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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1679/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1679/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 17/06/2025 ad ore 9.30 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. COLOMBA ORNELLA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1679/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIA Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO LAMBORGHINI N. 81, rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBA ORNELLA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REITER 72 C/O , CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 370 2023 00006837 59, formato presso la sede di Modena in data 09/11/2023, CP_1
pervenuto il 17/11/2023, con il quale gli è stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive a "titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti" per l'importo complessivo di euro 3.311,51, relativamente al periodo dal 09/2019 a 08/2020, avente a oggetto l'indebita fruizione del beneficio all'esonero contributivo, previsto dall'art.1 commi 100-108 e 113-114 della legge 27/12/2017, n.205, in relazione alla trasformazione del contratto di apprendistato del lavoratore in un contratto a tempo indeterminato. Persona_1
In particolare, ha contestato quanto asserito stragiudizialmente dall' secondo cui per il lavoratore CP_1 risulterebbe “presente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima del Persona_1
01/01/2018" come attestato dall'apposita "utility messa a disposizione dall'Istituto”.
Si è costituito l' , eccependo che dall'archivio delle denunce Uniemens trasmesse per il sig. CP_1
pagina 2 di 4 risulterebbero presenti trasmissioni a tempo indeterminato da parte della società Persona_1
CA LC FC 90 (matricola 5007902067 e cf , fallita il 19/01/2022, per i mesi di P.IVA_2
agosto, settembre e novembre 2010.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09).
In generale, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Tuttavia, in tema di sgravi contributivi, incombe sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 19373/2004; 5137/2006;
16351/2007; 29324/2008). ) espressione del generale principio, secondo cui laddove il datore di lavoro versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che per legge danno diritto all'esonero o alla detrazione di volta in volta invocata (ex plurimis Cass. 5137/2006, Cass. 16351/2007, 499/2009,
21898/2010; Cass. 25016/2016 ).
Il comma 101 della l. 205/2017 prevede che l'esonero in questione spetti “con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Il thema probandum e decidendum afferiscono, appunto, all'avvenuta assunzione del suddetto lavoratore a tempo indeterminato prima dell'inserimento nell'azienda del resistente con contratto di lavoro di apprendistato.
Il Giudicante ritiene che l'opponente abbia assolto l'onere della prova sul punto.
Il lavoratore interessato, escusso come testimone, ha dichiarato di essere stato impiegato come calciatore professionista dalla maggiore età sino al 2013 e di non aver svolto altra attività lavorativa pagina 3 di 4 prima di essere assunto presso la ditta del ricorrente.
Dal “percorso lavoratore”, prodotto da risulta un assunzione come calciatore presso il CA Pt_1
LC con Contratto a tempo determinato.
Dunque, non emergono assunzioni a tempo indeterminato in epoca antecedente all'inserimento nella ditta ricorrente.
D'altra parte, il rapporto a tempo determinato, secondo l'id quod plerumque accidit, appare la configurazione usuale del lavoro sportivo;
inoltre, appare anomalo, dalla documentazione prodotta dall' , che le “trasmissioni a tempo indeterminato da parte della società CA LC FC 90”, CP_1
riguardino i mesi di agosto, settembre e novembre 2010 e non il mese di ottobre.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1312,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Annulla l'Avviso di Addebito n. 370 2023 00006837 59 000;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € 1312,00 per CP_1
compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 17 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1679/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 17/06/2025 ad ore 9.30 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. COLOMBA ORNELLA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1679/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIA Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO LAMBORGHINI N. 81, rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBA ORNELLA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REITER 72 C/O , CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 370 2023 00006837 59, formato presso la sede di Modena in data 09/11/2023, CP_1
pervenuto il 17/11/2023, con il quale gli è stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive a "titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti" per l'importo complessivo di euro 3.311,51, relativamente al periodo dal 09/2019 a 08/2020, avente a oggetto l'indebita fruizione del beneficio all'esonero contributivo, previsto dall'art.1 commi 100-108 e 113-114 della legge 27/12/2017, n.205, in relazione alla trasformazione del contratto di apprendistato del lavoratore in un contratto a tempo indeterminato. Persona_1
In particolare, ha contestato quanto asserito stragiudizialmente dall' secondo cui per il lavoratore CP_1 risulterebbe “presente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima del Persona_1
01/01/2018" come attestato dall'apposita "utility messa a disposizione dall'Istituto”.
Si è costituito l' , eccependo che dall'archivio delle denunce Uniemens trasmesse per il sig. CP_1
pagina 2 di 4 risulterebbero presenti trasmissioni a tempo indeterminato da parte della società Persona_1
CA LC FC 90 (matricola 5007902067 e cf , fallita il 19/01/2022, per i mesi di P.IVA_2
agosto, settembre e novembre 2010.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09).
In generale, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Tuttavia, in tema di sgravi contributivi, incombe sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 19373/2004; 5137/2006;
16351/2007; 29324/2008). ) espressione del generale principio, secondo cui laddove il datore di lavoro versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che per legge danno diritto all'esonero o alla detrazione di volta in volta invocata (ex plurimis Cass. 5137/2006, Cass. 16351/2007, 499/2009,
21898/2010; Cass. 25016/2016 ).
Il comma 101 della l. 205/2017 prevede che l'esonero in questione spetti “con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Il thema probandum e decidendum afferiscono, appunto, all'avvenuta assunzione del suddetto lavoratore a tempo indeterminato prima dell'inserimento nell'azienda del resistente con contratto di lavoro di apprendistato.
Il Giudicante ritiene che l'opponente abbia assolto l'onere della prova sul punto.
Il lavoratore interessato, escusso come testimone, ha dichiarato di essere stato impiegato come calciatore professionista dalla maggiore età sino al 2013 e di non aver svolto altra attività lavorativa pagina 3 di 4 prima di essere assunto presso la ditta del ricorrente.
Dal “percorso lavoratore”, prodotto da risulta un assunzione come calciatore presso il CA Pt_1
LC con Contratto a tempo determinato.
Dunque, non emergono assunzioni a tempo indeterminato in epoca antecedente all'inserimento nella ditta ricorrente.
D'altra parte, il rapporto a tempo determinato, secondo l'id quod plerumque accidit, appare la configurazione usuale del lavoro sportivo;
inoltre, appare anomalo, dalla documentazione prodotta dall' , che le “trasmissioni a tempo indeterminato da parte della società CA LC FC 90”, CP_1
riguardino i mesi di agosto, settembre e novembre 2010 e non il mese di ottobre.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1312,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Annulla l'Avviso di Addebito n. 370 2023 00006837 59 000;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € 1312,00 per CP_1
compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 17 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4