso di specie la cartella esattoriale, primo atto ricevuto dal contribuente,
è stato notificato solamente in data 29.08.2024, con conseguente decadenza. Aggiunge poi che è maturato anche il termine prescrizionale, nella fattispecie quinquennale, poiché la pretesa tributaria si fonda su atti di sola rilevanza amministrativa;
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Milano, la quale ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato ed ha contestato i motivi di doglianza della parte ricorrente, rimettendosi alla difesa di
ADER relativamente alle eccepite prescrizione e decadenza.
Ribadisce che non vi era obbligo di notifica di alcuna comunicazione preventiva, al fine di interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza.
Precisa che il ruolo contenente la pretesa impositiva è stato affidato all'Agente delle Entrate Riscossione in data 29/05/2020 e dunque, “entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo al 2016”, quindi, entro il 31/12/2020, come eccepito dalla parte.
Evidenzia che nella cartella di pagamento veniva esplicitato al sig. Ricorrente_1 che “qualora non abbia ricevuto la comunicazione, avrebbe potuto recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella”. Il ricorrente veniva reso edotto, quindi, della possibilità di pagare quanto dovuto senza sanzione ed interessi.
La parte, in data 29/08/2024, ha conosciuto la liquidazione (imposta di euro 4.355,30) che poteva essere versata senza interessi e senza sanzioni.
Fermo restando tutto quanto sopra esposto, per mero spirito deflattivo del contenzioso, l'Ufficio evidenzia sin d'ora la propria disponibilità a definire la controversia a fronte del pagamento dell'imposta portata dalla cartella oggi impugnata.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza in virtù delle previsioni della normativa emergenziale e, precisamente, dell'art. 68, cc 1, 2, 2-BIS E 4-BIS del Dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015, trattandosi di carichi affidati dal
08.03.2020 al 31.12.2021, in relazione ai quali i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, termine al quale va aggiunto il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Contesta l'eccepita prescrizione, operando il termine decennale, anche per sanzioni ed interessi, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario (vedasi Cass. n.10549/2019).
In ordine al merito della vertenza, rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti avvenuti antecedentemente alla consegna dei ruoli e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha contestato le costituzioni degli uffici, rilevando che Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano si limita ad analizzare la tematica relativa alla mancata notifica della comunicazione prodromica rilevandone la non necessarietà, ma senza citare supporti normativi, né giurisprudenziali.
Rileva ancora, con riferimento alla costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione, che la nullità dell'iscrizione a ruolo quale atto presupposto e necessario per l'emissione e la notifica della cartella di pagamento, travolge irrimediabilmente la stessa ed in genere ogni ulteriore atto successivo.
Ribadisce la inapplicabilità dei termini posti dalla legislazione emergenziale, posto che, la normativa di riferimento per la ripresa effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è il disposto dell'art. 157 del D.L. n. 34/2020, quale norma speciale che disciplina la fattispecie per cui è discussione, con esclusione di ogni ulteriore normativa.
Cita giurisprudenza di merito a supporto della propria tesi e reitera la conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla quantificazione dell'imposta sul TFR, non è un adempimento obbligatorio automatico previsto dalla normativa fiscale generale al momento della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
L'obbligo di comunicazione e liquidazione dell'imposta sul TFR ricade sul datore di lavoro, che agisce come sostituto d'imposta, applicando la tassazione separata prevista dal UI (art. 17, D.P.R. 22.12.1986, n. 917)
e rilasciando al lavoratore la certificazione unica dei redditi (CU) con l'indicazione delle somme erogate e delle ritenute operate. Il diritto al TFR matura con la cessazione del rapporto di lavoro e il datore di lavoro
è tenuto a corrispondere il trattamento e a fornire la relativa certificazione fiscale. Non esiste un termine specifico per una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi fiscali e contributivi contestualmente o immediatamente dopo la cessazione del rapporto, in modo da consentire al lavoratore di presentare correttamente la propria dichiarazione dei redditi (art. 2120
c.c.; D.P.R. 22.12.1986, n. 917) Dunque la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sulla quantificazione dell'imposta sul TFR non è obbligatoria, mentre è obbligatoria la certificazione da parte del datore di lavoro, che deve essere rilasciata al momento della cessazione del rapporto o comunque entro i termini previsti per la consegna della CU.
Ciò posto, rileva ancora il Giudice monocratico la infondatezza delle eccezioni di prescrizione operando il termine prescrizionale decennale e decadenza, in considerazione della dilatazione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, operativa nel caso di specie, trattandosi di una fattispecie avente natura accertativa e non liquidatoria.
Il ricorso va quindi rigettato e la cartella impugnata va confermata.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della non univocità interpretativa della normativa sottesa alla questione dedotta in ricorso, ritiene il Giudice di doverle integralmente compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA PI NC, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5657/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200031483088000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella esattoriale portante iscrizioni afferenti ad un versamento di imposta IRPEF applicata sull'indennità di fine rapporto di lavoro, con riferimento all'anno d'imposta 2015, maggiorata d'interessi e sanzioni.
Eccepisce in primo luogo parte ricorrente la nullità della cartella di pagamento, evidenziando di non avere ricevuto alcuna comunicazione prodromica con consegue te prescrizione della pretesa qui azionata.
Nei casi di redditi assoggettati a tassazione separata, non è il contribuente che procede ad autoliquidare l'imposta, bensì è l'Ufficio che calcola le somme che il contribuente deve versare, di talché, in siffatte ipotesi, la comunicazione preventiva costituisce elemento indispensabile per la quantificazione dell'imposta, poiché il conteggio definitivo è fatto dall'Agenzia delle Entrate che applica l'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello della cessazione del rapporto e, il risultato di siffatta operazione deve essere comunicato al contribuente affinché lo stesso possa verificare ed eventualmente contestare in via amministrativa la liquidazione.
Ribadisce il contribuente di non avere mai ricevuto comunicazione alcuna con conseguente nullità della pretesa impositiva ed illegittimità della iscrizione impugnata, circostanza confermata dalla corrispondenza intercorsa con l'Ufficio nella quale si dice che la comunicazione predisposta in data 10-05-2019 non risulta notificata.
Cita a sostegno del proprio assunto giurisprudenza della Cassazione.
Evidenzia ancora parte ricorrente la maturata decadenza dell'azione recuperatoria dell'Ufficio e la intervenuta prescrizione del tributo: l'Ufficio deve accertare l'imposta asseritamente dovuta entro e non oltre il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta trattandosi di somme dovute ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, norma da leggersi di concerto con l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 disciplinante la modalità di liquidazione dell'imposta non versata, prevedendo che l'Ufficio proceda entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo alla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Richiama poi l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 che disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere notificata la cartella di pagamento per la riscossione dell'imposta accertata anche a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e, per quanto qui più rileva, ai sensi del comma 1 lett. a) della disposizione citata, la cartella esattoriale deve essere notificata a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli
19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
Pertanto, considerato che nel caso di specie la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione dell'indennità di fine rapporto (TFR) per cui è discussione si sono verificate nel corso dell'anno d'imposta 2015 e la dichiarazione da parte del sostituto d'imposta è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, la notifica della cartella di pagamento doveva essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo al 2016, e quindi al 31.12.2020. Nel caso di specie la cartella esattoriale, primo atto ricevuto dal contribuente,
è stato notificato solamente in data 29.08.2024, con conseguente decadenza. Aggiunge poi che è maturato anche il termine prescrizionale, nella fattispecie quinquennale, poiché la pretesa tributaria si fonda su atti di sola rilevanza amministrativa;
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Milano, la quale ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato ed ha contestato i motivi di doglianza della parte ricorrente, rimettendosi alla difesa di
ADER relativamente alle eccepite prescrizione e decadenza.
Ribadisce che non vi era obbligo di notifica di alcuna comunicazione preventiva, al fine di interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza.
Precisa che il ruolo contenente la pretesa impositiva è stato affidato all'Agente delle Entrate Riscossione in data 29/05/2020 e dunque, “entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo al 2016”, quindi, entro il 31/12/2020, come eccepito dalla parte.
Evidenzia che nella cartella di pagamento veniva esplicitato al sig. Ricorrente_1 che “qualora non abbia ricevuto la comunicazione, avrebbe potuto recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella”. Il ricorrente veniva reso edotto, quindi, della possibilità di pagare quanto dovuto senza sanzione ed interessi.
La parte, in data 29/08/2024, ha conosciuto la liquidazione (imposta di euro 4.355,30) che poteva essere versata senza interessi e senza sanzioni.
Fermo restando tutto quanto sopra esposto, per mero spirito deflattivo del contenzioso, l'Ufficio evidenzia sin d'ora la propria disponibilità a definire la controversia a fronte del pagamento dell'imposta portata dalla cartella oggi impugnata.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza in virtù delle previsioni della normativa emergenziale e, precisamente, dell'art. 68, cc 1, 2, 2-BIS E 4-BIS del Dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015, trattandosi di carichi affidati dal
08.03.2020 al 31.12.2021, in relazione ai quali i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, termine al quale va aggiunto il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Contesta l'eccepita prescrizione, operando il termine decennale, anche per sanzioni ed interessi, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario (vedasi Cass. n.10549/2019).
In ordine al merito della vertenza, rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti avvenuti antecedentemente alla consegna dei ruoli e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha contestato le costituzioni degli uffici, rilevando che Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano si limita ad analizzare la tematica relativa alla mancata notifica della comunicazione prodromica rilevandone la non necessarietà, ma senza citare supporti normativi, né giurisprudenziali.
Rileva ancora, con riferimento alla costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione, che la nullità dell'iscrizione a ruolo quale atto presupposto e necessario per l'emissione e la notifica della cartella di pagamento, travolge irrimediabilmente la stessa ed in genere ogni ulteriore atto successivo.
Ribadisce la inapplicabilità dei termini posti dalla legislazione emergenziale, posto che, la normativa di riferimento per la ripresa effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è il disposto dell'art. 157 del D.L. n. 34/2020, quale norma speciale che disciplina la fattispecie per cui è discussione, con esclusione di ogni ulteriore normativa.
Cita giurisprudenza di merito a supporto della propria tesi e reitera la conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla quantificazione dell'imposta sul TFR, non è un adempimento obbligatorio automatico previsto dalla normativa fiscale generale al momento della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
L'obbligo di comunicazione e liquidazione dell'imposta sul TFR ricade sul datore di lavoro, che agisce come sostituto d'imposta, applicando la tassazione separata prevista dal UI (art. 17, D.P.R. 22.12.1986, n. 917)
e rilasciando al lavoratore la certificazione unica dei redditi (CU) con l'indicazione delle somme erogate e delle ritenute operate. Il diritto al TFR matura con la cessazione del rapporto di lavoro e il datore di lavoro
è tenuto a corrispondere il trattamento e a fornire la relativa certificazione fiscale. Non esiste un termine specifico per una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi fiscali e contributivi contestualmente o immediatamente dopo la cessazione del rapporto, in modo da consentire al lavoratore di presentare correttamente la propria dichiarazione dei redditi (art. 2120
c.c.; D.P.R. 22.12.1986, n. 917) Dunque la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sulla quantificazione dell'imposta sul TFR non è obbligatoria, mentre è obbligatoria la certificazione da parte del datore di lavoro, che deve essere rilasciata al momento della cessazione del rapporto o comunque entro i termini previsti per la consegna della CU.
Ciò posto, rileva ancora il Giudice monocratico la infondatezza delle eccezioni di prescrizione operando il termine prescrizionale decennale e decadenza, in considerazione della dilatazione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, operativa nel caso di specie, trattandosi di una fattispecie avente natura accertativa e non liquidatoria.
Il ricorso va quindi rigettato e la cartella impugnata va confermata.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della non univocità interpretativa della normativa sottesa alla questione dedotta in ricorso, ritiene il Giudice di doverle integralmente compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.