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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/03/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
RG 238/ 2023
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/03/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso per parte ricorrente l'avv. Milanese. Per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice Rilevato che la rinnovazione della notifica ha condotto alla corretta instaurazione del contraddittorio con la convenuta, ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 238/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti Alessandro Delbello e Gianluca Milanese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 agosto 2023, ha convenuto in Pt_1 giudizio la sua ex datrice di lavoro presso la cui Controparte_1 impresa individuale ha dedotto d'aver lavorato Org_1 dall'08.07.2014 al 30.06.2021 con inquadramento di operaia, liv. 1, Ccnl barbieri, parrucchieri e acconciatori, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 9.353,67, dovuta a titolo di t.f.r. e non corrisposta alla cessazione del rapporto. Parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace1. Istruita documentalmente e previa acquisizione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., della prova della cessazione del rapporto, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass., n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato tanto il rapporto di lavoro [cfr. doc. 2], quanto la sua cessazione per dimissioni volontarie [cfr. deposito del 28.12.2023] determinante per l'esigibilità del t.f.r.. La sua quantificazione, derivante dall'addizione della somma rivalutata riportata nell'ultima CU consegnata alla lavoratrice [cfr. doc. 3] con i ratei maturati nel periodo di lavoro del 2021, appare corretta alla luce dei prospetti paga depositati e dalla certificazione unica [cfr. doc. 2 ss.]. La convenuta va dunque condannata a pagare la somma di euro 9.353,67. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 9.353,67 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.109,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 12 marzo 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbali d'udienza del 21.11.2023, 16.01.2024 e 12.03.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/03/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso per parte ricorrente l'avv. Milanese. Per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice Rilevato che la rinnovazione della notifica ha condotto alla corretta instaurazione del contraddittorio con la convenuta, ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 238/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti Alessandro Delbello e Gianluca Milanese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 agosto 2023, ha convenuto in Pt_1 giudizio la sua ex datrice di lavoro presso la cui Controparte_1 impresa individuale ha dedotto d'aver lavorato Org_1 dall'08.07.2014 al 30.06.2021 con inquadramento di operaia, liv. 1, Ccnl barbieri, parrucchieri e acconciatori, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 9.353,67, dovuta a titolo di t.f.r. e non corrisposta alla cessazione del rapporto. Parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace1. Istruita documentalmente e previa acquisizione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., della prova della cessazione del rapporto, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass., n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato tanto il rapporto di lavoro [cfr. doc. 2], quanto la sua cessazione per dimissioni volontarie [cfr. deposito del 28.12.2023] determinante per l'esigibilità del t.f.r.. La sua quantificazione, derivante dall'addizione della somma rivalutata riportata nell'ultima CU consegnata alla lavoratrice [cfr. doc. 3] con i ratei maturati nel periodo di lavoro del 2021, appare corretta alla luce dei prospetti paga depositati e dalla certificazione unica [cfr. doc. 2 ss.]. La convenuta va dunque condannata a pagare la somma di euro 9.353,67. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 9.353,67 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.109,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 12 marzo 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbali d'udienza del 21.11.2023, 16.01.2024 e 12.03.2024.