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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1425 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Giuseppe Contini, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. , CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6
(c.f. ), (c.f. CP_6 C.F._7 CP_7
), (c.f. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 [...]
(c.f. ), (c.f. , CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._12 Parte_2 C.F._13 [...]
(c.f. , (c.f. , Pt_3 C.F._14 Parte_4 C.F._15
(c.f. ), (c.f. , Parte_5 C.F._16 Parte_6 C.F._17
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._18 Parte_8
), (c.f. ), C.F._19 Parte_9 C.F._20 Parte_10
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._21 Parte_11 C.F._22 [...]
(c.f. , CP_12 C.F._23
convenuti contumaci
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, al fine di sentire dichiarare l'acquisto, in proprio favore, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., del terreno ubicato in Terralba, censito nel N.C.T. al foglio 30, mappali 899, 317, 329 e 330, con annesso fabbricato censito nel
~ 1 ~ N.C.E.U. al foglio 30, mappale 864, ha convenuto in giudizio i formali intestatari Parte_1
– anche per successione a causa di morte – dei beni oggetto della domanda, che ha affermato di avere posseduto uti dominus, pubblicamente, pacificamente e senza soluzione di continuità per oltre vent'anni.
2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 05.06.2023.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e per interpello.
§§§
4. Con riguardo ai soggetti chiamati a partecipare al processo, giova premettere che, dall'analisi dei documenti depositati in atti (segnatamente, visure catastali e di ispezione ipotecaria e certificati storici di famiglia), il compendio immobiliare di cui l'attrice ha chiesto che, in proprio favore, fosse dichiarata l'usucapione risulta formalmente intestato ai convenuti o ai loro danti causa;
segnatamente:
(i) il fabbricato di cui al foglio 30, mappale 864, e il terreno di cui al foglio 30, mappale 899, sono intestati a , , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_4 CP_5
(mentre è intestata all'attrice e a defunto coniuge e dante causa di , Per_1 Parte_1 nonché ai comuni figli , e anch'essi succeduti al CP_1 CP_2 Controparte_3
padre, la proprietà superficiaria dell'edificio); (ii) il terreno censito al foglio 30, mappale 3217, è intestato a , , , , (quest'ultimo deceduto CP_10 CP_11 Parte_2 Parte_3 CP_13
e a cui sono succeduti la moglie, anch'ella non più in vita, e i figli , Parte_4 Parte_5
, e , tutti citati), e (gli ultimi Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_14 CP_15
due deceduti senza legittimari e autori per causa di morte soltanto dei comuni germani, tutti ritualmente convenuti); (iii) il terreno censito al foglio 30, mappale 329, ha quale nuda proprietaria e quale usufruttuaria (iv) il terreno censito al foglio 30, mappale Parte_9 Parte_10
330, è intestato alla defunta , a cui sono succeduti, mortis causa, i figli e Persona_2 Parte_11 [...]
. CP_12
Inoltre, non risulta che siano state eseguite trascrizioni, in favore di terzi creditori, contro i formali intestatari dei beni, sicché, essendo il compendio libero da garanzie reali, il contraddittorio è, anche sotto tale profilo, integro.
5. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto di citazione hanno trovato riscontro, oltre che nelle risposte del convenuto all'interrogatorio formale, in quanto CP_1
riferito dai testimoni – tutti personalmente indifferenti agli esiti del processo – Testimone_1 Tes_2
e le cui dichiarazioni, rese all'udienza del 29.01.2024, sono pienamente
[...] Testimone_3
credibili, poiché intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine.
I testimoni, esaminate le foto dei luoghi, hanno dichiarato, per conoscenza diretta, che da oltre vent'anni (precisamente, dal 1990), ha la materiale disponibilità del compendio Parte_1
~ 2 ~ oggetto della domanda, che, anche con l'ausilio del defunto marito, ha utilizzato, quanto ai terreni, per piantarvi alberi da frutto, manutenuti con regolare potatura, per la raccolta delle olive e della frutta e per la realizzazione di un orto (periodicamente arato e irrigato), nonché, con riguardo al fabbricato
(da lei fatto costruire), per il ricovero degli attrezzi.
6. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
6.1. Quanto al corpus possidendi, il compendio oggetto della domanda – che è quello indicato nelle mappe, nelle fotografie e nelle visure allegate all'atto di citazione – è stato correttamente identificato dai testimoni.
6.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – di diretto sfruttamento – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, da oltre vent'anni, il compendio immobiliare sito in Terralba censito nel N.C.T. al foglio
30, mappali 899, 317, 329 e 330, con annesso fabbricato censito nel N.C.E.U. al foglio 30, mappale
864, è stato utilizzato in via esclusiva da . Parte_1
6.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che tutti i testimoni escussi hanno riconosciuto in la persona che da oltre vent'anni Parte_1
utilizza, con esclusione di terzi, gli immobili oggetto della domanda.
7. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni dei testimoni, oltre che dalle risposte del convenuto CP_1 all'interrogatorio formale, che , da oltre vent'anni, possiede uti dominus, Parte_1
pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente il compendio oggetto della domanda, deve ritenersi che la stessa, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., ne abbia acquistato la proprietà a titolo originario.
8. Poiché dalla mancata costituzione in giudizio può dedursi la volontà dei convenuti di non opporsi all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ) ha acquistato Parte_1 C.F._1
per usucapione la proprietà del compendio immobiliare, ubicato nel Comune di Terralba, censito nel N.C.T. al foglio 30, mappali 899, 317, 329 e 330, con annesso fabbricato censito nel
N.C.E.U. al foglio 30, mappale 864;
2) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 20.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 3 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1425 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Giuseppe Contini, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. , CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6
(c.f. ), (c.f. CP_6 C.F._7 CP_7
), (c.f. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 [...]
(c.f. ), (c.f. , CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._12 Parte_2 C.F._13 [...]
(c.f. , (c.f. , Pt_3 C.F._14 Parte_4 C.F._15
(c.f. ), (c.f. , Parte_5 C.F._16 Parte_6 C.F._17
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._18 Parte_8
), (c.f. ), C.F._19 Parte_9 C.F._20 Parte_10
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._21 Parte_11 C.F._22 [...]
(c.f. , CP_12 C.F._23
convenuti contumaci
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, al fine di sentire dichiarare l'acquisto, in proprio favore, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., del terreno ubicato in Terralba, censito nel N.C.T. al foglio 30, mappali 899, 317, 329 e 330, con annesso fabbricato censito nel
~ 1 ~ N.C.E.U. al foglio 30, mappale 864, ha convenuto in giudizio i formali intestatari Parte_1
– anche per successione a causa di morte – dei beni oggetto della domanda, che ha affermato di avere posseduto uti dominus, pubblicamente, pacificamente e senza soluzione di continuità per oltre vent'anni.
2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 05.06.2023.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e per interpello.
§§§
4. Con riguardo ai soggetti chiamati a partecipare al processo, giova premettere che, dall'analisi dei documenti depositati in atti (segnatamente, visure catastali e di ispezione ipotecaria e certificati storici di famiglia), il compendio immobiliare di cui l'attrice ha chiesto che, in proprio favore, fosse dichiarata l'usucapione risulta formalmente intestato ai convenuti o ai loro danti causa;
segnatamente:
(i) il fabbricato di cui al foglio 30, mappale 864, e il terreno di cui al foglio 30, mappale 899, sono intestati a , , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_4 CP_5
(mentre è intestata all'attrice e a defunto coniuge e dante causa di , Per_1 Parte_1 nonché ai comuni figli , e anch'essi succeduti al CP_1 CP_2 Controparte_3
padre, la proprietà superficiaria dell'edificio); (ii) il terreno censito al foglio 30, mappale 3217, è intestato a , , , , (quest'ultimo deceduto CP_10 CP_11 Parte_2 Parte_3 CP_13
e a cui sono succeduti la moglie, anch'ella non più in vita, e i figli , Parte_4 Parte_5
, e , tutti citati), e (gli ultimi Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_14 CP_15
due deceduti senza legittimari e autori per causa di morte soltanto dei comuni germani, tutti ritualmente convenuti); (iii) il terreno censito al foglio 30, mappale 329, ha quale nuda proprietaria e quale usufruttuaria (iv) il terreno censito al foglio 30, mappale Parte_9 Parte_10
330, è intestato alla defunta , a cui sono succeduti, mortis causa, i figli e Persona_2 Parte_11 [...]
. CP_12
Inoltre, non risulta che siano state eseguite trascrizioni, in favore di terzi creditori, contro i formali intestatari dei beni, sicché, essendo il compendio libero da garanzie reali, il contraddittorio è, anche sotto tale profilo, integro.
5. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto di citazione hanno trovato riscontro, oltre che nelle risposte del convenuto all'interrogatorio formale, in quanto CP_1
riferito dai testimoni – tutti personalmente indifferenti agli esiti del processo – Testimone_1 Tes_2
e le cui dichiarazioni, rese all'udienza del 29.01.2024, sono pienamente
[...] Testimone_3
credibili, poiché intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine.
I testimoni, esaminate le foto dei luoghi, hanno dichiarato, per conoscenza diretta, che da oltre vent'anni (precisamente, dal 1990), ha la materiale disponibilità del compendio Parte_1
~ 2 ~ oggetto della domanda, che, anche con l'ausilio del defunto marito, ha utilizzato, quanto ai terreni, per piantarvi alberi da frutto, manutenuti con regolare potatura, per la raccolta delle olive e della frutta e per la realizzazione di un orto (periodicamente arato e irrigato), nonché, con riguardo al fabbricato
(da lei fatto costruire), per il ricovero degli attrezzi.
6. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
6.1. Quanto al corpus possidendi, il compendio oggetto della domanda – che è quello indicato nelle mappe, nelle fotografie e nelle visure allegate all'atto di citazione – è stato correttamente identificato dai testimoni.
6.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – di diretto sfruttamento – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, da oltre vent'anni, il compendio immobiliare sito in Terralba censito nel N.C.T. al foglio
30, mappali 899, 317, 329 e 330, con annesso fabbricato censito nel N.C.E.U. al foglio 30, mappale
864, è stato utilizzato in via esclusiva da . Parte_1
6.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che tutti i testimoni escussi hanno riconosciuto in la persona che da oltre vent'anni Parte_1
utilizza, con esclusione di terzi, gli immobili oggetto della domanda.
7. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni dei testimoni, oltre che dalle risposte del convenuto CP_1 all'interrogatorio formale, che , da oltre vent'anni, possiede uti dominus, Parte_1
pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente il compendio oggetto della domanda, deve ritenersi che la stessa, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., ne abbia acquistato la proprietà a titolo originario.
8. Poiché dalla mancata costituzione in giudizio può dedursi la volontà dei convenuti di non opporsi all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ) ha acquistato Parte_1 C.F._1
per usucapione la proprietà del compendio immobiliare, ubicato nel Comune di Terralba, censito nel N.C.T. al foglio 30, mappali 899, 317, 329 e 330, con annesso fabbricato censito nel
N.C.E.U. al foglio 30, mappale 864;
2) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 20.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 3 ~