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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1684 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. FELACO FABIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del CP_1 ricorso, dall'avv. FELACO FABIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/01/2025 e , premettendo di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Napoli il 12/12/2002 dalla cui unione nascevano i figli ( Persona_1
nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), (nato Persona_2 Persona_3
a Napoli il 01.07.2017) , ( nato a [...] il [...]) e ( nato a Persona_4 Persona_5
Napoli il 03.10.2004) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 14.12.2022, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 9158/2022 del 22.12.2022 prevedendo l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre weekend alternati dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della
1 domenica, martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30, vacanze natalizie e pasquali in modalità alternata di anno in anno con ciascun genitore, due settimane consecutive durante il mese di agosto da concordarsi entro il 31 maggio, un contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori di 650,00€ mensili nonché 150,00€ mensili per il figlio maggiorenne per la Per_5 somma complessiva di 800,00€ mensili con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, casa coniugale assegnata alla moglie in qualità di genitore collocatario dei minori, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto;
2 Nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi;
3 i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori secondo le Per_1 Per_2 Per_3 modalità dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre nell'abitazione sita in Largo Placido
Rizzotto n.12 Napoli, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le seguenti modalità temporali: a weekend alterni dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli
, e per quanto riguarda le vacanze natalizie il sig. Per_5 Persona_6 Per_3
terrà con sé i figli minori, alternativamente, un anno dalle ore 15.00 del 24 dicembre CP_1 alle ore 21.00 del 28 dicembre, e l'anno successivo dalle ore 15.00 del 28 dicembre alle ore 21.00 del successivo 2 gennaio;
i minori altresì trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime alternativamente un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo, infine e Per_4 Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane Per_3
consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10.00 del lunedì alle ore 21.00 della domenica successiva la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
4 I ricorrenti adotteranno autonomamente le
2 decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli , Persona_7
e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_1 Per_2 Per_3
aspirazioni degli stessi;
5 I coniugi comunque sono ben consapevoli della ncessità per i figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori- figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
6 Che la sig.ra ed il Parte_1
sig. percepiscono a titolo di assegno unico per i figli euro 1000,00 accreditata CP_1
mensilmente sul libretto postale della sig.ra ; 7 il sig. si obbliga a Parte_1 CP_1
versare, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e la Per_1 Per_2 Per_3 somma di 1050,00 € ( millecinquanta/00) mensili ( 350,00€ a figlio minore) ed € 700,00 ( settecento/00) per i figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, Per_5 Per_4
L'importo complessivo di 1750,00€ mensili verranno versati dal padre entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre il sig. CP_1
si impegna a versare il 50% delle spese relative all'istruzione scolastica, mediche ( se non
[...]
convenzionate con il SSN), extrascolastiche sportive e ludiche, preventivamente concordate da entrambi i genitori, se documentate;
Che in ogni caso, tutte quelle spese che la sig.ra Parte_1
riterrà opportune ed indifferibili, nonché le spese relative ad eventuali festeggiamenti, per compleanni, onomastici ed eventuali sacramenti religiosi, le parti in ogni caso, prendono atto di quanto previsto dal Protocollo di Intesa datato 07.03.2018 siglato tra i Magistrati del Tribunale di
Napoli ed avvocati del foro di Napoli, richiamandone il contenuto;
8 la sig.ra Parte_1 continuerà a risiedere nell'immobile adibito a casa coniugale sito in Napoli al Largo Placiso
Rizzotto 12 int. 709 unitamente ai cinque figli , e Per_5 Per_4 Per_1 Per_2 Per_3
Mentre il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove non oltre la data CP_1 della separazione;
9 Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi l'uno in favore dell'altro, perché entrambi disoccupati e privi di reddito;
10 i coniugi dichiarano altresì
d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro; 11 I ricorrenti si scambiano sin d'ra reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
12 le spese della presente procedura sono sostenute in compensazione da entrambi i ricorrenti;
13. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 12/12/2002
(atto n. 98,parte I s. , Sez. XX,, reg. Atti Matrimonio anno 2002 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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