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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11068 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 21363/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 26.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21363 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Domenico Antonio Rovito, presso il cui studio sito in Merano Piazza Teatro
n. 23 elett.nte domicilia, in virtù di procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 327 del 09.07.2024, pagina 1 di 9 notificato il 30.09.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 14.06.2023 ma presentata il 19.12.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 16.04.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli.
Con ricorso depositato il 15.10.2024 il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essersi integrato in Italia, dove era giunto nel 2018, dopo anni di sfruttamento lavorativo;
le condizioni di povertà e malnutrizione del suo paese di origine. Chiedeva, dunque, di accertare il suo diritto alla protezione speciale ai sensi del d.l. n. 130/2020.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 17.12.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
22.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 22.10.2025.
Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni, depositando ulteriore documentazione lavorativa.
Il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 24.11.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza suindicata, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
All'atto della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno non era ancora entrato in vigore il decreto-legge 20\23, convertito con modificazioni nella legge 50\23, che ha apportato modifiche alla disciplina giuridica dettata dall'art. 19, comma 1.1. CP_2
pagina 2 di 9 All'istanza si applica, dunque, il testo del cit. art. 19 risultante dal d-l 130\2020, convert. con modific. nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
pagina 3 di 9 L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di pagina 4 di 9 straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
pagina 5 di 9 Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, la Commissione, pur dando atto della documentazione lavorativa prodotta dall'istante, l'ha ritenuta irrilevante. In particolare, nel parere negativo, quest'ultima ha affermato che “sebbene il richiedente si trovi in
Italia dal 2018 e abbia fornito prova di svolgere attualmente attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento, non è apparsa idonea la documentazione prodotta a dimostrare uno stabile e duraturo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico del Paese d'accoglienza”, osservando che il richiedente non ha allegato alcunché in merito alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali nel territorio (avendo tra l'altro riferito di avere familiari in India) né ha dato notizia di altre attività svolte sul territorio, che possano essere connesse all'integrazione del medesimo nel Paese
d'accoglienza”.
Orbene, con i documenti prodotti già in sede amministrativa (comunicazione obbligatoria di assunzione in relazione al contratto a tempo determinato dal 13.04.2023 al 10.01.2024 alle dipendenze di con mansioni di lavapiatti e busta Parte_2
paga relative alle mensilità da maggio a dicembre 2023; comunicazione obbligatoria di assunzione in relazione al contratto a tempo determinato dall'01.03.2024 al 02.02.2025 alle dipendenze di con mansioni di lavapiatti;
registrazione del Parte_2
contratto di locazione registrato;
iscrizione al corso di italiano livello A.1) cui si sono aggiunti quelli depositati nel presente giudizio (cfr. buste paga emesse da Pt_2
pagina 6 di 9 per i mesi da aprile ad agosto 2024 relativi al contratto a tempo determinato Parte_2
costituito in data 01.03.2024 e cessato il 27.08.2024; contratto e comunicazione obbligatoria di assunzione in relazione ad un contratto a tempo determinato dal
26.12.2024 al 20.01.2025 con mansioni di lavapiatti alle dipendenze dell'Hotel Oberwirt
HG D. ER BA & Co. e busta paga del mese di gennaio 2025; contratto a tempo determinato dal 05.04.2025 al 31.10.2025 alle dipendenze di LA RI
Hotel LA e buste paga da aprile a settembre 2025; modello 730/2025 da cui risulta che il ricorrente ha percepito nel 2024 redditi pari ad euro 17.054,00), il ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrato sul piano lavorativo ma anche di avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dal pluriennale lavoro.
Il rigetto della domanda di permesso per protezione speciale ancorato alla riprodotta motivazione espressa nel parere non è legittimo poiché si pone in diretto contrasto con l'interpretazione che dell'art. 8 CEDU e del diritto al rispetto della vita privata la Corte Europea ha fornito e secondo cui “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no” (cfr. Corte EDU, Niemietz vs.
Germany, 16 dicembre 1992).
Il radicamento sul territorio nazionale rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i rapporti anche sociali che CP_2
verosimilmente ha intessuto nello svolgimento delle attività lavorative (cfr. la pagina 7 di 9 consolidata, risalente giurisprudenza della Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio, della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.112025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 26.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21363 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Domenico Antonio Rovito, presso il cui studio sito in Merano Piazza Teatro
n. 23 elett.nte domicilia, in virtù di procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 327 del 09.07.2024, pagina 1 di 9 notificato il 30.09.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 14.06.2023 ma presentata il 19.12.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 16.04.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli.
Con ricorso depositato il 15.10.2024 il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essersi integrato in Italia, dove era giunto nel 2018, dopo anni di sfruttamento lavorativo;
le condizioni di povertà e malnutrizione del suo paese di origine. Chiedeva, dunque, di accertare il suo diritto alla protezione speciale ai sensi del d.l. n. 130/2020.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 17.12.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
22.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 22.10.2025.
Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni, depositando ulteriore documentazione lavorativa.
Il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 24.11.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza suindicata, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
All'atto della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno non era ancora entrato in vigore il decreto-legge 20\23, convertito con modificazioni nella legge 50\23, che ha apportato modifiche alla disciplina giuridica dettata dall'art. 19, comma 1.1. CP_2
pagina 2 di 9 All'istanza si applica, dunque, il testo del cit. art. 19 risultante dal d-l 130\2020, convert. con modific. nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
pagina 3 di 9 L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di pagina 4 di 9 straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
pagina 5 di 9 Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, la Commissione, pur dando atto della documentazione lavorativa prodotta dall'istante, l'ha ritenuta irrilevante. In particolare, nel parere negativo, quest'ultima ha affermato che “sebbene il richiedente si trovi in
Italia dal 2018 e abbia fornito prova di svolgere attualmente attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento, non è apparsa idonea la documentazione prodotta a dimostrare uno stabile e duraturo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico del Paese d'accoglienza”, osservando che il richiedente non ha allegato alcunché in merito alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali nel territorio (avendo tra l'altro riferito di avere familiari in India) né ha dato notizia di altre attività svolte sul territorio, che possano essere connesse all'integrazione del medesimo nel Paese
d'accoglienza”.
Orbene, con i documenti prodotti già in sede amministrativa (comunicazione obbligatoria di assunzione in relazione al contratto a tempo determinato dal 13.04.2023 al 10.01.2024 alle dipendenze di con mansioni di lavapiatti e busta Parte_2
paga relative alle mensilità da maggio a dicembre 2023; comunicazione obbligatoria di assunzione in relazione al contratto a tempo determinato dall'01.03.2024 al 02.02.2025 alle dipendenze di con mansioni di lavapiatti;
registrazione del Parte_2
contratto di locazione registrato;
iscrizione al corso di italiano livello A.1) cui si sono aggiunti quelli depositati nel presente giudizio (cfr. buste paga emesse da Pt_2
pagina 6 di 9 per i mesi da aprile ad agosto 2024 relativi al contratto a tempo determinato Parte_2
costituito in data 01.03.2024 e cessato il 27.08.2024; contratto e comunicazione obbligatoria di assunzione in relazione ad un contratto a tempo determinato dal
26.12.2024 al 20.01.2025 con mansioni di lavapiatti alle dipendenze dell'Hotel Oberwirt
HG D. ER BA & Co. e busta paga del mese di gennaio 2025; contratto a tempo determinato dal 05.04.2025 al 31.10.2025 alle dipendenze di LA RI
Hotel LA e buste paga da aprile a settembre 2025; modello 730/2025 da cui risulta che il ricorrente ha percepito nel 2024 redditi pari ad euro 17.054,00), il ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrato sul piano lavorativo ma anche di avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dal pluriennale lavoro.
Il rigetto della domanda di permesso per protezione speciale ancorato alla riprodotta motivazione espressa nel parere non è legittimo poiché si pone in diretto contrasto con l'interpretazione che dell'art. 8 CEDU e del diritto al rispetto della vita privata la Corte Europea ha fornito e secondo cui “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no” (cfr. Corte EDU, Niemietz vs.
Germany, 16 dicembre 1992).
Il radicamento sul territorio nazionale rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i rapporti anche sociali che CP_2
verosimilmente ha intessuto nello svolgimento delle attività lavorative (cfr. la pagina 7 di 9 consolidata, risalente giurisprudenza della Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio, della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.112025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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