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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/11/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2308/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 30.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2308/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta Parte_1 C.F._1 e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263; RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 08.11.2017, premettendo di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
NC OR – con terreni siti in agro di CA allo Ionio (CS) alla C/da NE “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – nei periodi:
- dal 25.05 al 31.10.2011 per n. 102 giornate lavorative;
- dal 13.03 al 31.12.2012 per n. 102 giornate lavorative;
- dal 17.09 al 31.12.2013 per n. 78 giornate lavorative;
dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, negli anni 2011, 2012 e 2013, alle dipendenze della ditta CE ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
Esaminati gli atti, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano CP_ escussi in favore di parte ricorrente e;
per l' , con Parte_2 Parte_3 provvedimento del 17.04.2025, veniva disposta l'acquisizione del verbale del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017 e contenente le deposizioni dell'ispettore verbalizzante . Testimone_1 Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, gravato altresì dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione del detto ruolo, con conseguente aggravio del lavoro. All'udienza Per_1 del 30.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, per tutte le annualità di cui è causa, parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo CP_ alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 21.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 18.11.2017 (sabato). Il ricorso è stato iscritto in data 08.11.2017; pertanto è tempestivo.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola CE ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo di milioni di euro nel periodo oggetto di ispezione;
2) ha registrato poche fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati esigui;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Pag. 2 di 9 Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da CE ZO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il CE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola CE ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal CE quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del CE, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ CE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di CE ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai
Pag. 3 di 9 soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto CP anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto giudizio analogo contro l' (sul punto:
ha riferito di avere un giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Castrovillari, mentre – Pt_2 Pt_3CP_ escusso in data 14.12.2022 - ha riferito di non avere cause nei confronti dell' , per poi aggiungere di essersi recato presso l'avv. Bisignani al fine di riottenere le giornate precedentemente cancellate). In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per CE Parte_2 ZO, anno 2022. Ho lavorato per CE ZO per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
CP_ solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per CE e per altra azienda (…). L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) Lavoravamo a CA allo ionio, contrada NE: andavamo a RI e Sibari dove il CE aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome
– ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i Persona_2 braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A Contrada Prainette c'è la casa di CE ZO, l'ufficio che è collocato in una casa separata dalla abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. (…) c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio, lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da Crotone. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone (…) nel capannone ci sono le celle frigorifero, i bagni per gli operai ed un'altra linea di produzione per il concentrato ed il cubettato di arance . (…) I terreni di CA di proprietà di CE sono di fianco al Pt_4 capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. (…) al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate, cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero (…) nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a CA (…) negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a RI BR (…). I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatura della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni ed andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a RI. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. (…) L'orario era dalle 7:00 alle 16 con un'ora di pausa. In estate dalle 6:00 alle 14:00 con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. (…) La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli di pomodori, sulle bollette della spesa. La società è sempre di CE ZO. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere nel capannone o in altro terreno. CE ZO ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. c'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La era assunta come Persona_3 Per_3 bracciante, ma svolgeva lavoro di segreteria in ufficio. ci pagava CE in contanti. (…)
[...]
ha lavorato per 2-3 anni dal 2013 al 2016. Sempre nel periodo primavera fino a fine anno Parte_1 per i pomodori. (…)” Il teste ha dichiarato: “(…) attualmente sono disoccupato. In passato ho Parte_3 svolto l'attività di bracciante agricolo per CE ZO nel 2011, 2012 e 2013, dagli inizi di agosto CP_ fino a fine dicembre. Non ho cause nei confronti dell' Non sono mai stato sentito dagli ispettori CP_ dell' Mi hanno cancellato le giornate fatte per CE. Sono andato dall'avv. Bisignani dopo la cancellazione per aver nuovamente le giornate. SC , è di Viggianello anche lei. Parte_1
Pag. 4 di 9 Non siamo parenti. Anche lei ha lavorato per CE ZO nel 2011, 2012 e 2013; ricordo che per questi tre anni la ricorrente la trovavo già in azienda quando iniziavo a lavorare, ma non ricordo il periodo preciso;
anche lei ha lavorato fino a dicembre in questi tre anni. Penso che la ricorrente ha smesso anche lei di lavorare per CE nel 2013. L'azienda di CE era a CA allo Ionio, in contrada NE. Con la ricorrente ci recavamo in azienda con il pullman della SAM, lei saliva a Gallizzi. L'autista era pagavamo noi il biglietto, ma non ricordo il costo. Ricordo che Persona_4 con noi viaggiavano altre persone, ma non so indicare il nome. Ho saputo che il CE cercava manodopera tramite degli amici. Le direttive ce le dava un certo , che aiutava il CE ZO;
Pt_2 sempre questo ci divideva in gruppi di lavoro e ci diceva cosa fare. Il gruppo di lavoro era di Pt_2 sei/otto persone;
a volte capitavamo nello stesso gruppo con la ricorrente. a fine agosto, settembre si raccoglievano i pomodori, che erano già stati piantati in precedenza. Dopo ci occupavamo della zappettatura e della pulizia dei campi, raccoglievamo zucchine e melanzane. A fine anno raccoglievamo i cavoli. C'erano arance e mandarini, ma io non me ne sono mai occupato. Mi occupavo solo degli ortaggi. La ricorrente, quando capitava nel mio stesso gruppo, svolgeva le mie stesse mansioni;
non so di cosa si occupasse quando non lavoravamo insieme. Lavoravamo nello stesso campo, ma era molto esteso. Quando lavoravamo nei terreni vicini andavamo a piedi;
a volte capitava di lavorare in terreni un po' più distanti, dove andavamo o a piedi oppure ci dava un passaggio, a volte con la macchina e Pt_2 a volte con il trattore. Lavoravamo dalle sette fino a mezzogiorno;
c'era un'ora di pausa e dopo lavoravamo dalle due alle tre. Lavoravamo quattro/cinque giorni alla settimana. Io non ho mai lavorato di sabato né nei giorni festivi;
non so se la ricorrente lavorasse anche di sabato. L'orario era sempre uguale nel periodo in cui io ho lavorato. Negli anni in cui ho lavorato, per CE lavoravano molti operai, circa ottanta/cento; non c'erano operai di colore né di altre nazionalità, che io sappia. Venivamo pagati circa quaranta euro al giorno. A me CE ZO dava l'assegno, a volte mi pagava in contanti. Anzi sono sempre stato pagato in contanti. Forse per emozione ho detto assegno prima. Non so come venisse retribuita né a quanto ammontasse la sua retribuzione. Mi Pt_1 consegnava la busta paga, che firmavo. Il pagamento avveniva a fine mese, in un ufficio che si trovava vicino al capannone. Quando arrivavamo in azienda, il pullman ci lasciava in un piazzale;
dovevamo percorrere qualche minuto a piedi e arrivavamo al capannone. Prima del capannone c'era una casa, che sembrava abitata ma non so dire da chi. Il capannone era coperto di lamiera e ai lati era aperto. Nel capannone c'erano i bagni, i trattori, gli attrezzi da lavoro, i muletti. Poco distante dal capannone c'era un ufficio, che non era in muratura;
l'ufficio era di lamiera;
nell'ufficio c'era CE ZO e qualche volta veniva , di solito quando ci andavo io c'erano solo loro. Nei dintorni vedevo delle Pt_2 pecore, ma non so di chi fossero. Non c'erano serre. Sui terreni c'erano mandarini, ma non molti alberi da frutta. Non c'erano arance. Quando pioveva, ci recavamo comunque a lavoro;
se vi era la possibilità lavoravamo, altrimenti rientravamo, ma è capitato poche volte. CE ZO aveva i baffi, all'epoca aveva circa cinquant'anni, non aveva i capelli bianchi. Non so dire se in azienda ci fossero impianti di trasformazione, né che fine facessero i pomodori e gli altri prodotti che raccoglievamo. Non ho visto all'interno del capannone macchinari per la trasformazione dei prodotti.” CP_
3.2. Orbene, i verbali ispettivi sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fanno piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola CE ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Per gli anni in oggetto, emerge quanto di seguito riportato:
- 2011: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.671.404,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 319.991,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES ZO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 2.819,00; − Reddito agrario dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Reddito dominicale dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° nove (9) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature);
Pag. 5 di 9 di cui: Una (1) emessa da azienda conto terzista per lavori di aratura e frangizollatura;
Una (1), soltanto, datata 01/06/2011 con riferimento ai D.D.T. n° 189/A del 19/05/2011 e n° 203/A del 26/05/2011, per acquisto di piantine di pomodori;
Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 31.056,00 (I.V.A. esclusa). Il totale complessivo delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 2.025.270,00”;
- 2012: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 624.913,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 135.506,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES ZO, in quanto, iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 2.874,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.107,00 (in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 976,00; − Fatture di acquisto che ci sono state consegnate pari a n° zero (0) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, non abbia nessuna fattura di acquisto di nessun genere e in particolare di: fertilizzanti, anti-parassitari, semi, piantine, attrezzature, macchine, ecc.); per una spesa complessiva pari ad € 0,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 766.376,00.”;
- 2013: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 843.101,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 184.821,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES ZO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° sei (6) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: • Tre (1), soltanto, per acquisto di piantine di pomodori dalla ditta VE DA (coniuge del Sig. ES ZO) (non ha mai avuto, finora, nessun dipendente assunto); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00.” L'ispettore verbalizzante, inoltre, ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui CP_ terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro e, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la Pt_2 azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada NE – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore
. Quest'ultimo, escusso nel procedimento recante n. R.G. 1996/2017 e le cui dichiarazioni Tes_1 sono state acquisite al presente fascicolo, ha, invece, confermato: “(…) Ho svolto attività ispettiva nei confronti del CE, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da CP_ parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed Per_5 il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al Testimone_2CP_ 2021 altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale,
. Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo Persona_6 fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada NE a CA allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor CE ZO, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali CE conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al CE entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del CE ed il 5% dello stesso CE. Nella ASPOA avevano quote i figli del CE, ed , mi pare. In contrada NE Per_7 Pt_3
Pag. 6 di 9 siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada NE. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con CE ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il CE era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso CE (…). Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il CE dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada NE. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da ES i quali hanno negato di conoscere CE (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. (…) Il terreno di contrada NE era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
Sebbene le anzidette circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, risulta inverosimile che dei terreni nelle condizioni anzidette potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, negli anni precedenti. Ad ogni buon conto, l'istruttoria espletata non è risultata idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze non solo delle dichiarazioni rese dai testi con le risultanze ispettive di cui al verbale, ma altresì tra le dichiarazioni stesse. Emerge chiara, infatti, l'inattendibilità dei testi, avendo gli stessi, in più punti, reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio: alla presenza di alberi da frutto (nella specie: mandarini e arance) sui terreni siti alla c.da NE ( ha riferito che l'agrumeto era in affitto nel Pt_2 Comune di RI Rossano;
ha invece riferito di alberi di mandarini nei terreni ubicati in Pt_3 CA allo Ionio); all'orario di lavoro osservato (per questo cambiava a seconda della stagione, Pt_2 estate o inverno, per era sempre il medesimo, durante tutto l'anno). Le dichiarazioni rese Pt_3 contrastano, altresì, con le deduzioni attoree relative al periodo di lavoro: la ricorrente ha infatti dedotto di aver lavorato nei periodi: maggio/ottobre nel 2011; marzo/dicembre nel 2012; settembre/dicembre nel 2013. Il teste ha, invece, riferito che la ricorrente ha lavorato “per 2-3 anni dal 2013 al 2016” di Pt_2 fatto escludendo che ella avesse lavorato per le altre due annualità oggetto del giudizio (2011 e 2012), mentre il ha riferito che la ricorrente ha lavorato per tutti gli anni sino a dicembre. Pt_3 Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo CP_ stesso CE agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, all'entità della retribuzione. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del CE, emerge quanto segue:
- 2011: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece, anche quasi 300 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per:
Pag. 7 di 9 malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”;
- 2012: “Ne ho avuti fino ad un massimo di circa 120/130, il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle 16,00 del pomeriggio (…), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle ore 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 Con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattie-ferie-permessi- ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blu. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità.”;
- 2013: “ne ho Avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece anche 160 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle ore 05,30/06,00 e fino alle 13,30//14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi- ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blu. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità.”
Pag. 8 di 9 Pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di ES non può ritenersi affatto raggiunta. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso avente ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettati.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
LAGONEGRO, 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 30.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2308/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta Parte_1 C.F._1 e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263; RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 08.11.2017, premettendo di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
NC OR – con terreni siti in agro di CA allo Ionio (CS) alla C/da NE “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – nei periodi:
- dal 25.05 al 31.10.2011 per n. 102 giornate lavorative;
- dal 13.03 al 31.12.2012 per n. 102 giornate lavorative;
- dal 17.09 al 31.12.2013 per n. 78 giornate lavorative;
dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, negli anni 2011, 2012 e 2013, alle dipendenze della ditta CE ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
Esaminati gli atti, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano CP_ escussi in favore di parte ricorrente e;
per l' , con Parte_2 Parte_3 provvedimento del 17.04.2025, veniva disposta l'acquisizione del verbale del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017 e contenente le deposizioni dell'ispettore verbalizzante . Testimone_1 Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, gravato altresì dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione del detto ruolo, con conseguente aggravio del lavoro. All'udienza Per_1 del 30.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, per tutte le annualità di cui è causa, parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo CP_ alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 21.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 18.11.2017 (sabato). Il ricorso è stato iscritto in data 08.11.2017; pertanto è tempestivo.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola CE ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo di milioni di euro nel periodo oggetto di ispezione;
2) ha registrato poche fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati esigui;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Pag. 2 di 9 Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da CE ZO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il CE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola CE ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal CE quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del CE, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ CE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di CE ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai
Pag. 3 di 9 soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto CP anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto giudizio analogo contro l' (sul punto:
ha riferito di avere un giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Castrovillari, mentre – Pt_2 Pt_3CP_ escusso in data 14.12.2022 - ha riferito di non avere cause nei confronti dell' , per poi aggiungere di essersi recato presso l'avv. Bisignani al fine di riottenere le giornate precedentemente cancellate). In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per CE Parte_2 ZO, anno 2022. Ho lavorato per CE ZO per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
CP_ solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per CE e per altra azienda (…). L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) Lavoravamo a CA allo ionio, contrada NE: andavamo a RI e Sibari dove il CE aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome
– ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i Persona_2 braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A Contrada Prainette c'è la casa di CE ZO, l'ufficio che è collocato in una casa separata dalla abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. (…) c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio, lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da Crotone. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone (…) nel capannone ci sono le celle frigorifero, i bagni per gli operai ed un'altra linea di produzione per il concentrato ed il cubettato di arance . (…) I terreni di CA di proprietà di CE sono di fianco al Pt_4 capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. (…) al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate, cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero (…) nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a CA (…) negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a RI BR (…). I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatura della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni ed andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a RI. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. (…) L'orario era dalle 7:00 alle 16 con un'ora di pausa. In estate dalle 6:00 alle 14:00 con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. (…) La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli di pomodori, sulle bollette della spesa. La società è sempre di CE ZO. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere nel capannone o in altro terreno. CE ZO ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. c'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La era assunta come Persona_3 Per_3 bracciante, ma svolgeva lavoro di segreteria in ufficio. ci pagava CE in contanti. (…)
[...]
ha lavorato per 2-3 anni dal 2013 al 2016. Sempre nel periodo primavera fino a fine anno Parte_1 per i pomodori. (…)” Il teste ha dichiarato: “(…) attualmente sono disoccupato. In passato ho Parte_3 svolto l'attività di bracciante agricolo per CE ZO nel 2011, 2012 e 2013, dagli inizi di agosto CP_ fino a fine dicembre. Non ho cause nei confronti dell' Non sono mai stato sentito dagli ispettori CP_ dell' Mi hanno cancellato le giornate fatte per CE. Sono andato dall'avv. Bisignani dopo la cancellazione per aver nuovamente le giornate. SC , è di Viggianello anche lei. Parte_1
Pag. 4 di 9 Non siamo parenti. Anche lei ha lavorato per CE ZO nel 2011, 2012 e 2013; ricordo che per questi tre anni la ricorrente la trovavo già in azienda quando iniziavo a lavorare, ma non ricordo il periodo preciso;
anche lei ha lavorato fino a dicembre in questi tre anni. Penso che la ricorrente ha smesso anche lei di lavorare per CE nel 2013. L'azienda di CE era a CA allo Ionio, in contrada NE. Con la ricorrente ci recavamo in azienda con il pullman della SAM, lei saliva a Gallizzi. L'autista era pagavamo noi il biglietto, ma non ricordo il costo. Ricordo che Persona_4 con noi viaggiavano altre persone, ma non so indicare il nome. Ho saputo che il CE cercava manodopera tramite degli amici. Le direttive ce le dava un certo , che aiutava il CE ZO;
Pt_2 sempre questo ci divideva in gruppi di lavoro e ci diceva cosa fare. Il gruppo di lavoro era di Pt_2 sei/otto persone;
a volte capitavamo nello stesso gruppo con la ricorrente. a fine agosto, settembre si raccoglievano i pomodori, che erano già stati piantati in precedenza. Dopo ci occupavamo della zappettatura e della pulizia dei campi, raccoglievamo zucchine e melanzane. A fine anno raccoglievamo i cavoli. C'erano arance e mandarini, ma io non me ne sono mai occupato. Mi occupavo solo degli ortaggi. La ricorrente, quando capitava nel mio stesso gruppo, svolgeva le mie stesse mansioni;
non so di cosa si occupasse quando non lavoravamo insieme. Lavoravamo nello stesso campo, ma era molto esteso. Quando lavoravamo nei terreni vicini andavamo a piedi;
a volte capitava di lavorare in terreni un po' più distanti, dove andavamo o a piedi oppure ci dava un passaggio, a volte con la macchina e Pt_2 a volte con il trattore. Lavoravamo dalle sette fino a mezzogiorno;
c'era un'ora di pausa e dopo lavoravamo dalle due alle tre. Lavoravamo quattro/cinque giorni alla settimana. Io non ho mai lavorato di sabato né nei giorni festivi;
non so se la ricorrente lavorasse anche di sabato. L'orario era sempre uguale nel periodo in cui io ho lavorato. Negli anni in cui ho lavorato, per CE lavoravano molti operai, circa ottanta/cento; non c'erano operai di colore né di altre nazionalità, che io sappia. Venivamo pagati circa quaranta euro al giorno. A me CE ZO dava l'assegno, a volte mi pagava in contanti. Anzi sono sempre stato pagato in contanti. Forse per emozione ho detto assegno prima. Non so come venisse retribuita né a quanto ammontasse la sua retribuzione. Mi Pt_1 consegnava la busta paga, che firmavo. Il pagamento avveniva a fine mese, in un ufficio che si trovava vicino al capannone. Quando arrivavamo in azienda, il pullman ci lasciava in un piazzale;
dovevamo percorrere qualche minuto a piedi e arrivavamo al capannone. Prima del capannone c'era una casa, che sembrava abitata ma non so dire da chi. Il capannone era coperto di lamiera e ai lati era aperto. Nel capannone c'erano i bagni, i trattori, gli attrezzi da lavoro, i muletti. Poco distante dal capannone c'era un ufficio, che non era in muratura;
l'ufficio era di lamiera;
nell'ufficio c'era CE ZO e qualche volta veniva , di solito quando ci andavo io c'erano solo loro. Nei dintorni vedevo delle Pt_2 pecore, ma non so di chi fossero. Non c'erano serre. Sui terreni c'erano mandarini, ma non molti alberi da frutta. Non c'erano arance. Quando pioveva, ci recavamo comunque a lavoro;
se vi era la possibilità lavoravamo, altrimenti rientravamo, ma è capitato poche volte. CE ZO aveva i baffi, all'epoca aveva circa cinquant'anni, non aveva i capelli bianchi. Non so dire se in azienda ci fossero impianti di trasformazione, né che fine facessero i pomodori e gli altri prodotti che raccoglievamo. Non ho visto all'interno del capannone macchinari per la trasformazione dei prodotti.” CP_
3.2. Orbene, i verbali ispettivi sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fanno piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola CE ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Per gli anni in oggetto, emerge quanto di seguito riportato:
- 2011: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.671.404,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 319.991,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES ZO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 2.819,00; − Reddito agrario dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Reddito dominicale dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° nove (9) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature);
Pag. 5 di 9 di cui: Una (1) emessa da azienda conto terzista per lavori di aratura e frangizollatura;
Una (1), soltanto, datata 01/06/2011 con riferimento ai D.D.T. n° 189/A del 19/05/2011 e n° 203/A del 26/05/2011, per acquisto di piantine di pomodori;
Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 31.056,00 (I.V.A. esclusa). Il totale complessivo delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 2.025.270,00”;
- 2012: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 624.913,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 135.506,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES ZO, in quanto, iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 2.874,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.107,00 (in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 976,00; − Fatture di acquisto che ci sono state consegnate pari a n° zero (0) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, non abbia nessuna fattura di acquisto di nessun genere e in particolare di: fertilizzanti, anti-parassitari, semi, piantine, attrezzature, macchine, ecc.); per una spesa complessiva pari ad € 0,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 766.376,00.”;
- 2013: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 843.101,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 184.821,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. ES ZO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° sei (6) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: • Tre (1), soltanto, per acquisto di piantine di pomodori dalla ditta VE DA (coniuge del Sig. ES ZO) (non ha mai avuto, finora, nessun dipendente assunto); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00.” L'ispettore verbalizzante, inoltre, ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui CP_ terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro e, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la Pt_2 azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada NE – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore
. Quest'ultimo, escusso nel procedimento recante n. R.G. 1996/2017 e le cui dichiarazioni Tes_1 sono state acquisite al presente fascicolo, ha, invece, confermato: “(…) Ho svolto attività ispettiva nei confronti del CE, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da CP_ parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed Per_5 il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al Testimone_2CP_ 2021 altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale,
. Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo Persona_6 fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada NE a CA allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor CE ZO, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali CE conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al CE entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del CE ed il 5% dello stesso CE. Nella ASPOA avevano quote i figli del CE, ed , mi pare. In contrada NE Per_7 Pt_3
Pag. 6 di 9 siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada NE. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con CE ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il CE era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso CE (…). Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il CE dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada NE. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da ES i quali hanno negato di conoscere CE (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. (…) Il terreno di contrada NE era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
Sebbene le anzidette circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, risulta inverosimile che dei terreni nelle condizioni anzidette potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, negli anni precedenti. Ad ogni buon conto, l'istruttoria espletata non è risultata idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze non solo delle dichiarazioni rese dai testi con le risultanze ispettive di cui al verbale, ma altresì tra le dichiarazioni stesse. Emerge chiara, infatti, l'inattendibilità dei testi, avendo gli stessi, in più punti, reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio: alla presenza di alberi da frutto (nella specie: mandarini e arance) sui terreni siti alla c.da NE ( ha riferito che l'agrumeto era in affitto nel Pt_2 Comune di RI Rossano;
ha invece riferito di alberi di mandarini nei terreni ubicati in Pt_3 CA allo Ionio); all'orario di lavoro osservato (per questo cambiava a seconda della stagione, Pt_2 estate o inverno, per era sempre il medesimo, durante tutto l'anno). Le dichiarazioni rese Pt_3 contrastano, altresì, con le deduzioni attoree relative al periodo di lavoro: la ricorrente ha infatti dedotto di aver lavorato nei periodi: maggio/ottobre nel 2011; marzo/dicembre nel 2012; settembre/dicembre nel 2013. Il teste ha, invece, riferito che la ricorrente ha lavorato “per 2-3 anni dal 2013 al 2016” di Pt_2 fatto escludendo che ella avesse lavorato per le altre due annualità oggetto del giudizio (2011 e 2012), mentre il ha riferito che la ricorrente ha lavorato per tutti gli anni sino a dicembre. Pt_3 Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo CP_ stesso CE agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, all'entità della retribuzione. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del CE, emerge quanto segue:
- 2011: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece, anche quasi 300 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per:
Pag. 7 di 9 malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”;
- 2012: “Ne ho avuti fino ad un massimo di circa 120/130, il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle 16,00 del pomeriggio (…), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle ore 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 Con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattie-ferie-permessi- ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blu. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità.”;
- 2013: “ne ho Avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece anche 160 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle ore 05,30/06,00 e fino alle 13,30//14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi- ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blu. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità.”
Pag. 8 di 9 Pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di ES non può ritenersi affatto raggiunta. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso avente ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettati.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
LAGONEGRO, 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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