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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 378/2025, promossa con ricorso depositato in data 13/02/2025 da
[...]
e , entrambi con avv. ANGELA FILIPPI;
Pt_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Calci (PI), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calci sub atto numero 18 anno 1999, parte 2, serie A;
- dall'unione è nata a [...] in data [...] la figlia : Persona_1
- a causa del progressivo e ormai definitivo logorarsi del loro rapporto, le parti si sono separate raggiungendo un accordo omologato dal Tribunale di Trieste n. cron ol. 1434/2022 dd. 12.12.2022 nel procedimento sub R.G. n.
2003/2022.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Ciascun genitore provvederà direttamente nei rispettivi tempi di compresenza al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che risiede con la madre;
Persona_1 inoltre il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando mensilmente in via Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla medesima la somma di euro 300,00 rivalutabile ex indici ISTAT;
entrambi i genitori comparteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015, ivi compreso il Persona_1 trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
2. Nei periodi in cui la figlia dovesse domiciliare stabilmente per motivi di studio fuori dall'abitazione Per_1 materna (permanendo in un alloggio fuori sede) anche la signora verserà alla figlia l'importo di € 3 Pt_1
00,00 mensili rivalutabile ex indici ISTAT entro il giorno 5 del mese in via anticipata
pagina 1 di 3
3. Entrambi i genitori corrisponderanno l'importo ulteriore di € 100,00 mensili ciascuno direttamente alla figlia
per le sue ulteriori spese personali. Per_1
4. L'assegno universale unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre.
5. Eventuali rimborsi, sussidi, borse di studio et similia per la prole verranno fruiti al 50% dai genitori.
6. Nulla a titolo di assegno divorzile essendo i coniugi autonomi ed economicamente autosufficienti.
ORDINANDO all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, come anche la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole (in assenza di minori) sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4.09.1999, in Calci (PI), tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calci, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge (atto trascritto al numero 18 anno 1999, parte 2, serie A).
Così deciso in Trieste, l'8/04/2025
pagina 2 di 3
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 378/2025, promossa con ricorso depositato in data 13/02/2025 da
[...]
e , entrambi con avv. ANGELA FILIPPI;
Pt_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Calci (PI), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calci sub atto numero 18 anno 1999, parte 2, serie A;
- dall'unione è nata a [...] in data [...] la figlia : Persona_1
- a causa del progressivo e ormai definitivo logorarsi del loro rapporto, le parti si sono separate raggiungendo un accordo omologato dal Tribunale di Trieste n. cron ol. 1434/2022 dd. 12.12.2022 nel procedimento sub R.G. n.
2003/2022.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Ciascun genitore provvederà direttamente nei rispettivi tempi di compresenza al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che risiede con la madre;
Persona_1 inoltre il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando mensilmente in via Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla medesima la somma di euro 300,00 rivalutabile ex indici ISTAT;
entrambi i genitori comparteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015, ivi compreso il Persona_1 trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
2. Nei periodi in cui la figlia dovesse domiciliare stabilmente per motivi di studio fuori dall'abitazione Per_1 materna (permanendo in un alloggio fuori sede) anche la signora verserà alla figlia l'importo di € 3 Pt_1
00,00 mensili rivalutabile ex indici ISTAT entro il giorno 5 del mese in via anticipata
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3. Entrambi i genitori corrisponderanno l'importo ulteriore di € 100,00 mensili ciascuno direttamente alla figlia
per le sue ulteriori spese personali. Per_1
4. L'assegno universale unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre.
5. Eventuali rimborsi, sussidi, borse di studio et similia per la prole verranno fruiti al 50% dai genitori.
6. Nulla a titolo di assegno divorzile essendo i coniugi autonomi ed economicamente autosufficienti.
ORDINANDO all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, come anche la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole (in assenza di minori) sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4.09.1999, in Calci (PI), tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calci, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge (atto trascritto al numero 18 anno 1999, parte 2, serie A).
Così deciso in Trieste, l'8/04/2025
pagina 2 di 3
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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