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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15600/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Francesca Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense N. 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79995 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13391/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto ricorso per l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 79995/2024 contenente l'accertamento, per il periodo d'imposta 2019, di maggiore IMU per Euro 1.925,07, oltre interessi e sanzioni per complessivi Euro 2.644,04.
Nelle Controdeduzioni depositate da RO Capitale in data 28/11/2025 è rilevabile il riconoscimento delle ragioni di parte Ricorrente da parte del Comune (“riconosce la bontà delle eccezioni mosse nei confronti dell'Ufficio relativamente agli immobili locati con contratto di concordato ai sensi della legge 431/98”) che conclude chiedendo di “accogliere le doglianze della ricorrente società relativamente alla riduzione d'imposta per unità immobiliari locate a canone concordato, per le quali parte avversa presta acquiescenza, compensando le spese di lite”.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'adesione della Società al regime di canone concordato ex Legge n. 431/1998 e l'evidenza dei singoli contratti di riferimento (con indicazione specifica della data di stipula e della data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) è stata dichiarata a RO Capitale con i documenti depositati in allegato al ricorso introduttivo:
1. Dichiarazione di Variazione IMU 2017 presentata il 02/07/2018, in cui sono riportati gli estremi di detti contratti e della relativa registrazione unitamente alla specifica menzione del canone concordato;
2.
Certificazioni rilasciate dalla sede provinciale di RO dell'associazione proprietari immobiliari “Confabitare” allegate alla suddetta dichiarazione IMU (v. ultimo rigo delle “Annotazioni” nella dichiarazione IMU sub Doc.
5 e attestazioni canone concordato).
La medesima questione dell'applicabilità del regime agevolato per le locazioni in canone concordato (e per i medesimi contratti) aveva già formato oggetto di un contenzioso tributario tra TT e RO
Capitale per l'IMU anno 2017, conclusosi con l'annullamento in autotutela dell'atto da parte dell'ente ed espresso riconoscimento della legittima applicazione della riduzione d'imposta del 25% per le unità concesse in locazione a canone concordato (come da allegati al ricorso).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, accoglie il ricorso come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. NA La Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 350, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15600/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Francesca Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense N. 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79995 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13391/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto ricorso per l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 79995/2024 contenente l'accertamento, per il periodo d'imposta 2019, di maggiore IMU per Euro 1.925,07, oltre interessi e sanzioni per complessivi Euro 2.644,04.
Nelle Controdeduzioni depositate da RO Capitale in data 28/11/2025 è rilevabile il riconoscimento delle ragioni di parte Ricorrente da parte del Comune (“riconosce la bontà delle eccezioni mosse nei confronti dell'Ufficio relativamente agli immobili locati con contratto di concordato ai sensi della legge 431/98”) che conclude chiedendo di “accogliere le doglianze della ricorrente società relativamente alla riduzione d'imposta per unità immobiliari locate a canone concordato, per le quali parte avversa presta acquiescenza, compensando le spese di lite”.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'adesione della Società al regime di canone concordato ex Legge n. 431/1998 e l'evidenza dei singoli contratti di riferimento (con indicazione specifica della data di stipula e della data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) è stata dichiarata a RO Capitale con i documenti depositati in allegato al ricorso introduttivo:
1. Dichiarazione di Variazione IMU 2017 presentata il 02/07/2018, in cui sono riportati gli estremi di detti contratti e della relativa registrazione unitamente alla specifica menzione del canone concordato;
2.
Certificazioni rilasciate dalla sede provinciale di RO dell'associazione proprietari immobiliari “Confabitare” allegate alla suddetta dichiarazione IMU (v. ultimo rigo delle “Annotazioni” nella dichiarazione IMU sub Doc.
5 e attestazioni canone concordato).
La medesima questione dell'applicabilità del regime agevolato per le locazioni in canone concordato (e per i medesimi contratti) aveva già formato oggetto di un contenzioso tributario tra TT e RO
Capitale per l'IMU anno 2017, conclusosi con l'annullamento in autotutela dell'atto da parte dell'ente ed espresso riconoscimento della legittima applicazione della riduzione d'imposta del 25% per le unità concesse in locazione a canone concordato (come da allegati al ricorso).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, accoglie il ricorso come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. NA La Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 350, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.