Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 645 /2024 promossa da:
in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. e P.I.: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Musenga ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_2
studio in San Lazzaro di Savena (BO), Via Bonavia n. 8 in forza di procura alle liti in atti , con domicilio digitale all'indirizzopec: Email_1
RECLAMANTE contro in persona del legale rappresentante, P.IVA: rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_2
Luca Turrin del foro di Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone,
Piazza XX Settembre n.21, giusta procura in atti
RECLAMATO
Contro
( ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Maccarone Controparte_4 C.F._1
con domicilio telematico all'indirizzo PEC - ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Perugia Via Fani n.14, giusta procura in atti pagina 1 di 5
(già , in persona del Curatore Controparte_5 Controparte_2
RECLAMATO-CONTUMACE
E nei confronti di
PM in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Tiziana Cugini
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
avente ad
OGGETTO
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di
Perugia N. 61/2024 del 7.10.24 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 contesta l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Perugia con sentenza n. 61/2024 pubbl. il 07/10/2024, deduce l'assenza dello stato di insolvenza in quanto la società reclamante aveva provveduto a convertire la propria produzione dalla realizzazione di generatori a media e bassa tensione a quella di generatori ad alta tensione, concludendo importanti contratti con ENEL che avrebbero portato, nel giro di breve tempo, a numerose e cospicue commesse;
in vista della conversione della produzione, la società aveva quindi diminuito l'originaria produzione di trasformatori a bassa tensione e ciò aveva cagionato una crisi di liquidità meramente provvisoria;
con l'inizio delle commesse da parte di ENEL l'odierna reclamante avrebbe potuto generare un flusso di incassi idoneo a fronteggiare le esposizioni debitorie, circostanze, queste, non considerate dal Tribunale. Inoltre la reclamante si duole del fatto che la sentenza impugnata non tiene conto del patrimonio immobiliare della reclamante, stimato da un esperto nel pagina 2 di 5 settore immobiliare in oltre 2.000.000,00 Euro;
il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto tale compendio, limitandosi ad osservare che non sarebbe stato provato se tale bene fosse libero da iscrizioni ipotecarie o altri pesi (circostanza per la quale, lamenta la reclamante, sarebbe stato sufficiente effettuare una visura catastale)
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_4 CP_3
Il P.G. ha concluso per il rigetto del reclamo.
La Curatela è rimasta contumace.
••••
Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato.
Infondata appare la contestazione in ordine al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza.
Il Tribunale ha osservato, ampiamente motivando, che la debitrice si trovava in una situazione non di mera difficoltà transeunte, ma di una risalente e persistente incapacità di provvedere al ripianamento delle pendenze, posto che numerosi erano i procedimenti esecutivi mobiliari attivati da (o in cui sono intervenuti) numerosi creditori, uno solo dei quali conclusosi con attribuzioni parziali ai creditori (n.
382/2024; risultavano poi pendenti, continua il Tribunale in motivazione, i procedimenti 421/2024,
880/2024; 902/2024; 1220/2024). Da tali dati Tribunale ha tratto la conseguenza che non fosse predicabile una situazione di transitoria difficoltà, riferibile alla sola esposizione debitoria nei confronti del creditore istante, essendo numerosi e risalenti i debiti, non soddisfatti in sede di esecuzione individuale pur esperita dalle -numerose- parti. La Società ha maturato consistenti debiti bancari, così come ha omesso di corrispondere il salario ai dipendenti, non riuscendo a far fronte neanche al modesto credito della creditrice istante pari ad €.6.457,22.
Il Tribunale ha, poi, tenuto conto sia delle presunte commesse Enel S.p.a. sia del patrimonio immobiliare, osservando che emergono dal bilancio “provvisorio” al 31.12.2023 -all.
7- finanziamenti bancari a medio e lungo termine per oltre due milioni di euro, dunque per importi superiori al presunto patrimonio immobiliare e, sia dei contratti stipulati con l'Enel, rilevando che la parte riferisce unicamente “speranze” di implementazione delle forniture, non sorrette da piani specifici o da documentazione idonea a costituire fondato elemento di riscontro, emergendo allo stato i soli valori
“base” del contratto, assolutamente inidonei a fronteggiare l'entità complessiva della debitoria, risultante dalla stessa documentazione esibita dalla parte.
pagina 3 di 5 Peraltro, i “contratti con ENEL” sono in realtà degli accordi quadro di cui non è nemmeno provato il perfezionamento, in quanto vi erano delle condizioni tra cui la produzione del DURC (art. 22 del contratto), di cui non è noto l'avveramento.
Inoltre, come osservato dal PG, manca del tutto una specifica illustrazione del piano aziendale di riconversione, semplicemente annunciato dalla reclamante, ovvero una specifica delle previsioni di sviluppo e/o ripresa dalla accertata crisi aziendale in dipendenza di queste nuove commesse.
A ciò deve aggiungersi la considerazione, a conferma della condizione di dissesto irreversibile in CP_ considerazione della notevole esposizione debitoria, dei crediti vantati da ed Erario.
Da ultimo non può sottacersi il significato pregnante dell'atto di trasferito in data 8/8/2024 della sede sociale e della cessione dell'intera partecipazione pari al 100% del capitale sociale da parte del socio unico a al prezzo di euro 4.000,00 “in considerazione delle esposizioni debitorie CP_7 Controparte_8
societarie … nonché dall'esistenza di procedure esecutive immobiliari a carico della stessa”.come riportato nell'atto notarile, a testimonianza dell'esiguo valore del patrimonio aziendale, dell'esistenza di procedure esecutive, dell'assenza di possibilità di una concreta ed attuale valorizzazione dei contratti
Enel.
Quanto alla consistenza patrimoniale della società il reclamante non affronta l'argomento speso dal
Tribunale, in merito ai molteplici debiti della reclamante che superano di gran lunga il valore dichiarato del patrimonio immobiliare;
peraltro, risultano pendenti esecuzioni immobiliari come dichiarato nell'atto di trasferimento quote, e il reclamante non ha adempiuto all'onere probatorio della produzione delle visure volte a consentire di verificare l'esistenza di ulteriori iscrizioni pregiudizievoli.
Da ultimo, neanche i pignoramenti tentati hanno consentito ai creditori di recuperare crediti relativamente modesti, a dimostrazione di uno stato di totale assenza di liquidità, che perdura ormai da tempo e deve qualificarsi come irreversibile sia per l'aggressione già intentata dai creditori anche al patrimonio immobiliare, sia per l'assenza di un piano aziendale attuale e concreto, sia per l'assenza di commesse, sia per la dismissione, di fatto, dell'attività con il trasferimento della sede sociale e delle quote a prezzo assai contenuto.
II reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
La reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese in favore delle parti costituite.
Nulla sulle spese rispetto alla Curatela in assenza di costituzione.
pagina 4 di 5 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico della reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-respinge il reclamo;
-condanna la reclamante al pagamento delle spese in favore di e , CP_3 Controparte_4
liquidate in favore di ciascuno in € 3.473 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge;
-spese irripetibili nei confronti della Curatela
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Perugia, 20.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 5 di 5