Sentenza breve 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
avverso e per l’annullamento - previa sospensione:
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. --OMISSIS-, con il quale il Comune di Castel San Giorgio ha respinto l’istanza depositata dal ricorrente ai fini della sanatoria di alcune opere realizzate nell’ambito di un’area di sua proprietà, ai sensi de-gli artt. 34 e 36 del D.P.R. n. 380/2001;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0;
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e del controinteressato;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2-OMISSIS- gennaio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Collegio è oggi chiamato a decidere su una vicenda già in parte conosciuta e, nell’attuale giudizio, riguardante la realizzazione di una rampa di accesso al fondo di proprietà del ricorrente sito nel Comune di Castel San Giorgio alla Via -OMISSIS-
2. Nel giudizio precedente, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- passata in giudicato, si controverteva del permesso di costruire ottenuto dall’attuale ricorrente per realizzare un fabbricato composto da più unità immobiliari, da adibire a civile abitazione.
2.1 Al termine della più ampia vicenda il predetto permesso di costruire è stato annullato.
Tuttavia, sul presupposto che il fondo su cui si sarebbe dovuto innestare l’edificio fosse intercluso, trovandosi ad un’altezza superiore rispetto al piano stradale e non godendo di altri accessi, il proprietario ed attuale ricorrente in data -OMISSIS-.11.2022 aveva presentato presso il Comune un permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione, questa volta, della sola rampa di accesso residua rispetto all’originario progetto immobiliare non accolto dal Comune.
2.2 In proposito, per la stessa opera, ma con caratteristiche in parte diverse, il proprietario aveva presentato anche la precedente SCIA del 24.0-OMISSIS-.2018 (prot. n. -OMISSIS-), finalizzata alla costruzione di un varco con relativa rampa di accesso al fondo da realizzarsi con innesto dalla strada provinciale sottostante. Con la costruzione della rampa il ricorrente aveva inteso fin da allora di superare il suindicato dislivello di circa 3 metri che il fondo mantiene rispetto al livello stradale di Via -OMISSIS-, a mezzo di una struttura costituita da un tratto orizzontale (“ piazzola ”) di forma trapezoidale e di un secondo tratto in pendenza (“ rampante ”), in prosecuzione del precedente.
2.3 Il ricorrente ha poi affermato che a seguito delle sentenze di annullamento del permesso di costruire n. -OMISSIS- aveva demolito parte le opere nel frattempo già eseguite. Quanto alla rampa di accesso al fondo, con l’ordinanza di demolizione del 2020 n. -OMISSIS- - che il ricorrente ha impugnato soltanto mediante l’attuale ricorso - il Comune ne aveva altresì disposto la demolizione.
3. Venendo alle specifiche vicende di causa, il ricorrente, poiché aveva mantenuto il proprio interesse a dotare l’area di proprietà di un accesso alla strada pubblica già manifestato con la SCIA del 2018, ha presentato istanza in sanatoria finalizzata alla regolarizzazione della piazzola della rampa, ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. n. 380/2001.
4. A fronte della nuova richiesta di sanatoria il Comune ha dapprima chiesto integrazioni documentali e successivamente, mediante la nota prot. n. -OMISSIS- ne ha indicato i motivi ostativi all’accoglimento così precisandoli: “a. con la pratica prodotta dall’istante, risulta proposta la sanatoria della sola piazzola sopraelevata...” ; b. le opere sarebbero state in “contrasto: - con l’art. 32 del vigente P.U.C. poiché non rispettano le distanze e i distacchi dai confini e tra i fabbricati ”; - con l’art. 114 del vigente P.U.C.... poiché in fascia di rispetto cimiteriale non sarebbero ammesse nuove costruzioni; c - dai grafici progettuali risulta ancora esistente sul lotto di intervento il 2° tratto inclinato della rampa di accesso al fondo...”.
4.1 L’interessato ha allora depositato innanzitutto, in data -OMISSIS-.8.2024, un’ulteriore modifica della precedente istanza, finalizzata a completare l’opera in modo da superare le criticità indicate dal Comune nell’atto di preavviso di diniego. In particolare, circa il rilievo sub a), ha evidenziato di aver chiesto soltanto la sanatoria per l’esistente piazzola al fine di chiedere successivamente un’integrazione una volta ottenutone il riconoscimento, al fine di costruire un nuovo tratto di rampa in sostituzione di quello che aveva previsto di eliminare; a tal proposito aveva chiesto termine per integrare l’istanza; circa il rilievo sub b) ha osservato che la piazzola realizzata sarebbe stata speculare a quella già costruita dal suo vicino e controinteressato attuale, senza determinare alcuna violazione delle distanze; ha inoltre affermato la piena compatibilità delle stesse opere, per la loro consistenza, con il vincolo cimiteriale; circa il rilievo sub c) ha quindi rilevato di aver previsto di eliminare la rampa preesistente “mediante un taglio all’innesto di detto rampante con la piazzale orizzontale” ; da ultimo, riprendendo le considerazioni sub b ha precisato nel ricorso di aver successivamente presentato un’integrazione documentale, chiedendo “ il rilascio di un p.d.c. per la realizzazione anche del rampante di accesso al fondo di proprietà”. Segnatamente, nella propria istanza del -OMISSIS-.8.2024 l’interessato ha chiesto il mantenimento del primo tratto orizzontale (“piazzola”) e la ricostruzione del secondo tratto in pendenza (“rampante”), previa demolizione di quello attualmente esistente, da ricostruirsi a partire dal lato sud della piazzola “ secondo una configurazione che garantisce una distanza dai confini di proprietà non inferiore a cinque metri ed una distanza dal fabbricato di proprietà -OMISSIS- non inferiore a dieci metri” .
5.Nonostante le sopraggiunte modifiche progettuali l’istanza è stata poi respinta definitivamente con la nota prot. n. --OMISSIS- la quale ha sostanzialmente ripercorso e confermato le medesime ragioni di rigetto già articolate nel preavviso.
6. Avverso il provvedimento impugnato è quindi insorto il ricorrente introducendo l’attuale giudizio, munito d’istanza cautelare e affidato ai seguenti motivi così rubricati “ I- Violazione di legge (art. 10 bis l. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0 in relazione all’art. 36 d.p.r. n. 380/2001; art. -OMISSIS-7 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità); II. Violazione di legge (artt. 34 e 36 d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’art. 3 l. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0; art. -OMISSIS-7 Cost.) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - Arbitrarietà - illogicità); III. Violazione di legge (artt. 34 e 36 d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’art. 3 l. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0; art. 20 l. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0; artt. 32 e 114 NN.TT.A. PUC - art. -OMISSIS-7 Cost.) eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà – illogicità - contraddittorietà) - arbitrarietà - disparità di trattamento”; IV - Violazione di legge (artt. 34 e 36 d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’art. 3 l. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0; art. 20 l. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0; artt. 32 e 114 NN.TT.A. PUC - art. -OMISSIS-7 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento – sviamento – arbitrarietà – illogicità - contraddittorietà) - arbitrarietà - disparità di trattamento; V. Violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e 3 d.l. n. 6-OMISSIS-/2024) - Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto - erroneità - travisamento) .
6.1 In estrema sintesi parte ricorrente ha lamentato in primo luogo che il provvedimento di diniego avrebbe contraddetto gli esiti della summenzionata SCIA già presentata nel 2018, i cui effetti, nel frattempo, a suo avviso si sarebbero consolidati. Al di là di ciò, rispetto al merito del provvedimento, il sig. -OMISSIS- ha invece rilevato la sostanziale insufficienza del vincolo cimiteriale a fondare la motivazione del diniego opposto ed altresì ribadito la compatibilità, sotto tutti i profili, della rampa, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici, oltre che il rispetto delle distanze dalle costruzioni limitrofe. Da ultimo ha lamentato la mancata applicazione da parte del Comune, nell’esitare l’istanza, della disciplina medio tempore entrata in vigore del D.L n. 6-OMISSIS-/2024, sì rilevando un autonomo e distinto motivo di difetto d’istruttoria e violazione di legge per violazione del principio tempus regit actum .
7. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune che il controinteressato, i quali hanno difeso la legittimità del diniego impugnato. In particolare, con sovrapponibili considerazioni i predetti resistenti hanno richiamato le precedenti sentenze già rese sulla vicenda dal Tribunale e che a loro dire avrebbero anche pregiudicato l’accoglimento dell’attuale gravame.
8. All’udienza del 2-OMISSIS-.1.2025 convocata per la discussione dell’istanza cautelare il Collegio ha preavvisato della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. A questo punto, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
-OMISSIS-. Il ricorso è in parte manifestamente irricevibile e per il resto manifestamente fondato in virtù delle considerazioni che seguono.
10. Preliminarmente va disattesa la prima argomentazione del ricorrente fondata sull’attuale vigenza degli effetti della SCIA del 24.0-OMISSIS-.2018 (prot. n. -OMISSIS-), in forza della quale lo stesso aveva già avviato e in parte già realizzato la rampa oggetto dell’odierno giudizio. Detta argomentazione non tiene conto, difatti, che il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere de quibus con l’ingiunzione demolitoria n.-OMISSIS-/2020.
Ebbene, non è controverso tra le parti che detta ordinanza non sia stata impugnata per tempo; talchè la sua eventuale illegittimità, dalla quale scaturirebbe la desunta permanenza degli effetti della richiamata SCIA del 2018 va del tutto esclusa. Il provvedimento demolitorio è difatti divenuto inoppugnabile, cosicchè ogni eventuale argomento volto a contestarne la legittimità trova l’insormontabile ostacolo dell’irricevibilità.
11. Sussistono per il resto i presupposti per la definizione della sentenza in forma semplificata, stante la manifesta fondatezza del suo quinto mezzo di gravame, lì dove parte ricorrente ha contestato la violazione di legge e il difetto d’istruttoria sul presupposto che l’entrata in vigore dell’art. 36 bis TUED a mezzo del D.L. n. 6-OMISSIS-/2024 avrebbe imposto alla P.A. di valutare la sanabilità delle opere sulla base dei parametri di conformità edilizia ed urbanistica ivi indicati. La carenza di qualsiasi valutazione in merito da parte del Comune nella disamina dell’istanza di sanatoria rende ragione della fondatezza della censura. Ed invero la Sezione, pronunciandosi di recente su vicende analoghe ha richiamato il principio giurisprudenziale “tempus regit actum” in forza del quale “in presenza di un procedimento amministrativo pendente, allo stesso vanno applicate tutte le modifiche normative medio tempore intervenute fino alla notifica del provvedimento finale”, per affermare che in applicazione dello stesso principio “in ragione dell’accoglimento il Comune dovrà riesaminare l’istanza tenendo conto dell’anzidetta disciplina normativa novellata, garantendo, comunque, l’integrazione dell’istruttoria e la partecipazione al procedimento della società interessata” (T.A.R. Campania - AL, Sez. II, n. -OMISSIS- del 14.11.2024).
E tanto già condurrebbe all’accoglimento del ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi, stante la potenziale idoneità della censura a coprire tutte le valutazioni svolte dall’Amministrazione a fronte dell’istanza di sanatoria proposta.
12. La natura plurimotivata dell’atto impugnato e ragioni di completezza espositiva conducono tuttavia il Collegio ad occuparsi delle ulteriori censure.
Stante la sua autonomia rispetto agli ulteriori motivi che invece si presentano connessi, il Collegio reputa a questo punto di potersi occupare in primo luogo del capo B.2) del III motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente ha contestato il rilievo, ritenuto ostativo dal Comune, di un vincolo cimiteriale nella zona oggetto di causa. Segnatamente l’Amministrazione ha interposto il diniego per la sostanziale motivazione che l’opera di cui si tratta si dovrebbe realizzare in un’area sottoposta a vincolo cimiteriale, affermando che: “ le opere risultano in contrasto con gli artt. ...e 114 del vigente strumento urbanistico -P.U.C.” E secondo il Comune detta prerogativa escluderebbe, comunque, la possibilità di poter realizzare la rampa di accesso al fondo intercluso del ricorrente.
12.1 La motivazione non può essere condivisa e ciò conduce ad accogliere la correlata censura di difetto d’istruttoria veicolata nel suddetto motivo di ricorso nonché di reputare fondato il più generale riferimento al difetto di motivazione contenuto nel secondo mezzo di censura.
12.2 Il predetto vincolo trova la sua generale fonte nell’art. 338 del R.D. 1265/1-OMISSIS-34 ed in particolare del suo comma I, ancora in vigore, in ragione del quale “ I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge” .
12.2.1 Nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali l’art. 114 delle NTA costituisce la norma centrale nel disciplinare l’attività edilizia nell’area di rispetto cimiteriale e stabilisce, in particolare, che in dette aree siano possibili “a. Le trasformazioni fisiche volte a realizzare: elementi viari, parcheggi scoperti, reti idriche, rete fognanti; metanodotti, gasdotti e simili; sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; giardini autonomi; manufatti amovibili e precari...” . E di per sé questa disposizione, coordinata con il già richiamato art. 338 R.D. 1265/1-OMISSIS-34 che inibisce la realizzazione di edifici, non conduce ad impedire tout court ogni tipo di attività edilizia e segnatamente, per quanto qui interessa, la costruzione di una rampa necessaria alla comunicazione viaria di un fondo altrimenti intercluso.
12.3 L’avviso ora espresso non si pone in contrasto con i recenti precedenti del Tribunale e segnatamente con la sentenza n. -OMISSIS- richiamata dal controinteressato e riguardante lo stesso Comune oggi resistente. Difatti in quell’occasione la Sezione, seppure ha respinto un motivo di ricorso riguardante un’area limitrofa a quella oggetto di causa, si è espressa sulla legittimità di un diniego opposto dal Comune per la realizzazione di un distributore di carburanti. Nel caso in esame, invece, si discute di una rampa di accesso ad un fondo che il ricorrente afferma intercluso; circostanza che né il Comune né il controinteressato contestano e che pertanto deve ritenersi a questo punto incontroversa.
Entrambe le decisioni, mutatis mutandis, si richiamano invece alla medesima impostazione più volte espressa in giurisprudenza, secondo la quale : “ Il vincolo cimiteriale - volto ad assicurare condizioni di igiene e salubrità - riguarda la realizzazione (o l'ampliamento) di costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l'uomo quali le abitazioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, ma non osta alla realizzazione di manufatti che tale funzione non possiedono quali, ad esempio, strade e parcheggi” (TAR Sardegna sez. I n.30-OMISSIS-/2020. In precedenza già sul punto Consiglio di Stato Sez. VI n. 5257/2017 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 2187/2022.
12.3.1 E nella vicenda attuale, per l’appunto, il Comune, al contrario, a fronte della necessità di valutare hic et nunc la tipologia e l’entità dell’opera da realizzare, si è limitato ad un mero ed estrinseco richiamo normativo. Richiamo che, peraltro, neppure sarebbe stato sufficiente posto che proprio l’art. 114 delle NTA citato consente in area di rispetto cimiteriale, tra l’altro, “trasformazioni fisiche volte a realizzare ...elementi viari...”. Di conseguenza coglie nel segno la censura di difetto di motivazione articolata dal ricorrente, lì dove lo stesso ha lamentato che il Comune nell’atto impugnato non avesse indicato “ a. le ragioni per le quali la piazzola in sé non sarebbe assentibile; b - del perché vi sarebbe un contrasto con la disciplina invocata dalla P.A”.
13. Seguendo lo stesso ordine logico espositivo delle doglianze mosse dal ricorrente e dei motivi di diniego, viene in rilievo il motivo con il quale il ricorrente si è doluto dell’eccesso di potere, sotto il profilo del difetto ed erroneità e della carenza del presupposto, a proposito della mancata valutazione delle integrazioni progettuali che egli aveva presentato in data -OMISSIS-.8.2024. La censura è posta già nel primo motivo (seppure riferita alla violazione dell’art. 10 bis L. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0), ma ad essa il ricorrente fa riferimento sia nel secondo che nel terzo mezzo di gravame.
13.1 In sostanza parte ricorrente ha lamentato che con l’integrazione documentale e progettuale appena richiamata avesse chiesto proprio la sanatoria della rampa mancante per realizzare l’accesso al proprio fondo. Il Comune in proposito, riproducendo quanto già affermato nell’atto impugnato, nei propri scritti difensivi ha ribadito che il ricorrente avrebbe proposto “ la sanatoria della sola piazzola sopraelevata alla particella n.-OMISSIS-del foglio catastale n.-OMISSIS-, costituente un accesso carrabile delimitato e posto alla quota del viadotto della strada provinciale n. 104”. A questo proposito ha altresì richiamato il provvedimento impugnato nella parte in cui affermava che mediante il progetto proposto l’interessato “...non determina un accesso diretto al fondo, ma un manufatto indipendente con struttura intelaiata in c.a., avente ingombro di mq 20,00 mq circa e altezza fuori terra di metri 3,00 circa” .
13.2 Ebbene, alla luce della piana lettura delle integrazioni progettuali proposte dal ricorrente, la censura merita di essere condivisa. Difatti il Comune, muovendo dal fallace assunto secondo il quale l’interessato non avesse chiesto di sanare anche la rampa di accesso alla piazzola, ha ritenuto che quest’ultima fosse da considerare un’opera inidonea a determinare un accesso indipendente.
Al contrario ben ha spiegato il ricorrente che se in un primo tempo aveva inteso tenere distinti i due permessi, a seguito del preavviso di diniego aveva chiesto espressamente d’integrare il progetto. E ciò risulta documentalmente dimostrato. Dal che consegue che il provvedimento definitivo deve ritenersi illegittimo perché fondato su un errato presupposto. E ciò impone un riesercizio del potere tutorio illegittimamente svolto all’interno del procedimento e rifluito nel provvedimento gravato.
14. Dovendo il Comune svolgere una complessiva e rinnovata disamina dell’istanza, può essere a questo punto assorbito l’ulteriore motivo di ricorso riguardante il rispetto delle distanze di cui all’art. 32 delle NTA, oggetto di contestazione nel punto b.1. del III motivo di ricorso. Non di meno il Collegio rileva che nella propria disamina l’Ente non potrà mancare di verificare se effettivamente, come rilevato dal ricorrente, in forza del cd principio di prevenzione , la rampa speculare realizzata dal controinteressato sia stata effettivamente realizzata in posizione tale da consentire l’utilizzo delle medesime distanze da parte del ricorrente. D’altro canto, proprio nell’integrazione documentale erroneamente non valutata dal Comune il ricorrente aveva precisato che in ogni caso, la rampa sarebbe stata realizzata con una configurazione che “ garantisce una distanza dai confini di proprietà non inferiore a cinque metri ed una distanza dal fabbricato di proprietà -OMISSIS- non inferiore a dieci metri ”
15.Conclusivamente, mentre va dichiarato irricevibile il motivo avverso l’ordine demolitorio n.-OMISSIS-/2020, per il resto il ricorso va accolto nei limiti e nei sensi di cui all’antescritta motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Nel pronunciarsi nuovamente sull’istanza in sanatoria del ricorrente il Comune dovrà valutarla, in primo luogo, in forza delle innovazioni medio tempore intervenute a seguito del D.L. n. 6-OMISSIS-/2024. Parimenti l’Ente dovrà esprimersi nuovamente sull’istanza a seguito di un’istruttoria completa e di una motivazione congrua rispetto ai singoli elementi di valutazione, secondo le indicazioni fornite ai capi precedenti.
16. La complessità e la parziale novità delle questioni trattate conducono a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1-OMISSIS-6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/67-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parti (ricorrente e controinteressato) e l’identificazione della specifica ubicazione delle aree oggetto di causa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 2-OMISSIS- gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.