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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO I SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in primo grado n.
5297/2024 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'Avv. Pietro Paolo Scaligina Parte_1
-Attore-
E
nato a [...] il [...], contumace Controparte_1
-convenuto-
FATTO E DIRITTO
impugnava per revocazione l' ordinanza repertorio n. 3932/2014 emessa dal Tribunale di Parte_1
Taranto in data 10/10/2014 a definizione del giudizio 3708/2014 R.G. con cui era stato risolto il contratto preliminare concluso in data 20/9/2011 tra , e per Parte_2 Parte_3 Controparte_1
inadempimento dei primi due, rifiutatisi di stipulare il contratto definitivo e, quindi, condannati solidalmente a pagare in favore del la somma di euro 12.000,00 quale restituzione del doppo della CP_1
caparra confirmatoria.A fondamento dell'impugnazione deduceva che detta ordinanza era stata frutto di dolo perpetrato dal in danno di esso istante e degli altri eredi di , parti di quel giudizio a CP_1 Parte_2
CP_ seguito del decesso del loro dante causa, in quanto il contratto preliminare prodotto in giudizio dal era stato utilizzato dopo l'apposizione della firma apocrifa di .Chiedeva la revoca Parte_3
dell'ordinanza in data 10/10/2014, la declaratoria di nullità del preliminare in data 10/9/2011 e la condanna del a restituire la somma di euro 12.000,00.Nessuno di costituiva in giudizio per di CP_1 Controparte_1
1 cui veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.In rito, la domanda di revocazione proposta da
[...]
va dichiarata inammissibile.L'art. 323 c.p.c. prevede come mezzo di impugnazione delle sentenze Pt_1
la revocazione.Detto rimedio è esperibile (art. 395 c.p.c. comma 1 nn. 1 e 2), tra le altre ipotesi, se la decisione è effetto di dolo di una delle parti in danno dell'altra o se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza.L'art. 326 c.p.c., in relazione all'art. 325 c.p.c., proprio perché la revocazione è un mezzo di impugnazione, dispone che detto rimedio va esperito entro 30 giorni dalla data in cui è stato scoperto il dolo o la falsità.L'art. 398 comma 2 c.p.c. prevede che la citazione per revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la indicazione del motivo della revocazione e la indicazione delle prova relative al dolo od al falso con la data della scoperta od accertamento.La
indicazione della data della scoperta è elemento essenziale dell'atto di citazione poiché incidente sul controllo circa il rispetto del termine perentorio di impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. (in tal senso Cass. civ. n. 5031/2022).Su colui che propone la revocazione grava, inoltre, l'onere di provare di aver esperito il rimedio nei richiamati termini perentori (in tal senso Cass. civ. n. 20054/2023).Nella specie, il nel proprio atto di citazione (rif. pag. 2), ha dedotto di aver scoperto il dolo, rappresentato Pt_1
dall'utilizzo da parte del di copia del preliminare prodotta nel giudizio n. 3708/2014 R.G. recante la CP_1
falsificazione della firma di , attraverso la consultazione di due perizie calligrafiche redatte Parte_3
per suo conto in data 24/6/2016 ed in data 13/4/2021 ed a seguito delle dichiarazioni rese da Pt_4
in data 6/12/2021.In sostanza la scoperta del dolo risale al più tardi al 6/12/2021, mentre
[...]
l'impugnazione per revocazione risulta proposta con citazione notificata l'11/11/2024.Poichè tra la scoperta del dolo e la proposizione del giudizio di revocazione sono decorsi quasi tre anni risulta violato il termine perentorio previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., con conseguente inammissibilità della revocazione.Va anche rilevato che allorquando il comportamento doloso posto a fondamento dell'azione di revocazione consiste nell'utilizzo di un documento falso ricorre il necessario presupposto, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione, del previo accertamento, in altro giudizio civile o penale e con sentenza passata in giudicato, della falsità del documento (art. 395 comma 1 n. 2 c.p.c.),
falsità che non può essere, dunque, accertata incidenter tantum, nello stesso procedimento di revocazione
(in tal senso Cass. civ. nn. 6028/1995 e 28653/2017).Alla inammissibilità dell'impugnazione per revocazione segue il rigetto delle domande di accertamento della nullità del contratto preliminare e di condanna del a restituire quanto ricevuto a seguito dell'ordinanza qui impugnata che deve ritenersi avente CP_1
2 efficacia di giudicato.Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione e, per l'effetto, rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
2) nulla per le spese.
Taranto 19/9/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO I SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in primo grado n.
5297/2024 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'Avv. Pietro Paolo Scaligina Parte_1
-Attore-
E
nato a [...] il [...], contumace Controparte_1
-convenuto-
FATTO E DIRITTO
impugnava per revocazione l' ordinanza repertorio n. 3932/2014 emessa dal Tribunale di Parte_1
Taranto in data 10/10/2014 a definizione del giudizio 3708/2014 R.G. con cui era stato risolto il contratto preliminare concluso in data 20/9/2011 tra , e per Parte_2 Parte_3 Controparte_1
inadempimento dei primi due, rifiutatisi di stipulare il contratto definitivo e, quindi, condannati solidalmente a pagare in favore del la somma di euro 12.000,00 quale restituzione del doppo della CP_1
caparra confirmatoria.A fondamento dell'impugnazione deduceva che detta ordinanza era stata frutto di dolo perpetrato dal in danno di esso istante e degli altri eredi di , parti di quel giudizio a CP_1 Parte_2
CP_ seguito del decesso del loro dante causa, in quanto il contratto preliminare prodotto in giudizio dal era stato utilizzato dopo l'apposizione della firma apocrifa di .Chiedeva la revoca Parte_3
dell'ordinanza in data 10/10/2014, la declaratoria di nullità del preliminare in data 10/9/2011 e la condanna del a restituire la somma di euro 12.000,00.Nessuno di costituiva in giudizio per di CP_1 Controparte_1
1 cui veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.In rito, la domanda di revocazione proposta da
[...]
va dichiarata inammissibile.L'art. 323 c.p.c. prevede come mezzo di impugnazione delle sentenze Pt_1
la revocazione.Detto rimedio è esperibile (art. 395 c.p.c. comma 1 nn. 1 e 2), tra le altre ipotesi, se la decisione è effetto di dolo di una delle parti in danno dell'altra o se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza.L'art. 326 c.p.c., in relazione all'art. 325 c.p.c., proprio perché la revocazione è un mezzo di impugnazione, dispone che detto rimedio va esperito entro 30 giorni dalla data in cui è stato scoperto il dolo o la falsità.L'art. 398 comma 2 c.p.c. prevede che la citazione per revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la indicazione del motivo della revocazione e la indicazione delle prova relative al dolo od al falso con la data della scoperta od accertamento.La
indicazione della data della scoperta è elemento essenziale dell'atto di citazione poiché incidente sul controllo circa il rispetto del termine perentorio di impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. (in tal senso Cass. civ. n. 5031/2022).Su colui che propone la revocazione grava, inoltre, l'onere di provare di aver esperito il rimedio nei richiamati termini perentori (in tal senso Cass. civ. n. 20054/2023).Nella specie, il nel proprio atto di citazione (rif. pag. 2), ha dedotto di aver scoperto il dolo, rappresentato Pt_1
dall'utilizzo da parte del di copia del preliminare prodotta nel giudizio n. 3708/2014 R.G. recante la CP_1
falsificazione della firma di , attraverso la consultazione di due perizie calligrafiche redatte Parte_3
per suo conto in data 24/6/2016 ed in data 13/4/2021 ed a seguito delle dichiarazioni rese da Pt_4
in data 6/12/2021.In sostanza la scoperta del dolo risale al più tardi al 6/12/2021, mentre
[...]
l'impugnazione per revocazione risulta proposta con citazione notificata l'11/11/2024.Poichè tra la scoperta del dolo e la proposizione del giudizio di revocazione sono decorsi quasi tre anni risulta violato il termine perentorio previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., con conseguente inammissibilità della revocazione.Va anche rilevato che allorquando il comportamento doloso posto a fondamento dell'azione di revocazione consiste nell'utilizzo di un documento falso ricorre il necessario presupposto, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione, del previo accertamento, in altro giudizio civile o penale e con sentenza passata in giudicato, della falsità del documento (art. 395 comma 1 n. 2 c.p.c.),
falsità che non può essere, dunque, accertata incidenter tantum, nello stesso procedimento di revocazione
(in tal senso Cass. civ. nn. 6028/1995 e 28653/2017).Alla inammissibilità dell'impugnazione per revocazione segue il rigetto delle domande di accertamento della nullità del contratto preliminare e di condanna del a restituire quanto ricevuto a seguito dell'ordinanza qui impugnata che deve ritenersi avente CP_1
2 efficacia di giudicato.Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione e, per l'effetto, rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
2) nulla per le spese.
Taranto 19/9/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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