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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6714/2017 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 3 ottobre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. COCCIA Vincenzo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Tripoli 40;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- , rappresentata e difesa dall'Avv. DI VINCENZO Valentina ed CP_1
elettivamente domiciliata, presso la medesima negli uffici dell'Avvocatura Regionale
Lazio in Roma, Via Marcantonio Colonna 27;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
PARTE CONVENUTA-contumace
oggetto: pagamento compenso professionale.
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 3 ottobre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 27 novembre 2017 conveniva in giudizio Parte_1 la e il deducendo: CP_1 Controparte_2
a) con decreto del Presidente della Giunta Regionale del n. 1183 del 20 giugno CP_1
del 1994 veniva nominato perito demaniale per la sistemazione degli Usi Civici del
Comune di e e in data 5 agosto 1994 veniva formalizzato CP_2 CP_2
l'incarico con annessa attribuzione dei compiti;
b) al fine di redigere la Relazione Generale sulla qualitas soli procedeva eseguendo ricerche presso tutti gli archivi della Regione , del CP_1 Controparte_2
e quelli di Stato di Latina, Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere
[...]
nonché presso il catasto di Latina ed il Commissariato per gli Usi Civici di Roma. A seguito della lettera della del 3 novembre 1995, l'attore trasmetteva a CP_1
questa, con nota del 2 dicembre 1995, una relazione del lavoro svolto fino a quel momento con i relativi allegati ed in particolare con tutti gli “atti certi” rilevati dai suddetti archivi. Inoltre con nota del 28 settembre 1996 l'attore depositava al protocollo comunale il Piano del lavoro ed il relativo Piano Economico;
c) Con nota del 11 aprile 2000 la chiedeva all'attore di fornire attraverso CP_1
probante documentazione le motivazioni circa il ritardo nell'adempimento del lavoro e quest'ultimo in risposta alla predetta nota depositava, in data 27 aprile
2000, al n. 0965 di protocollo della , la bozza di Relazione Generale, CP_1 completa della documentazione relativa agli “atti storici” rilevati dagli archivi menzionati in precedenza;
d) a seguito di convocazione della , a mezzo nota n. 4329 del 31 ottobre CP_1
2000, tra il , attraverso i rappresentanti presenti Controparte_2 all'incontro del 23 novembre 2000 si stabiliva che l'attore avrebbe dovuto procedere allo svolgimento del lavoro in essere seppur limitando i relativi costi. Pertanto, in data 21 settembre 2001 comunicava al Comune di e il nuovo CP_2 CP_2 piano di lavoro ed il relativo piano economico con una previsione di spesa significativamente ridotta rispetto a quanto determinato nel primo piano economico. A seguito di nota della del 23 luglio 2003, n. 71181 CP_1 trasmetteva, a mezzo raccomandata del 14 novembre 2003, alla stessa ed al CP_1
una relazione sulle operazioni demaniali in itinere evidenziando, tra CP_2
l'altro, che, causa inaccessibilità dell'Archivio del Commissariato per gli Usi Civici di Roma, in forza della Direttiva Commissariale n. 938/bis del 7 ottobre 1996, le indagini peritali sul demanio collettivo in corso avevano subito un significativo rallentamento;
e) con nota n. 135720 del 29 luglio 2009 la , comunicava al Geom. CP_1
l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico di Perito Demaniale. Pt_1
L'attore a sua volta, a seguito della predetta comunicazione, inviava alla CP_1
, con nota racc. a/r del 24 settembre 2009 un riassunto di tutte le operazioni
[...]
demaniali svolte e concluse, redigendo e trasmettendo successivamente, in data 31 maggio 2012, la Relazione Generale che riassumeva le precedenti, seppur di nuovo aggiornata, corredata dalla richiesta di espressione del parere di congruità allegata alla nota spese. In data 4 settembre 2012 la comunicava all'attore che, CP_1
essendo la Commissione per la gestione dell'Albo dei Periti Demaniali scaduta il 13 aprile dello stesso anno, i pareri di congruità richiesti gli sarebbero stati rilasciati non appena il Presidente della Regione avesse provveduto ad insediarla ex CP_1 novo. Nell'inerzia della nel ricostituire ed insediare la suddetta CP_1
commissione, l'attore richiedeva alla stessa il pagamento delle spese e degli CP_1
onorari per il lavoro eseguito. A tale richiesta la forniva riscontro con CP_1 la nota del 26 agosto 2014 con la quale ribadiva che sulla base del disposto dell'art. 13 della L. R. 8/1986 le spese e gli onorari dovuti al Perito Demaniale, seppur nominato dal Presidente della erano da attribuire agli Enti per i quali le CP_1
operazioni demaniali erano state svolte che, una volta acquisiti gli elaborati e le altre risultanze li omologavano con propria deliberazione e si impegnavano ad erogare la spesa, pertanto, la Direzione Regionale non procedeva al pagamento e consigliava all'attore di trasmettere la documentazione allegata a prova dei lavori svolti anche al Comune interessato ai fini della liquidazione della parcella;
f) l'attore trametteva al , in formato digitale ed Controparte_2
attraverso PEC, tra il 5 e l'8 febbraio 2016, tutta la documentazione già trasmessa alla e in data 10 maggio 2016 il Comune comunicava all'attore che a CP_1 CP_1
seguito del ricevimento della documentazione relativa alle operazioni peritali svolte era in corso l'istruttoria per l'omologazione con apposita deliberazione anche ai fini della relativa erogazione della spesa ed inoltre, che la parcella doveva essere sottoposta al parere di congruità della Commissione per la gestione dell'Albo
Regionale ex L. R. 08/1996. Con comunicazione a mezzo PEC del 17 maggio 2016 chiedeva alla se la stessa avesse proceduto alla ricostituzione della CP_1
Commissione per la Gestione dell'Albo Regionale dei Periti Demaniali e in caso affermativo, se fosse stata esaminata la parcella relativa alle operazioni peritali svolte a beneficio del e su incarico regionale. Tale Controparte_2 CP_2
richiesta veniva disattesa e pertanto riteneva di vantare un credito, per l'attività professionale prestata, pari ad €. 12.842,04 al netto dell'IVA e degli oneri di
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione accogliere la domanda promossa dal Geom.
[...]
e per l'effetto, accertato lo svolgimento della prestazione professionale dal Pt_1 medesimo attore svolta a beneficio del in forza Controparte_3 dell'incarico allo stesso conferito dalla condannare entrambi gli Enti CP_1 convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva netta di €. 12.842,04; in subordine e nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sussistente un rapporto di natura contrattuale inter partes, previo accertamento della responsabilità precontrattuale dei suddetti Enti, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo su quantificato a titolo di risarcimento del danno;
in via ulteriormente gradata, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art 2041 c.c condannare gli Enti medesimi, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore dell'indennità prevista dallo stesso articolo nella misura che sarà ritenuta come dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
importi, in ogni caso, gravati della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data delle lettere di messa in mora e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Con comparsa del 26 gennaio 2018 si costituiva in giudizio la deducendo: CP_1
a) la carenza di legittimazione passiva e l'esclusiva legittimazione del poiché CP_2
in materia di sistemazione di usi civici erano a suo carico ai sensi dell'art 13 della Lr
8/86, le competenze dovute ai periti, agli istruttori e ai tecnici. Il doveva CP_2
pertanto omologare gli elaborati con propria delibera nella quale si impegnava ad erogare la somma richiesta e precedentemente pattuita, previa convenzione.
Conseguentemente la Commissione alla quale il professionista si era rivolto per richiedere un parere di congruità della somma richiesta dal Controparte_2
non avrebbe comunque potuto rilasciare detto parere al tecnico
[...] incaricato ma eventualmente, in assenza di una preventiva convenzione fra le parti avrebbe potuto valutare detta richiesta proveniente dal Comune stesso, con riserva di rinvio al preposto Ordine di appartenenza del tecnico incaricato per le debite valutazioni. Quanto sopra esposto trovava conferma anche nell'art 11 della l.r. 4/88.
Per di più non risultava pervenuta alcuna corrispondenza in linea con il dettato normativo da parte del;
Controparte_2
b) la mancata trasmissione da parte dell'attore degli elaborati determinati nel conferimento d'incarico nel termine indicato nel Verbale di inizio delle attività peritali del decreto di nomina sottoscritto in data 5 agosto 1994, dinanzi all'Assessore Regionale competente, con l'esclusione di una bozza denominata
Bozza o Relazione Generale trasmessa con nota del 26 aprile 2000 la quale non poteva essere utilizzata poiché mancante sia dei riferimenti normativi che cartografici;
c) con nota n. 71181/2003 al fine di razionalizzare le nomine in essere previo invito a concludere le operazioni peritali ancora in itinere, l'attore era stato informato dalla
Regione dell'adozione di un provvedimento di revoca dell'incarico per cui era causa e con determinazione dirigenziale n. 1930/2003 era stato indicato in cinque il numero massimo di incarichi per ciascun professionista debitamente nominato.
Successivamente con decreto del Presidente della Regione n. T0927/2009, il CP_1 geometra veniva poi revocato da vari incarichi tra cui quello per cui era Pt_1
causa e questo trasmetteva richiesta di pagamento solo in data 29 novembre 2012 a distanza di oltre 12 anni dall'invio della bozza con ciò maturando una insanabile prescrizione;
Concludeva pertanto chiedendo: Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, rigettare la domanda avanzata da controparte: in via preliminare per la carenza di legittimazione passiva della in subordine e nel merito perché il credito risulta CP_1
prescritto e comunque non provato.
All'udienza del 20 febbraio 2018 il giudice, rilevato che nessuno risultava costituito per la parte convenuta e vista la notificazione degli atti Controparte_4
introduttivi di causa nei confronti dello stesso depositata telematicamente ad opera di parte attrice in data 27 novembre 2017, ne dichiarava la contumacia, concedeva i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava, in prosieguo, l'udienza del 13 dicembre 2018.
Con memorie 183 comma 6 n.2 del 23 aprile 2018 parte attrice depositava la documentazione di cui ai punti 7/23 dell'indice degli atti e dei documenti indicato nell'atto introduttivo
Con ordinanza del 4 marzo 2019 il Giudice a scioglimento della riserva ammetteva la documentazione depositata e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 1 ottobre 2024 e da parte convenuta in data 20 settembre
2024 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Con memoria conclusionale del 17 ottobre 2024 parte convenuta si CP_1
riportava a quanto dedotto negli atti precedenti così concludendo “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, rigettare la domanda avanzata da controparte:
• in via preliminare per la carenza di legittimazione passiva della , CP_1
• in subordine e nel merito perché il credito risulta prescritto e comunque non provato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e pertanto deve essere accolta.
Deve anzitutto accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della poiché pur avendo la stessa conferito l'incarico all'attore con decreto CP_1
regionale n.1183/94 del 20 giugno 1994 si rileva che, come correttamente evidenziato, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 8/1986, le spese e gli onorari dovuti al Perito
seppur nominato dalla sono a carico dei comuni o delle associazioni Parte_2 CP_1 agrarie beneficiarie interessate all'operazione previa liquidazione dell'Assessore agli usi civici e tale onere era stato riconosciuto dallo stesso convenuto con nota del 21 CP_2
giugno 2012, con la quale comunicava, in risposta alla richiesta di liquidazione spese ed onorari attorea del 25 maggio 2012, che al fine di istruire la pratica era necessaria la trasmissione degli atti relativi all'espletamento dell'incarico.
In merito quindi all'eccezione di prescrizione formulata dalla si rileva che CP_1
l'onere di sollevarla spettava pertanto al legittimato passivo Controparte_2
il quale, al contrario, non si è costituito ed è rimasto contumace. Comunque la
[...] prescrizione non risulta comunque maturata poiché l'attore cessava dall'incarico con decreto del Presidente della Giunta regionale di revoca n.18487 del 6 novembre 2009 richiedendo il pagamento nel 2012 e notificando nel 2017 l'atto introduttivo del giudizio di cui è causa con cui chiedeva condanna al pagamento degli onorari nel pieno rispetto quindi del termine prescrizionale decennale.
Venendo al merito la richiesta di condanna di pagamento del credito da attività professionale formulata dall'attore risulta documentata e sostanzialmente non contestata trattandosi di spettanze professionali reclamate dal professionista, prestatore d'opera intellettuale, al diritto ad un giusto compenso di cui all' art. 2233 cod. civ. . Sul tema la
Suprema Corte ha stabilito che “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista “(Cass. n. 24568 del 2013):
In tal senso emerge chiaramente dagli atti che l'attore abbia assolto pienamente al proprio onere probatorio poiché ha prodotto non solo il decreto di nomina di conferimento dell'incarico poi espletato ma ha trasmesso anche ai due convenuti la documentazione attestante le operazioni peritali svolte durante il periodo non oggetto di specifica contestazione né in ordine all'an ne in ordine al quantum e, tantomeno, di eccezione di inadempimento contrattuale. E' stata prodotta dall'attore in particolare una prima bozza di Relazione Generale in data 27 aprile 2000 e una seconda in data 25 maggio
2012 a seguito del decreto di revoca in corso nel 2009 così osservando quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità la quale specifica che “il creditore che agisca per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr Cass.
Sez. un. n. 13533/2001), quindi anche il professionista che, in caso di dedotto mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda ottenere condanna al pagamento delle spettanze, deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda.
Le spese del giudizio sostenute da parte attrice devono essere poste a carico del
[...]
mentre quelle sostenute dalla devono essere Controparte_2 CP_1
poste a carico di parte attrice secondo il principio della causalità e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 nella misura media considerato che non è stata svolta attività istruttoria
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda nei confronti della per carenza di legittimazione CP_1
passiva;
- accerta e dichiara la responsabilità contrattuale del convenuto Controparte_2
e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma complessiva netta di € 12.842,04;
- condanna il convenuto al pagamento delle Controparte_2
spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 3.397,00 per Parte_1
compensi, in € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge;
condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in € 3.397,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese CP_1
generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 7 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava