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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4812/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4812/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA TI RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
DI FIR CONVENUTO
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota depositata l'1.10.2025 per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario In via principale e nel merito: accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, e per l'effetto ordinare alla Questura di di rilasciare in favore del ricorrente un CP_2
pagina 1 di 4 permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione, ovvero altra forma di permesso idonea alla sua situazione;
Con espressa e ampia riserva istruttoria e di presentazione di motivi aggiunti nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si insiste, inoltre, per la liquidazione dei compensi professionali, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”.
Per il convenuto come da comparsa: “Piaccia al Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, rigettare il ricorso Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 10.4.2025 avverso il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno e di espulsione Prot. n. 506/24 emesso in data 30 ottobre 2024 dal Questore di
Firenze e notificato in data 13 marzo 2025, premesso che il ricorrente, in data 27 marzo 2024, ha inviato 'kit postale' per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 30 ottobre 2024 dal Questore di Firenze, il Questore della Provincia di Firenze ha decretato il rigetto della relativa istanza (doc. 2).
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno e di espulsione Prot. n. 506/24 notificato in data 13 marzo 2025, previa richiesta di sospensiva dell'esecutorietà dell'atto impugnato, e ha chiesto nel merito di “(…) accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e per
l'effetto ordinare alla Questura di di rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per CP_2 attesa occupazione, ai sensi dell'art. 22, co. 11 del d.lgs. 286/1998, ovvero altra forma di permesso idonea alla sua situazione;
In ogni caso: disapplicare ed annullare il provvedimento impugnato, ivi compreso l'ordine di espulsione, ed ogni altro atto connesso e consequenziale..”.
Con ordinanza del 17.4.2025, la scrivente, ritenuti “non sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte, considerata la mancata emersione del fumus della domanda, apparendo necessario preliminarmente verificare la giurisdizione del Giudice adito, avuto riguardo alla spendita della discrezionalità amministrativa per il titolo di soggiorno effettivamente richiesto da parte ricorrente in via amministrativa e in questa sede” ha rigettato l'istanza di sospensione, e ha fissato la data di trattazione della causa rimettendo al contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2 cpc, la pagina 2 di 4 questione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice
Amministrativo in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha aderito al rilievo di difetto di giurisdizione.
Il PM ha apposto il Visto in data 18.4.2025; rilevato che nel caso in esame, preliminarmente, occorre pronunciare il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito sulla domanda principale svolta da parte ricorrente, questione sottoposta al contraddittorio delle parti con l'ordinanza del 17.4.2025; nel caso in esame, infatti, rispetto alla domanda di parte ricorrente di “accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, e per l'effetto ordinare alla Questura di di rilasciare in favore del ricorrente un CP_2 permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione (…)” esula la giurisdizione del
Giudice adito, avuto riguardo alla spendita della discrezionalità amministrativa per il titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto da parte ricorrente alla Questura;
la materia dell'impugnativa del rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non rientra nella cognizione del Giudice Ordinario, che attiene alle posizioni di diritto soggettivo che si assumono lese dal diniego della PA di rilascio o rinnovo di permessi di soggiorno per motivi di protezione speciale e degli altri permessi tipizzati dal Dlgs 286/1998; tale ricostruzione, condivisa dalla giurisprudenza ordinaria e ammnistrativa, non posta in dubbio dall'indicazione, nel decreto del Questore di Firenze del 30 ottobre 2024 , a pag. 4, della possibilità di impugnazione con ricorso innanzi al Tribunale ordinario;
quanto poi all'ulteriore domanda, svolta in questa sede, di rilascio di “altra forma di permesso idonea alla sua situazione,” non risulta essere stata istaurata, precedentemente al giudizio che ci occupa, alcuna procedura amministrativa volta al rilascio di altri permessi di soggiorno, se non quello per motivi di lavoro subordinato;
al riguardo, si osserva come non sia ammissibile in sede giurisdizionale una domanda diretta all'accertamento dei presupposti per la concessione di permessi di soggiorno non previamente richiesti e valutati nella fase amministrativa, considerato che la materia dell'immigrazione è devoluta alle Sezioni distrettuali non in via diretta, ma in funzione di un controllo sulle deliberazioni della P.A..
pagina 3 di 4 Nel caso in esame è pacifico che la domanda svolta in sede amministrativa abbia riguardato esclusivamente il rilascio del permesso per motivi di lavoro.
Le spese di lite devono essere compensate, alla luce dell'indicazione nel decreto impugnato della possibilità di ricorso al Giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, quanto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- dichiara inammissibile la domanda di rilascio di altra forma di permesso di soggiorno.
Si comunichi.
Firenze, 3.10.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4812/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA TI RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
DI FIR CONVENUTO
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota depositata l'1.10.2025 per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario In via principale e nel merito: accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, e per l'effetto ordinare alla Questura di di rilasciare in favore del ricorrente un CP_2
pagina 1 di 4 permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione, ovvero altra forma di permesso idonea alla sua situazione;
Con espressa e ampia riserva istruttoria e di presentazione di motivi aggiunti nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si insiste, inoltre, per la liquidazione dei compensi professionali, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”.
Per il convenuto come da comparsa: “Piaccia al Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, rigettare il ricorso Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 10.4.2025 avverso il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno e di espulsione Prot. n. 506/24 emesso in data 30 ottobre 2024 dal Questore di
Firenze e notificato in data 13 marzo 2025, premesso che il ricorrente, in data 27 marzo 2024, ha inviato 'kit postale' per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 30 ottobre 2024 dal Questore di Firenze, il Questore della Provincia di Firenze ha decretato il rigetto della relativa istanza (doc. 2).
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno e di espulsione Prot. n. 506/24 notificato in data 13 marzo 2025, previa richiesta di sospensiva dell'esecutorietà dell'atto impugnato, e ha chiesto nel merito di “(…) accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e per
l'effetto ordinare alla Questura di di rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per CP_2 attesa occupazione, ai sensi dell'art. 22, co. 11 del d.lgs. 286/1998, ovvero altra forma di permesso idonea alla sua situazione;
In ogni caso: disapplicare ed annullare il provvedimento impugnato, ivi compreso l'ordine di espulsione, ed ogni altro atto connesso e consequenziale..”.
Con ordinanza del 17.4.2025, la scrivente, ritenuti “non sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte, considerata la mancata emersione del fumus della domanda, apparendo necessario preliminarmente verificare la giurisdizione del Giudice adito, avuto riguardo alla spendita della discrezionalità amministrativa per il titolo di soggiorno effettivamente richiesto da parte ricorrente in via amministrativa e in questa sede” ha rigettato l'istanza di sospensione, e ha fissato la data di trattazione della causa rimettendo al contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2 cpc, la pagina 2 di 4 questione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice
Amministrativo in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha aderito al rilievo di difetto di giurisdizione.
Il PM ha apposto il Visto in data 18.4.2025; rilevato che nel caso in esame, preliminarmente, occorre pronunciare il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito sulla domanda principale svolta da parte ricorrente, questione sottoposta al contraddittorio delle parti con l'ordinanza del 17.4.2025; nel caso in esame, infatti, rispetto alla domanda di parte ricorrente di “accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, e per l'effetto ordinare alla Questura di di rilasciare in favore del ricorrente un CP_2 permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione (…)” esula la giurisdizione del
Giudice adito, avuto riguardo alla spendita della discrezionalità amministrativa per il titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto da parte ricorrente alla Questura;
la materia dell'impugnativa del rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non rientra nella cognizione del Giudice Ordinario, che attiene alle posizioni di diritto soggettivo che si assumono lese dal diniego della PA di rilascio o rinnovo di permessi di soggiorno per motivi di protezione speciale e degli altri permessi tipizzati dal Dlgs 286/1998; tale ricostruzione, condivisa dalla giurisprudenza ordinaria e ammnistrativa, non posta in dubbio dall'indicazione, nel decreto del Questore di Firenze del 30 ottobre 2024 , a pag. 4, della possibilità di impugnazione con ricorso innanzi al Tribunale ordinario;
quanto poi all'ulteriore domanda, svolta in questa sede, di rilascio di “altra forma di permesso idonea alla sua situazione,” non risulta essere stata istaurata, precedentemente al giudizio che ci occupa, alcuna procedura amministrativa volta al rilascio di altri permessi di soggiorno, se non quello per motivi di lavoro subordinato;
al riguardo, si osserva come non sia ammissibile in sede giurisdizionale una domanda diretta all'accertamento dei presupposti per la concessione di permessi di soggiorno non previamente richiesti e valutati nella fase amministrativa, considerato che la materia dell'immigrazione è devoluta alle Sezioni distrettuali non in via diretta, ma in funzione di un controllo sulle deliberazioni della P.A..
pagina 3 di 4 Nel caso in esame è pacifico che la domanda svolta in sede amministrativa abbia riguardato esclusivamente il rilascio del permesso per motivi di lavoro.
Le spese di lite devono essere compensate, alla luce dell'indicazione nel decreto impugnato della possibilità di ricorso al Giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, quanto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- dichiara inammissibile la domanda di rilascio di altra forma di permesso di soggiorno.
Si comunichi.
Firenze, 3.10.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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