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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2024, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4843 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in via N. Giustiniani n. 11 82100 NEto Italia presso lo studio dell'Avv.ANTONIO GERARDO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
INGANGI ALESSANDRA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA MICHELE ZANNOTTI, 20 80138 NAPOLI
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/11/2023 Parte_1 conveniva in giudizio e esponendo di essere stata CP_1 CP_2 assunto dalla società resistente, esecutrice dell'appalto affidato a seguito di aggiudicazione al Consorzio Servizi Integrati “C.S.I.”, con inquadramento al livello 2 del CCNL Multiservizi-Sevizi integrati per 36 ore settimanali, quale addetto alle pulizie negli istituti scolastici;
che l'assunzione avveniva a seguito di procedura di cambio d'appalto, in particolare, i dipendenti transitavano dal precedente appaltatore al nuovo soggetto subentrante ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi lett. A): mantenimento di tutti i livelli di occupazione e delle medesime condizioni economiche e normative;
che le ore lavorabili
1 nel mese, con riferimento ad un orario di 36 ore settimanali, erano 156 ciò nondimeno l'azienda non aveva mai retribuito le ore eccedenti e, in alcuni periodi, aveva ridotto le ore lavorative settimanali;
che in data 28.08.2017 l'azienda aveva sottoscritto un accordo ministeriale nel quale tra l'altro si impegnava a mantenere inalterati i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori;
che, nel corso del rapporto non aveva mai ricevuto il pagamento della quattordicesima mensilità e la tredicesima gli era stata corrisposta in misura inferiore al dovuto;
che non aveva percepito il tfr che risultava accantonato solo per
€1.891,02 come risultante dal CU 2020; che aveva azionato procedura monitoria per il pagamento del tfr fino all'anno 2019, ma che il D.I. non ricomprendeva anche quanto spettante a titolo di tredicesima, quattordicesima e tfr 2020 che l'azienda aveva deciso unilateralmente di considerare alcune ore di lavoro come “sospese” con riferimento alle mensilità settembre\ottobre e novembre 2017; che venivano inserite in banca ore, ore non eccedenti l'orario ordinario;
che in busta paga venivano inseriti giorni di ferie mai fruiti;
che non veniva retribuita la festitivà 04.11.2017. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale per aver unilateralmente ridotto l' orario di lavoro, condannare la resistente, per differenze retributive, al pagamento della complessiva somma di €4.889,18 oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento delle con distrazione.
Regolarmente costituita ONroparte_3 eccepiva preliminarmente la prescrizione con riferimento alle retribuzioni 2017. Nel merito l'infondatezza del ricorso e l'erroneità dei conteggi, rilevando che il ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2018, nonché luglio e agosto 2019 era stato in malattia e gli importi andavano conteggiati nei limiti dell'integrazione a carico del datore di lavoro;
che nei conteggi non aveva mai considerato la somma mensile di € 10,56, quale trattenuta sindacale;
che per quasi tutte le mensilità l'importo lordo erogato veniva indicato con un euro in meno;
che che per i mesi di mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e marzo 2018 non venivano contabilizzati i versamenti aggiuntivi effettuati in favore del lavoratore a mezzo bonifico per complessivi € 394,55 netti oltre € 627,00 netti (pari ad € 898,74 lordo come da busta paga), a titolo di 14ª mensilità 2018; che non si era tenuto conto del CP_4
Rilevava il pagamento di somme maggiori a titolo di banca ore;
di Con aver corrisposto le mensilità aggiuntive per l'anno 2019 e che il
2 era comprensivo anche di mensilità aggiuntive. Chiedeva sottrarsi l'importo dell'indennità di mancato preavviso e, tenuto conto di ferie e permessi ROL di cui il ricorrente aveva goduto in più, detti importi, pari rispettivamente a €222,86 e €49,75, andavano compensati;
che nulla era dovuto per maggior tfr né per contribuzione. Concludeva chiedendo dichiarare inammissibile o rigettare del ricorso provvedendo sulle spese. Si costituiva l' , terzo convenuto per il versamento della CP_2 contribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente quanto all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto in atti la diffida in data 28.09.2017 con la quale impugnava l'ordine di servizio del settembre 2017 e la riduzione dell'orario di lavoro. Successivamente, in data 15.02.2018, l'Organizzazione sindacale diffidava, con riferimento a tutti i lavoratori ex LSU ATA NE, Avellino, Parte_2 ON Caserta, l' all'immediata regolarizzazione delle retribuzioni settembre\dicembre 2017. In atti non è presente la notifica ma vi è la ON rispsota del 19.02.2018 in cui si dà atto della ricezione, protocollo n.304\18 del 15.02.2018. Ciò premesso è noto che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti è rimessa al Giudice di merito. Nella specie la diffida del sindacato, pur indicando chiaramente il soggetto obbligato e i termini della pretesa, non indica il soggetto beneficiario della prestazione, mancando in atti, finanche la prova dell'iscrizione del ricorrente alla suddetta organizzazione sindacale. Per tale motivo il primo atto interruttivo è da ravvisarsi nella notifica del ricorso introdutivo del giudizio, con la conseguenza che risultano prescritti i crediti di epoca antecedente al 2018. Ciò premesso, come già precedentemente statuito da questo Giudice con riferimento a controversie di analogo contenuto, la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, rispetto a quello formalizzato nel contratto individuale (part time al 90% 36 ore settimanali distribuite
3 su cinque giorni lavorativi - cfr. contratto, buste paga), appare illegittima.
E', infatti, pacifico che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e conseguentemente corrispondere la retribuzione in misura ridotta.
E tanto in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento contrattuale nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, atteso che, con riferimento a tali contratti, un contraente può opporre il proprio rifiuto ad eseguire la prestazione (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta.
ON Venendo, invece, agli specifici rilievi sollevati da con riferimento al conteggio,
Quanto ai mesi di luglio ed agosto 2018\2019, il ricorrente, dalle buste, risulta in malattia rispèettivamente per 23\22 giorni nei mesi di luglio agosto 2018 e 24\24 giorni nei mesi di luglio\agosto 2019. Ciò nondimeno, anche con riferimento a dette mensilità, sebbene in malattia, permane il diritto del lavoratore a ricevere la medesima retribuzione che avrebbe percepito ove avesse svolto l'attività lavorativa ovvero il pagamento della retribuzione per il maggior numero di ore previste in contratto, che evidentemente esulano dall'importo corrisposto dall' a titolo di malattia e per le quali la CP_2 ON
ha corrisposto solo l'integrazione. Dalle buste paga risulta la detrazione della somma mensile di € 10,56, quale trattenuta sindacale, applicata tutti i mesi. Evidentemente la detrazione risulta già applicata né, per tale ragione, va nuovamente applicata alle differenze retributive richieste. Venendo alla domanda relativa a tredicesima e quattordicesima mensilità, effettivamente nella busta paga di luglio 2018 risulta il pagamento della quattordicesima mensilità, corrisposta nel 2018 nell'importo netto di €627,00 e lordo di €1.019,67, nel 2019 di
€690,00 e €991,09 e a dicembre 2019, della tredicesima 2018 dell'importo netto di €623 e €934,72 lordo, nel 2019 di €706,00 e
€1.028,19. Detti importi sono stati scorporati nel conteggio per
€908,51 a titolo di tredicesima 2018 lorda e €1.027,19\990,09 rispettivamente a titolo tredicesima e quattordicesima 2019, sempre al lordo. Gli importi detratti a titolo di percepito non corrispondono integralmente a quelli indicati in busta paga, sia pure, a volte, con differenze minime.
4 Quanto agli importi di cui ai bonifici prodotti in atti, corrispondono esattamente alle somme di cui alle buste paga di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, compresa tredicesima e quattoredicesima, nonché di gennaio e febbraio 2020. Non sono documentati altri pagamenti.
Dall'ultima busta paga di febbraio 2020, risultano ferie non godute in n.5,70168 giorni e ROL in n.14,06501 ore oltre ad un accantonamento tfr di €435,26 più €105,08 quota anno. Ne consegue che, totalmente infondata, risulta l'eccezione di compensazione per ferie e ROL goduti in eccesso che contrasta con le risultanze delle buste paga prodotte dallo stesso datore e da lui compilate.
Con Quanto al risultano regolarmente detratte le ore relative, mediante sottrazione dall'aimporto dovuto dell'importo percepito, comprensivo anche di tali ore.
Infine quanto alla “ è noto che trattasi di un accumulo di CP_5 ore eccedenti l'orario ordinario, retribuite come lavoro straordinario o fruibili successivamente come riposi compensativi o monetizzate.
Infatti la banca ore è un istituto contrattuale che consiste nell'accantonamento, su di un contoindividuale, di un numero di ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.Si rammenta che l'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce il concetto dinormale orario dilavoro.In particolare: «L'orario normale di lavoro e'fissato in 40 ore settimanali. I contratticollettivi di lavoro possono stabilire ai fini contrattuali una durata minore e riferire l'orarionormale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno».Le ore eccedenti il normale orario di lavoro sono, in genere, ore di lavoro straordinario,ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003.Il 5° comma dell'art. 5 del medesimo decreto consente alla contrattazione collettiva di disporre, in termini alternativi od aggiuntivi alla maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario, che i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi, mediante la costituzione della banca ore.Tale istituto costituisce, dunque, una forma di flessibilizzazione dell'orario, che consente al lavoratore di accantonare, su di un conto individuale, le ore prestate oltre le 40 settimanali (o il diverso limite contrattualmente previsto) e di utilizzarle, in un momento successivo,come riposi aggiuntivi.
5 Nella specie la nelle buste paga esibite, indica “anticipo CP_1 banca ore”, a fronte di un orario complessivo mensile da un minimo di 65 ad un massimo di 165 ovvero sempre inferiore all'orario contrattuale ordinario.
Ne consegue che l'inserimento di un numero variabile di ore mensile in appare del tutto illegittimo. CP_5
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, dev'essere dichiarata la illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e la condannata al risarcimento del danno, CP_1 commisurato alla differenza fra la retribuzione dovuta per un orario di 36 ore settimanali e quella effettivamente erogata nonchè al pagamento della residua tredicesima e quattordicesima mensilità oltre tfr per il 2020 (stante l'azione monitoria già spiegata per il resto), calcolato sull'orario di 36 ore settimanali per complessivi €4.367,88. Detto importo, contrariamente a quanto sostenuto nelle note d'udienza ON dalla , non è maggiore di quello richeisto nel ricorso intrdoduttivo ma inferiore di circa €100,00, come del resto risulta dalle stesse note. Da tale somma risulta già detratto l'importo dell'indennità di preavviso, posto che, come documentato in atti, il ricorrente si dimetteva il 29.02.2020, con comunicazione del 28.02.2020. Detta indennità, per gg.7, dev'essere quantificata in €616,75. A tali somme si aggiungono interessi e rivalutazione dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo. ON
dev'essere, altresì, condannata alla regolarizzazione contributiva in favore dell . CP_2
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale con riduzione stante la serialità della controversia. Spese compensate nei confronti dell' , terzo evocato in giudizio CP_2 per il versamento della contribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 36 ore settimanali a decorrere dall'1.09.2017 e
6 l'illegittimità della riduzione oraria unilaterale posta in essere dalla CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di di Parte_1 percepire in relazione al rapporto di lavoro di cui al punto 1 una retribuzione commisurata a un orario di 36 ore settimanali e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno, CP_1 commisurato alla differenza fra la retribuzione dovuta per un orario di 36 ore settimanali e quella effettivamente erogata, detratta l'indennità di mancato preavviso, quantificato in
€4.367,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi
[...]
€1.124,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; 4) Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
NE , 05.11.2024 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
7
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4843 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in via N. Giustiniani n. 11 82100 NEto Italia presso lo studio dell'Avv.ANTONIO GERARDO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
INGANGI ALESSANDRA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA MICHELE ZANNOTTI, 20 80138 NAPOLI
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/11/2023 Parte_1 conveniva in giudizio e esponendo di essere stata CP_1 CP_2 assunto dalla società resistente, esecutrice dell'appalto affidato a seguito di aggiudicazione al Consorzio Servizi Integrati “C.S.I.”, con inquadramento al livello 2 del CCNL Multiservizi-Sevizi integrati per 36 ore settimanali, quale addetto alle pulizie negli istituti scolastici;
che l'assunzione avveniva a seguito di procedura di cambio d'appalto, in particolare, i dipendenti transitavano dal precedente appaltatore al nuovo soggetto subentrante ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi lett. A): mantenimento di tutti i livelli di occupazione e delle medesime condizioni economiche e normative;
che le ore lavorabili
1 nel mese, con riferimento ad un orario di 36 ore settimanali, erano 156 ciò nondimeno l'azienda non aveva mai retribuito le ore eccedenti e, in alcuni periodi, aveva ridotto le ore lavorative settimanali;
che in data 28.08.2017 l'azienda aveva sottoscritto un accordo ministeriale nel quale tra l'altro si impegnava a mantenere inalterati i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori;
che, nel corso del rapporto non aveva mai ricevuto il pagamento della quattordicesima mensilità e la tredicesima gli era stata corrisposta in misura inferiore al dovuto;
che non aveva percepito il tfr che risultava accantonato solo per
€1.891,02 come risultante dal CU 2020; che aveva azionato procedura monitoria per il pagamento del tfr fino all'anno 2019, ma che il D.I. non ricomprendeva anche quanto spettante a titolo di tredicesima, quattordicesima e tfr 2020 che l'azienda aveva deciso unilateralmente di considerare alcune ore di lavoro come “sospese” con riferimento alle mensilità settembre\ottobre e novembre 2017; che venivano inserite in banca ore, ore non eccedenti l'orario ordinario;
che in busta paga venivano inseriti giorni di ferie mai fruiti;
che non veniva retribuita la festitivà 04.11.2017. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale per aver unilateralmente ridotto l' orario di lavoro, condannare la resistente, per differenze retributive, al pagamento della complessiva somma di €4.889,18 oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento delle con distrazione.
Regolarmente costituita ONroparte_3 eccepiva preliminarmente la prescrizione con riferimento alle retribuzioni 2017. Nel merito l'infondatezza del ricorso e l'erroneità dei conteggi, rilevando che il ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2018, nonché luglio e agosto 2019 era stato in malattia e gli importi andavano conteggiati nei limiti dell'integrazione a carico del datore di lavoro;
che nei conteggi non aveva mai considerato la somma mensile di € 10,56, quale trattenuta sindacale;
che per quasi tutte le mensilità l'importo lordo erogato veniva indicato con un euro in meno;
che che per i mesi di mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e marzo 2018 non venivano contabilizzati i versamenti aggiuntivi effettuati in favore del lavoratore a mezzo bonifico per complessivi € 394,55 netti oltre € 627,00 netti (pari ad € 898,74 lordo come da busta paga), a titolo di 14ª mensilità 2018; che non si era tenuto conto del CP_4
Rilevava il pagamento di somme maggiori a titolo di banca ore;
di Con aver corrisposto le mensilità aggiuntive per l'anno 2019 e che il
2 era comprensivo anche di mensilità aggiuntive. Chiedeva sottrarsi l'importo dell'indennità di mancato preavviso e, tenuto conto di ferie e permessi ROL di cui il ricorrente aveva goduto in più, detti importi, pari rispettivamente a €222,86 e €49,75, andavano compensati;
che nulla era dovuto per maggior tfr né per contribuzione. Concludeva chiedendo dichiarare inammissibile o rigettare del ricorso provvedendo sulle spese. Si costituiva l' , terzo convenuto per il versamento della CP_2 contribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente quanto all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto in atti la diffida in data 28.09.2017 con la quale impugnava l'ordine di servizio del settembre 2017 e la riduzione dell'orario di lavoro. Successivamente, in data 15.02.2018, l'Organizzazione sindacale diffidava, con riferimento a tutti i lavoratori ex LSU ATA NE, Avellino, Parte_2 ON Caserta, l' all'immediata regolarizzazione delle retribuzioni settembre\dicembre 2017. In atti non è presente la notifica ma vi è la ON rispsota del 19.02.2018 in cui si dà atto della ricezione, protocollo n.304\18 del 15.02.2018. Ciò premesso è noto che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti è rimessa al Giudice di merito. Nella specie la diffida del sindacato, pur indicando chiaramente il soggetto obbligato e i termini della pretesa, non indica il soggetto beneficiario della prestazione, mancando in atti, finanche la prova dell'iscrizione del ricorrente alla suddetta organizzazione sindacale. Per tale motivo il primo atto interruttivo è da ravvisarsi nella notifica del ricorso introdutivo del giudizio, con la conseguenza che risultano prescritti i crediti di epoca antecedente al 2018. Ciò premesso, come già precedentemente statuito da questo Giudice con riferimento a controversie di analogo contenuto, la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, rispetto a quello formalizzato nel contratto individuale (part time al 90% 36 ore settimanali distribuite
3 su cinque giorni lavorativi - cfr. contratto, buste paga), appare illegittima.
E', infatti, pacifico che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e conseguentemente corrispondere la retribuzione in misura ridotta.
E tanto in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento contrattuale nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, atteso che, con riferimento a tali contratti, un contraente può opporre il proprio rifiuto ad eseguire la prestazione (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta.
ON Venendo, invece, agli specifici rilievi sollevati da con riferimento al conteggio,
Quanto ai mesi di luglio ed agosto 2018\2019, il ricorrente, dalle buste, risulta in malattia rispèettivamente per 23\22 giorni nei mesi di luglio agosto 2018 e 24\24 giorni nei mesi di luglio\agosto 2019. Ciò nondimeno, anche con riferimento a dette mensilità, sebbene in malattia, permane il diritto del lavoratore a ricevere la medesima retribuzione che avrebbe percepito ove avesse svolto l'attività lavorativa ovvero il pagamento della retribuzione per il maggior numero di ore previste in contratto, che evidentemente esulano dall'importo corrisposto dall' a titolo di malattia e per le quali la CP_2 ON
ha corrisposto solo l'integrazione. Dalle buste paga risulta la detrazione della somma mensile di € 10,56, quale trattenuta sindacale, applicata tutti i mesi. Evidentemente la detrazione risulta già applicata né, per tale ragione, va nuovamente applicata alle differenze retributive richieste. Venendo alla domanda relativa a tredicesima e quattordicesima mensilità, effettivamente nella busta paga di luglio 2018 risulta il pagamento della quattordicesima mensilità, corrisposta nel 2018 nell'importo netto di €627,00 e lordo di €1.019,67, nel 2019 di
€690,00 e €991,09 e a dicembre 2019, della tredicesima 2018 dell'importo netto di €623 e €934,72 lordo, nel 2019 di €706,00 e
€1.028,19. Detti importi sono stati scorporati nel conteggio per
€908,51 a titolo di tredicesima 2018 lorda e €1.027,19\990,09 rispettivamente a titolo tredicesima e quattordicesima 2019, sempre al lordo. Gli importi detratti a titolo di percepito non corrispondono integralmente a quelli indicati in busta paga, sia pure, a volte, con differenze minime.
4 Quanto agli importi di cui ai bonifici prodotti in atti, corrispondono esattamente alle somme di cui alle buste paga di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, compresa tredicesima e quattoredicesima, nonché di gennaio e febbraio 2020. Non sono documentati altri pagamenti.
Dall'ultima busta paga di febbraio 2020, risultano ferie non godute in n.5,70168 giorni e ROL in n.14,06501 ore oltre ad un accantonamento tfr di €435,26 più €105,08 quota anno. Ne consegue che, totalmente infondata, risulta l'eccezione di compensazione per ferie e ROL goduti in eccesso che contrasta con le risultanze delle buste paga prodotte dallo stesso datore e da lui compilate.
Con Quanto al risultano regolarmente detratte le ore relative, mediante sottrazione dall'aimporto dovuto dell'importo percepito, comprensivo anche di tali ore.
Infine quanto alla “ è noto che trattasi di un accumulo di CP_5 ore eccedenti l'orario ordinario, retribuite come lavoro straordinario o fruibili successivamente come riposi compensativi o monetizzate.
Infatti la banca ore è un istituto contrattuale che consiste nell'accantonamento, su di un contoindividuale, di un numero di ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.Si rammenta che l'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce il concetto dinormale orario dilavoro.In particolare: «L'orario normale di lavoro e'fissato in 40 ore settimanali. I contratticollettivi di lavoro possono stabilire ai fini contrattuali una durata minore e riferire l'orarionormale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno».Le ore eccedenti il normale orario di lavoro sono, in genere, ore di lavoro straordinario,ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003.Il 5° comma dell'art. 5 del medesimo decreto consente alla contrattazione collettiva di disporre, in termini alternativi od aggiuntivi alla maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario, che i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi, mediante la costituzione della banca ore.Tale istituto costituisce, dunque, una forma di flessibilizzazione dell'orario, che consente al lavoratore di accantonare, su di un conto individuale, le ore prestate oltre le 40 settimanali (o il diverso limite contrattualmente previsto) e di utilizzarle, in un momento successivo,come riposi aggiuntivi.
5 Nella specie la nelle buste paga esibite, indica “anticipo CP_1 banca ore”, a fronte di un orario complessivo mensile da un minimo di 65 ad un massimo di 165 ovvero sempre inferiore all'orario contrattuale ordinario.
Ne consegue che l'inserimento di un numero variabile di ore mensile in appare del tutto illegittimo. CP_5
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, dev'essere dichiarata la illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e la condannata al risarcimento del danno, CP_1 commisurato alla differenza fra la retribuzione dovuta per un orario di 36 ore settimanali e quella effettivamente erogata nonchè al pagamento della residua tredicesima e quattordicesima mensilità oltre tfr per il 2020 (stante l'azione monitoria già spiegata per il resto), calcolato sull'orario di 36 ore settimanali per complessivi €4.367,88. Detto importo, contrariamente a quanto sostenuto nelle note d'udienza ON dalla , non è maggiore di quello richeisto nel ricorso intrdoduttivo ma inferiore di circa €100,00, come del resto risulta dalle stesse note. Da tale somma risulta già detratto l'importo dell'indennità di preavviso, posto che, come documentato in atti, il ricorrente si dimetteva il 29.02.2020, con comunicazione del 28.02.2020. Detta indennità, per gg.7, dev'essere quantificata in €616,75. A tali somme si aggiungono interessi e rivalutazione dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo. ON
dev'essere, altresì, condannata alla regolarizzazione contributiva in favore dell . CP_2
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale con riduzione stante la serialità della controversia. Spese compensate nei confronti dell' , terzo evocato in giudizio CP_2 per il versamento della contribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 36 ore settimanali a decorrere dall'1.09.2017 e
6 l'illegittimità della riduzione oraria unilaterale posta in essere dalla CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di di Parte_1 percepire in relazione al rapporto di lavoro di cui al punto 1 una retribuzione commisurata a un orario di 36 ore settimanali e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno, CP_1 commisurato alla differenza fra la retribuzione dovuta per un orario di 36 ore settimanali e quella effettivamente erogata, detratta l'indennità di mancato preavviso, quantificato in
€4.367,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi
[...]
€1.124,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; 4) Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
NE , 05.11.2024 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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