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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 27.3.24, iscritta al n. 5642/24
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Valentino Brakus
ricorrente contro
e Controparte_1 Controparte_2
resistenti contumaci
premesso
che
- con ricorso depositato il 27.3.24 il Sig. ha chiesto la condanna dei resistenti, Pt_1
il primo quale ex conduttore e la seconda quale garante, al risarcimento dei danni arrecati all'immobile che era stato loro concesso in locazione l'1.1.22, nonché la condanna della sola Sig.ra l pagamento di euro 860 a titolo di risarcimento CP_2
del danno da ritardato rilascio;
- i resistenti, pur essendo stati ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di due testi e nell'espletamento di una C.T.U.
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 6.10.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con la prima domanda l'attore, in qualità di ex locatore, ha chiesto la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni arrecati all'immobile sito in Torino, via Barbania n.
6;
- le condizioni dell'immobile alla data del rilascio sono state confermate in sede testimoniale;
- i danni ascrivibili ai resistenti, che sono venuti meno all'obbligo di restituire il bene nelle condizioni in cui lo avevano ricevuto, sono quantificabili 3.900 più IVA al 22%
per complessivi euro 4.758 già attualizzati, come accertato nella C.T.U. da intendersi qui richiamata, mentre non è risarcibile il lamentato danno all'impianto elettrico del quale non è stato possibile accertare l'esistenza;
- sono inoltre dovuti dai resistenti euro 563,16 corrisposti dal ricorrente al Geom. CP_3
per le verifiche e la relazione tecnica propedeutiche all'instaurazione della causa;
- sono infine dovuti euro 880 corrispondenti ai due canoni di locazione rideterminati in euro 440 ciascuno che il ricorrente non ha potuto conseguire dal nuovo conduttore per la necessità di provvedere al previo ripristino dell'immobile;
- i danni sono conseguentemente liquidabili in euro 6.201,16 (4.758 + 563,16 + 880)
oltre a rivalutazione ed interessi dalla data dei singoli esborsi (su 4.758 + 563,16) e dalla data del lucro cessante (su euro 880) al saldo, trattandosi di obbligazioni di valore;
*
- con la seconda domanda il ricorrente ha chiesto la condanna della sola garante al risarcimento dei danni da tardivo rilascio del bene;
- la documentazione prodotta comprova che il rilascio è avvenuto il 26.1.23, per cui sono dovuti i canoni relativi a tale mensilità e alla precedente mensilità di dicembre
2022 per complessivi euro 800 (euro 400 per 2 canoni, non essendovi prova del pagamento dal ricorrente al condominio degli oneri accessori di euro 30 mensili chiesti in rimborso);
*
- le spese di giudizio seguono la soccombenza dei resistenti;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 500
- fase introduttiva: euro 400
- fase istruttoria: euro 1.200
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.221, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- nei rapporti interni anche le spese di C.T.U. seguono la soccombenza;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna in solido e al risarcimento a Controparte_1 Controparte_2
favore di i euro 6.201,16 oltre a rivalutazione ed interessi come Parte_1
in motivazione;
- condanna al pagamento a favore di i euro Controparte_2 Parte_1
800 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c.;
- condanna in solido e al pagamento a favore Controparte_1 Controparte_2
di elle spese processuali che liquida in complessivi euro 264 per Parte_1
esposti ed euro 3.221 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico solidale di e Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso in Torino il 16 dicembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 27.3.24, iscritta al n. 5642/24
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Valentino Brakus
ricorrente contro
e Controparte_1 Controparte_2
resistenti contumaci
premesso
che
- con ricorso depositato il 27.3.24 il Sig. ha chiesto la condanna dei resistenti, Pt_1
il primo quale ex conduttore e la seconda quale garante, al risarcimento dei danni arrecati all'immobile che era stato loro concesso in locazione l'1.1.22, nonché la condanna della sola Sig.ra l pagamento di euro 860 a titolo di risarcimento CP_2
del danno da ritardato rilascio;
- i resistenti, pur essendo stati ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di due testi e nell'espletamento di una C.T.U.
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 6.10.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con la prima domanda l'attore, in qualità di ex locatore, ha chiesto la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni arrecati all'immobile sito in Torino, via Barbania n.
6;
- le condizioni dell'immobile alla data del rilascio sono state confermate in sede testimoniale;
- i danni ascrivibili ai resistenti, che sono venuti meno all'obbligo di restituire il bene nelle condizioni in cui lo avevano ricevuto, sono quantificabili 3.900 più IVA al 22%
per complessivi euro 4.758 già attualizzati, come accertato nella C.T.U. da intendersi qui richiamata, mentre non è risarcibile il lamentato danno all'impianto elettrico del quale non è stato possibile accertare l'esistenza;
- sono inoltre dovuti dai resistenti euro 563,16 corrisposti dal ricorrente al Geom. CP_3
per le verifiche e la relazione tecnica propedeutiche all'instaurazione della causa;
- sono infine dovuti euro 880 corrispondenti ai due canoni di locazione rideterminati in euro 440 ciascuno che il ricorrente non ha potuto conseguire dal nuovo conduttore per la necessità di provvedere al previo ripristino dell'immobile;
- i danni sono conseguentemente liquidabili in euro 6.201,16 (4.758 + 563,16 + 880)
oltre a rivalutazione ed interessi dalla data dei singoli esborsi (su 4.758 + 563,16) e dalla data del lucro cessante (su euro 880) al saldo, trattandosi di obbligazioni di valore;
*
- con la seconda domanda il ricorrente ha chiesto la condanna della sola garante al risarcimento dei danni da tardivo rilascio del bene;
- la documentazione prodotta comprova che il rilascio è avvenuto il 26.1.23, per cui sono dovuti i canoni relativi a tale mensilità e alla precedente mensilità di dicembre
2022 per complessivi euro 800 (euro 400 per 2 canoni, non essendovi prova del pagamento dal ricorrente al condominio degli oneri accessori di euro 30 mensili chiesti in rimborso);
*
- le spese di giudizio seguono la soccombenza dei resistenti;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 500
- fase introduttiva: euro 400
- fase istruttoria: euro 1.200
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.221, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- nei rapporti interni anche le spese di C.T.U. seguono la soccombenza;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna in solido e al risarcimento a Controparte_1 Controparte_2
favore di i euro 6.201,16 oltre a rivalutazione ed interessi come Parte_1
in motivazione;
- condanna al pagamento a favore di i euro Controparte_2 Parte_1
800 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c.;
- condanna in solido e al pagamento a favore Controparte_1 Controparte_2
di elle spese processuali che liquida in complessivi euro 264 per Parte_1
esposti ed euro 3.221 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico solidale di e Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso in Torino il 16 dicembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)