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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10149/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10149/2019
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Catania Viale Vittorio Veneto n. 131, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato CASSELLA ELENA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Lentini (SR) Piazza della Resistenza n. 25, presso lo studio dell'avvocato VINCI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini per scritti conclusivi, previa rinuncia dei procuratori delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25/06/2019, ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 29/05/2009, Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bronte (CT) al N. 11, Parte II, Serie
A, anno 2009, unione dalla quale è nato il figlio il 06/04/2012. Per_1
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla moglie con decreto di omologa n. 191/2016
pronunciato dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento recante n. 11086/2015 R.G., alle condizioni del ricorso per separazione consensuale confermate da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale del 02/03/2016.
Il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle previsioni omologate in sede di separazione (punto 3) riguardanti l'assegnazione in favore della fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio minore _1
, della casa sita in Belpasso (CT) Via Giovanni Grasso N. 13, unitamente al mobilio, Per_1
elettrodomestici, suppellettili;
la conferma delle previsioni omologate in sede di separazione (punto
4) secondo cui restano a carico della le spese relative alle forniture (energia elettrica, _1
gas, acqua, tari), nonché quelle relative alla ordinaria manutenzione della casa sita in Belpasso
(CT) Via Giovanni Grasso N. 13, con obbligo della convenuta di provvedere alla volturazione di tutte le utenze domestiche a cui non ha ancora adempiuto;
a modifica delle previsioni omologate
2 nel giudizio di separazione (punto 5), di statuire che nulla è dovuto da parte del ricorrente circa l'acquisto di un bancale di pellet, anche in unica soluzione, per un totale di 76 sacchi, in favore della all'inizio della stagione invernale;
a conferma delle previsioni omologate in _1
separazione (punto 8), di disporre che corrisponda a , a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondere entro il giorno 7 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida del Tribunale di Catania, e di confermare la previsione del versamento degli assegni familiari per il figlio minore in favore della a Per_1 _1
modifica delle previsioni omologate nel giudizio di separazione (punto 11), di statuire che il calendario di visita del ricorrente con il figlio minore venga mutato come indicato in ricorso e di prevedere l'obbligo in capo alla convenuta di comunicare all'altro genitore eventuali trasferimenti estivi e/o momentanei;
infine, di confermare per il resto le statuizioni di cui al decreto di omologa.
si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e chiedendo di confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in
Belpasso (CT), nella via G. Grasso n°. 13 con l'assegnazione dell'abitazione coniugale in proprio favore, unitamente agli arredi che la compongono;
di disporre la regolamentazione degli incontri padre figlio come indicato nella memoria difensiva;
di disporre a carico di il Parte_1
pagamento, entro il giorno 7 di ogni mese, di un assegno in favore della convenuta, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , con importo non inferiore ad euro 550,00, Per_1
ovvero della somma ritenuta di giustizia dal giudice, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione nella misura non inferiore al 70% delle spese straordinarie;
di confermare, per
3 il resto, le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione e, nello specifico, di confermare a carico della il pagamento delle spese relative alle forniture (energia _1
elettrica, gas, acqua e Tari), nonché quelle relative alla ordinaria manutenzione dell'abitazione coniugale, di confermare, in riferimento alle spese per il riscaldamento dell'abitazione coniugale,
l'obbligo a carico di di acquistare in favore del genitore collocatario, all'inizio della Parte_1
stagione invernale, un bancale di pellet, anche in unica soluzione, per un totale di 76 sacchi e di confermare, a carico del ricorrente il pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sull'abitazione coniugale di proprietà esclusiva del medesimo;
infine, di disporre l'obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare all'altro gli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé il minore.
All'udienza presidenziale del 30/09/2020, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Successivamente, all'udienza del 13/11/2024, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa (euro 380,00 mensili di mantenimento per il figlio minore,
oltre assegno unico interamente a – con precisazione che alla data dell'udienza Controparte_1
l'assegno unico complessivamente ammonta a circa 200 euro), proposta alla quale le parti personalmente presenti hanno dato il consenso.
Alla predetta udienza i procuratori delle parti hanno quindi chiesto di precisare le conclusioni, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, nei seguenti termini, alla presenza delle parti e con il loro consenso:
“- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4 - Affidamento condiviso e conferma del calendario della separazione, con inserimento del
pernottamento a weekend alterni;
5 giorni per Festività Natalizie, alternando Natale e
Capodanno; 3 giorni per Pasqua alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno;
con
alternanza nei giorni festivi;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 30
maggio di ogni anno;
- Collocamento prevalente con la madre;
- Revoca dell'assegnazione della casa coniugale con decorrenza immediata, si Controparte_1
assume l'obbligo di liberare la casa coniugale entro il 31 dicembre 2024;
- Il mantenimento entro il giorno 7 di ogni mese per il figlio minore di euro 380,00 Per_1
mensili a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale
di Catania, con decorrenza da dicembre 2024;
- Le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito interamente da . Controparte_1
sin d'ora dà il proprio consenso alla riscossione dell'intero assegno unico Parte_1
per il minore da parte della madre . Persona_2 Controparte_1 Parte_1
si obbliga a riversare dal mese di dicembre 2024 la propria quota di assegno unico a
[...]
fino al perfezionamento della pratica da parte dell'INPS; Controparte_1
- spese compensate”.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione senza termini ed ha richiesto il parere del Pubblico Ministero, che ha concluso esprimendosi favorevolmente.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
5 Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa n. 191/16 pronunciato dal Tribunale di Catania in data 03/03/2016 nel procedimento recante R.G. n. 11086/2015) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Si riporta di seguito il calendario degli incontri stabilito in sede di separazione già richiamato e confermato dalle parti all'udienza del 13/11/2024:
“11) Il padre terrà con sé il figlio almeno due volte alla settimana, preferibilmente il mercoledì,
dalle ore 13,30, fino alle ore 20,00, ed alternativamente sabato e /o dalle ore 10,30 alle Per_3
ore 19,00 sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche”.
Le condizioni raggiunte dalle parti vanno confermate, non presentando profili di contrarietà
all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole minore di età
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti in ordine all'assegno unico.
Le spese processuali vanno compensate, come concordato dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10149/2019 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bronte (CT) il
29/05/2009 tra nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
6 di Matrimonio del Comune di Bronte (CT) al N. 11, Parte II, Serie A, anno 2009;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
Controparte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza del figlio minore con il padre Persona_2
come in parte motiva;
Parte_1
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale a come in parte motiva;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 7 di ogni mese, la Parte_1
somma di euro 380,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Catania, con Per_1
decorrenza da dicembre 2024;
COMPENSA le spese processuali;
PRENDE atto del consenso prestato in udienza da alla concessione Parte_1
dell'integrale importo dell'assegno unico per il figlio in favore di Persona_2 _1
[...]
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Bronte di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10149/2019
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Catania Viale Vittorio Veneto n. 131, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato CASSELLA ELENA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Lentini (SR) Piazza della Resistenza n. 25, presso lo studio dell'avvocato VINCI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini per scritti conclusivi, previa rinuncia dei procuratori delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25/06/2019, ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 29/05/2009, Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bronte (CT) al N. 11, Parte II, Serie
A, anno 2009, unione dalla quale è nato il figlio il 06/04/2012. Per_1
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla moglie con decreto di omologa n. 191/2016
pronunciato dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento recante n. 11086/2015 R.G., alle condizioni del ricorso per separazione consensuale confermate da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale del 02/03/2016.
Il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle previsioni omologate in sede di separazione (punto 3) riguardanti l'assegnazione in favore della fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio minore _1
, della casa sita in Belpasso (CT) Via Giovanni Grasso N. 13, unitamente al mobilio, Per_1
elettrodomestici, suppellettili;
la conferma delle previsioni omologate in sede di separazione (punto
4) secondo cui restano a carico della le spese relative alle forniture (energia elettrica, _1
gas, acqua, tari), nonché quelle relative alla ordinaria manutenzione della casa sita in Belpasso
(CT) Via Giovanni Grasso N. 13, con obbligo della convenuta di provvedere alla volturazione di tutte le utenze domestiche a cui non ha ancora adempiuto;
a modifica delle previsioni omologate
2 nel giudizio di separazione (punto 5), di statuire che nulla è dovuto da parte del ricorrente circa l'acquisto di un bancale di pellet, anche in unica soluzione, per un totale di 76 sacchi, in favore della all'inizio della stagione invernale;
a conferma delle previsioni omologate in _1
separazione (punto 8), di disporre che corrisponda a , a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondere entro il giorno 7 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida del Tribunale di Catania, e di confermare la previsione del versamento degli assegni familiari per il figlio minore in favore della a Per_1 _1
modifica delle previsioni omologate nel giudizio di separazione (punto 11), di statuire che il calendario di visita del ricorrente con il figlio minore venga mutato come indicato in ricorso e di prevedere l'obbligo in capo alla convenuta di comunicare all'altro genitore eventuali trasferimenti estivi e/o momentanei;
infine, di confermare per il resto le statuizioni di cui al decreto di omologa.
si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e chiedendo di confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in
Belpasso (CT), nella via G. Grasso n°. 13 con l'assegnazione dell'abitazione coniugale in proprio favore, unitamente agli arredi che la compongono;
di disporre la regolamentazione degli incontri padre figlio come indicato nella memoria difensiva;
di disporre a carico di il Parte_1
pagamento, entro il giorno 7 di ogni mese, di un assegno in favore della convenuta, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , con importo non inferiore ad euro 550,00, Per_1
ovvero della somma ritenuta di giustizia dal giudice, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione nella misura non inferiore al 70% delle spese straordinarie;
di confermare, per
3 il resto, le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione e, nello specifico, di confermare a carico della il pagamento delle spese relative alle forniture (energia _1
elettrica, gas, acqua e Tari), nonché quelle relative alla ordinaria manutenzione dell'abitazione coniugale, di confermare, in riferimento alle spese per il riscaldamento dell'abitazione coniugale,
l'obbligo a carico di di acquistare in favore del genitore collocatario, all'inizio della Parte_1
stagione invernale, un bancale di pellet, anche in unica soluzione, per un totale di 76 sacchi e di confermare, a carico del ricorrente il pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sull'abitazione coniugale di proprietà esclusiva del medesimo;
infine, di disporre l'obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare all'altro gli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé il minore.
All'udienza presidenziale del 30/09/2020, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Successivamente, all'udienza del 13/11/2024, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa (euro 380,00 mensili di mantenimento per il figlio minore,
oltre assegno unico interamente a – con precisazione che alla data dell'udienza Controparte_1
l'assegno unico complessivamente ammonta a circa 200 euro), proposta alla quale le parti personalmente presenti hanno dato il consenso.
Alla predetta udienza i procuratori delle parti hanno quindi chiesto di precisare le conclusioni, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, nei seguenti termini, alla presenza delle parti e con il loro consenso:
“- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4 - Affidamento condiviso e conferma del calendario della separazione, con inserimento del
pernottamento a weekend alterni;
5 giorni per Festività Natalizie, alternando Natale e
Capodanno; 3 giorni per Pasqua alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno;
con
alternanza nei giorni festivi;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 30
maggio di ogni anno;
- Collocamento prevalente con la madre;
- Revoca dell'assegnazione della casa coniugale con decorrenza immediata, si Controparte_1
assume l'obbligo di liberare la casa coniugale entro il 31 dicembre 2024;
- Il mantenimento entro il giorno 7 di ogni mese per il figlio minore di euro 380,00 Per_1
mensili a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale
di Catania, con decorrenza da dicembre 2024;
- Le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito interamente da . Controparte_1
sin d'ora dà il proprio consenso alla riscossione dell'intero assegno unico Parte_1
per il minore da parte della madre . Persona_2 Controparte_1 Parte_1
si obbliga a riversare dal mese di dicembre 2024 la propria quota di assegno unico a
[...]
fino al perfezionamento della pratica da parte dell'INPS; Controparte_1
- spese compensate”.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione senza termini ed ha richiesto il parere del Pubblico Ministero, che ha concluso esprimendosi favorevolmente.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
5 Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa n. 191/16 pronunciato dal Tribunale di Catania in data 03/03/2016 nel procedimento recante R.G. n. 11086/2015) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Si riporta di seguito il calendario degli incontri stabilito in sede di separazione già richiamato e confermato dalle parti all'udienza del 13/11/2024:
“11) Il padre terrà con sé il figlio almeno due volte alla settimana, preferibilmente il mercoledì,
dalle ore 13,30, fino alle ore 20,00, ed alternativamente sabato e /o dalle ore 10,30 alle Per_3
ore 19,00 sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche”.
Le condizioni raggiunte dalle parti vanno confermate, non presentando profili di contrarietà
all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole minore di età
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti in ordine all'assegno unico.
Le spese processuali vanno compensate, come concordato dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10149/2019 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bronte (CT) il
29/05/2009 tra nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
6 di Matrimonio del Comune di Bronte (CT) al N. 11, Parte II, Serie A, anno 2009;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
Controparte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza del figlio minore con il padre Persona_2
come in parte motiva;
Parte_1
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale a come in parte motiva;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 7 di ogni mese, la Parte_1
somma di euro 380,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Catania, con Per_1
decorrenza da dicembre 2024;
COMPENSA le spese processuali;
PRENDE atto del consenso prestato in udienza da alla concessione Parte_1
dell'integrale importo dell'assegno unico per il figlio in favore di Persona_2 _1
[...]
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Bronte di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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