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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. LI0042765 2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
12/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Livorno ha proposto Appello avverso la sentenza di cui in premessa.
Nei fatti risulta depositato un accordo conciliativo con compensazione delle spese, sottoscritto da entrambe le parti.
Al riguardo l'Agenzia ha depositato la richiesta di adozione di una pronuncia di estinzione della controversia per avvenuto accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso la Commissione valuta sussistere i presupposti per una pronuncia estintiva di cessazione della materia del contendere.
Visto l'art.46 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione dell'appello per cessata materia del contendere - spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. LI0042765 2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
12/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Livorno ha proposto Appello avverso la sentenza di cui in premessa.
Nei fatti risulta depositato un accordo conciliativo con compensazione delle spese, sottoscritto da entrambe le parti.
Al riguardo l'Agenzia ha depositato la richiesta di adozione di una pronuncia di estinzione della controversia per avvenuto accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso la Commissione valuta sussistere i presupposti per una pronuncia estintiva di cessazione della materia del contendere.
Visto l'art.46 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione dell'appello per cessata materia del contendere - spese compensate