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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6729/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
INSALATA GIULIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
- Dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del CP_1
26.12.2022 con cui l'Istituto richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad
€2.519,51;
- Per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre CP_1 interessi o rivalutazione;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) La Sig.ra riceveva comunicazione del 26.12.2022 con la quale l'Istituto chiedeva la Pt_1 CP_1 restituzione di €2.519,51 asseritamente versati in più dal luglio a dicembre 2020 sulla prestazione
INVCIV n. 07096246.
1 2) Tali somme sarebbero state indebitamente versate per ragioni del tutto imprecisate.
Ha eccepito: (punto A drl ricorso) assoluta genericità delle richieste, stante la mancanza di motivazione (violazione art. 3 l. 241/90) ; violazione della giurisprudenza in materia di indebito assistenziale (punti B e C del ricorso).
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
Il debito in questione nel caso che ci occupa è conseguito al ricalcolo per revoca della maggiorazione sociale, a seguito di mancata comunicazione reddituale.
Non risponde al vero, quindi, quanto affermato in ricorso né può essere equivocata la dizione standard presente del documento TE08 del 26.12.22, dove si dice che “la sua pensione n. 044-410007096246
Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1gennaio 2020, per il periodo dal 07/2020 al 31/12/2020 (v. allegato TE08), sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. In realtà i redditi sono CP_ CP_ stati verificati dall' successivamente, in base a quelli risultanti in ADE ma non dichiarati all'
Il ricalcolo comprende la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
In concreto, quindi, si ribadisce, non c'è stata alcuna comunicazione dei redditi da parte della odierna CP_ ricorrente, tant'è che solo a seguito della detta verifica reddituale dell successiva alla erogazione della prestazione (che, come suddetto, viene erogata in via provvisoria, salve verifiche) si potuto accertare incrociando i dati con quelli di agenzia delle entrate, l'insussistenza del diritto!
1. In primo luogo, va fatto presente che nessuna violazione della legge 241/1990 rileva nel caso di specie. Trattandosi di giudizio sul rapporto e non sull'atto non vi sono margini per la valorizzazione della disciplina sul procedimento amministrativo.
Trattandosi di giudizio afferente al rapporto previdenziale/assistenziale resta irrilevante il tenore del provvedimento (Cass. 9986/2009). CP_1
In generale, si esprime per l'irrilevanza della disciplina dell'art. 3 1. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali ed assistenziali - Cass. 31954/2019 (e giur. ivi citata).
2. Come precisato anche nelle note di trattazione dal ricorrente, “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede” (Cass.
2 874/2024). Ciò detto, trattandosi di maggiorazione su pensione Invciv, la disciplina applicabile è quella dell'indebito assistenziale.
3. Parte ricorrente invoca la conoscenza, o più correttamente la conoscibilità, dei redditi da parte di alla luce delle dichiarazioni reddituali sempre presentate. CP_1
Al riguardo, la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, per tutte Cass. 13223/2020, non prevede una irripetibilità assoluta in caso di mancato superamento dei limiti reddituali ma prende in considerazione la presenza comunque di un legittimo affidamento.
Come affermato da Cass. 28771/2018, infatti, l'indebito è irripetibile a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
4. Come affermato da si hanno redditi coniugali, rilevanti per la prestazione, superiori CP_1 alla soglia limite (così Ed invero, il limite di reddito per l'anno 2020 pari a euro 14,447,42 CP_1 risulta ampiamente superato come si evince dal documento/schermata allegata (€ 79535)…).
Il rilevante superamento del limite di reddito, circostanza non contestata dal ricorrente, appare di entità tale da integrare una delle clausole giurisprudenziali escludenti la ripetibilità.
5. Inoltre, gravando sulla pensionata l'onere della prova, avrebbe dovuto costei allegare elementi volti a confutare le allegazioni e la documentazione di CP_1
6. Ciò comporta il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6729/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Lecce, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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