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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1302/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1302/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IU CE LA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IU
CE LA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 17.10.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' esponendo che è stata assunta dalla società Betatex S.p.a. CP_1
con contratto di lavoro a tempo determinato in data 1.6.2019 fino al 21.11.2024 con mansioni di operaio generico di produzione di liv. 2; che in data 23.10.2024 la datrice di lavoro le comunicava il trasferimento della propria sede da Terontola
- TO (AR) ad Assisi - ST BR;
che in data 4.11.2024, dopo aver formalmente contestato il trasferimento della sede di lavoro, venne dato corso innanzi allo ITL di Arezzo alla procedura di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni per giusta causa rassegnate dalla lavoratrice, stante l'indisponibilità ad accettare il trasferimento presso la sede di Assisi -
ST BR per incompatibilità con le proprie esigenze personali e familiari, in considerazione della notevole distanza della nuova sede rispetto alla propria abitazione di residenza, pari a più di 50 km;
che in data 21.11.24 presentava domanda Naspi all di Arezzo, che la rigettava. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il trasferimento della sede dell'azienda è avvenuto per motivazioni tecnico-organizzative dovute alla chiusura ed abbandono dell'immobile di TO non di proprietà aziendale e la conseguente concentrazione dell'attività produttiva nell'immobile di ST BR;
che la lavoratrice ha attivato la procedura di conciliazione presso ITL, che tuttavia non ha avuto compimento, in assenza di adesione da parte del datore di lavoro;
che la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni sostenendo la giusta causa;
che ha respinto la domanda di NASpI, considerando il fatto che le dimissioni erano avvenute a fronte di un atto organizzativo aziendale ritenuto suffragato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il d.lgs. 22/2015, disciplinante la Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) con funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione prevedendo “una tutela di sostegno al
2 reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art. 1).
In particolare, l'art. 3, comma 2, prevede espressamente che tale indennità
è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere in stato di disoccupazione;
2) poter far valere nei quattro anni precedenti almeno 13 settimane di contribuzione;
3) poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei
12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Al comma 2 il legislatore aggiunge che l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966 e succ. mod.
Con il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, l' riepiloga alcuni CP_1
principi in materia di perdita involontaria dell'occupazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e ricorda come l'accesso al trattamento di disoccupazione sia consentito anche in alcune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non sia dipesa da un atto unilaterale del datore di lavoro, tra cui: a) dimissioni per giusta causa “e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (…) l'atto di dimissioni del lavoratore è da iscrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario”; b) cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Orbene, nella fattispecie di cui è causa occorre valutare se la lavoratrice abbia perduto involontariamente l'occupazione e, quindi, verificare se la scelta di dimettersi sia frutto di una decisione spontanea e volontaria della stessa, ovvero sia stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede imposto dal datore di lavoro.
3 È pacifico tra le parti – in quanto non contestato dall' – che alla CP_1
lavoratrice sia stato disposto il trasferimento ad una sede che dista più di 50 km di distanza dalla propria residenza e che non vi siano adeguati mezzi di trasporto pubblico che consentano di raggiungerla in 80 minuti.
Ciò rappresenta indubbiamente una notevole variazione delle condizioni di lavoro che rende involontaria la perdita dell'occupazione.
Deve allora ritenersi che le dimissioni non siano state affatto, nella concreta situazione, frutto di una libera scelta della lavoratrice, per quanto effettivamente non risulti che esse siano state determinate da un fatto contra jus di un terzo (il datore di lavoro), dato che la legittimità del trasferimento non è stata mai contestata dalla lavoratrice.
Deve tuttavia valutarsi se, ai fini del riconoscimento della prestazione che interessa (e non quindi nell'ambito del rapporto di lavoro) l'illegittimità dell'atto di esercizio dello jus variandi sia necessariamente decisiva, come assume la difesa dell' . CP_1
In contrario, rileva la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n.
258/2023 che l'art. 3 del D.L.gs. 22/2015 garantisce la prestazione di cui è causa ai lavoratori “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Atteso il chiaro tenore testuale della norma, deve quindi ritenersi che sussista il diritto alla prestazione sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile non a una libera determinazione del lavoratore, ma a un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto.
La legge, difatti, non richiede l'ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l'estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva, tanto che la prestazione è sicuramente dovuta anche in caso di licenziamento legittimamente intimato per giusta causa.
Ciò detto, non può poi dubitarsi che l'esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di
4 fatto, proseguirne l'esecuzione, come tipicamente può avvenire in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro.
In tali casi, ad avviso della Corte, la risoluzione del rapporto è in effetti causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità
o meno dell'atto di esercizio dello jus variandi.
Dimostrato, quindi, che nella specie il trasferimento sia avvenuto a oltre
50 km dal luogo di residenza della lavoratrice e verso una località raggiungibile da quel luogo in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, e che ci si stata dunque una modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto, la risoluzione del rapporto medesimo deve intendersi determinata da un fatto del datore di lavoro, così che la disoccupazione della ricorrente deve qualificarsi come involontaria.
La decisione della lavoratrice di dimettersi dopo aver subito un trasferimento di tale natura, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale, deve ritenersi una scelta imputabile a terzi, non volontaria ed a cui deve conseguire il diritto di percepire l'indennità NASPI.
In conclusione, le dimissioni rassegnate sono state determinate da una condotta datoriale che ha reso obbligata la scelta della dipendente, di qui la ricorrenza nella fattispecie in esame del requisito della “perdita involontaria” dell'occupazione che dà diritto alla percezione del beneficio della NASPI.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
5
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della prestazione di disoccupazione in conseguenza delle dimissioni per giusta causa rassegnate il 21.11.2024;
2. CONDANNA a corrispondere a parte ricorrente la relativa CP_1
indennità in forma anticipata, nella misura, con la decorrenza e per la durata di legge, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
3. CONDANNA al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/12/2025
Il giudice
Giorgio LI
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1302/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IU CE LA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IU
CE LA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 17.10.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' esponendo che è stata assunta dalla società Betatex S.p.a. CP_1
con contratto di lavoro a tempo determinato in data 1.6.2019 fino al 21.11.2024 con mansioni di operaio generico di produzione di liv. 2; che in data 23.10.2024 la datrice di lavoro le comunicava il trasferimento della propria sede da Terontola
- TO (AR) ad Assisi - ST BR;
che in data 4.11.2024, dopo aver formalmente contestato il trasferimento della sede di lavoro, venne dato corso innanzi allo ITL di Arezzo alla procedura di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni per giusta causa rassegnate dalla lavoratrice, stante l'indisponibilità ad accettare il trasferimento presso la sede di Assisi -
ST BR per incompatibilità con le proprie esigenze personali e familiari, in considerazione della notevole distanza della nuova sede rispetto alla propria abitazione di residenza, pari a più di 50 km;
che in data 21.11.24 presentava domanda Naspi all di Arezzo, che la rigettava. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il trasferimento della sede dell'azienda è avvenuto per motivazioni tecnico-organizzative dovute alla chiusura ed abbandono dell'immobile di TO non di proprietà aziendale e la conseguente concentrazione dell'attività produttiva nell'immobile di ST BR;
che la lavoratrice ha attivato la procedura di conciliazione presso ITL, che tuttavia non ha avuto compimento, in assenza di adesione da parte del datore di lavoro;
che la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni sostenendo la giusta causa;
che ha respinto la domanda di NASpI, considerando il fatto che le dimissioni erano avvenute a fronte di un atto organizzativo aziendale ritenuto suffragato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il d.lgs. 22/2015, disciplinante la Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) con funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione prevedendo “una tutela di sostegno al
2 reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art. 1).
In particolare, l'art. 3, comma 2, prevede espressamente che tale indennità
è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere in stato di disoccupazione;
2) poter far valere nei quattro anni precedenti almeno 13 settimane di contribuzione;
3) poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei
12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Al comma 2 il legislatore aggiunge che l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966 e succ. mod.
Con il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, l' riepiloga alcuni CP_1
principi in materia di perdita involontaria dell'occupazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e ricorda come l'accesso al trattamento di disoccupazione sia consentito anche in alcune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non sia dipesa da un atto unilaterale del datore di lavoro, tra cui: a) dimissioni per giusta causa “e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (…) l'atto di dimissioni del lavoratore è da iscrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario”; b) cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Orbene, nella fattispecie di cui è causa occorre valutare se la lavoratrice abbia perduto involontariamente l'occupazione e, quindi, verificare se la scelta di dimettersi sia frutto di una decisione spontanea e volontaria della stessa, ovvero sia stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede imposto dal datore di lavoro.
3 È pacifico tra le parti – in quanto non contestato dall' – che alla CP_1
lavoratrice sia stato disposto il trasferimento ad una sede che dista più di 50 km di distanza dalla propria residenza e che non vi siano adeguati mezzi di trasporto pubblico che consentano di raggiungerla in 80 minuti.
Ciò rappresenta indubbiamente una notevole variazione delle condizioni di lavoro che rende involontaria la perdita dell'occupazione.
Deve allora ritenersi che le dimissioni non siano state affatto, nella concreta situazione, frutto di una libera scelta della lavoratrice, per quanto effettivamente non risulti che esse siano state determinate da un fatto contra jus di un terzo (il datore di lavoro), dato che la legittimità del trasferimento non è stata mai contestata dalla lavoratrice.
Deve tuttavia valutarsi se, ai fini del riconoscimento della prestazione che interessa (e non quindi nell'ambito del rapporto di lavoro) l'illegittimità dell'atto di esercizio dello jus variandi sia necessariamente decisiva, come assume la difesa dell' . CP_1
In contrario, rileva la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n.
258/2023 che l'art. 3 del D.L.gs. 22/2015 garantisce la prestazione di cui è causa ai lavoratori “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Atteso il chiaro tenore testuale della norma, deve quindi ritenersi che sussista il diritto alla prestazione sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile non a una libera determinazione del lavoratore, ma a un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto.
La legge, difatti, non richiede l'ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l'estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva, tanto che la prestazione è sicuramente dovuta anche in caso di licenziamento legittimamente intimato per giusta causa.
Ciò detto, non può poi dubitarsi che l'esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di
4 fatto, proseguirne l'esecuzione, come tipicamente può avvenire in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro.
In tali casi, ad avviso della Corte, la risoluzione del rapporto è in effetti causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità
o meno dell'atto di esercizio dello jus variandi.
Dimostrato, quindi, che nella specie il trasferimento sia avvenuto a oltre
50 km dal luogo di residenza della lavoratrice e verso una località raggiungibile da quel luogo in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, e che ci si stata dunque una modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto, la risoluzione del rapporto medesimo deve intendersi determinata da un fatto del datore di lavoro, così che la disoccupazione della ricorrente deve qualificarsi come involontaria.
La decisione della lavoratrice di dimettersi dopo aver subito un trasferimento di tale natura, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale, deve ritenersi una scelta imputabile a terzi, non volontaria ed a cui deve conseguire il diritto di percepire l'indennità NASPI.
In conclusione, le dimissioni rassegnate sono state determinate da una condotta datoriale che ha reso obbligata la scelta della dipendente, di qui la ricorrenza nella fattispecie in esame del requisito della “perdita involontaria” dell'occupazione che dà diritto alla percezione del beneficio della NASPI.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
5
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della prestazione di disoccupazione in conseguenza delle dimissioni per giusta causa rassegnate il 21.11.2024;
2. CONDANNA a corrispondere a parte ricorrente la relativa CP_1
indennità in forma anticipata, nella misura, con la decorrenza e per la durata di legge, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
3. CONDANNA al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/12/2025
Il giudice
Giorgio LI
6