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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2339/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2339/2024 promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Provinciale Sant'Angelo n. 19/A, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Rocco Massaro (c.f. e dall'avv. Maria Luisa De' Margheriti (c.f. C.F._2
) con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia, Viale Libertà, C.F._3
4;
- parte attrice - Nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Vetullio Mussolini (c.f. ) del foro di Milano ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso e nello studio del medesimo difensore sito in Milano alla via Gianfranco Zuretti n. 33;
- parte convenuta -
(c.f. /P.IVA Controparte_2 C.F._6
), in persona del titolare p.t. IGnor corrente in San P.IVA_1 CP_2
Colombano al Lambro (MI), alla via Lodi n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Donzelli del Foro di Milano (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._7 presso e nel suo studio in NO (MI), Via XXIV Maggio, n. 8;
- parte convenuta -
OGGETTO: inadempimento contrattuale
Conclusioni per Parte_1
“in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto del 25 marzo 2022 e della relativa integrazione ai sensi dell'art. 1662 co. 2 c.c. e/o per inadempimento grave della ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché la risoluzione della CP_2 cessione del credito, e per l'effetto condannare la alla restituzione di CP_2
pagina 1 di 18 quanto indebitamente percepito, pari alla somma di Euro 75.824,52, oltre al credito ceduto pari a 52.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento della penale da ritardo pari ad Euro 17.819,23, alla rifusione delle spese sostenute in relazione al giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad Euro 5.660,27 e al risarcimento del maggior danno consistente in Euro 122.040,43.
- respinta ogni avversaria istanza, anche preliminare di merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. nell'aver assolto l'incarico di Direttore dei Lavori con CP_1 negligenza colposa, omettendo la dovuta vigilanza e il controllo, e per l'effetto condannarla ai sensi degli articoli 2043 e 2055 c.c. alla restituzione di quanto indebitamente percepito da , pari alla somma di Euro 75.824,52, oltre al CP_2 credito ceduto pari a 52.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento della penale da ritardo pari ad Euro 17.819,23, alla rifusione delle spese sostenute dal Committente in relazione al giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad Euro 5.660,27 e al risarcimento del maggior danno consistente in Euro 122.040,43.
- condannare i convenuti in solido per le somme ed i titoli di cui in fatto e in diritto.
- in ogni caso condannare i convenuti alle spese di lite per onorari, spese generali, spese vive, CPA, IVA, alle successive ed occorrende, oltre a rifusione del contributo unificato.”.
Conclusioni per Controparte_1
“In via Preliminare e/o Pregiudiziale: a) Per tutte le ragioni, i fatti e i motivi di cui in narrativa - e per effetto della documentazione fin qui prodotta - dichiarare la estromissione della sig.ra Arch.
[...]
dall'instaurato e presente processo civile, con la conseguenza che il CP_1 processo abbia seguito soltanto tra le parti sig. (attore) e Parte_1 [...]
(altro convenuto); in ogni caso senza alcuna Controparte_3 conseguenza che incida negativamente sulla sfera personale, professionale ed economica dell'Arch. IG.ra ; CP_1
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa – da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore – per le spese di costituzione in giudizio, oltre oneri ed accessori, più Iva e Cpa come per legge, più il 15% di spese forfetarie. In via Principale e nel Merito: a) Per tutte le ragioni, i fatti e i motivi di cui in narrativa - e per effetto della documentazione fin qui prodotta - Respingere integralmente le domande e le conclusioni formulate da parte attrice in via cautelare e/o in subordine nei confronti dell'Arch. IG.ra
in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
CP_1
b) Per tutte le ragioni, i fatti e i motivi di cui in narrativa - e per effetto della documentazione fin qui prodotta - Respingere integralmente tutte le domande e le conclusioni formulate da parte attrice in via principale e in via principale e nel merito nei confronti dell'Arch. IG.ra in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
CP_1
pagina 2 di 18 c) In ogni caso, respingere integralmente TUTTE le domande e le conclusioni formulate e rassegnate da TUTTE le parti avversarie nel presente processo civile;
d) In ogni caso, mandare assolta odierna parte convenuta da qualsivoglia ed ulteriore domanda, eccezione e/o contestazione avversaria;
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa – da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore – oltre oneri ed accessori, più Iva e Cpa come per legge, più il 15% di spese forfetarie. In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per C-Construction
“All'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, di Voler così giudicare:
1. in via principale e nel merito: respingere ogni domanda proposta contro la
[...] dall'attore poiché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3 CP_2
2. in subordine:
considerato che
la C-Construction ha accettato la proposta conciliativa del Giudice, formalizza nell'atto di transazione versato in atti, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero
3. in ulteriore subordine: dichiarare che la C-Construction sia tenuta a versare all'attore la somma di € 50.000,00 oltre alle spese legali di € 2.500,00 in via solidale con l'arch.
.”. CP_1
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto Con citazione del 20.12.2024 ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
domandando di pronunciare la risoluzione del contratto Controparte_3
d'appalto, della relativa integrazione e della cessione di credito stipulati tra le parti per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione del corrispettivo e del credito ceduto, nonché al pagamento della penale da ritardo, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio per e al risarcimento danni. CP_4
Parte attrice ha citato in giudizio anche l'arch. domandando di Controparte_1 accertarne la responsabilità professionale nell'assolvimento dell'incarico di Direttrice lavori e di condannarla ex artt. 2043 e 2055 c.c. alla restituzione dell'indebito percepito da
[...]
e del credito ceduto, nonché al pagamento della penale pattuita, alla rifusione CP_3 delle spese del giudizio per a.t.p. e al risarcimento danni. In via cautelare la parte ha domandato l'assegnazione provvisoria di € 52.000,00 o, in subordine, di autorizzare il sequestro conservativo del credito fiscale ceduto all'impresa. A fondamento delle domande parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- nel 2022 affidava all'impresa la realizzazione dei Parte_1 CP_2 lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile, sito in Cerro al Lambro
pagina 3 di 18 (MI), via Buonarroti n. 3 (bene censito al Catasto fabbricati al Foglio n. 1, mappale 356, sub. 1);
- in particolare, in data 25.3.2022 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto per le opere di ristrutturazione edilizia oggetto di sconto in fattura ed il 30.3.2022 un altro accordo per le opere di riqualificazione energetica in regime di Superbonus 110% (cfr. contratti – doc.
1-2 parte attrice);
- il corrispettivo del primo appalto ammontava ad € 186.450,00 i.i., di cui € 133.650,00 da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) ed
€ 52.800,00 riscossi dall'appaltatrice mediante sconto in fattura, ossia mediante l'incasso del credito fiscale vantato dal committente per la ristrutturazione edilizia;
- l'inizio delle opere veniva concordato per il 4.4.2022, con termine entro il 30.9.2022;
- i lavori iniziavano nei tempi prefissati ma si interrompevano già a luglio, senza alcuna giustificazione e senza che la Direttrice dei lavori, arch. informasse il CP_1 committente dell'interruzione o disponesse alcuna sospensione, venendo meno ai propri doveri di vigilanza e controllo del cantiere;
- nel settembre 2022 il committente censurava l'operato dell'impresa e della Direttrice lavori, chiedendo loro di procedere ad una verifica immediata del cantiere ed alla valutazione di un nuovo cronoprogramma (cfr. e-mail del 10.9.2022 – doc. 3);
- a metà settembre l'impresa riprendeva i lavori, ma la lentezza dei ritmi ed il ritardo accumulato rispetto alla scadenza prefissata inducevano le parti a sottoscrivere in data 4.11.2022 un'integrazione contrattuale (cfr. doc. 4), con cui veniva concordata:
− l'ultimazione degli interventi per cui era stato previsto lo sconto in fattura entro il termine essenziale del 30.12.2022, con una penale giornaliera dell'1‰ sull'intero importo, nei limiti di cui all'art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016;
− l'introduzione di scadenze intermedie per le opere di particolare rilevanza;
− l'impegno del committente a pagare il sesto acconto alla firma dell'integrazione;
− la risoluzione del contratto relativo al Superbonus 110%, mantenendo alcuni degli interventi ivi previsti con il solo beneficio dello sconto in fattura del 50% o del 65% e con la nuova scadenza contrattuale pattuita.
- nonostante il nuovo accordo, l'impresa interrompeva i lavori abbandonando il cantiere senza alcuna comunicazione e senza intervento della D.L.;
- in seguito a verifica dello stato dei luoghi, il committente appurava che la maggior parte dei lavori dei quali l'arch. aveva attestato l'esecuzione non era mai CP_1 stata svolta (cfr. doc. 5), con conseguente indebito versamento di SAL per € 120.285,00 e immotivata cessione del credito fiscale (cfr. doc. 25-30);
- nello specifico, non risultavano installati i serramenti, non erano stati demoliti i pagina 4 di 18 pavimenti ed i massetti del piano interrato e del balcone del primo piano, non erano stati completamente rimossi i serramenti, le zanzariere, le persiane, le inferriate, la basculante del box, mancavano tutte le rasature orizzontali e verticali del piano interrato e del vano scala, nonché numerose rasature in altri locali dei piani terra e primo (cfr. doc. 12 e 14);
- con pec del 7.3.2023 e del 20.3.2023 il committente contestava, rispettivamente, alla Direttrice dei lavori e all'impresa il grave inadempimento professionale e diffidava l'appaltatrice ad adempiere alle obbligazioni assunte (cfr. doc. 7-9);
- in mancanza di riscontri, il sig. comunicava all'impresa la volontà di Pt_1 risolvere i contratti ai sensi degli artt. 1453 e 1662, comma 2 c.c. e la diffidava dall'utilizzare il credito di imposta ceduto, concernente pagamenti di SAL per lavori non effettuati, segnalando l'accaduto anche all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 10- 11);
- dalle stime effettuate dal proprio perito, il sig. appurava che l'importo dei Pt_1 lavori eseguiti ammontava ad € 41.787,61, iva esclusa (cfr. doc. 12-12 bis);
- il sig. IU ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ottenendo la nomina di un C.T.U., a cui è stato formulato il seguente quesito: “Accerti il ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, ispezionati i luoghi, con riferimento a quanto previsto dal contratto di appalto inter partes (doc.1,2,4 ricorrente), se e quali lavori siano stati eseguiti, se gli stessi presentino vizi e difetti (come descritti nella perizia tecnica di parte ricorrente), riproduca anche fotograficamente lo stato dei luoghi e i vizi e difetti riscontrati. Accerti quali opere oggetto dell'appalto non siano state eseguite. Accerti, ove possibile, se vi sia corrispondenza dello stato dei luoghi allo stato di avanzamento lavori in relazione al quale il sig. IU ha effettuato i pagamenti di 6 acconti per complessivi € 120,285,00. Determini il corrispettivo per le opere eseguite.”;
- il consulente del Tribunale ha depositato il proprio elaborato il 5.7.2024 e ha certificato lavori effettivamente eseguiti per € 40.418.61 iva esclusa (€ 44.460,48 i.i.) su un corrispettivo di € 196.011,47 (€ 178.192,25 oltre iva), pari al 22,68% dell'opera complessiva (cfr. pag. 33, doc. 13);
- le proposte conciliative formulate dal consulente tecnico non venivano accettate da;
CP_2
- il sig. affidava il completamento dei lavori ad altra impresa, rinunciando in Pt_1 parte ad alcune opere, sostenendo le seguenti spese:
− € 68.698,30 per i lavori edili non ultimati (doc. 14);
− € 4.550,00 per la direzione dei lavori (doc. 15);
− € 7.458,00 per l'impianto elettrico, il citofono e l'allarme (doc. 16);
− € 43.824,00 per i serramenti (doc. 17).
- per coprire tali oneri il sig. accendeva due finanziamenti (cfr. doc. 18-19), il Pt_1 primo con rata mensile di € 662,00 per 72 mesi (per un totale di € 9.138,00) ed il pagina 5 di 18 secondo con rata di € 984,00 per 180 mesi (per un totale di € 89.187,00). Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- il grave inadempimento ascrivibile all'impresa , che ha svolto CP_2 soltanto una minima parte dei lavori commissionati – pari al 22,68% – in violazione dei termini del 30.9.2022 e del 30.12.2022 concordati per il completamento delle opere;
- la conseguente risoluzione del contratto d'appalto, della relativa integrazione e della cessione del credito ad essi accessoria;
- il grave inadempimento professionale della Direttrice lavori, responsabile per l'omessa direzione dei lavori, per averne falsamente attestato lo stato di avanzamento e per aver indotto il committente all'ingiustificato versamento di sei SAL (su sette totali);
- il diritto alla restituzione del corrispettivo di € 75.824,52 per SAL indebitamente pagati (pari alla differenza tra l'importo di € 120.285,00 versato dal sig. Pt_1 detratta la somma dei lavori effettivamente eseguiti, pari ad € 44.460,48), nonché dell'importo del credito ceduto di € 52.000,00 i.i.;
- il diritto al risarcimento dei danni, quantificati in € 122.040,43, somma pari alla differenza tra € 267.315,78 (ovvero ai costi complessivamente sostenuti per la ristrutturazione edilizia) ed € 145.275,35 (pari alla differenza tra l'importo originario del contratto e il valore delle opere a cui il sig. ha dovuto Pt_1 rinunciare).
- il diritto al versamento della penale pattuita per il ritardo, quantificata in € 17.819,23;
- il diritto al rimborso delle spese sostenute in sede di a.t.p., quantificate in complessivi € 5.660,27. 1.1. Si è ritualmente costituita , che – previa istanza di estromissione Controparte_1 dal giudizio – ha domandato il rigetto delle pretese attoree per infondatezza in fatto e in diritto. A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la parte ha dedotto:
- di esser stata contattata dal collega arch. progettista di fiducia dell'attore, Per_1 per la presentazione della CILAS al Comune di Cerro al Lambro per i lavori edilizi da eseguirsi usufruendo dei bonus 50% e 110%;
- di aver presentato la CILAS n. 2773 del 2.4.2022 all'Ufficio tecnico comunale su procura rilasciata dal sig. IU esclusivamente a tal fine;
- di non aver redatto il conteggio del computo metrico dei lavori, che, al pari degli accordi contrattuali, è stato concordato soltanto tra il committente e l'appaltatrice;
- di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dall'impresa, né dal committente – ad eccezione della procura rilasciata per la presentazione della CILAS – né alcun compenso;
- di non esser mai stata interpellata dalle parti tra aprile e agosto 2022 e di non aver mai conosciuto fino ad allora lo stato di avanzamento dei lavori;
pagina 6 di 18 - di esser stata contattata dal sig. una volta interrotti i lavori, di aver effettuato Pt_1 sopralluoghi e di aver sollecitato in più occasioni l'appaltatrice a riprendere le attività;
- di aver presentato il 29.9.2022 via pec il SAL al 30%, come da obblighi di legge relativamente alla procedura del Superbonus 110% (cfr. doc. 5 parte attrice);
- di aver comunicato in data 6.3.2023 via mail le dimissioni e di esser stata intimata dal legale del sig. di ritirarle (cfr. doc. 3); Pt_1
- di aver ribadito le proprie dimissioni con pec del 27.6.2023 trasmessa all'Ufficio tecnico del Comune di Cerro al Lambro (cfr. doc. 4 e 11);
- di non aver mai attestato né autorizzato i SAL, non essendole stato affidato alcun preciso incarico al riguardo, e di essersi limitata a invitare il committente al pagamento del sesto SAL con una comunicazione priva di rilevanza contabile o fiscale (cfr. doc. 6 parte attrice) e al solo fine di far proseguire i lavori;
- di aver attestato il raggiungimento della soglia del 30% esclusivamente per consentire al committente di fruire delle agevolazioni fiscali 110%che prevedevano il raggiungimento di tale valore entro il 30.9.2022, ma di non aver asseverato l'effettivo raggiungimento di tale soglia per domandare il pagamento di alcun SAL;
- che una conferma sul punto si trae dalla scrittura privata sottoscritta dal committente e dall'impresa in data 4.11.2022, a cui l'arch. era estranea (cfr. doc. 9); CP_1
- di aver ribadito tali considerazioni anche nel giudizio per a.t.p. che ha preceduto il giudizio, in cui il CTP ha chiarito che “È bene precisare anche, ai fini di non confondere la percentuale del 29% calcolata dal CTU nella presente vicenda, con quella del 30% calcolata al 30/09/2022, finalizzata solo per non essere esclusi dai bonus fiscali. Tant'è vero che a fronte del cosiddetto SAL del 30% al 30/09/2022 non era previsto e, non è stato fatto, alcun relativo pagamento” (cfr. doc. 7);
- di aver accettato entrambe le proposte conciliative formulate dal CTU, che ha sempre escluso la responsabilità dell'arch. rispetto alle contestazioni mosse CP_1 dal sig. IU (cfr. pag. 8 del doc. 5 e pag. 5 del doc. 6);
- di non aver, in ogni caso, arrecato alcun danno al sig. che ha Pt_1 autonomamente rinunciato al bonus fiscale nell'ottobre 2022. Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto la parte ha eccepito:
- l'infondatezza delle deduzioni attoree, ove si assume che il CTU avrebbe appurato l'inadempimento dell'arch. per illegittima autorizzazione di pagamenti SAL CP_1 rispetto a lavori non eseguiti;
- il conseguente diritto ad essere estromessa dal giudizio, per non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dalle parti, né alcun compenso, e per non aver mai attestato o autorizzato i SAL;
- la mancanza di incarico professionale in forma scritta, presupposto necessario ai sensi dell'art. 2222 c.c., atteso che nella fattispecie l'unico incarico conferito all'arch. è stata la procura rilasciata per la presentazione della CILAS;
CP_1
- la mancanza di nesso causale tra la propria condotta ed il danno sofferto da parte pagina 7 di 18 attrice, alla luce degli esiti della CTU, demandata per quantificare l'importo dei lavori non eseguiti dall'impresa . CP_2
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 28.3.2025 si è costituita in giudizio
[...]
che, previa eccezione di inammissibilità della domanda cautelare, ha chiesto il CP_3 rigetto delle pretese attoree e, in subordine, si è resa disponibile a restituire al sig. Pt_1
l'importo di € 46.010,78. In punto di fatto la parte ha dedotto:
- di non aver rispettato la data pattuita per la fine lavori;
- di aver specificato nel contratto del 25.3.2022 una data meramente indicativa per il completamento delle opere (cfr. clausola 6.1), che non può considerarsi termine essenziale in ragione delle incertezze e dei ritardi che caratterizzano il settore edile, rappresentati al committente anche in corso di esecuzione dell'opera;
- di essersi resa disponibile a procedere ad un'integrazione contrattuale convenendo scadenze più stringenti e una penale per i ritardi;
- di imputare alla scarsa collaborazione del committente, che non ha inoltrato i disegni tecnici, e dell'arch. il mancato rispetto delle tempistiche contrattuali;
CP_1
- di aver percepito € 120.285,00 in conformità allo stato di avanzamento dei lavori, come accertato dall'arch. professionista di fiducia scelta dalla committenza;
CP_1
- di aver rinunciato all'importo del credito fiscale ottenuto quale cessionaria (cfr. doc. 3);
- di ritenere erronea la quantificazione del CTU in sede di a.t.p., che – oltre ad accertare lavorazioni eseguite per € 44.460,47 i.i. – ha quantificato in € 29.813,74 il costo del materiale già acquistato dall'impresa, somma inferiore a quanto effettivamente speso dall'appaltatrice, ovvero € 59.547,00 oltre iva, che ha impedito di addivenire alla conciliazione della lite;
- di essere disponibile a restituire € 46.010,78 i.i., quale importo risultante dalla differenza tra gli acconti ricevuti e la somma quantificata dal CTU.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto la parte ha eccepito/domandato:
- l'esclusiva responsabilità della Direttrice lavori per l'indebito pagamento dei SAL;
- l'impossibilità di concludere le opere determinata dal blocco della cessione dei crediti intervenuto nelle more, causa non imputabile all'impresa ex art. 1672 c.c. che esclude il riconoscimento della penale e del risarcimento danni;
- la natura non essenziale dei termini pattuiti, trattandosi di mere scadenze di carattere ordinatorio. 1.3. Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni in relazione al dedotto inadempimento e hanno precisato le rispettive conclusioni. 1.4. All'udienza del 9.5.2025 il G.I. ha formulato una proposta conciliativa e ha concesso pagina 8 di 18 termine alle parti al fine di valutare una composizione bonaria della controversia. 1.5. In esito a due ulteriori rinvii concessi dal G.I. in pendenza di trattative, con note scritte per l'udienza del 2.7.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio per verificare il rispetto delle scadenze di pagamento pattuite. 1.6. Il 23.7.2025 parte attrice ha dedotto la risoluzione dell'accordo stragiudiziale raggiunto l'11.7.2025 per inadempimento dell'impresa convenuta e ha insistito per le proprie domande, sia cautelari che di merito. 1.7. All'esito dell'udienza del 3.10.2025, con ordinanza del 7.10.2025 il G.I. – ritenuti non sussistenti i presupposti per l'estromissione dal giudizio dell'arch. ritenuta la CP_1 genericità dell'istanza cautelare formulata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria – ha fissato l'udienza del 22.10.2025 ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
2. Sulla risoluzione dei contratti per inadempimento di CP_2
Parte attrice ha, in primo luogo, domandato l'accertamento della gravità dell'inadempimento ascritto all'impresa convenuta e la conseguente pronuncia di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1662, comma 2 c.c. ovvero ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c. Parte convenuta ha eccepito di non aver rispettato il termine di conclusione dei lavori per causa di forza maggiore e per mancata collaborazione del committente e della Direttrice lavori e ha dedotto l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per l'indebito pagamento dei SAL. 2.1. Per delibare in ordine alla domanda appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti. Com'è noto, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n. 16917 del 4.10.2012). In materia contrattuale tale regola incontra una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., a norma del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione, se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore. In applicazione dei richiamati principi, il creditore non è tenuto a dimostrare la colpa del professionista e la relativa gravità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
pagina 9 di 18 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 13533 del 30.10.2001; in termini, ex multis, cfr. Cass. civ. n. 1327/2015; Cass. civ. n. 25214/2014; Cass. civ. n. 18812/2014). Sul professionista incombe, invece, l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione e, in caso di omessa o inesatta realizzazione dell'opera commissionata, di provare che il mancato raggiungimento del risultato pattuito è dipeso da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza qualificata dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Laddove il professionista non riesca a fornire tale prova, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente. Il modello di responsabilità contrattuale è, dunque, ispirato ad un generale favor creditoris, desumibile dalle tre presunzioni relative accordate in suo favore: infatti, il creditore deve provare il titolo nel quale è stata costituita l'obbligazione e il danno-conseguenza, nella duplice componente di danno emergente e lucro cessante, ed è chiamato alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, della colpa di quest'ultimo e del danno- evento. Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata
“l'allegazione concernente l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442). Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e, cioè, l'inadempimento dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione. 2.2. Giova premettere che, in materia di appalto, l'art. 1662 c.c. consente al committente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso d'opera e di fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore deve conformarsi alle condizioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto. Tale disciplina non si sostituisce, ma affianca quella dettata in generale per la risoluzione dei contratti dagli artt. 1453 e ss. c.c. Nella fattispecie, il sig. ha provato di aver verificato il ritardo accumulato e di aver Pt_1 concordato con l'impresa il termine del 30.12.2022 per l'ultimazione degli interventi programmati con sconto in fattura (“La Fine Lavori relativa agli interventi inclusi negli
pagina 10 di 18 interventi dello sconto in fattura 50% sarà entro e non oltre il 30/12/2022, salvo gravi imprevisti per causa di forza maggiore non imputabili all'impresa e certificati dal Direttore dei Lavori”, cfr. doc. 4), con una penale giornaliera dell'1‰ sull'intero importo dei lavori, oltre a scadenze intermedie per le opere di particolare rilevanza. Con l'integrazione del 4.11.2022 le parti hanno concordato la nuova data del 30.12.2022 per l'ultimazione delle opere, ma non consta che tale termine sia stato pattuito ai sensi dell'art. 1662 c.c., né che sia stata prevista la risoluzione di diritto in caso di mancato rispetto della scadenza, non essendovi alcuna puntuale indicazione in tal senso nel testo dell'accordo. Nondimeno, la verifica in itinere dell'esecuzione dell'opera e la previsione di un termine essenziale – quale quello pattuito con l'accordo integrativo – non impediscono al committente di invocare la declaratoria di risoluzione per inadempimento (“La disposizione dell'art. 1662, secondo comma, cod. civ., in base alla quale il committente può fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi nell'esecuzioni dell'opera alle condizioni stabilite dal contratto non esclude il rimedio generale previsto dagli artt. 1453 e seguenti cod. civ., e cioè la declaratoria di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla diffida del committente, nel caso in cui la situazione verificatasi a causa dell'inadempimento dell'appaltatore venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa.”, così Cass. civ. sent. n. 5828/1990; cfr. anche Cass. civ. sent. n. 2653/1993). 2.3. Pertanto, alla luce delle reciproche allegazioni, la controversia dev'essere decisa facendo applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1218 c.c., in materia di responsabilità del debitore, e agli artt. 1453 e ss. c.c., in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. In ossequio ai richiamati principi, parte attrice ha dimostrato il titolo per cui è causa, producendo i contratti del 25 e 30.3.2022 e l'integrazione del 4.11.2022, ha documentato di aver corrisposto sei acconti SAL e ha allegato l'inadempimento dell'impresa al dovere di realizzare nei termini la ristrutturazione edilizia. Di contro, la società convenuta ha ammesso il mancato rispetto delle scadenze pattuite, ma ha eccepito l'incolpevole violazione dei termini contrattuali cagionata dal blocco della cessione dei crediti deciso nelle more dal legislatore. Ebbene, la domanda di risoluzione merita accoglimento, alla luce dell'inidoneità delle difese sollevate dall'impresa convenuta a fornire la prova liberatoria dell'adempimento o dell'incolpevole inadempimento. Sono incontestati tra le parti sia l'intento del committente di fruire delle agevolazioni fiscali, sia il ritardo accumulato dall'impresa, che già nel luglio 2022 ha sospeso i lavori di ristrutturazione dell'abitazione, senza dedurre specifiche ragioni, per poi interromperli definitivamente nel novembre successivo. È altresì documentalmente provato che le lavorazioni – iniziate il 4.4.2022 – sarebbero dovute terminare entro il 30.9.2022 (cfr. clausole 6.1 dei contratti) e, a seguito del nuovo patto, entro il 30.12.2022. Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, non assume pagina 11 di 18 rilievo la circostanza che nel primo contratto il termine finale fosse indicato come data presunta, atteso che l'impresa non ha rispettato neppure la scadenza prevista dal successivo accordo, pattuito al precipuo fine di assicurare alla committenza il completamento delle opere entro una data limite. A fronte di tali evidenze, parte convenuta, gravata del relativo onere, non ha provato l'adempimento, né ha dimostrato di aver tenuto una condotta diligente vanificata da cause impeditive o estintive della propria obbligazione. In particolare, l'impresa nulla ha allegato in relazione ad eventuali difficoltà tecniche nella prestazione che abbiano inciso sulle lavorazioni, ma si è limitata a giustificare il ritardo richiamando le tempistiche aleatorie del settore edile e la scarsa collaborazione ricevuta dalla D.L., senza chiarire i motivi per cui nessuna opera è stata realizzata da novembre 2022 sino all'aprile 2023, quando il committente ha comunicato l'intenzione di risolvere il rapporto. La complessiva condotta assunta dall'impresa non può ritenersi scusabile apprezzando le condizioni del mercato edile, atteso che l'inadempimento si è protratto per molti mesi e ha riguardato tutte le opere appaltate. Infine, deve escludersi che il sopravvenuto blocco della cessione dei crediti abbia determinato un'impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione, trattandosi, al più, di una circostanza che ne ha reso più difficile, ma non impossibile, l'esecuzione nei termini concordati. 2.4. L'inadempimento trova riscontro anche negli esiti della consulenza tecnica ante causam, disposta al fine di appurare:
- se e quali lavori siano stati eseguiti;
- se gli stessi presentino vizi e difetti;
- quali opere oggetto dell'appalto non siano state eseguite;
- se vi sia corrispondenza dello stato dei luoghi allo stato di avanzamento lavori in relazione al quale il sig. ha effettuato i pagamenti di 6 acconti per Pt_1 complessivi € 120,285,00;
- quale sia il corrispettivo per le opere eseguite. Nessun dubbio in ordine all'utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di a.t.p. Difatti, per costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva, se tale acquisizione si riferisce a situazioni di fatto rilevanti in entrambi i processi. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il Giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in altra causa a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. civ. sent. n. 9242/2016; Cass. civ. sent. n. 9843/2014). Inoltre, con specifico riferimento alla CTU espletata in sede di a.t.p., la Cassazione ha condivisibilmente statuito che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del
pagina 12 di 18 materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.” (cfr. Cass. civ. sent. n. 8496/2023). L'elaborato peritale può, quindi, essere posto a fondamento della decisione in quanto ivi sono stati vagliati, con i dovuti approfondimenti e con adeguata motivazione, i profili tecnici della controversia. Ebbene, in sede di a.t.p. il consulente tecnico ing. ha rilevato come l'impresa Per_2 abbia “eseguito solo in minima parte i lavori previsti nell'appalto, ovvero solo il 22,68% delle opere contrattuali” (cfr. pag. 40). Più in particolare, non sono stati eseguiti:
- il ripristino della facciata esterna;
- il ripristino degli interni/balcone esterno al rustico (es. demolizione dei pavimenti e dei massetti al piano interrato e in corrispondenza del balcone del piano primo, cc.);
- il sottotetto - copertura;
- l'impianto di addolcimento e trattamento acqua;
- l'impianto a gas - metano.
Il CTU ha poi chiarito che “È stato accertato con il contraddittorio delle parti, che non vi è corrispondenza dello stato dei luoghi allo stato di avanzamento lavori. Il ricorrente ha effettuato pagamenti di 6 acconti per complessivi € 120,285,00, a fronte di opere effettivamente realizzate di molto inferiore (€. 40.418.61), così come risulta dalla contabilità riportata nel successivo punto del quesito. Dagli accertamenti eseguiti presso il cantiere, lo scrivente CTU, ha potuto appurare rispetto alle opere contrattuali la consistenza del cantiere, vale a dire, la quantità di opere effettivamente eseguite […] Pertanto, il valore delle opere effettivamente eseguite dall'impresa è così determinato:
- VALORE DELLE OPERE AFFETTIVAMENTE REALIZZATE: €. 40.418.61
- IVA DI LEGGE (10 % : €.
4.041.86 TOTALE LAVORI ESEGUITI (iva inclusa) €. 44.460,48. In relazione al valore complessivo dei lavori appaltati pari all'importo di €. 178.192,25 la percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti presso il cantiere (alla data del sopralluogo dello scrivente CTU) è pari a: € 40.418,61/€ 178.192,25 = 22,68% (ventidue/sessantotto percento).”. Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario del Giudice vengono fatte proprie da questo giudicante in quanto coerenti, immuni da vizi logici e di altra natura, esaurienti e in grado di rispondere puntualmente alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta. Dalle evidenze istruttorie emerge, dunque, come l'impresa convenuta non abbia adempiuto alle obbligazioni edilizie contratte con il sig. Pt_1
pagina 13 di 18 2.5. Per ciò che attiene alla valutazione di gravità di tale inadempimento, giova ricordare che il rimedio della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. presuppone che il riscontrato inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4022/2018) e, con specifico riferimento al concetto di “non scarsa importanza”, nel precisare che “il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. civ. sent. n. 7187/2022). Ciò posto, nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento si ricava da diversi elementi fattuali. In primo luogo, la circostanza che il contratto prevedeva l'esecuzione di opere di ristrutturazione con accesso alle agevolazioni fiscali e che, in tale ottica, il rispetto delle tempistiche concordate era essenziale per permettere al committente di fruire di tali detrazioni (cfr. doc. 1-3). Già tale rilievo esclude, di per sé, che i termini pattuiti possano qualificarsi come mere scadenze di carattere ordinatorio. La gravità dell'inadempimento emerge, inoltre, sia dal lungo lasso di tempo (cinque mesi) trascorso senza che i lavori siano ripresi, sia dalla circostanza che l'impresa non ha rispettato né la scadenza pattuita dal primo accordo, né quella riformulata nel novembre 2022 al fine di consentire tempistiche soddisfacenti sia per la committenza che per l'appaltatrice. Il ritardo accumulato dall'impresa, può, dunque ragionevolmente qualificarsi intollerabile (cfr. Cass. civ. ord. n. 40988/2021) e idoneo a determinare la totale perdita di fiducia del committente nella possibilità di adempimento dell'impresa, che ha realizzato soltanto il 22,68% degli interventi concordati. L'entità dell'inadempimento, dunque, va certamente ritenuta grave e giustifica la risoluzione del contratto e dell'integrazione del novembre 2022 per inadempimento dell'impresa convenuta. Alla risoluzione del contratto consegue la condanna dell'impresa alla CP_2 restituzione del corrispettivo indebitamente percepito, detratto il compenso spettante, atteso che, com'è noto, “gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale “restitutio in integrum”. Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. civ. ord. n. 27640/2018).
pagina 14 di 18 2.6. L'impresa convenuta deve, così, essere condannata alla restituzione di € 75.824,52, pari alla differenza tra l'importo di € 120.285,00 che il committente ha documentato di aver versato ed il valore dei lavori effettivamente eseguiti, quantificati dal CTU in € 44.460,48. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risoluzione della cessione del credito, non avendo parte attrice dimostrato lo specifico inadempimento attinente a tale contratto. Non può, infatti, ritenersi che l'inadempimento accertato con riferimento all'appalto produca effetti automatici anche in relazione alla cessione di credito. La conseguente domanda restitutoria del credito è infondata, anche in ragione del fatto che l'impresa convenuta ha provato di aver rinunciato all'importo del credito fiscale ottenuto quale cessionaria (cfr. doc. 3). 2.7. In forza delle risultanze istruttorie, parte attrice ha, altresì, diritto a vedersi corrisposto l'importo della penale pattuita per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che, pari all'1‰ del corrispettivo, deve essere contenuta nei limiti del 10% del valore netto del contratto ai sensi dell'art. 113-bis, comma quarto del d.lgs. n. 50/2016. L'importo da riconoscersi ammonta, quindi, ad € 17.819,23, pari al 10% del valore contrattuale di 178.192,25. 2.8. Il sig. ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, quantificate in € 5.660,27 (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.”, cfr. Cass. civ. sent. n. 14268/2017). Infatti, parte attrice ha documentato di aver sostenuto per la perizia di parte Euro 1.903,20 (doc. 21) e per la CTU come da decreto di liquidazione, Euro 2.857,07, oltre Euro 900,00 a titolo di fondo spese, per un totale di Euro 3.757,07 (doc. 22)
3. Sul risarcimento dei danni Il sig. ha formulato una domanda risarcitoria di € 122.040,43. Tale importo è stato Pt_1 calcolato sommando tutte le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e, quindi:
- € 44.460,48 i.i. per le opere eseguite da;
CP_2
- € 124.530,30 preventivati dall'impresa subentrata (cfr. doc. 14-17);
- € 98.325 per i finanziamenti accesi;
- per un totale di € 267.315,78. A tale cifra è stato detratto il corrispettivo originariamente previsto dal contratto d'appalto (€ 186.450,00), al netto dell'importo € 41.174,65 i.i., ossia delle opere a cui il committente ha rinunciato (€ 267.315,78 - € 186.450,00 + € 41.174,65 = € 122.040,43). 3.1. Com'è noto, ai fini risarcitori, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore. Il danneggiato che chiede in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al Giudice del merito, che può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari – da pagina 15 di 18 allegare e provare da parte del preteso danneggiato – che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo (cfr. Cass. civ. ord. n. 31233/2018). Infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Cass. civ. ord. n. 28995/2017). Non è condivisibile l'opposto orientamento del danno in re ipsa: in mancanza dell'allegazione e prova di un concreto ed effettivo pregiudizio, il riconoscimento di un danno risarcibile comporterebbe la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza. A tal proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la compatibilità con l'ordinamento del danno punitivo, ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16601/2017). 3.2. Ciò premesso, la domanda non merita accoglimento, non essendo stati dimostrati il pregiudizio patito dall'attore, né la riconducibilità degli esborsi sostenuti all'inadempimento ravvisato. In particolare, a parte attrice non può essere riconosciuto l'importo di € 124.530,30, quale preventivo liberamente sottoscritto e non causalmente riconducibile ex se all'inadempimento dell'impresa convenuta, né l'importo di € 37.431,50 iva esclusa (€ 41.174,65 i.i.), trattandosi del valore delle opere edili a cui il sig. ha liberamente Pt_1 rinunciato rivolgendosi ad altra impresa per l'ultimazione dei lavori. Del pari, non è stato dimostrato il nesso tra inadempimento e necessità di accendere i finanziamenti, le cui condizioni esulano dal presente giudizio.
4. Sulla responsabilità solidale di Controparte_1
La condanna al pagamento di tutti i predetti importi non può essere estesa in via solidale all'arch. convenuta in giudizio in via aquiliana, non essendone stata dimostrata la CP_1 responsabilità professionale. Parte attrice, infatti, ha richiamato la disciplina sulla responsabilità extracontrattuale, riconducendo la richiesta di pagamento alla violazione di un generico dovere giuridico e non già ad un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti. Com'è noto, qualora una parte agisca per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, grava sulla stessa, in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., la rigorosa dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il fatto illecito, il danno – nelle due componenti di danno-evento e danno-conseguenza – e il nesso causale (cfr. Cass. civ. 1931/2017; Cass. civ. 207/2019). Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, nonché di specificare il pregiudizio subìto e di chiarire i criteri di calcolo con cui questo debba essere computato: “Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una
pagina 16 di 18 domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 691 del 18.01.2012). Ebbene, dall'istruttoria esperita deve escludersi che l'arch. abbia svolto alcuna CP_1 attività in relazione ai primi cinque SAL. Riguardo, invece, al sesto SAL, risulta provato l'intervento della professionista, che ha invitato il committente a versare il relativo importo (cfr. doc. 6) e ha dichiarato il raggiungimento della soglia del 30%, necessaria per accedere alle detrazioni del Superbonus 110% (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio – doc. 5). Ciò premesso, accertata la condotta negligente della professionista, non è stata dimostrata l'entità del danno patito da parte attrice che, in ogni caso, nell'ottobre 2022 ha autonomamente deciso di rinunciare al Superbonus 110%. In mancanza di prova del pregiudizio, e dovendosi escludere la possibilità di procedere in via equitativa, la domanda non può essere accolta. Conseguentemente dovrà essere rifuso all'arch. l'importo di euro 7.500,00 versato dalla convenuta a parte attrice a titolo CP_1 conciliativo, oltre a euro 1.823,90, a titolo di concorso nelle spese legali.
5. Sulle spese di lite In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere CP_2 condannata a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000): medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale (tenuto conto del mancato svolgimento di una vera a propria fase istruttoria, nonché del modulo decisorio adottato). Per le medesime ragioni parte attrice deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 le spese di lite.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accerta e dichiara l'inadempimento di alle Controparte_2 obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di con il contratto sottoscritto Parte_1 in data 25.3.2022 e con l'integrazione del 4.11.2022 e, per l'effetto, dichiara risoltiper inadempimento i rapporti contrattuali;
2) condanna a restituire a l'importo di € Controparte_2 Parte_1
75.824,52, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3) condanna a corrispondere a l'importo Controparte_2 Parte_1 di € 17.819,23 a titolo di penale da ritardo;
pagina 17 di 18 4) condanna a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_1 sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 5.660,27;
5) rigettala domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
6) rigetta le domande formulate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone la restituzione dell'importo di euro 7.500,00 oltre a euro 1.823,90, a titolo di concorso nelle spese legali, versato dall'arch. a titolo conciliativo;
CP_1
7) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_2 Parte_1 che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.;
8) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. Così deciso in Lodi, il 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2339/2024 promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Provinciale Sant'Angelo n. 19/A, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Rocco Massaro (c.f. e dall'avv. Maria Luisa De' Margheriti (c.f. C.F._2
) con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia, Viale Libertà, C.F._3
4;
- parte attrice - Nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Vetullio Mussolini (c.f. ) del foro di Milano ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso e nello studio del medesimo difensore sito in Milano alla via Gianfranco Zuretti n. 33;
- parte convenuta -
(c.f. /P.IVA Controparte_2 C.F._6
), in persona del titolare p.t. IGnor corrente in San P.IVA_1 CP_2
Colombano al Lambro (MI), alla via Lodi n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Donzelli del Foro di Milano (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._7 presso e nel suo studio in NO (MI), Via XXIV Maggio, n. 8;
- parte convenuta -
OGGETTO: inadempimento contrattuale
Conclusioni per Parte_1
“in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto del 25 marzo 2022 e della relativa integrazione ai sensi dell'art. 1662 co. 2 c.c. e/o per inadempimento grave della ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché la risoluzione della CP_2 cessione del credito, e per l'effetto condannare la alla restituzione di CP_2
pagina 1 di 18 quanto indebitamente percepito, pari alla somma di Euro 75.824,52, oltre al credito ceduto pari a 52.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento della penale da ritardo pari ad Euro 17.819,23, alla rifusione delle spese sostenute in relazione al giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad Euro 5.660,27 e al risarcimento del maggior danno consistente in Euro 122.040,43.
- respinta ogni avversaria istanza, anche preliminare di merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. nell'aver assolto l'incarico di Direttore dei Lavori con CP_1 negligenza colposa, omettendo la dovuta vigilanza e il controllo, e per l'effetto condannarla ai sensi degli articoli 2043 e 2055 c.c. alla restituzione di quanto indebitamente percepito da , pari alla somma di Euro 75.824,52, oltre al CP_2 credito ceduto pari a 52.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento della penale da ritardo pari ad Euro 17.819,23, alla rifusione delle spese sostenute dal Committente in relazione al giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad Euro 5.660,27 e al risarcimento del maggior danno consistente in Euro 122.040,43.
- condannare i convenuti in solido per le somme ed i titoli di cui in fatto e in diritto.
- in ogni caso condannare i convenuti alle spese di lite per onorari, spese generali, spese vive, CPA, IVA, alle successive ed occorrende, oltre a rifusione del contributo unificato.”.
Conclusioni per Controparte_1
“In via Preliminare e/o Pregiudiziale: a) Per tutte le ragioni, i fatti e i motivi di cui in narrativa - e per effetto della documentazione fin qui prodotta - dichiarare la estromissione della sig.ra Arch.
[...]
dall'instaurato e presente processo civile, con la conseguenza che il CP_1 processo abbia seguito soltanto tra le parti sig. (attore) e Parte_1 [...]
(altro convenuto); in ogni caso senza alcuna Controparte_3 conseguenza che incida negativamente sulla sfera personale, professionale ed economica dell'Arch. IG.ra ; CP_1
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa – da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore – per le spese di costituzione in giudizio, oltre oneri ed accessori, più Iva e Cpa come per legge, più il 15% di spese forfetarie. In via Principale e nel Merito: a) Per tutte le ragioni, i fatti e i motivi di cui in narrativa - e per effetto della documentazione fin qui prodotta - Respingere integralmente le domande e le conclusioni formulate da parte attrice in via cautelare e/o in subordine nei confronti dell'Arch. IG.ra
in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
CP_1
b) Per tutte le ragioni, i fatti e i motivi di cui in narrativa - e per effetto della documentazione fin qui prodotta - Respingere integralmente tutte le domande e le conclusioni formulate da parte attrice in via principale e in via principale e nel merito nei confronti dell'Arch. IG.ra in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
CP_1
pagina 2 di 18 c) In ogni caso, respingere integralmente TUTTE le domande e le conclusioni formulate e rassegnate da TUTTE le parti avversarie nel presente processo civile;
d) In ogni caso, mandare assolta odierna parte convenuta da qualsivoglia ed ulteriore domanda, eccezione e/o contestazione avversaria;
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa – da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore – oltre oneri ed accessori, più Iva e Cpa come per legge, più il 15% di spese forfetarie. In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per C-Construction
“All'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, di Voler così giudicare:
1. in via principale e nel merito: respingere ogni domanda proposta contro la
[...] dall'attore poiché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3 CP_2
2. in subordine:
considerato che
la C-Construction ha accettato la proposta conciliativa del Giudice, formalizza nell'atto di transazione versato in atti, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero
3. in ulteriore subordine: dichiarare che la C-Construction sia tenuta a versare all'attore la somma di € 50.000,00 oltre alle spese legali di € 2.500,00 in via solidale con l'arch.
.”. CP_1
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto Con citazione del 20.12.2024 ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
domandando di pronunciare la risoluzione del contratto Controparte_3
d'appalto, della relativa integrazione e della cessione di credito stipulati tra le parti per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione del corrispettivo e del credito ceduto, nonché al pagamento della penale da ritardo, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio per e al risarcimento danni. CP_4
Parte attrice ha citato in giudizio anche l'arch. domandando di Controparte_1 accertarne la responsabilità professionale nell'assolvimento dell'incarico di Direttrice lavori e di condannarla ex artt. 2043 e 2055 c.c. alla restituzione dell'indebito percepito da
[...]
e del credito ceduto, nonché al pagamento della penale pattuita, alla rifusione CP_3 delle spese del giudizio per a.t.p. e al risarcimento danni. In via cautelare la parte ha domandato l'assegnazione provvisoria di € 52.000,00 o, in subordine, di autorizzare il sequestro conservativo del credito fiscale ceduto all'impresa. A fondamento delle domande parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- nel 2022 affidava all'impresa la realizzazione dei Parte_1 CP_2 lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile, sito in Cerro al Lambro
pagina 3 di 18 (MI), via Buonarroti n. 3 (bene censito al Catasto fabbricati al Foglio n. 1, mappale 356, sub. 1);
- in particolare, in data 25.3.2022 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto per le opere di ristrutturazione edilizia oggetto di sconto in fattura ed il 30.3.2022 un altro accordo per le opere di riqualificazione energetica in regime di Superbonus 110% (cfr. contratti – doc.
1-2 parte attrice);
- il corrispettivo del primo appalto ammontava ad € 186.450,00 i.i., di cui € 133.650,00 da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) ed
€ 52.800,00 riscossi dall'appaltatrice mediante sconto in fattura, ossia mediante l'incasso del credito fiscale vantato dal committente per la ristrutturazione edilizia;
- l'inizio delle opere veniva concordato per il 4.4.2022, con termine entro il 30.9.2022;
- i lavori iniziavano nei tempi prefissati ma si interrompevano già a luglio, senza alcuna giustificazione e senza che la Direttrice dei lavori, arch. informasse il CP_1 committente dell'interruzione o disponesse alcuna sospensione, venendo meno ai propri doveri di vigilanza e controllo del cantiere;
- nel settembre 2022 il committente censurava l'operato dell'impresa e della Direttrice lavori, chiedendo loro di procedere ad una verifica immediata del cantiere ed alla valutazione di un nuovo cronoprogramma (cfr. e-mail del 10.9.2022 – doc. 3);
- a metà settembre l'impresa riprendeva i lavori, ma la lentezza dei ritmi ed il ritardo accumulato rispetto alla scadenza prefissata inducevano le parti a sottoscrivere in data 4.11.2022 un'integrazione contrattuale (cfr. doc. 4), con cui veniva concordata:
− l'ultimazione degli interventi per cui era stato previsto lo sconto in fattura entro il termine essenziale del 30.12.2022, con una penale giornaliera dell'1‰ sull'intero importo, nei limiti di cui all'art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016;
− l'introduzione di scadenze intermedie per le opere di particolare rilevanza;
− l'impegno del committente a pagare il sesto acconto alla firma dell'integrazione;
− la risoluzione del contratto relativo al Superbonus 110%, mantenendo alcuni degli interventi ivi previsti con il solo beneficio dello sconto in fattura del 50% o del 65% e con la nuova scadenza contrattuale pattuita.
- nonostante il nuovo accordo, l'impresa interrompeva i lavori abbandonando il cantiere senza alcuna comunicazione e senza intervento della D.L.;
- in seguito a verifica dello stato dei luoghi, il committente appurava che la maggior parte dei lavori dei quali l'arch. aveva attestato l'esecuzione non era mai CP_1 stata svolta (cfr. doc. 5), con conseguente indebito versamento di SAL per € 120.285,00 e immotivata cessione del credito fiscale (cfr. doc. 25-30);
- nello specifico, non risultavano installati i serramenti, non erano stati demoliti i pagina 4 di 18 pavimenti ed i massetti del piano interrato e del balcone del primo piano, non erano stati completamente rimossi i serramenti, le zanzariere, le persiane, le inferriate, la basculante del box, mancavano tutte le rasature orizzontali e verticali del piano interrato e del vano scala, nonché numerose rasature in altri locali dei piani terra e primo (cfr. doc. 12 e 14);
- con pec del 7.3.2023 e del 20.3.2023 il committente contestava, rispettivamente, alla Direttrice dei lavori e all'impresa il grave inadempimento professionale e diffidava l'appaltatrice ad adempiere alle obbligazioni assunte (cfr. doc. 7-9);
- in mancanza di riscontri, il sig. comunicava all'impresa la volontà di Pt_1 risolvere i contratti ai sensi degli artt. 1453 e 1662, comma 2 c.c. e la diffidava dall'utilizzare il credito di imposta ceduto, concernente pagamenti di SAL per lavori non effettuati, segnalando l'accaduto anche all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 10- 11);
- dalle stime effettuate dal proprio perito, il sig. appurava che l'importo dei Pt_1 lavori eseguiti ammontava ad € 41.787,61, iva esclusa (cfr. doc. 12-12 bis);
- il sig. IU ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ottenendo la nomina di un C.T.U., a cui è stato formulato il seguente quesito: “Accerti il ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, ispezionati i luoghi, con riferimento a quanto previsto dal contratto di appalto inter partes (doc.1,2,4 ricorrente), se e quali lavori siano stati eseguiti, se gli stessi presentino vizi e difetti (come descritti nella perizia tecnica di parte ricorrente), riproduca anche fotograficamente lo stato dei luoghi e i vizi e difetti riscontrati. Accerti quali opere oggetto dell'appalto non siano state eseguite. Accerti, ove possibile, se vi sia corrispondenza dello stato dei luoghi allo stato di avanzamento lavori in relazione al quale il sig. IU ha effettuato i pagamenti di 6 acconti per complessivi € 120,285,00. Determini il corrispettivo per le opere eseguite.”;
- il consulente del Tribunale ha depositato il proprio elaborato il 5.7.2024 e ha certificato lavori effettivamente eseguiti per € 40.418.61 iva esclusa (€ 44.460,48 i.i.) su un corrispettivo di € 196.011,47 (€ 178.192,25 oltre iva), pari al 22,68% dell'opera complessiva (cfr. pag. 33, doc. 13);
- le proposte conciliative formulate dal consulente tecnico non venivano accettate da;
CP_2
- il sig. affidava il completamento dei lavori ad altra impresa, rinunciando in Pt_1 parte ad alcune opere, sostenendo le seguenti spese:
− € 68.698,30 per i lavori edili non ultimati (doc. 14);
− € 4.550,00 per la direzione dei lavori (doc. 15);
− € 7.458,00 per l'impianto elettrico, il citofono e l'allarme (doc. 16);
− € 43.824,00 per i serramenti (doc. 17).
- per coprire tali oneri il sig. accendeva due finanziamenti (cfr. doc. 18-19), il Pt_1 primo con rata mensile di € 662,00 per 72 mesi (per un totale di € 9.138,00) ed il pagina 5 di 18 secondo con rata di € 984,00 per 180 mesi (per un totale di € 89.187,00). Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- il grave inadempimento ascrivibile all'impresa , che ha svolto CP_2 soltanto una minima parte dei lavori commissionati – pari al 22,68% – in violazione dei termini del 30.9.2022 e del 30.12.2022 concordati per il completamento delle opere;
- la conseguente risoluzione del contratto d'appalto, della relativa integrazione e della cessione del credito ad essi accessoria;
- il grave inadempimento professionale della Direttrice lavori, responsabile per l'omessa direzione dei lavori, per averne falsamente attestato lo stato di avanzamento e per aver indotto il committente all'ingiustificato versamento di sei SAL (su sette totali);
- il diritto alla restituzione del corrispettivo di € 75.824,52 per SAL indebitamente pagati (pari alla differenza tra l'importo di € 120.285,00 versato dal sig. Pt_1 detratta la somma dei lavori effettivamente eseguiti, pari ad € 44.460,48), nonché dell'importo del credito ceduto di € 52.000,00 i.i.;
- il diritto al risarcimento dei danni, quantificati in € 122.040,43, somma pari alla differenza tra € 267.315,78 (ovvero ai costi complessivamente sostenuti per la ristrutturazione edilizia) ed € 145.275,35 (pari alla differenza tra l'importo originario del contratto e il valore delle opere a cui il sig. ha dovuto Pt_1 rinunciare).
- il diritto al versamento della penale pattuita per il ritardo, quantificata in € 17.819,23;
- il diritto al rimborso delle spese sostenute in sede di a.t.p., quantificate in complessivi € 5.660,27. 1.1. Si è ritualmente costituita , che – previa istanza di estromissione Controparte_1 dal giudizio – ha domandato il rigetto delle pretese attoree per infondatezza in fatto e in diritto. A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la parte ha dedotto:
- di esser stata contattata dal collega arch. progettista di fiducia dell'attore, Per_1 per la presentazione della CILAS al Comune di Cerro al Lambro per i lavori edilizi da eseguirsi usufruendo dei bonus 50% e 110%;
- di aver presentato la CILAS n. 2773 del 2.4.2022 all'Ufficio tecnico comunale su procura rilasciata dal sig. IU esclusivamente a tal fine;
- di non aver redatto il conteggio del computo metrico dei lavori, che, al pari degli accordi contrattuali, è stato concordato soltanto tra il committente e l'appaltatrice;
- di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dall'impresa, né dal committente – ad eccezione della procura rilasciata per la presentazione della CILAS – né alcun compenso;
- di non esser mai stata interpellata dalle parti tra aprile e agosto 2022 e di non aver mai conosciuto fino ad allora lo stato di avanzamento dei lavori;
pagina 6 di 18 - di esser stata contattata dal sig. una volta interrotti i lavori, di aver effettuato Pt_1 sopralluoghi e di aver sollecitato in più occasioni l'appaltatrice a riprendere le attività;
- di aver presentato il 29.9.2022 via pec il SAL al 30%, come da obblighi di legge relativamente alla procedura del Superbonus 110% (cfr. doc. 5 parte attrice);
- di aver comunicato in data 6.3.2023 via mail le dimissioni e di esser stata intimata dal legale del sig. di ritirarle (cfr. doc. 3); Pt_1
- di aver ribadito le proprie dimissioni con pec del 27.6.2023 trasmessa all'Ufficio tecnico del Comune di Cerro al Lambro (cfr. doc. 4 e 11);
- di non aver mai attestato né autorizzato i SAL, non essendole stato affidato alcun preciso incarico al riguardo, e di essersi limitata a invitare il committente al pagamento del sesto SAL con una comunicazione priva di rilevanza contabile o fiscale (cfr. doc. 6 parte attrice) e al solo fine di far proseguire i lavori;
- di aver attestato il raggiungimento della soglia del 30% esclusivamente per consentire al committente di fruire delle agevolazioni fiscali 110%che prevedevano il raggiungimento di tale valore entro il 30.9.2022, ma di non aver asseverato l'effettivo raggiungimento di tale soglia per domandare il pagamento di alcun SAL;
- che una conferma sul punto si trae dalla scrittura privata sottoscritta dal committente e dall'impresa in data 4.11.2022, a cui l'arch. era estranea (cfr. doc. 9); CP_1
- di aver ribadito tali considerazioni anche nel giudizio per a.t.p. che ha preceduto il giudizio, in cui il CTP ha chiarito che “È bene precisare anche, ai fini di non confondere la percentuale del 29% calcolata dal CTU nella presente vicenda, con quella del 30% calcolata al 30/09/2022, finalizzata solo per non essere esclusi dai bonus fiscali. Tant'è vero che a fronte del cosiddetto SAL del 30% al 30/09/2022 non era previsto e, non è stato fatto, alcun relativo pagamento” (cfr. doc. 7);
- di aver accettato entrambe le proposte conciliative formulate dal CTU, che ha sempre escluso la responsabilità dell'arch. rispetto alle contestazioni mosse CP_1 dal sig. IU (cfr. pag. 8 del doc. 5 e pag. 5 del doc. 6);
- di non aver, in ogni caso, arrecato alcun danno al sig. che ha Pt_1 autonomamente rinunciato al bonus fiscale nell'ottobre 2022. Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto la parte ha eccepito:
- l'infondatezza delle deduzioni attoree, ove si assume che il CTU avrebbe appurato l'inadempimento dell'arch. per illegittima autorizzazione di pagamenti SAL CP_1 rispetto a lavori non eseguiti;
- il conseguente diritto ad essere estromessa dal giudizio, per non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dalle parti, né alcun compenso, e per non aver mai attestato o autorizzato i SAL;
- la mancanza di incarico professionale in forma scritta, presupposto necessario ai sensi dell'art. 2222 c.c., atteso che nella fattispecie l'unico incarico conferito all'arch. è stata la procura rilasciata per la presentazione della CILAS;
CP_1
- la mancanza di nesso causale tra la propria condotta ed il danno sofferto da parte pagina 7 di 18 attrice, alla luce degli esiti della CTU, demandata per quantificare l'importo dei lavori non eseguiti dall'impresa . CP_2
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 28.3.2025 si è costituita in giudizio
[...]
che, previa eccezione di inammissibilità della domanda cautelare, ha chiesto il CP_3 rigetto delle pretese attoree e, in subordine, si è resa disponibile a restituire al sig. Pt_1
l'importo di € 46.010,78. In punto di fatto la parte ha dedotto:
- di non aver rispettato la data pattuita per la fine lavori;
- di aver specificato nel contratto del 25.3.2022 una data meramente indicativa per il completamento delle opere (cfr. clausola 6.1), che non può considerarsi termine essenziale in ragione delle incertezze e dei ritardi che caratterizzano il settore edile, rappresentati al committente anche in corso di esecuzione dell'opera;
- di essersi resa disponibile a procedere ad un'integrazione contrattuale convenendo scadenze più stringenti e una penale per i ritardi;
- di imputare alla scarsa collaborazione del committente, che non ha inoltrato i disegni tecnici, e dell'arch. il mancato rispetto delle tempistiche contrattuali;
CP_1
- di aver percepito € 120.285,00 in conformità allo stato di avanzamento dei lavori, come accertato dall'arch. professionista di fiducia scelta dalla committenza;
CP_1
- di aver rinunciato all'importo del credito fiscale ottenuto quale cessionaria (cfr. doc. 3);
- di ritenere erronea la quantificazione del CTU in sede di a.t.p., che – oltre ad accertare lavorazioni eseguite per € 44.460,47 i.i. – ha quantificato in € 29.813,74 il costo del materiale già acquistato dall'impresa, somma inferiore a quanto effettivamente speso dall'appaltatrice, ovvero € 59.547,00 oltre iva, che ha impedito di addivenire alla conciliazione della lite;
- di essere disponibile a restituire € 46.010,78 i.i., quale importo risultante dalla differenza tra gli acconti ricevuti e la somma quantificata dal CTU.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto la parte ha eccepito/domandato:
- l'esclusiva responsabilità della Direttrice lavori per l'indebito pagamento dei SAL;
- l'impossibilità di concludere le opere determinata dal blocco della cessione dei crediti intervenuto nelle more, causa non imputabile all'impresa ex art. 1672 c.c. che esclude il riconoscimento della penale e del risarcimento danni;
- la natura non essenziale dei termini pattuiti, trattandosi di mere scadenze di carattere ordinatorio. 1.3. Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni in relazione al dedotto inadempimento e hanno precisato le rispettive conclusioni. 1.4. All'udienza del 9.5.2025 il G.I. ha formulato una proposta conciliativa e ha concesso pagina 8 di 18 termine alle parti al fine di valutare una composizione bonaria della controversia. 1.5. In esito a due ulteriori rinvii concessi dal G.I. in pendenza di trattative, con note scritte per l'udienza del 2.7.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio per verificare il rispetto delle scadenze di pagamento pattuite. 1.6. Il 23.7.2025 parte attrice ha dedotto la risoluzione dell'accordo stragiudiziale raggiunto l'11.7.2025 per inadempimento dell'impresa convenuta e ha insistito per le proprie domande, sia cautelari che di merito. 1.7. All'esito dell'udienza del 3.10.2025, con ordinanza del 7.10.2025 il G.I. – ritenuti non sussistenti i presupposti per l'estromissione dal giudizio dell'arch. ritenuta la CP_1 genericità dell'istanza cautelare formulata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria – ha fissato l'udienza del 22.10.2025 ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
2. Sulla risoluzione dei contratti per inadempimento di CP_2
Parte attrice ha, in primo luogo, domandato l'accertamento della gravità dell'inadempimento ascritto all'impresa convenuta e la conseguente pronuncia di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1662, comma 2 c.c. ovvero ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c. Parte convenuta ha eccepito di non aver rispettato il termine di conclusione dei lavori per causa di forza maggiore e per mancata collaborazione del committente e della Direttrice lavori e ha dedotto l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per l'indebito pagamento dei SAL. 2.1. Per delibare in ordine alla domanda appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti. Com'è noto, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n. 16917 del 4.10.2012). In materia contrattuale tale regola incontra una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., a norma del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione, se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore. In applicazione dei richiamati principi, il creditore non è tenuto a dimostrare la colpa del professionista e la relativa gravità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
pagina 9 di 18 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 13533 del 30.10.2001; in termini, ex multis, cfr. Cass. civ. n. 1327/2015; Cass. civ. n. 25214/2014; Cass. civ. n. 18812/2014). Sul professionista incombe, invece, l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione e, in caso di omessa o inesatta realizzazione dell'opera commissionata, di provare che il mancato raggiungimento del risultato pattuito è dipeso da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza qualificata dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Laddove il professionista non riesca a fornire tale prova, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente. Il modello di responsabilità contrattuale è, dunque, ispirato ad un generale favor creditoris, desumibile dalle tre presunzioni relative accordate in suo favore: infatti, il creditore deve provare il titolo nel quale è stata costituita l'obbligazione e il danno-conseguenza, nella duplice componente di danno emergente e lucro cessante, ed è chiamato alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, della colpa di quest'ultimo e del danno- evento. Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata
“l'allegazione concernente l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442). Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e, cioè, l'inadempimento dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione. 2.2. Giova premettere che, in materia di appalto, l'art. 1662 c.c. consente al committente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso d'opera e di fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore deve conformarsi alle condizioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto. Tale disciplina non si sostituisce, ma affianca quella dettata in generale per la risoluzione dei contratti dagli artt. 1453 e ss. c.c. Nella fattispecie, il sig. ha provato di aver verificato il ritardo accumulato e di aver Pt_1 concordato con l'impresa il termine del 30.12.2022 per l'ultimazione degli interventi programmati con sconto in fattura (“La Fine Lavori relativa agli interventi inclusi negli
pagina 10 di 18 interventi dello sconto in fattura 50% sarà entro e non oltre il 30/12/2022, salvo gravi imprevisti per causa di forza maggiore non imputabili all'impresa e certificati dal Direttore dei Lavori”, cfr. doc. 4), con una penale giornaliera dell'1‰ sull'intero importo dei lavori, oltre a scadenze intermedie per le opere di particolare rilevanza. Con l'integrazione del 4.11.2022 le parti hanno concordato la nuova data del 30.12.2022 per l'ultimazione delle opere, ma non consta che tale termine sia stato pattuito ai sensi dell'art. 1662 c.c., né che sia stata prevista la risoluzione di diritto in caso di mancato rispetto della scadenza, non essendovi alcuna puntuale indicazione in tal senso nel testo dell'accordo. Nondimeno, la verifica in itinere dell'esecuzione dell'opera e la previsione di un termine essenziale – quale quello pattuito con l'accordo integrativo – non impediscono al committente di invocare la declaratoria di risoluzione per inadempimento (“La disposizione dell'art. 1662, secondo comma, cod. civ., in base alla quale il committente può fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi nell'esecuzioni dell'opera alle condizioni stabilite dal contratto non esclude il rimedio generale previsto dagli artt. 1453 e seguenti cod. civ., e cioè la declaratoria di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla diffida del committente, nel caso in cui la situazione verificatasi a causa dell'inadempimento dell'appaltatore venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa.”, così Cass. civ. sent. n. 5828/1990; cfr. anche Cass. civ. sent. n. 2653/1993). 2.3. Pertanto, alla luce delle reciproche allegazioni, la controversia dev'essere decisa facendo applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1218 c.c., in materia di responsabilità del debitore, e agli artt. 1453 e ss. c.c., in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. In ossequio ai richiamati principi, parte attrice ha dimostrato il titolo per cui è causa, producendo i contratti del 25 e 30.3.2022 e l'integrazione del 4.11.2022, ha documentato di aver corrisposto sei acconti SAL e ha allegato l'inadempimento dell'impresa al dovere di realizzare nei termini la ristrutturazione edilizia. Di contro, la società convenuta ha ammesso il mancato rispetto delle scadenze pattuite, ma ha eccepito l'incolpevole violazione dei termini contrattuali cagionata dal blocco della cessione dei crediti deciso nelle more dal legislatore. Ebbene, la domanda di risoluzione merita accoglimento, alla luce dell'inidoneità delle difese sollevate dall'impresa convenuta a fornire la prova liberatoria dell'adempimento o dell'incolpevole inadempimento. Sono incontestati tra le parti sia l'intento del committente di fruire delle agevolazioni fiscali, sia il ritardo accumulato dall'impresa, che già nel luglio 2022 ha sospeso i lavori di ristrutturazione dell'abitazione, senza dedurre specifiche ragioni, per poi interromperli definitivamente nel novembre successivo. È altresì documentalmente provato che le lavorazioni – iniziate il 4.4.2022 – sarebbero dovute terminare entro il 30.9.2022 (cfr. clausole 6.1 dei contratti) e, a seguito del nuovo patto, entro il 30.12.2022. Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, non assume pagina 11 di 18 rilievo la circostanza che nel primo contratto il termine finale fosse indicato come data presunta, atteso che l'impresa non ha rispettato neppure la scadenza prevista dal successivo accordo, pattuito al precipuo fine di assicurare alla committenza il completamento delle opere entro una data limite. A fronte di tali evidenze, parte convenuta, gravata del relativo onere, non ha provato l'adempimento, né ha dimostrato di aver tenuto una condotta diligente vanificata da cause impeditive o estintive della propria obbligazione. In particolare, l'impresa nulla ha allegato in relazione ad eventuali difficoltà tecniche nella prestazione che abbiano inciso sulle lavorazioni, ma si è limitata a giustificare il ritardo richiamando le tempistiche aleatorie del settore edile e la scarsa collaborazione ricevuta dalla D.L., senza chiarire i motivi per cui nessuna opera è stata realizzata da novembre 2022 sino all'aprile 2023, quando il committente ha comunicato l'intenzione di risolvere il rapporto. La complessiva condotta assunta dall'impresa non può ritenersi scusabile apprezzando le condizioni del mercato edile, atteso che l'inadempimento si è protratto per molti mesi e ha riguardato tutte le opere appaltate. Infine, deve escludersi che il sopravvenuto blocco della cessione dei crediti abbia determinato un'impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione, trattandosi, al più, di una circostanza che ne ha reso più difficile, ma non impossibile, l'esecuzione nei termini concordati. 2.4. L'inadempimento trova riscontro anche negli esiti della consulenza tecnica ante causam, disposta al fine di appurare:
- se e quali lavori siano stati eseguiti;
- se gli stessi presentino vizi e difetti;
- quali opere oggetto dell'appalto non siano state eseguite;
- se vi sia corrispondenza dello stato dei luoghi allo stato di avanzamento lavori in relazione al quale il sig. ha effettuato i pagamenti di 6 acconti per Pt_1 complessivi € 120,285,00;
- quale sia il corrispettivo per le opere eseguite. Nessun dubbio in ordine all'utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di a.t.p. Difatti, per costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva, se tale acquisizione si riferisce a situazioni di fatto rilevanti in entrambi i processi. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il Giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in altra causa a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. civ. sent. n. 9242/2016; Cass. civ. sent. n. 9843/2014). Inoltre, con specifico riferimento alla CTU espletata in sede di a.t.p., la Cassazione ha condivisibilmente statuito che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del
pagina 12 di 18 materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.” (cfr. Cass. civ. sent. n. 8496/2023). L'elaborato peritale può, quindi, essere posto a fondamento della decisione in quanto ivi sono stati vagliati, con i dovuti approfondimenti e con adeguata motivazione, i profili tecnici della controversia. Ebbene, in sede di a.t.p. il consulente tecnico ing. ha rilevato come l'impresa Per_2 abbia “eseguito solo in minima parte i lavori previsti nell'appalto, ovvero solo il 22,68% delle opere contrattuali” (cfr. pag. 40). Più in particolare, non sono stati eseguiti:
- il ripristino della facciata esterna;
- il ripristino degli interni/balcone esterno al rustico (es. demolizione dei pavimenti e dei massetti al piano interrato e in corrispondenza del balcone del piano primo, cc.);
- il sottotetto - copertura;
- l'impianto di addolcimento e trattamento acqua;
- l'impianto a gas - metano.
Il CTU ha poi chiarito che “È stato accertato con il contraddittorio delle parti, che non vi è corrispondenza dello stato dei luoghi allo stato di avanzamento lavori. Il ricorrente ha effettuato pagamenti di 6 acconti per complessivi € 120,285,00, a fronte di opere effettivamente realizzate di molto inferiore (€. 40.418.61), così come risulta dalla contabilità riportata nel successivo punto del quesito. Dagli accertamenti eseguiti presso il cantiere, lo scrivente CTU, ha potuto appurare rispetto alle opere contrattuali la consistenza del cantiere, vale a dire, la quantità di opere effettivamente eseguite […] Pertanto, il valore delle opere effettivamente eseguite dall'impresa è così determinato:
- VALORE DELLE OPERE AFFETTIVAMENTE REALIZZATE: €. 40.418.61
- IVA DI LEGGE (10 % : €.
4.041.86 TOTALE LAVORI ESEGUITI (iva inclusa) €. 44.460,48. In relazione al valore complessivo dei lavori appaltati pari all'importo di €. 178.192,25 la percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti presso il cantiere (alla data del sopralluogo dello scrivente CTU) è pari a: € 40.418,61/€ 178.192,25 = 22,68% (ventidue/sessantotto percento).”. Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario del Giudice vengono fatte proprie da questo giudicante in quanto coerenti, immuni da vizi logici e di altra natura, esaurienti e in grado di rispondere puntualmente alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta. Dalle evidenze istruttorie emerge, dunque, come l'impresa convenuta non abbia adempiuto alle obbligazioni edilizie contratte con il sig. Pt_1
pagina 13 di 18 2.5. Per ciò che attiene alla valutazione di gravità di tale inadempimento, giova ricordare che il rimedio della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. presuppone che il riscontrato inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4022/2018) e, con specifico riferimento al concetto di “non scarsa importanza”, nel precisare che “il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. civ. sent. n. 7187/2022). Ciò posto, nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento si ricava da diversi elementi fattuali. In primo luogo, la circostanza che il contratto prevedeva l'esecuzione di opere di ristrutturazione con accesso alle agevolazioni fiscali e che, in tale ottica, il rispetto delle tempistiche concordate era essenziale per permettere al committente di fruire di tali detrazioni (cfr. doc. 1-3). Già tale rilievo esclude, di per sé, che i termini pattuiti possano qualificarsi come mere scadenze di carattere ordinatorio. La gravità dell'inadempimento emerge, inoltre, sia dal lungo lasso di tempo (cinque mesi) trascorso senza che i lavori siano ripresi, sia dalla circostanza che l'impresa non ha rispettato né la scadenza pattuita dal primo accordo, né quella riformulata nel novembre 2022 al fine di consentire tempistiche soddisfacenti sia per la committenza che per l'appaltatrice. Il ritardo accumulato dall'impresa, può, dunque ragionevolmente qualificarsi intollerabile (cfr. Cass. civ. ord. n. 40988/2021) e idoneo a determinare la totale perdita di fiducia del committente nella possibilità di adempimento dell'impresa, che ha realizzato soltanto il 22,68% degli interventi concordati. L'entità dell'inadempimento, dunque, va certamente ritenuta grave e giustifica la risoluzione del contratto e dell'integrazione del novembre 2022 per inadempimento dell'impresa convenuta. Alla risoluzione del contratto consegue la condanna dell'impresa alla CP_2 restituzione del corrispettivo indebitamente percepito, detratto il compenso spettante, atteso che, com'è noto, “gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale “restitutio in integrum”. Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. civ. ord. n. 27640/2018).
pagina 14 di 18 2.6. L'impresa convenuta deve, così, essere condannata alla restituzione di € 75.824,52, pari alla differenza tra l'importo di € 120.285,00 che il committente ha documentato di aver versato ed il valore dei lavori effettivamente eseguiti, quantificati dal CTU in € 44.460,48. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risoluzione della cessione del credito, non avendo parte attrice dimostrato lo specifico inadempimento attinente a tale contratto. Non può, infatti, ritenersi che l'inadempimento accertato con riferimento all'appalto produca effetti automatici anche in relazione alla cessione di credito. La conseguente domanda restitutoria del credito è infondata, anche in ragione del fatto che l'impresa convenuta ha provato di aver rinunciato all'importo del credito fiscale ottenuto quale cessionaria (cfr. doc. 3). 2.7. In forza delle risultanze istruttorie, parte attrice ha, altresì, diritto a vedersi corrisposto l'importo della penale pattuita per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che, pari all'1‰ del corrispettivo, deve essere contenuta nei limiti del 10% del valore netto del contratto ai sensi dell'art. 113-bis, comma quarto del d.lgs. n. 50/2016. L'importo da riconoscersi ammonta, quindi, ad € 17.819,23, pari al 10% del valore contrattuale di 178.192,25. 2.8. Il sig. ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, quantificate in € 5.660,27 (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.”, cfr. Cass. civ. sent. n. 14268/2017). Infatti, parte attrice ha documentato di aver sostenuto per la perizia di parte Euro 1.903,20 (doc. 21) e per la CTU come da decreto di liquidazione, Euro 2.857,07, oltre Euro 900,00 a titolo di fondo spese, per un totale di Euro 3.757,07 (doc. 22)
3. Sul risarcimento dei danni Il sig. ha formulato una domanda risarcitoria di € 122.040,43. Tale importo è stato Pt_1 calcolato sommando tutte le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e, quindi:
- € 44.460,48 i.i. per le opere eseguite da;
CP_2
- € 124.530,30 preventivati dall'impresa subentrata (cfr. doc. 14-17);
- € 98.325 per i finanziamenti accesi;
- per un totale di € 267.315,78. A tale cifra è stato detratto il corrispettivo originariamente previsto dal contratto d'appalto (€ 186.450,00), al netto dell'importo € 41.174,65 i.i., ossia delle opere a cui il committente ha rinunciato (€ 267.315,78 - € 186.450,00 + € 41.174,65 = € 122.040,43). 3.1. Com'è noto, ai fini risarcitori, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore. Il danneggiato che chiede in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al Giudice del merito, che può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari – da pagina 15 di 18 allegare e provare da parte del preteso danneggiato – che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo (cfr. Cass. civ. ord. n. 31233/2018). Infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Cass. civ. ord. n. 28995/2017). Non è condivisibile l'opposto orientamento del danno in re ipsa: in mancanza dell'allegazione e prova di un concreto ed effettivo pregiudizio, il riconoscimento di un danno risarcibile comporterebbe la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza. A tal proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la compatibilità con l'ordinamento del danno punitivo, ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16601/2017). 3.2. Ciò premesso, la domanda non merita accoglimento, non essendo stati dimostrati il pregiudizio patito dall'attore, né la riconducibilità degli esborsi sostenuti all'inadempimento ravvisato. In particolare, a parte attrice non può essere riconosciuto l'importo di € 124.530,30, quale preventivo liberamente sottoscritto e non causalmente riconducibile ex se all'inadempimento dell'impresa convenuta, né l'importo di € 37.431,50 iva esclusa (€ 41.174,65 i.i.), trattandosi del valore delle opere edili a cui il sig. ha liberamente Pt_1 rinunciato rivolgendosi ad altra impresa per l'ultimazione dei lavori. Del pari, non è stato dimostrato il nesso tra inadempimento e necessità di accendere i finanziamenti, le cui condizioni esulano dal presente giudizio.
4. Sulla responsabilità solidale di Controparte_1
La condanna al pagamento di tutti i predetti importi non può essere estesa in via solidale all'arch. convenuta in giudizio in via aquiliana, non essendone stata dimostrata la CP_1 responsabilità professionale. Parte attrice, infatti, ha richiamato la disciplina sulla responsabilità extracontrattuale, riconducendo la richiesta di pagamento alla violazione di un generico dovere giuridico e non già ad un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti. Com'è noto, qualora una parte agisca per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, grava sulla stessa, in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., la rigorosa dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il fatto illecito, il danno – nelle due componenti di danno-evento e danno-conseguenza – e il nesso causale (cfr. Cass. civ. 1931/2017; Cass. civ. 207/2019). Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, nonché di specificare il pregiudizio subìto e di chiarire i criteri di calcolo con cui questo debba essere computato: “Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una
pagina 16 di 18 domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 691 del 18.01.2012). Ebbene, dall'istruttoria esperita deve escludersi che l'arch. abbia svolto alcuna CP_1 attività in relazione ai primi cinque SAL. Riguardo, invece, al sesto SAL, risulta provato l'intervento della professionista, che ha invitato il committente a versare il relativo importo (cfr. doc. 6) e ha dichiarato il raggiungimento della soglia del 30%, necessaria per accedere alle detrazioni del Superbonus 110% (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio – doc. 5). Ciò premesso, accertata la condotta negligente della professionista, non è stata dimostrata l'entità del danno patito da parte attrice che, in ogni caso, nell'ottobre 2022 ha autonomamente deciso di rinunciare al Superbonus 110%. In mancanza di prova del pregiudizio, e dovendosi escludere la possibilità di procedere in via equitativa, la domanda non può essere accolta. Conseguentemente dovrà essere rifuso all'arch. l'importo di euro 7.500,00 versato dalla convenuta a parte attrice a titolo CP_1 conciliativo, oltre a euro 1.823,90, a titolo di concorso nelle spese legali.
5. Sulle spese di lite In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere CP_2 condannata a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000): medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale (tenuto conto del mancato svolgimento di una vera a propria fase istruttoria, nonché del modulo decisorio adottato). Per le medesime ragioni parte attrice deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 le spese di lite.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accerta e dichiara l'inadempimento di alle Controparte_2 obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di con il contratto sottoscritto Parte_1 in data 25.3.2022 e con l'integrazione del 4.11.2022 e, per l'effetto, dichiara risoltiper inadempimento i rapporti contrattuali;
2) condanna a restituire a l'importo di € Controparte_2 Parte_1
75.824,52, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3) condanna a corrispondere a l'importo Controparte_2 Parte_1 di € 17.819,23 a titolo di penale da ritardo;
pagina 17 di 18 4) condanna a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_1 sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 5.660,27;
5) rigettala domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
6) rigetta le domande formulate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone la restituzione dell'importo di euro 7.500,00 oltre a euro 1.823,90, a titolo di concorso nelle spese legali, versato dall'arch. a titolo conciliativo;
CP_1
7) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_2 Parte_1 che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.;
8) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. Così deciso in Lodi, il 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
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