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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2024 R.G., vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Roberto Mattioni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
ricorrenti
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Giampaolo Furlane Ylenia Vasini, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto, avanti all'intestato Tribunale, l' (d'ora in poi la resistente per brevità) esponendo: Controparte_2 di essere dipendenti della resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
di essere inquadrati nel profilo “Area dei funzionari e dei professionisti della salute - Infermiere”
(EO e o “Area degli operatori – Operatore Socio Sanitario” (Provinzano), con Pt_3 mansioni di infermiere (EO e o di operatore socio sanitario (Provinzano); di essere stati Pt_3 addetti, dall'anno 2018, al reparto di rianimazione terapia intensiva (EO e TT) o di pronto soccorso ( ), prestando lavoro nelle aree e per i tempi analiticamente indicati in ricorso;
Parte_2 di avere percepito, in relazione a profilo, mansioni e organizzazione del servizio, le indennità riconosciute dalla contrattazione collettiva nazionale, ossia “tre turni o due turni (fino al 2022) e indennità turno ex art. 106 comma 2 dal 2023”, “per lavoro notturno”, “per lavoro festivo”, “per terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva (fino al 2022) e indennità operatività ex art. 107 dal 2023” nonché “per pronta disponibilità”; che la resistente escludeva dalla retribuzione
(distinta in elementi fissi e variabili) erogata per i giorni di ferie le predette indennità, che venivano corrisposte ai ricorrenti per ogni giorno di effettiva presenza;
che, pertanto, la retribuzione corrisposta dalla resistente durante le ferie era costituita dalla sola parte fissa dello stipendio, con esclusione delle altre erogazioni di natura variabile e con decurtazioni giornaliere del 30% circa rispetto alla retribuzione percepita durante il servizio;
che in applicazione dei principi di derivazione comunitaria, ai ricorrenti competevano le differenze retributive dettagliatamente indicate in ricorso, maturate per la mancata erogazione durante il periodo feriale delle indennità collegate alla fisica presenza in azienda.
Tanto esposto, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previo accertamento incidentale della nullità e/o inefficacia parziale o totale degli accordi collettivi nazionali e aziendali richiamati, nonché di quelli diversi che la convenuta dovesse indicare al momento della costituzione in giudizio, o, alternativamente, previa interpretazione dei predetti accordi in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, nel senso esposto nel presente atto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti d'ottenere l'incidenza, sulla retribuzione di ogni giorno di ferie, in cifra fissa e intera o per media, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva e indicate in ricorso, nonché di ogni altra indennità inserita o non inserita nei conteggi che corrisponda ai principi della giurisprudenza comunitaria e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi:
€ 2394,32 Parte_1
2054,72 Parte_3
€ 1909,29 Parte_2
o a quei diversi importi, maggiori o minori, che saranno ritenuti di giustizia, oltre agli interessi legali, questi ultimi, dalla data di proposizione della domanda, maggiorati ai sensi dell'art. 1184 comma 4 c.c.. In via subordinata, si chiede che il Tribunale assuma le determinazioni di cui al paragrafo 5.17, con condanna della convenuta al pagamento degli importi determinati in via equitativa maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese.”.
Costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_2 delle domande attoree e chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, la convenuta ha evidenziato: di avere dato applicazione al quadro normativo e pattizio di riferimento vigenti;
che parte ricorrente “non deduce e non prova alcunché in merito al nesso che deve sussistere tra le indennità, da un lato, e i presunti incomodi della prestazione e lo status personale e professionale dei ricorrenti, dall'altro” e “non deduce alcun dato puntuale relativo al numero e alla frequenza dei turni effettuati dai ricorrenti – che quantomeno con riguardo ai turni festivi e di pronta disponibilità hanno cadenza del tutto variabile e discontinua nel corso dell'anno”; che “quanto alla presunta percentuale di giorni festivi lavorati dai ricorrenti…si tratta di un calcolo errato. Tale percentuale, infatti, è calcolata rapportando il numero di giorni festivi lavorati ai giorni festivi lavorabili e non ai turni complessivi effettuati da ciascun ricorrente.
Così facendo controparte ottiene un risultato molto alto, che tuttavia non rispecchia affatto la reale frequenza dei turni festivi rispetto al totale dei turni lavorati”; che “l' non ha alcun potere CP_2 discrezionale nella definizione delle voci di spesa legate al personale in deroga ai budget fissati da
Regione Lombardia, né – come già detto – alcuna autonomia di distaccarsi dalle previsioni del
CCNL” e che “l' – nell'assumere le decisioni ora contestate dai ricorrenti – che, lo ribadiamo, CP_2 sono consistite nello stanziamento di un budget in conformità ai vincoli di spesa e alle prescrizioni del CCNL – altro non ha fatto se non attenersi, come era preciso e inderogabile obbligo della stessa, a cogenti e vincolanti disposizioni normative finanziarie tutte volte al contenimento delle spese nell'ambito del servizio sanitario pubblico”.
Ha contestato i conteggi dei ricorrenti “perché farraginosi e poco trasparenti, al punto da impedire ogni seria difesa nel merito”.
***************
Giova rammentare che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (vd. Cass.
13425/2019).
La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 13932 del 20.5.2024, ha precisato:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.
20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, Pt_4
).
[...]
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
[…]
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
[…]
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).”.
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, si osserva che le indennità tre e due turni
(o di turno da gennaio 2023), le indennità terapie intensive e sale operatorie nonché le indennità terapie sub intensive (o indennità operatività ex art. 107 dal gennaio 2023) vengono corrisposte per ogni giorno di presenza in servizio, sono intrinsecamente collegate alla prestazione di lavoro dei ricorrenti – svolta secondo determinate modalità (ossia a turni) o in particolari ambienti (come terapia intensiva) – e sono dirette a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro.
Inoltre, è fatto pacifico, e comunque provato per tabulas (attraverso l'esame delle buste paga dei ricorrenti versate in atti), che le indennità di interesse sono state erogate ai ricorrenti in modo costante e continuativo, sicché esse non hanno carattere puramente occasionale né di rimborso spesa.
Le indennità per lavoro festivo e notturno sono dirette a compensare il disagio connesso alla prestazione di lavoro in orari e giorni non ordinari e sono sostanzialmente connesse alle mansioni di infermiere e operatore sociosanitario (svolte dai ricorrenti), organizzate su turni anche notturni e festivi in modo costante e non eccezionale.
La prestazione su turni degli infermieri e degli operatori sociosanitari è, infatti, pacificamente organizzata dalla resistente in modo da assicurare la continuità assistenziale sulle 24 ore (compresi i giorni festivi) e, quindi, si caratterizza necessariamente per svolgersi con elevata frequenza anche in turno festivo e notturno (vd. sentenza Tribunale di Milano n. 569/2024).
Nel caso di specie, peraltro – come sostenuto in modo condivisibile da parte ricorrente – i ricorrenti impiegati su tre turni (e quindi anche di notte) hanno percepito l'indennità per lavoro notturno con assoluta regolarità. Tutto quanto detto in merito alla natura non occasionale degli emolumenti in questione emerge in modo chiaro dalla disamina delle buste paga versate in atti, le quali riportano in modo costante e pressoché fisso entrambe le voci.
Tale modalità organizzativa, prevista e coordinata nell'esclusivo interesse della datrice di lavoro, fa sì che il lavoro notturno e festivo diventi tratto tipico e intrinseco al rapporto di lavoro dei ricorrenti e, in generale, degli infermieri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche (vd. sentenza
Tribunale di Milano n. 569/2024).
Non è condivisibile l'eccezione di parte resistente secondo la quale la frequenza dei turni festivi (e, conseguentemente, la natura continuativa e non occasionale della relativa indennità) andrebbe apprezzata sul numero complessivo di “turni lavorati” dai ricorrenti, e non sul numero di “giorni festivi lavorabili”. È evidente che, stante la rilevante differenza numerica tra giorni festivi e giorni feriali in un anno (in rapporto di circa 1:6, con leggera approssimazione per difetto), il parametro di riferimento per valutare la portata dei turni festivi effettuati dai ricorrenti non può che essere il numero di turni festivi “lavorabili” nell'anno.
In ultimo, come osservato dal Tribunale di Milano (vd. sentenza n. 569/2024 cit.) anche l'indennità di pronta disponibilità non è certamente un mero rimborso di spese occasionali e accessorie sostenute dal dipendente, ma costituisce un elemento retributivo intrinsecamente connesso alla natura delle mansioni svolte dai ricorrenti, volta a compensare uno specifico disagio (l'obbligo di raggiungere in 30 minuti la struttura) derivante dall'espletamento delle mansioni proprie dell'infermiere.
Deve, pertanto, concludersi che tutte le indennità oggetto di ricorso vadano incluse nel calcolo della retribuzione feriale, secondo i criteri ritenuti validi dalla giurisprudenza di legittimità e sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia.
Dalla documentazione in atti risulta provata la continuativa erogazione delle indennità, che è schematizzata in maniera chiara nel doc 6 fasc. dei ricorrenti e che indica in modo analitico quanto percepito da ciascun ricorrente per ogni indennità oggetto di ricorso. I ricorrenti, poi, hanno quantificato nel dettaglio l'incidenza delle voci retributive sopra indicate, che risulta corrispondente ai requisiti evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria (vd. pagg 23-25 del ricorso e cfr. retribuzione risultante dalle buste paga in atti).
Né è stata sollevata dalla resistente alcuna specifica contestazione ai conteggi svolti da parte ricorrente – “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. Sez. Lav. n. 5949/2018). Ragion per cui la va condannata a pagare a la Controparte_2 Parte_1 somma di euro 2.394,32, a la somma di euro 2.054,72 e a Parte_3 Parte_2
la somma di euro 1.909,29, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente
[...] del credito sino al soddisfo.
Le spese di giustizia sono poste a carico di soccombente e sono Controparte_2 liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna a pagare a la somma di euro 2.394,32, a Controparte_2 Parte_1
la somma di euro 2.054,72 e a la somma di euro Parte_3 Parte_2
1.909,29, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito sino al soddisfo;
2) condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di giustizia, che si liquidano in Controparte_2 euro 2.695,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 7.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2024 R.G., vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Roberto Mattioni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
ricorrenti
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Giampaolo Furlane Ylenia Vasini, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto, avanti all'intestato Tribunale, l' (d'ora in poi la resistente per brevità) esponendo: Controparte_2 di essere dipendenti della resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
di essere inquadrati nel profilo “Area dei funzionari e dei professionisti della salute - Infermiere”
(EO e o “Area degli operatori – Operatore Socio Sanitario” (Provinzano), con Pt_3 mansioni di infermiere (EO e o di operatore socio sanitario (Provinzano); di essere stati Pt_3 addetti, dall'anno 2018, al reparto di rianimazione terapia intensiva (EO e TT) o di pronto soccorso ( ), prestando lavoro nelle aree e per i tempi analiticamente indicati in ricorso;
Parte_2 di avere percepito, in relazione a profilo, mansioni e organizzazione del servizio, le indennità riconosciute dalla contrattazione collettiva nazionale, ossia “tre turni o due turni (fino al 2022) e indennità turno ex art. 106 comma 2 dal 2023”, “per lavoro notturno”, “per lavoro festivo”, “per terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva (fino al 2022) e indennità operatività ex art. 107 dal 2023” nonché “per pronta disponibilità”; che la resistente escludeva dalla retribuzione
(distinta in elementi fissi e variabili) erogata per i giorni di ferie le predette indennità, che venivano corrisposte ai ricorrenti per ogni giorno di effettiva presenza;
che, pertanto, la retribuzione corrisposta dalla resistente durante le ferie era costituita dalla sola parte fissa dello stipendio, con esclusione delle altre erogazioni di natura variabile e con decurtazioni giornaliere del 30% circa rispetto alla retribuzione percepita durante il servizio;
che in applicazione dei principi di derivazione comunitaria, ai ricorrenti competevano le differenze retributive dettagliatamente indicate in ricorso, maturate per la mancata erogazione durante il periodo feriale delle indennità collegate alla fisica presenza in azienda.
Tanto esposto, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previo accertamento incidentale della nullità e/o inefficacia parziale o totale degli accordi collettivi nazionali e aziendali richiamati, nonché di quelli diversi che la convenuta dovesse indicare al momento della costituzione in giudizio, o, alternativamente, previa interpretazione dei predetti accordi in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, nel senso esposto nel presente atto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti d'ottenere l'incidenza, sulla retribuzione di ogni giorno di ferie, in cifra fissa e intera o per media, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva e indicate in ricorso, nonché di ogni altra indennità inserita o non inserita nei conteggi che corrisponda ai principi della giurisprudenza comunitaria e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi:
€ 2394,32 Parte_1
2054,72 Parte_3
€ 1909,29 Parte_2
o a quei diversi importi, maggiori o minori, che saranno ritenuti di giustizia, oltre agli interessi legali, questi ultimi, dalla data di proposizione della domanda, maggiorati ai sensi dell'art. 1184 comma 4 c.c.. In via subordinata, si chiede che il Tribunale assuma le determinazioni di cui al paragrafo 5.17, con condanna della convenuta al pagamento degli importi determinati in via equitativa maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese.”.
Costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_2 delle domande attoree e chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, la convenuta ha evidenziato: di avere dato applicazione al quadro normativo e pattizio di riferimento vigenti;
che parte ricorrente “non deduce e non prova alcunché in merito al nesso che deve sussistere tra le indennità, da un lato, e i presunti incomodi della prestazione e lo status personale e professionale dei ricorrenti, dall'altro” e “non deduce alcun dato puntuale relativo al numero e alla frequenza dei turni effettuati dai ricorrenti – che quantomeno con riguardo ai turni festivi e di pronta disponibilità hanno cadenza del tutto variabile e discontinua nel corso dell'anno”; che “quanto alla presunta percentuale di giorni festivi lavorati dai ricorrenti…si tratta di un calcolo errato. Tale percentuale, infatti, è calcolata rapportando il numero di giorni festivi lavorati ai giorni festivi lavorabili e non ai turni complessivi effettuati da ciascun ricorrente.
Così facendo controparte ottiene un risultato molto alto, che tuttavia non rispecchia affatto la reale frequenza dei turni festivi rispetto al totale dei turni lavorati”; che “l' non ha alcun potere CP_2 discrezionale nella definizione delle voci di spesa legate al personale in deroga ai budget fissati da
Regione Lombardia, né – come già detto – alcuna autonomia di distaccarsi dalle previsioni del
CCNL” e che “l' – nell'assumere le decisioni ora contestate dai ricorrenti – che, lo ribadiamo, CP_2 sono consistite nello stanziamento di un budget in conformità ai vincoli di spesa e alle prescrizioni del CCNL – altro non ha fatto se non attenersi, come era preciso e inderogabile obbligo della stessa, a cogenti e vincolanti disposizioni normative finanziarie tutte volte al contenimento delle spese nell'ambito del servizio sanitario pubblico”.
Ha contestato i conteggi dei ricorrenti “perché farraginosi e poco trasparenti, al punto da impedire ogni seria difesa nel merito”.
***************
Giova rammentare che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (vd. Cass.
13425/2019).
La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 13932 del 20.5.2024, ha precisato:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.
20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, Pt_4
).
[...]
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
[…]
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
[…]
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).”.
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, si osserva che le indennità tre e due turni
(o di turno da gennaio 2023), le indennità terapie intensive e sale operatorie nonché le indennità terapie sub intensive (o indennità operatività ex art. 107 dal gennaio 2023) vengono corrisposte per ogni giorno di presenza in servizio, sono intrinsecamente collegate alla prestazione di lavoro dei ricorrenti – svolta secondo determinate modalità (ossia a turni) o in particolari ambienti (come terapia intensiva) – e sono dirette a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro.
Inoltre, è fatto pacifico, e comunque provato per tabulas (attraverso l'esame delle buste paga dei ricorrenti versate in atti), che le indennità di interesse sono state erogate ai ricorrenti in modo costante e continuativo, sicché esse non hanno carattere puramente occasionale né di rimborso spesa.
Le indennità per lavoro festivo e notturno sono dirette a compensare il disagio connesso alla prestazione di lavoro in orari e giorni non ordinari e sono sostanzialmente connesse alle mansioni di infermiere e operatore sociosanitario (svolte dai ricorrenti), organizzate su turni anche notturni e festivi in modo costante e non eccezionale.
La prestazione su turni degli infermieri e degli operatori sociosanitari è, infatti, pacificamente organizzata dalla resistente in modo da assicurare la continuità assistenziale sulle 24 ore (compresi i giorni festivi) e, quindi, si caratterizza necessariamente per svolgersi con elevata frequenza anche in turno festivo e notturno (vd. sentenza Tribunale di Milano n. 569/2024).
Nel caso di specie, peraltro – come sostenuto in modo condivisibile da parte ricorrente – i ricorrenti impiegati su tre turni (e quindi anche di notte) hanno percepito l'indennità per lavoro notturno con assoluta regolarità. Tutto quanto detto in merito alla natura non occasionale degli emolumenti in questione emerge in modo chiaro dalla disamina delle buste paga versate in atti, le quali riportano in modo costante e pressoché fisso entrambe le voci.
Tale modalità organizzativa, prevista e coordinata nell'esclusivo interesse della datrice di lavoro, fa sì che il lavoro notturno e festivo diventi tratto tipico e intrinseco al rapporto di lavoro dei ricorrenti e, in generale, degli infermieri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche (vd. sentenza
Tribunale di Milano n. 569/2024).
Non è condivisibile l'eccezione di parte resistente secondo la quale la frequenza dei turni festivi (e, conseguentemente, la natura continuativa e non occasionale della relativa indennità) andrebbe apprezzata sul numero complessivo di “turni lavorati” dai ricorrenti, e non sul numero di “giorni festivi lavorabili”. È evidente che, stante la rilevante differenza numerica tra giorni festivi e giorni feriali in un anno (in rapporto di circa 1:6, con leggera approssimazione per difetto), il parametro di riferimento per valutare la portata dei turni festivi effettuati dai ricorrenti non può che essere il numero di turni festivi “lavorabili” nell'anno.
In ultimo, come osservato dal Tribunale di Milano (vd. sentenza n. 569/2024 cit.) anche l'indennità di pronta disponibilità non è certamente un mero rimborso di spese occasionali e accessorie sostenute dal dipendente, ma costituisce un elemento retributivo intrinsecamente connesso alla natura delle mansioni svolte dai ricorrenti, volta a compensare uno specifico disagio (l'obbligo di raggiungere in 30 minuti la struttura) derivante dall'espletamento delle mansioni proprie dell'infermiere.
Deve, pertanto, concludersi che tutte le indennità oggetto di ricorso vadano incluse nel calcolo della retribuzione feriale, secondo i criteri ritenuti validi dalla giurisprudenza di legittimità e sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia.
Dalla documentazione in atti risulta provata la continuativa erogazione delle indennità, che è schematizzata in maniera chiara nel doc 6 fasc. dei ricorrenti e che indica in modo analitico quanto percepito da ciascun ricorrente per ogni indennità oggetto di ricorso. I ricorrenti, poi, hanno quantificato nel dettaglio l'incidenza delle voci retributive sopra indicate, che risulta corrispondente ai requisiti evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria (vd. pagg 23-25 del ricorso e cfr. retribuzione risultante dalle buste paga in atti).
Né è stata sollevata dalla resistente alcuna specifica contestazione ai conteggi svolti da parte ricorrente – “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. Sez. Lav. n. 5949/2018). Ragion per cui la va condannata a pagare a la Controparte_2 Parte_1 somma di euro 2.394,32, a la somma di euro 2.054,72 e a Parte_3 Parte_2
la somma di euro 1.909,29, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente
[...] del credito sino al soddisfo.
Le spese di giustizia sono poste a carico di soccombente e sono Controparte_2 liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna a pagare a la somma di euro 2.394,32, a Controparte_2 Parte_1
la somma di euro 2.054,72 e a la somma di euro Parte_3 Parte_2
1.909,29, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito sino al soddisfo;
2) condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di giustizia, che si liquidano in Controparte_2 euro 2.695,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 7.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino