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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, con l'avv. Giovanna Cordua Parte_1
Attore
CONTRO
, con avv.ti Raffaella Coletta e Domenico Controparte_1
Coletta
Convenuto
E
n persona del l.r.p.t., con l'avv. Vincenzo Falanga;
Controparte_2
Convenuto
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, con l'avv. Giovanna Cordua;
CP
Terza chiamata
E in persona del l.r.p.t. Controparte_4
Terza chiamata contumace oggetto: risarcimento danni sinistro stradale conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Giudice asito, contrariis rejectis, statuire e dichiarare, l'unica ed esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo BMW tg. DY78907 e per l'effetto, condannarlo in solido alla compagnia quale impresa che garantisce il Controparte_5 menzionato veicolo per i rischi civili, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, come indicati in premessa e precisati in prima udienza di comparizione. Condannare altresi la compagnia convenuta ex art 96 cpc al risarcimento danni da lite temeraria cagionati all'attore danni che si quantificano in via equitativa nella somma di euro 10.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. Il tutto nella somma di euro 200.000,00, comprensiva degli interessi maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nell'ambito della competenza per valore del giudice adito…con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dal sottoscritto avvocato anticipante dichiaratosi antistatario”; per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, : 1) prendere atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda da parte della terza chiamata sig.ra ; in subordine, rigettare tale domanda per i motivi CP
esposti nel presente atto: a) in primis poiché inammissibile ai sensi degli artt. 166-167 cpc in quanto tardiva;
b) in subordine, in quanto nulla attesa la sua genericità; c) in ulteriore subordine, previo accertamento e declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto della sig.ra al CP
risarcimento di qualsiasi eventuale danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro de quo;
d) in ulteriore subordine, in quanto, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
2) nel merito, tenuto conto della natura delle norme violate dall'attore conducente del motociclo YAMAHA targato DS 11192 Tg. CD320XR, sig. deldella colpa, della Parte_1 utilità della condotta alternativa corretta, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
per l'effetto rigettare la domanda attrice e la domanda della terza chiamata sig.ra e, in accoglimento della domanda CP
riconvenzionale proposta dal convenuto, condannare il sig. in solido con la Sig.ra Parte_1 nonché in solido con la , in persona del legale CP Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal sig. , da liquidarsi nella misura complessiva di Controparte_1
Euro 17.848,63 (diciassettemilaottocentoquarantotto/63), da cui detrarre la somma di Euro 570,00
(cinquecentosettanta/00) già ricevuta e trattenuta in acconto, e quindi da liquidarsi nella somma differenziale di Euro 17.278,63 (diciassettemiladuecento- settantotto/63) ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre maggior danno da ritardato pagamento, rivalutazione monetaria ed interessi legali (ex art. 1284, comma 4 c.c.) dal fatto al soddisfo;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare che la
[...]
è contrattualmente tenuta a manlevare il Sig. Parte_2 Controparte_1
in virtù della polizza per la responsabilità civile sul motociclo di proprietà dello stesso
[...] che lo garantiva all'epoca del fatto e, per l'effetto condannare quest'ultima società a tenere indenne l'odierno convenuto: da tutte le somme che egli sarà condannato a versare in favore del Sig.
e della sig.ra , incluse le spese di lite;
dalle spese di lite dallo Parte_1 CP
stesso Sig. sostenute per la propria difesa nel presente giudizio ai Controparte_1 sensi dell'art.1917, terzo comma, c.c.; 4) con vittoria delle spese e dei compensi professionali stragiudiziali e di giudizio, oltre cassa forense, iva e spese generali forfettarie nella misura di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. In via istruttoria, i sottoscritti avvocati insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse formulate nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 n.2 e n.3 c.p.c., da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, contestando ogni avversa difesa ed eccezione al riguardo. Quanto alla CTU cinematica/tecnico modale dell'Ing.
[...]
i sottoscritti difensori ribadiscono le proprie contestazioni avverso la stessa, riportandosi a Per_1
tutte le Osservazioni del proprio CTP Ing. e reiterano la richiesta di rinnovazione Persona_2 della CTU sulla dinamica del sinistro con altro Consulente, sussistendo gravi motivi”. per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis così giudicare: - Per tutte CP
le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto perché infondata, non provata in fatto e diritto;
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo BMW tg. DY78907, in ordine al sinistro in premessa;
- Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., ed il sig. , rispettivamente la prima e Controparte_1 CP_7
proprietarioconducente, il secondo, tenuti in solido al risarcimento integrale di tutti i danni riportati dalla sig.ra per l'assistenza legale stragiudiziale e giudiziale secondo parametri. Con CP
vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per Reale Mutua Assicurazioni: “affinché l'adito Giudice Voglia così provvedere: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla determinazione del Parte_1
sinistro per cui è causa;
- in ogni caso rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio;
- in via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, della domanda avversa, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. nella causazione dell'evento per Parte_1 cui è causa e per l'effetto accertare e dichiarare la congruità della somma di € 31.800,00 offerta ante causam dalla Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Parte_3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e la per sentirli condannare in solido al Controparte_1 Controparte_5
risarcimento di tutti i danni da lui patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 24.03.2016 in Roma alla via Aurelia Antica 446 tra il motociclo condotto dall'attore (YAMAHA tg. DS 11192) ed il motociclo condotto dal convenuto (BMW tg. DY 78907), previ accertamento Controparte_1
e declaratoria della responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
L'attore a tal fine deduceva che il giorno 24.03.2016, alle ore 18.00 circa, in Roma, percorreva la via
Aurelia, direzione Roma Centro, a bordo del motoveicolo Yamaha, tg. DS11192, di proprietà di allorquando veniva urtato dal motociclo BMW, tg. DY78907, di proprietà di CP [...]
, che invadeva la opposta corsia di marcia, provocandone la caduta Controparte_1 dell'altro mezzo.
Sul posto giungeva la Polizia Locale che redigeva il verbale d'incidente stradale. Dal verbale risultava che all'incidente avevano assistito due testimoni, e , che Testimone_1 Testimone_2
rendevano dichiarazioni a verbale.
A seguito dell'urto, veniva trasportato all'ospedale Aurelia Hospital dove gli veniva Parte_1
diagnosticata la frattura scomposta esposta del III, IV e V metatarso del piede sinistro con ampia ferita lacero contusa e lesione tendinea, con ricovero presso il reparto di ortopedia dello stesso nosocomio dal 24 marzo 2016 al 02 aprile 2016, ove subiva un primo intervento chirurgico (cui ne sarebbero seguiti altri oltre a varie visite mediche di controllo).
Tanto premesso citava in giudizio insieme alla sua compagnia Controparte_1 di assicurazioni al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti dall'attore, quantificandoli in € 200.000,00 o nella diversa somma “ritenuta di giustizia”.
Si costituiva formulando domanda riconvenzionale e chiamata di terzo – verso Controparte_1
proprietaria del motoveicolo Yamaha, e la compagnia CP Controparte_4
assicurativa per rca della stessa – impugnando e contestando la domanda attorea, chiedendo il rigetto della stessa e, in accoglimento della propria domanda riconvenzionale, la condanna del , in Pt_1 solido con e la al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati CP CP_4 complessivamente in € 17.278,63.
Si costituiva, altresì, la impugnando e contestando quanto ex adverso Controparte_5
dedotto, eccependo la sussistenza, quantomeno, di un concorso di colpa nella determinazione dell'evento sinistroso.
In data 11.12.2019 si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda CP
riconvenzionale perché ritenuta non provata in fatto e diritto, chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo BMW tg. DY78907, in ordine al sinistro per cui è causa, con condanna solidale di e della Controparte_1 Controparte_2
Non si costituiva in giudizio Controparte_6
Alla prima udienza di trattazione del 12.12.2019 il Tribunale concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, all'esito, ammetteva le prove richieste da parte attrice e da parte convenuta, tra cui l'interrogatorio formale dell'attore, e disponeva consulenza tecnica cinematico-modale e consulenza medica d'ufficio sulla persona del e di All'esito dell'escussione dei testi, il Tribunale Pt_1 Controparte_1
concedeva alle parti un rinvio al fine di tentare una conciliazione, tentativo che non andava a buon fine.
All'udienza del 16.10.2024 questo Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c. per l ememorie conclusive.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite in atti, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che il sinistro, che ha visto coinvolto il , si sia svolto con Pt_1 le modalità e nei tempi indicati dall'attore nell'atto di citazione.
Circostanze confermate dal CTU, Ing. (che nel proprio elaborato fa riferimento alle Persona_1
fotografie scattate dai Vigili Urbani, alle posizioni finali dei due motocicli anche in relazione alla distanza metrica della carreggiata) secondo il quale: “In base a quanto rilevato dal verbale d'incidente dei Vigili Urbani e dalle foto dagli stessi scattate immediatamente dopo il loro intervento, e in base ai rilievi fatti sul posto durante i miei sopralluoghi, con il rilevamento delle misure delle larghezze delle corsie e delle distanze delle strisce bianche di stop prima del semaforo, la dinamica dell'incidente è così descritta1. Per effettuare la manovra di svolta a sinistra il motociclo BMW si spostava sulla sua sinistra e invadeva la corsia opposta, quella in direzione di Piazza Carpegna, mentre arrivava il motociclo TMAX condotto dal Sig. ;
2. L'urto tra i due Parte_1
motocicli è avvenuto quando il motociclo T-MAX era già interamente nella propria corsia di marcia verso Piazza Carpegna e quindi aveva completato da poco la curva di svolta a destra.
3. Non si conoscono bene i motivi per i quali il motociclo BMW ha invaso la corsia di senso opposto, ma la posizione vicino al semaforo, il verde che consentiva la svolta a sinistra verso Via di Bravetta, la più che probabile presenza di autovetture che dovevano eseguire la medesima manovra di svolta a sinistra verso Via di Bravetta, possono aver indotto il Sig. ad Controparte_1
azzardare un sorpasso di tali autovetture occupando la corsia di senso opposto per poi rientrare nella corsia verso Via di Bravetta. In quel momento sopraggiungeva il motociclo T-MAX, probabilmente a velocità più o meno uguale a quella del motociclo BMW proprio perché stavano effettuando una manovra assai simile: entrambi provenivano, rispettivamente, da una corsia con il semaforo verde e in fase di accelerazione moderata... Il motociclo T-MAX era nella propria corsia di marcia e la distanza della linea di traiettoria seguita dal motociclo T-MAX non era spostata eccessivamenteverso sinistra e non passava vicino alla linea di separazione delle due corsie, ancorché sbiadita e quasi invisibile, ma era a circa 25 cm dal centro della sua corsia con spostamento a sinistra. In queste condizioni, sulla possibilità che il possa aver concorso alla causazione del sinistro non Pt_4
avendo tenuto strettamente la destra, sussistono seri dubbi, anche perché non è nota la condizione di traffico alla sua destra”.
Ritenuto, quindi, sussistente il nesso di causalità fra il sinistro, come descritto dall'attore, e le lamentate lesioni fisiche, i convenuti vanno condannati a risarcire il danno occorso all'attore a causa del sinistro.
L'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro comporta, inoltre, il rigetto della domanda riconvenzionale da questi formulata.
Quanto all'entità del danno biologico subito, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito di accurati accertamenti e di una attenta disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie dal decidente ai fini delle valutazioni da assumere nel procedimento de quo.
Il CTU ha in particolare accertato, conformemente alle risultanze dei referti e della documentazione prodotta, che “Le lesioni riscontrate al Pronto Soccorso sono in rapporto causale con il fatto lesivo così come raccontato e come risulta dagli atti. Ne deriva un peggioramento permanente delle condizioni fisiche con la seguente diagnosi: “Esiti di ferita lacerocontusa con scuoiamento dell'avampiede sinistro e frattura scomposta ed esposta del III, IV e V metatarso sinistro con lesione legamentosa, trattata chirurgicamente con sintesi e posizionamento di mezzi di sintesi metallica, frattura pluriframmentaria della falange intermedia e distale del V dito trattata chirurgicamente”. 2.
Vi è stata una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 (sessanta) e una inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 50 (cinquanta).
3. Il grado percentuale di invalidità permanente è del 18
(diciotto ) %, in termini di invalidità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche.
4. Per quanto concerne la invalidità lavorativa specifica non se ne ravvede la presenza ma si evidenzia una discreta riduzione della cenestesi nella attività lavorativa;
5. I postumi riscontrati non sono suscettibili di miglioramento.
6. Vi sono spese mediche documentate e pertinenti per euro 1.049,00 (millequarantanove/00)”. Sulla base di tali rilievi può, quindi, procedersi alla liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente.
Venendo dunque alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale, applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni, all'attore (che aveva 46 anni all'epoca dei fatti) vanno riconosciuti, a titolo di risarcimento, i seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Roma 2023
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.508,64
Punto base I.T.T. € 128,07
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 48.945,53
Invalidità temporanea totale € 7.684,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.201,75
Totale danno biologico temporaneo € 10.885,95
Totale generale: € 59.831,48
con rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
In questo caso occorre, infatti, procedersi alla liquidazione del danno tenuto conto delle modalità indicate dalla Corte di legittimità; trattandosi di un'obbligazione di valore vanno dunque riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione, com edetto, deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., S.U., n.
1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - la somma pari ad € 59.831,48 alla data del fatto (24.3.2016) si arriva ad un importo di € 49.203,52, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita, si arriva all'importo finale di € 65.894,36.
Non sono, invece, riconoscibili altre voci di danno non patrimoniale, quali quello di personalizzazione del danno, richiesto dall'attore, che non ha offerto alcuna prova di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.
Agli importi così determinati devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad euro €. 1.049,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo collocandosi nel quadrante degli importi minimi per scaglione di valore
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna in solido i convenuti al risarcimento in favore di parte attrice della somma di €65.894,36., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto Controparte_1 3) condanna i convenuti, in solido fra loro alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% , da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della terza chiamata,
[...]
, delle spese di lite, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e CP
rimborso forfettario spese generali al 15% , da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese delle CTU, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, con l'avv. Giovanna Cordua Parte_1
Attore
CONTRO
, con avv.ti Raffaella Coletta e Domenico Controparte_1
Coletta
Convenuto
E
n persona del l.r.p.t., con l'avv. Vincenzo Falanga;
Controparte_2
Convenuto
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, con l'avv. Giovanna Cordua;
CP
Terza chiamata
E in persona del l.r.p.t. Controparte_4
Terza chiamata contumace oggetto: risarcimento danni sinistro stradale conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Giudice asito, contrariis rejectis, statuire e dichiarare, l'unica ed esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo BMW tg. DY78907 e per l'effetto, condannarlo in solido alla compagnia quale impresa che garantisce il Controparte_5 menzionato veicolo per i rischi civili, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, come indicati in premessa e precisati in prima udienza di comparizione. Condannare altresi la compagnia convenuta ex art 96 cpc al risarcimento danni da lite temeraria cagionati all'attore danni che si quantificano in via equitativa nella somma di euro 10.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. Il tutto nella somma di euro 200.000,00, comprensiva degli interessi maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nell'ambito della competenza per valore del giudice adito…con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dal sottoscritto avvocato anticipante dichiaratosi antistatario”; per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, : 1) prendere atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda da parte della terza chiamata sig.ra ; in subordine, rigettare tale domanda per i motivi CP
esposti nel presente atto: a) in primis poiché inammissibile ai sensi degli artt. 166-167 cpc in quanto tardiva;
b) in subordine, in quanto nulla attesa la sua genericità; c) in ulteriore subordine, previo accertamento e declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto della sig.ra al CP
risarcimento di qualsiasi eventuale danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro de quo;
d) in ulteriore subordine, in quanto, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
2) nel merito, tenuto conto della natura delle norme violate dall'attore conducente del motociclo YAMAHA targato DS 11192 Tg. CD320XR, sig. deldella colpa, della Parte_1 utilità della condotta alternativa corretta, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
per l'effetto rigettare la domanda attrice e la domanda della terza chiamata sig.ra e, in accoglimento della domanda CP
riconvenzionale proposta dal convenuto, condannare il sig. in solido con la Sig.ra Parte_1 nonché in solido con la , in persona del legale CP Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal sig. , da liquidarsi nella misura complessiva di Controparte_1
Euro 17.848,63 (diciassettemilaottocentoquarantotto/63), da cui detrarre la somma di Euro 570,00
(cinquecentosettanta/00) già ricevuta e trattenuta in acconto, e quindi da liquidarsi nella somma differenziale di Euro 17.278,63 (diciassettemiladuecento- settantotto/63) ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre maggior danno da ritardato pagamento, rivalutazione monetaria ed interessi legali (ex art. 1284, comma 4 c.c.) dal fatto al soddisfo;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare che la
[...]
è contrattualmente tenuta a manlevare il Sig. Parte_2 Controparte_1
in virtù della polizza per la responsabilità civile sul motociclo di proprietà dello stesso
[...] che lo garantiva all'epoca del fatto e, per l'effetto condannare quest'ultima società a tenere indenne l'odierno convenuto: da tutte le somme che egli sarà condannato a versare in favore del Sig.
e della sig.ra , incluse le spese di lite;
dalle spese di lite dallo Parte_1 CP
stesso Sig. sostenute per la propria difesa nel presente giudizio ai Controparte_1 sensi dell'art.1917, terzo comma, c.c.; 4) con vittoria delle spese e dei compensi professionali stragiudiziali e di giudizio, oltre cassa forense, iva e spese generali forfettarie nella misura di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. In via istruttoria, i sottoscritti avvocati insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse formulate nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 n.2 e n.3 c.p.c., da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, contestando ogni avversa difesa ed eccezione al riguardo. Quanto alla CTU cinematica/tecnico modale dell'Ing.
[...]
i sottoscritti difensori ribadiscono le proprie contestazioni avverso la stessa, riportandosi a Per_1
tutte le Osservazioni del proprio CTP Ing. e reiterano la richiesta di rinnovazione Persona_2 della CTU sulla dinamica del sinistro con altro Consulente, sussistendo gravi motivi”. per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis così giudicare: - Per tutte CP
le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto perché infondata, non provata in fatto e diritto;
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo BMW tg. DY78907, in ordine al sinistro in premessa;
- Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., ed il sig. , rispettivamente la prima e Controparte_1 CP_7
proprietarioconducente, il secondo, tenuti in solido al risarcimento integrale di tutti i danni riportati dalla sig.ra per l'assistenza legale stragiudiziale e giudiziale secondo parametri. Con CP
vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per Reale Mutua Assicurazioni: “affinché l'adito Giudice Voglia così provvedere: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla determinazione del Parte_1
sinistro per cui è causa;
- in ogni caso rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio;
- in via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, della domanda avversa, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. nella causazione dell'evento per Parte_1 cui è causa e per l'effetto accertare e dichiarare la congruità della somma di € 31.800,00 offerta ante causam dalla Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Parte_3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e la per sentirli condannare in solido al Controparte_1 Controparte_5
risarcimento di tutti i danni da lui patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 24.03.2016 in Roma alla via Aurelia Antica 446 tra il motociclo condotto dall'attore (YAMAHA tg. DS 11192) ed il motociclo condotto dal convenuto (BMW tg. DY 78907), previ accertamento Controparte_1
e declaratoria della responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
L'attore a tal fine deduceva che il giorno 24.03.2016, alle ore 18.00 circa, in Roma, percorreva la via
Aurelia, direzione Roma Centro, a bordo del motoveicolo Yamaha, tg. DS11192, di proprietà di allorquando veniva urtato dal motociclo BMW, tg. DY78907, di proprietà di CP [...]
, che invadeva la opposta corsia di marcia, provocandone la caduta Controparte_1 dell'altro mezzo.
Sul posto giungeva la Polizia Locale che redigeva il verbale d'incidente stradale. Dal verbale risultava che all'incidente avevano assistito due testimoni, e , che Testimone_1 Testimone_2
rendevano dichiarazioni a verbale.
A seguito dell'urto, veniva trasportato all'ospedale Aurelia Hospital dove gli veniva Parte_1
diagnosticata la frattura scomposta esposta del III, IV e V metatarso del piede sinistro con ampia ferita lacero contusa e lesione tendinea, con ricovero presso il reparto di ortopedia dello stesso nosocomio dal 24 marzo 2016 al 02 aprile 2016, ove subiva un primo intervento chirurgico (cui ne sarebbero seguiti altri oltre a varie visite mediche di controllo).
Tanto premesso citava in giudizio insieme alla sua compagnia Controparte_1 di assicurazioni al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti dall'attore, quantificandoli in € 200.000,00 o nella diversa somma “ritenuta di giustizia”.
Si costituiva formulando domanda riconvenzionale e chiamata di terzo – verso Controparte_1
proprietaria del motoveicolo Yamaha, e la compagnia CP Controparte_4
assicurativa per rca della stessa – impugnando e contestando la domanda attorea, chiedendo il rigetto della stessa e, in accoglimento della propria domanda riconvenzionale, la condanna del , in Pt_1 solido con e la al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati CP CP_4 complessivamente in € 17.278,63.
Si costituiva, altresì, la impugnando e contestando quanto ex adverso Controparte_5
dedotto, eccependo la sussistenza, quantomeno, di un concorso di colpa nella determinazione dell'evento sinistroso.
In data 11.12.2019 si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda CP
riconvenzionale perché ritenuta non provata in fatto e diritto, chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo BMW tg. DY78907, in ordine al sinistro per cui è causa, con condanna solidale di e della Controparte_1 Controparte_2
Non si costituiva in giudizio Controparte_6
Alla prima udienza di trattazione del 12.12.2019 il Tribunale concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, all'esito, ammetteva le prove richieste da parte attrice e da parte convenuta, tra cui l'interrogatorio formale dell'attore, e disponeva consulenza tecnica cinematico-modale e consulenza medica d'ufficio sulla persona del e di All'esito dell'escussione dei testi, il Tribunale Pt_1 Controparte_1
concedeva alle parti un rinvio al fine di tentare una conciliazione, tentativo che non andava a buon fine.
All'udienza del 16.10.2024 questo Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c. per l ememorie conclusive.
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La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite in atti, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che il sinistro, che ha visto coinvolto il , si sia svolto con Pt_1 le modalità e nei tempi indicati dall'attore nell'atto di citazione.
Circostanze confermate dal CTU, Ing. (che nel proprio elaborato fa riferimento alle Persona_1
fotografie scattate dai Vigili Urbani, alle posizioni finali dei due motocicli anche in relazione alla distanza metrica della carreggiata) secondo il quale: “In base a quanto rilevato dal verbale d'incidente dei Vigili Urbani e dalle foto dagli stessi scattate immediatamente dopo il loro intervento, e in base ai rilievi fatti sul posto durante i miei sopralluoghi, con il rilevamento delle misure delle larghezze delle corsie e delle distanze delle strisce bianche di stop prima del semaforo, la dinamica dell'incidente è così descritta1. Per effettuare la manovra di svolta a sinistra il motociclo BMW si spostava sulla sua sinistra e invadeva la corsia opposta, quella in direzione di Piazza Carpegna, mentre arrivava il motociclo TMAX condotto dal Sig. ;
2. L'urto tra i due Parte_1
motocicli è avvenuto quando il motociclo T-MAX era già interamente nella propria corsia di marcia verso Piazza Carpegna e quindi aveva completato da poco la curva di svolta a destra.
3. Non si conoscono bene i motivi per i quali il motociclo BMW ha invaso la corsia di senso opposto, ma la posizione vicino al semaforo, il verde che consentiva la svolta a sinistra verso Via di Bravetta, la più che probabile presenza di autovetture che dovevano eseguire la medesima manovra di svolta a sinistra verso Via di Bravetta, possono aver indotto il Sig. ad Controparte_1
azzardare un sorpasso di tali autovetture occupando la corsia di senso opposto per poi rientrare nella corsia verso Via di Bravetta. In quel momento sopraggiungeva il motociclo T-MAX, probabilmente a velocità più o meno uguale a quella del motociclo BMW proprio perché stavano effettuando una manovra assai simile: entrambi provenivano, rispettivamente, da una corsia con il semaforo verde e in fase di accelerazione moderata... Il motociclo T-MAX era nella propria corsia di marcia e la distanza della linea di traiettoria seguita dal motociclo T-MAX non era spostata eccessivamenteverso sinistra e non passava vicino alla linea di separazione delle due corsie, ancorché sbiadita e quasi invisibile, ma era a circa 25 cm dal centro della sua corsia con spostamento a sinistra. In queste condizioni, sulla possibilità che il possa aver concorso alla causazione del sinistro non Pt_4
avendo tenuto strettamente la destra, sussistono seri dubbi, anche perché non è nota la condizione di traffico alla sua destra”.
Ritenuto, quindi, sussistente il nesso di causalità fra il sinistro, come descritto dall'attore, e le lamentate lesioni fisiche, i convenuti vanno condannati a risarcire il danno occorso all'attore a causa del sinistro.
L'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro comporta, inoltre, il rigetto della domanda riconvenzionale da questi formulata.
Quanto all'entità del danno biologico subito, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito di accurati accertamenti e di una attenta disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie dal decidente ai fini delle valutazioni da assumere nel procedimento de quo.
Il CTU ha in particolare accertato, conformemente alle risultanze dei referti e della documentazione prodotta, che “Le lesioni riscontrate al Pronto Soccorso sono in rapporto causale con il fatto lesivo così come raccontato e come risulta dagli atti. Ne deriva un peggioramento permanente delle condizioni fisiche con la seguente diagnosi: “Esiti di ferita lacerocontusa con scuoiamento dell'avampiede sinistro e frattura scomposta ed esposta del III, IV e V metatarso sinistro con lesione legamentosa, trattata chirurgicamente con sintesi e posizionamento di mezzi di sintesi metallica, frattura pluriframmentaria della falange intermedia e distale del V dito trattata chirurgicamente”. 2.
Vi è stata una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 (sessanta) e una inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 50 (cinquanta).
3. Il grado percentuale di invalidità permanente è del 18
(diciotto ) %, in termini di invalidità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche.
4. Per quanto concerne la invalidità lavorativa specifica non se ne ravvede la presenza ma si evidenzia una discreta riduzione della cenestesi nella attività lavorativa;
5. I postumi riscontrati non sono suscettibili di miglioramento.
6. Vi sono spese mediche documentate e pertinenti per euro 1.049,00 (millequarantanove/00)”. Sulla base di tali rilievi può, quindi, procedersi alla liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente.
Venendo dunque alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale, applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni, all'attore (che aveva 46 anni all'epoca dei fatti) vanno riconosciuti, a titolo di risarcimento, i seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Roma 2023
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.508,64
Punto base I.T.T. € 128,07
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 48.945,53
Invalidità temporanea totale € 7.684,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.201,75
Totale danno biologico temporaneo € 10.885,95
Totale generale: € 59.831,48
con rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
In questo caso occorre, infatti, procedersi alla liquidazione del danno tenuto conto delle modalità indicate dalla Corte di legittimità; trattandosi di un'obbligazione di valore vanno dunque riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione, com edetto, deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., S.U., n.
1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - la somma pari ad € 59.831,48 alla data del fatto (24.3.2016) si arriva ad un importo di € 49.203,52, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita, si arriva all'importo finale di € 65.894,36.
Non sono, invece, riconoscibili altre voci di danno non patrimoniale, quali quello di personalizzazione del danno, richiesto dall'attore, che non ha offerto alcuna prova di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.
Agli importi così determinati devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad euro €. 1.049,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo collocandosi nel quadrante degli importi minimi per scaglione di valore
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna in solido i convenuti al risarcimento in favore di parte attrice della somma di €65.894,36., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto Controparte_1 3) condanna i convenuti, in solido fra loro alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% , da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della terza chiamata,
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, delle spese di lite, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e CP
rimborso forfettario spese generali al 15% , da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese delle CTU, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo