Articolo 8 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 gennaio 1972
Art. 8.
Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente legge sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura.
Gli onorari notarili e gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari inerenti agli atti indicati nel comma precedente sono ridotti ad un quarto.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1972