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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1474/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA COLOMBO
e
AL LO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO C.F._2
PANZERI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e AL LO: “i signori e LE Parte_1 Parte_1
TT chiedono, a modifica del decreto reso in data 8.2.2022, il ripristino della piena capacità di essere genitore di nel rispetto del seguente Persona_1
PIANO CP_1
è affidato congiuntamente ai genitori e LE TT e Persona_1 Parte_1 collocato presso l'abitazione della madre in Mandello Del Lario in Via D'Era, Parte_1
n°16/2
Principi generali della genitorialità:
Condivisione delle decisioni.
pagina 1 di 6 - i genitori si impegnano a condividere le principali decisioni relative alla cura quotidiana di quando quest'ultimo si trova presso l'uno o l'altro. Per_1
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza di e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Per_1
- Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio.
- I genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio.
Diritti di . Per_1
- Il minore ha diritto alla bigenitorialità e a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- a non essere coinvolto nella discussioni tra genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti di un altro;
- a non essere usato come tramite, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori.
Scuola:
è iscritto al Collegio Alessandro Volta di Lecco Istituto Diocesano già frequentato dalla Per_1 madre.
L'impegno scolastico si protrae tutti i giorni dalle alle 7.30 alle 16.45.
Profitto scolastico è BUONO
Attività extrascolastiche:
pratica il calcio presso l'Associazione Sportiva di Abbadia Lariana ed ivi viene Per_1 accompagnato dai nonni paterni. I due genitori assistono alle partite.
Frequentazioni del padre.
Il signor TT ha facoltà di tenere con sé il figlio il fine settimana ogni quindici giorni
Per_1 dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica. Durante la permanenza presso il padre,
Per_1 dovrà eseguire regolarmente i compiti assegnati dalla scuola. trascorrerà inoltre con il
Per_1 padre e la madre, durante il periodo estivo tre settimane anche non consecutive che i genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le festività di natale e Pasqua i genitori si accorderanno affinchè possa trascorrere alternativamente la Vigilia, Natale e
Per_1
Santo Stefano alternativamente con i genitori nonché sei giorni con l'uno e l'altro genitore. Con uguale modalità trascorrerà le vacanze di Pasqua. Per_1
frequenta regolarmente il nonno materno ed i nonni paterni. Per_1
Attività lavorative dei genitori:
pagina 2 di 6 - la madre lavora in qualità di impiegata alle dipendenze della ASST di Lecco e percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00 ed il lavoro la impegna dalle 8.30 alle 14 oppure dalle 8.30 alle
16.30.
- Il padre lavora in qualità di operaio tecnico alle dipendenze della Società Fabhor Swisse e percepisce uno stipendio mensile netto pari a € 2.800,00.
Religione :
è cattolico praticante, va all'oratorio e frequenta il catechismo al Collegio Volta. Per_1
Risoluzione delle controversie :
I genitori si occuperanno dell'educazione, istruzione, salute, cura ed assistenza del figlio tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale di ed eventuali disaccordi relativi a Per_1 scelte educative, scelte mediche e di istruzione ed assistenza si obbligano reciprocamente a risolverle in modo cooperativo senza la presenza di . Per_1
MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il Signor TT contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo la somma di Euro 400,00 mensili con accredito entro il 5 di ogni mese e la madre percepirà l'assegno unico Parte_1 familiare e comunque ogni contributo regionale o statale emesso nell'interesse del figlio. L'assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, come per legge. La madre RA ed il padre signor TT, con la sottoscrizione del presente accordo, prestano il Pt_1 proprio consenso e si rendono disponibile alla sottoscrizione di eventuali autorizzazioni e/o per eventuali adempimenti che potessero rendersi necessari al fine del riconoscimento delle suddette provvidenze. La RA si impegna a consegnare al signor TT le ricevute mediche e Pt_1 farmaceutiche del figlio.
I genitori si obbligano inoltre a suddividere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie concordate e documentate per l'assistenza del figlio così come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lacco: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A-I) farmaci, trattamenti e visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
A-II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
A-III) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
A-IV) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: B-I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
B-II) cure termali e fisioterapiche;
B-III) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
B-IV) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: C-I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
C-II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C-
III) gite scolastiche senza pernottamento;
C-IV) trasporto pubblico;
C-V) mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: D-I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
D-II) corsi di specializzazione;
D-III) gite scolastiche con pernottamento;
D-IV) corsi di recupero e lezioni private;
D-V) alloggio presso la sede pagina 3 di 6 universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: E-I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; E-II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: F-I) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
F-II) spese di custodia (baby sitter); F-III) viaggi e vacanze;
Con la precisazione che il rimborso delle spese a favore del genitore che le ha anticipate dovrà avvenire entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della richiesta di rimborso, per la quale i ricorrenti dichiarano di ritenere sufficiente la semplice presentazione e/o esibizione dello scontrino e/o fattura inerente la spesa effettuata. In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La RA comunicherà al Signor TT gli appuntamenti ed incontri con il pediatra, Pt_1 medico, della scuola.
***
I genitori concordano che i suddetti accordi verranno rivisti alla luce di nuove esigenze anche al fine di adeguare le attuali facoltà di visita del padre ai nuovi orari scolastici del figlio rendendo gli stessi genitori la disponibilità ad un'eventuale rivisitazione degli orari di visita e modalità, qualora se ne dovesse presentare la necessità.
Si obbligano infine al rispetto reciproco ed alla piena collaborazione per la serenità del figlio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e LE TT hanno chiesto con ricorso congiunto la modifica delle Parte_1 condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nato a [...] il [...], poste dal decreto del Tribunale di Lecco del Persona_2
08-10/02/2022.
I ricorrenti hanno chiesto in particolare, in modifica del predetto decreto, che ha affidato il minore al Comune di residenza (attualmente Comune di Mandello del Persona_2
Lario), il ripristino della piena responsabilità genitoriale mediante affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori. Persona_2
In ragione del provvedimento di affidamento del minore all'ente, è stata acquisita relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare unitamente al parere dell'ente affidatario in merito alla richiesta congiunta di affidamento condiviso del figlio minore Persona_2
a entrambi i genitori.
[...]
pagina 4 di 6 I servizi sociali hanno depositato relazione in data 24/01/2025 con cui sono stati inizialmente espressi alcuni dubbi rispetto alle conclusioni congiunte rassegnate dai ricorrenti.
È stata dunque fissata l'udienza del 25/03/2025 avanti al giudice relatore, in cui sono state sentite le parti, assistite dai rispettivi difensori, la coordinatrice del servizio tutela minori del Comune di
Mandello del Lario, la psicologa e l'assistente sociale dell'equipe che ha in carico la situazione del minore . Persona_2
Gli operatori dei servizi sociali del Comune di Mandello del Lario hanno riferito che fino al mese di marzo 2024 la conflittualità tra i signori e LE TT era elevata, Parte_1 tanto da richiedere interventi di tipo regolativo da parte dei servizi sociali quantomeno fino al mese di giugno 2024; tale conflittualità ha ingenerato nei servizi sociali timori per le ricadute negative sul benessere del minore che sono state percepite anche dall'istituto scolastico frequentato da che ad ottobre 2024 ha segnalato la situazione chiedendo un incontro Per_1 congiunto tra i genitori e i servizi, incontro poi non tenutosi a causa degli impegni lavorativi del padre LE TT.
Gli operatori dei servizi sociali hanno, tuttavia, dichiarato anche che a partire dalla scorsa estate non vi sono più state richieste di intervento da parte dei genitori e che neppure la scuola ha sollecitato ulteriormente l'incontro originariamente richiesto.
In conclusione, gli operatori dei servizi sociali presenti in udienza hanno concluso nel senso che, se effettivamente la conflittualità esistente tra i genitori si è attenuata, come sembra emergere dalla mancanza di sollecitazioni da parte dei genitori e della scuola, non vi è opposizione da parte dei servizi sociali all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
I difensori delle parti hanno evidenziato che i genitori dal mese di giugno 2024 hanno iniziato ad organizzare in autonomia gli incontri tra padre e figlio e hanno deciso di cambiare atteggiamento nei rapporti reciproci nell'esclusivo interesse del figlio minore;
i difensori hanno altresì sottolineato che il minore si trova in una condizione di complessivo benessere, Per_1 richiamando la pagella scolastica e la dichiarazione resa dal presidente del centro sportivo frequentato dal minore.
I genitori hanno inoltre dichiarato di concordare con l'indicazione fornita dai servizi sociali circa un supporto psicologico per il figlio minore, in considerazione della storia familiare, e in particolare la madre ha dichiarato di avere già preso contatti con una Parte_1 struttura privata di Lecco, che aveva già seguito in passato il figlio, e di essere in attesa di ulteriori rimandi da parte degli insegnanti.
Il Tribunale, all'esito di quanto emerso all'udienza del 25/03/2025 avanti al giudice relatore, ritiene che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto rispondenti all'interesse del minore.
Come riconosciuto anche dai servizi sociali del Comune di Mandello del Lario, la circostanza che da quasi un anno i genitori abbiano smesso di richiedere interventi regolativi dell'ente affidatario,
pagina 5 di 6 organizzandosi in autonomia nel disciplinare gli incontri tra padre e figlio, è indice del venir meno della conflittualità tra genitori che aveva originariamente giustificato l'affidamento del minore all'ente. Persona_2
Deve pertanto essere disposta la revoca dell'affidamento del minore al Persona_2
Comune di residenza e, in accoglimento delle conclusioni congiunte, deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
Il Tribunale ritiene quindi di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti il figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 08-10/02/2022, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza alle parti e ai servizi sociali del Comune di Mandello del Lario.
Lecco, 10 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1474/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA COLOMBO
e
AL LO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO C.F._2
PANZERI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e AL LO: “i signori e LE Parte_1 Parte_1
TT chiedono, a modifica del decreto reso in data 8.2.2022, il ripristino della piena capacità di essere genitore di nel rispetto del seguente Persona_1
PIANO CP_1
è affidato congiuntamente ai genitori e LE TT e Persona_1 Parte_1 collocato presso l'abitazione della madre in Mandello Del Lario in Via D'Era, Parte_1
n°16/2
Principi generali della genitorialità:
Condivisione delle decisioni.
pagina 1 di 6 - i genitori si impegnano a condividere le principali decisioni relative alla cura quotidiana di quando quest'ultimo si trova presso l'uno o l'altro. Per_1
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza di e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Per_1
- Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio.
- I genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio.
Diritti di . Per_1
- Il minore ha diritto alla bigenitorialità e a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- a non essere coinvolto nella discussioni tra genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti di un altro;
- a non essere usato come tramite, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori.
Scuola:
è iscritto al Collegio Alessandro Volta di Lecco Istituto Diocesano già frequentato dalla Per_1 madre.
L'impegno scolastico si protrae tutti i giorni dalle alle 7.30 alle 16.45.
Profitto scolastico è BUONO
Attività extrascolastiche:
pratica il calcio presso l'Associazione Sportiva di Abbadia Lariana ed ivi viene Per_1 accompagnato dai nonni paterni. I due genitori assistono alle partite.
Frequentazioni del padre.
Il signor TT ha facoltà di tenere con sé il figlio il fine settimana ogni quindici giorni
Per_1 dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica. Durante la permanenza presso il padre,
Per_1 dovrà eseguire regolarmente i compiti assegnati dalla scuola. trascorrerà inoltre con il
Per_1 padre e la madre, durante il periodo estivo tre settimane anche non consecutive che i genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le festività di natale e Pasqua i genitori si accorderanno affinchè possa trascorrere alternativamente la Vigilia, Natale e
Per_1
Santo Stefano alternativamente con i genitori nonché sei giorni con l'uno e l'altro genitore. Con uguale modalità trascorrerà le vacanze di Pasqua. Per_1
frequenta regolarmente il nonno materno ed i nonni paterni. Per_1
Attività lavorative dei genitori:
pagina 2 di 6 - la madre lavora in qualità di impiegata alle dipendenze della ASST di Lecco e percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00 ed il lavoro la impegna dalle 8.30 alle 14 oppure dalle 8.30 alle
16.30.
- Il padre lavora in qualità di operaio tecnico alle dipendenze della Società Fabhor Swisse e percepisce uno stipendio mensile netto pari a € 2.800,00.
Religione :
è cattolico praticante, va all'oratorio e frequenta il catechismo al Collegio Volta. Per_1
Risoluzione delle controversie :
I genitori si occuperanno dell'educazione, istruzione, salute, cura ed assistenza del figlio tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale di ed eventuali disaccordi relativi a Per_1 scelte educative, scelte mediche e di istruzione ed assistenza si obbligano reciprocamente a risolverle in modo cooperativo senza la presenza di . Per_1
MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il Signor TT contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo la somma di Euro 400,00 mensili con accredito entro il 5 di ogni mese e la madre percepirà l'assegno unico Parte_1 familiare e comunque ogni contributo regionale o statale emesso nell'interesse del figlio. L'assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, come per legge. La madre RA ed il padre signor TT, con la sottoscrizione del presente accordo, prestano il Pt_1 proprio consenso e si rendono disponibile alla sottoscrizione di eventuali autorizzazioni e/o per eventuali adempimenti che potessero rendersi necessari al fine del riconoscimento delle suddette provvidenze. La RA si impegna a consegnare al signor TT le ricevute mediche e Pt_1 farmaceutiche del figlio.
I genitori si obbligano inoltre a suddividere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie concordate e documentate per l'assistenza del figlio così come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lacco: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A-I) farmaci, trattamenti e visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
A-II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
A-III) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
A-IV) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: B-I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
B-II) cure termali e fisioterapiche;
B-III) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
B-IV) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: C-I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
C-II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C-
III) gite scolastiche senza pernottamento;
C-IV) trasporto pubblico;
C-V) mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: D-I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
D-II) corsi di specializzazione;
D-III) gite scolastiche con pernottamento;
D-IV) corsi di recupero e lezioni private;
D-V) alloggio presso la sede pagina 3 di 6 universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: E-I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; E-II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: F-I) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
F-II) spese di custodia (baby sitter); F-III) viaggi e vacanze;
Con la precisazione che il rimborso delle spese a favore del genitore che le ha anticipate dovrà avvenire entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della richiesta di rimborso, per la quale i ricorrenti dichiarano di ritenere sufficiente la semplice presentazione e/o esibizione dello scontrino e/o fattura inerente la spesa effettuata. In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La RA comunicherà al Signor TT gli appuntamenti ed incontri con il pediatra, Pt_1 medico, della scuola.
***
I genitori concordano che i suddetti accordi verranno rivisti alla luce di nuove esigenze anche al fine di adeguare le attuali facoltà di visita del padre ai nuovi orari scolastici del figlio rendendo gli stessi genitori la disponibilità ad un'eventuale rivisitazione degli orari di visita e modalità, qualora se ne dovesse presentare la necessità.
Si obbligano infine al rispetto reciproco ed alla piena collaborazione per la serenità del figlio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e LE TT hanno chiesto con ricorso congiunto la modifica delle Parte_1 condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nato a [...] il [...], poste dal decreto del Tribunale di Lecco del Persona_2
08-10/02/2022.
I ricorrenti hanno chiesto in particolare, in modifica del predetto decreto, che ha affidato il minore al Comune di residenza (attualmente Comune di Mandello del Persona_2
Lario), il ripristino della piena responsabilità genitoriale mediante affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori. Persona_2
In ragione del provvedimento di affidamento del minore all'ente, è stata acquisita relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare unitamente al parere dell'ente affidatario in merito alla richiesta congiunta di affidamento condiviso del figlio minore Persona_2
a entrambi i genitori.
[...]
pagina 4 di 6 I servizi sociali hanno depositato relazione in data 24/01/2025 con cui sono stati inizialmente espressi alcuni dubbi rispetto alle conclusioni congiunte rassegnate dai ricorrenti.
È stata dunque fissata l'udienza del 25/03/2025 avanti al giudice relatore, in cui sono state sentite le parti, assistite dai rispettivi difensori, la coordinatrice del servizio tutela minori del Comune di
Mandello del Lario, la psicologa e l'assistente sociale dell'equipe che ha in carico la situazione del minore . Persona_2
Gli operatori dei servizi sociali del Comune di Mandello del Lario hanno riferito che fino al mese di marzo 2024 la conflittualità tra i signori e LE TT era elevata, Parte_1 tanto da richiedere interventi di tipo regolativo da parte dei servizi sociali quantomeno fino al mese di giugno 2024; tale conflittualità ha ingenerato nei servizi sociali timori per le ricadute negative sul benessere del minore che sono state percepite anche dall'istituto scolastico frequentato da che ad ottobre 2024 ha segnalato la situazione chiedendo un incontro Per_1 congiunto tra i genitori e i servizi, incontro poi non tenutosi a causa degli impegni lavorativi del padre LE TT.
Gli operatori dei servizi sociali hanno, tuttavia, dichiarato anche che a partire dalla scorsa estate non vi sono più state richieste di intervento da parte dei genitori e che neppure la scuola ha sollecitato ulteriormente l'incontro originariamente richiesto.
In conclusione, gli operatori dei servizi sociali presenti in udienza hanno concluso nel senso che, se effettivamente la conflittualità esistente tra i genitori si è attenuata, come sembra emergere dalla mancanza di sollecitazioni da parte dei genitori e della scuola, non vi è opposizione da parte dei servizi sociali all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
I difensori delle parti hanno evidenziato che i genitori dal mese di giugno 2024 hanno iniziato ad organizzare in autonomia gli incontri tra padre e figlio e hanno deciso di cambiare atteggiamento nei rapporti reciproci nell'esclusivo interesse del figlio minore;
i difensori hanno altresì sottolineato che il minore si trova in una condizione di complessivo benessere, Per_1 richiamando la pagella scolastica e la dichiarazione resa dal presidente del centro sportivo frequentato dal minore.
I genitori hanno inoltre dichiarato di concordare con l'indicazione fornita dai servizi sociali circa un supporto psicologico per il figlio minore, in considerazione della storia familiare, e in particolare la madre ha dichiarato di avere già preso contatti con una Parte_1 struttura privata di Lecco, che aveva già seguito in passato il figlio, e di essere in attesa di ulteriori rimandi da parte degli insegnanti.
Il Tribunale, all'esito di quanto emerso all'udienza del 25/03/2025 avanti al giudice relatore, ritiene che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto rispondenti all'interesse del minore.
Come riconosciuto anche dai servizi sociali del Comune di Mandello del Lario, la circostanza che da quasi un anno i genitori abbiano smesso di richiedere interventi regolativi dell'ente affidatario,
pagina 5 di 6 organizzandosi in autonomia nel disciplinare gli incontri tra padre e figlio, è indice del venir meno della conflittualità tra genitori che aveva originariamente giustificato l'affidamento del minore all'ente. Persona_2
Deve pertanto essere disposta la revoca dell'affidamento del minore al Persona_2
Comune di residenza e, in accoglimento delle conclusioni congiunte, deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
Il Tribunale ritiene quindi di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti il figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 08-10/02/2022, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza alle parti e ai servizi sociali del Comune di Mandello del Lario.
Lecco, 10 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6