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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2302 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/07/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
CATANZARO il 21/02/1978, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di LAMEZIA TERME
(CZ) il 18/07/2004;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto dell'01/02/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
“medesime condizioni e termini di cui alla separazione consensuale ed alla pedissequa omologa depositata addì 01.02.2021”.
Con decreto del 15/09/2024 il Giudice relatore chiedeva alle parti di integrare il ricorso con le condizioni della separazione, non rinvenibili né nel ricorso né fra la documentazione allegata, con le indicazioni di cui all'articolo
473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e con la specifica relativa all'eventuale presenza di figli e regolamentazione degli aspetti relativi agli stessi.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
2 Alla suddetta udienza del 16/12/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., il Giudice designato onerava le parti di produrre copia dell'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Lamezia
Terme, tenuto conto che nella omologa della separazione si faceva riferimento ad un atto serie B relativo alla annotazione di matrimonio in comune diverso.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
09/07/2025 il procuratore delle parti insisteva in atti, con vittoria di spese e compensi, e non provvedeva al deposito della documentazione richiesta.
Con ordinanza resa il 10/07/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda di divorzio debba, allo stato, essere rigettata.
Si evidenzia infatti, preliminarmente, che le parti non hanno ottemperato alla richiesta di deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Lamezia, e che in atti risulta presente esclusivamente un estratto rilasciato dal Comune di Messina, dal quale non
è possibile ricavare se trattasi di matrimonio civile o concordatario né è possibile procedere alle relative annotazioni.
Ancora, si rileva che le condizioni contenute nell'allegato ricorso per separazione giudiziale del 24/02/2020, di cui si chiede la conferma in sede di divorzio, non possono essere recepite in quanto incomplete ed evidentemente non più attuali.
In particolare, si evidenzia come il ricorso risulti carente delle indicazioni relative all'autosufficienza economica o meno dei figli nelle
3 more divenuti maggiorenni, dei tempi di permanenza del genitore non collocatario con il figlio minore e non specifichi in che misura l'assegno previsto in favore della moglie verrà corrisposto quale mantenimento per la stessa e come mantenimento dei figli.
Deve procedersi, pertanto, al rigetto della domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/07/2024, provvede come segue: rigetta allo stato la domanda di divorzio congiunto dei coniugi.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2302 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/07/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
CATANZARO il 21/02/1978, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di LAMEZIA TERME
(CZ) il 18/07/2004;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto dell'01/02/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
“medesime condizioni e termini di cui alla separazione consensuale ed alla pedissequa omologa depositata addì 01.02.2021”.
Con decreto del 15/09/2024 il Giudice relatore chiedeva alle parti di integrare il ricorso con le condizioni della separazione, non rinvenibili né nel ricorso né fra la documentazione allegata, con le indicazioni di cui all'articolo
473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e con la specifica relativa all'eventuale presenza di figli e regolamentazione degli aspetti relativi agli stessi.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
2 Alla suddetta udienza del 16/12/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., il Giudice designato onerava le parti di produrre copia dell'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Lamezia
Terme, tenuto conto che nella omologa della separazione si faceva riferimento ad un atto serie B relativo alla annotazione di matrimonio in comune diverso.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
09/07/2025 il procuratore delle parti insisteva in atti, con vittoria di spese e compensi, e non provvedeva al deposito della documentazione richiesta.
Con ordinanza resa il 10/07/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda di divorzio debba, allo stato, essere rigettata.
Si evidenzia infatti, preliminarmente, che le parti non hanno ottemperato alla richiesta di deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Lamezia, e che in atti risulta presente esclusivamente un estratto rilasciato dal Comune di Messina, dal quale non
è possibile ricavare se trattasi di matrimonio civile o concordatario né è possibile procedere alle relative annotazioni.
Ancora, si rileva che le condizioni contenute nell'allegato ricorso per separazione giudiziale del 24/02/2020, di cui si chiede la conferma in sede di divorzio, non possono essere recepite in quanto incomplete ed evidentemente non più attuali.
In particolare, si evidenzia come il ricorso risulti carente delle indicazioni relative all'autosufficienza economica o meno dei figli nelle
3 more divenuti maggiorenni, dei tempi di permanenza del genitore non collocatario con il figlio minore e non specifichi in che misura l'assegno previsto in favore della moglie verrà corrisposto quale mantenimento per la stessa e come mantenimento dei figli.
Deve procedersi, pertanto, al rigetto della domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/07/2024, provvede come segue: rigetta allo stato la domanda di divorzio congiunto dei coniugi.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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