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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice TT Di OB, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1839/2020 R.G.A.C (e in quella riunita di cui al n. 1004/2021) promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mione, Sabina Ambrogetti e Anna Maccioni
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Antognetti
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Si insiste per l'assunzione di ogni mezzo di prova ivi richiesto ed insistendo nelle contestazioni relative ai mezzi di prova avversari. In subordine si precisano le conclusioni come in I memoria istruttoria” (nella causa
1004/2021: ”…dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata in relazione ai punti in premessa specificati ovvero. a) decidere se l'esercizio dell'attività (professionale dei medici di base all'interno dell'appartamento di proprietà del condominio allo stato Parte_1
5 medici di base ciascuno con 1.500 assistiti) contravvenga ai divieti espressi a protezione della tranquillità dei condomini oppure alla tutela dell'igiene e soprattutto del decoro dell'edificio, per le sue particolari caratteristiche di edificio monumentale inserito nell'elenco sottoposto alle disposizioni di tutela della parte seconda del D.Lgs numero 42/2004 da parte della Controparte_2
e vincolato dal 1942 - in relazione all'art 8 comma 3 del regolamento (che prevede il divieto tassativo
[...] di qualsiasi attività idonea a turbare la tranquillità dei condomini oppure sia contraria all'igiene e soprattutto al decoro dell'edificio) tenuto conto della perizia del Geom. del 29 gennaio 2021 - decisone su CP_3 eventuali inibizione e/o risarcimento del danno - nel caso decisione sul definitivo annullamento della delibera assembleare del 24 settembre 2020 perchè superata dalla integrazione di cui al punto 1 di questo ODG e per
l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore, sedente Controparte_1 in Sarzana (SP) alla Piazza Matteotti 63 p-iva , al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi P.IVA_2 da parte attrice nella misura che verrà ritenuta equa e/o di giustizia nonché condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. Voglia rigettare la domanda riconvenzionale avversaria
1 in quanto infondata in fatto e in diritto”; nella causa 1839/2020: “… dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata e per l'effetto condannare il , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, sedente in Sarzana (SP) alla Piazza Matteotti 63 p-iva
, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. 2) dichiarare inammissibile la P.IVA_2 riconvenzionale spiegata da controparte per le causali di cui in narrativa;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi che la riconvenzionale avversaria venga dichiarata ammissibile Voglia accertare e dichiararne
l'infondatezza sia in fatto che in diritto con conseguente rigetto della stessa. Vinte le spese)”
Per il condominio:
“Sul primo procedimento n. 1839/2020 r.g. Si riportano quivi le conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria del 12.04.2021:- Voglia in Tribunale Civile della Ill.mo, contrarie istanze deduzione Pt_2 respinte, anche in via riconvenzionale preso atto della sopravvenuta assorbente delibera del 12 aprile 2021 esecutiva come sopra illustrata assorbente ogni questione giudiziale sottesa, solo qualora non si ritenessero sussistere i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla delibera del 24 settembre 2020, con vittoria di spese e compensi ovvero, in ipotesi, con compensazione delle spese, respingere il ricorso proposto dal condomino perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e per l'effetto dichiarare la legittimità della deliberazione condominiale del 24 settembre 2020 nonché della delibera esplicativa del 17 dicembre 2020 ribadita e corretta dall'errore materiale colmato con la delibera del 12 aprile 2021.- Contestualmente e/o conseguentemente, ed in via riconvenzionale, preso atto dell'utilizzo dell'immobile da parte della ricorrente dal primo novembre 2020 ex se Parte_1 contrario alle disposizioni regolamentari e alle delibere condominiali, ordinare alla ricorrente la immediata cessazione dell'uso dell'immobile come descritto in atti per ambulatorio di n. quattro – poi divenuti 5 medici di base Asl in corso di causa, e condannare la stessa al risarcimento di ogni danno patito e patendo, diretto
e/o riflesso dal e dai condomini dissenzienti stante il citato illegittimo e pregiudizievole persistente CP_1 utilizzo dell'immobile, da valutarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria interessi legali fino alla effettiva cessazione della destinazione d'uso qui censurata.- Sul secondo procedimento n. 1004/2021 r.g. riunito Voglia in Tribunale Civile della Spezia Ill.mo, contrarie istanze deduzione respinte, Anche in via riconvenzionale respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare e confermare la legittimità ed efficacia (anche) della deliberazione condominiale del 12 aprile
2021, e di ogni altro atto presupposto connesso e di esecuzione.- Contestualmente e/o conseguentemente, ed in via riconvenzionale, preso atto dell'utilizzo dell'immobile da parte della ricorrente Parte_1 dal primo novembre 2020 ex se contrario alle disposizioni regolamentari e alle delibere condominiali, e in netta violazione delle delibere impugnate, e così della deliberata (12.04.2021) legittima inibizione dell'attività espletata alla dell'uso dell'immobile come descritto in atti per ambulatorio di n. Parte_1 quattro – ora cinque – medici in base, condannare la stessa, a conferma della delibera impugnata, al risarcimento di ogni danno diretto e/o riflesso, patito e patendo, dal condominio e dai condomini dissenzienti stante il citato illegittimo e persistente utilizzo dell'immobile siccome pregiudizievole del decoro latu sensu dell'edificio monumentale e della tranquillità dei condomini stessi, da valutarsi secondo istruttoria o in
2 subordine anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria interessi legali fino alla effettiva cessazione della destinazione d'uso qui censurata. Con vittoria di spese e compensi di causa, se del caso anche ex art 96
c.p.c. Diversamente in ipotesi – e se non ritenuto superfluo - rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento delle prove storiche dedotte nella seconda memoria istruttoria del 29 marzo 2022 non ammesse nella ordinanza del 05.08.2022 e per l'espletamento di Ctu tecnica tesa a valutare il decoro dell'edificio latu sensu
a verificarne le condizioni a seguito dell'occupazione dei medici Asl e a corroborare le conclusioni della perizia del Geom. (in atti)” Persona_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, quale proprietaria di un'unità immobiliare posta all'interno del condominio denominato in Sarzana (alla Piazza Matteotti, n. 63), ha introdotto il presente giudizio ex art. Controparte_1
1137 c.c. in data 22.10.2020.
Oggetto dell'impugnazione è la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei condomini riunitasi in seconda convocazione il giorno 24.9.2020, laddove è stato deciso di non consentire “il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà della , avente come unica Parte_1 finalità lo svolgimento nei locali di attività sanitaria di tipo diagnostico-terapeutica, svolta giornalmente a tempo pieno da n. 4 medici di base (con una media di 1500 assistiti ciascuno, ovvero per una totalità di 6000 assistiti), e personale infermieristico. Sia essa attività svolta nella configurazione di studio e/o studi medici, ambulatori, poliambulatori e/o ulteriori specifiche attività riguardanti il settore sanitario”.
Secondo quanto prospettato, tale delibera sarebbe nulla, non rientrando tra le attribuzioni assembleari la materia afferente i divieti e le limitazioni delle destinazioni d'uso da imprimere alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in assenza di una previsione regolamentare che possa aver validamente attribuito una qualche competenza al riguardo;
tanto più che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d'uso, già di tipo non abitativo.
Parte convenuta si è costituita con comparsa del 4.2.2021, sostenendo che con la delibera in contestazione l'assemblea, anche richiamando l'art. 8, come novellato, del regolamento condominiale, abbia inteso tutelare la tranquillità dei condomini e l'igiene e il decoro dell'edificio, in considerazione delle particolari caratteristiche dello stesso, quale “palazzo storico monumentale di particolare pregio storico, artistico e architettonico”, come successivamente chiarito anche dall'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 17.12.2020 (laddove è stata discussa proprio l'odierna impugnazione).
Il ha quindi chiesto: il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto;
la dichiarazione di legittimità della deliberazione condominiale del 24.9.2020; in via riconvenzionale, l'ordine di immediata cessazione dell'uso che a far data dall'1.11.2020 è stato fatto
3 da parte attrice dell'unità di causa (locata a una farmacia autorizzata alla sublocazione per l'utilizzo degli spazi per studi medici), con condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
Con ordinanza in data 10.3.2021 l'efficacia della delibera in oggetto è stata sospesa.
Nelle more del giudizio, l'assemblea condominiale in data 12.4.2021 ha discusso il seguente ordine del giorno: “
1. Visto l'avvio dell'attività professionale dei medici di base all'interno dell'appartamento di proprietà del condòmino (allo stato n. 5 medici di Parte_1 base, ciascuno con 1.500 assistiti, a partire dal 01/11/2020), decidere se: l'esercizio dell'attività contravvenga i divieti espressi a protezione della tranquillità dei condòmini oppure alla tutela dell'igiene e soprattutto del decoro dell'edificio, per le sue particolari caratteristiche di edificio monumentale …; decisione sull'eventuale inibizione e/o risarcimento del danno;
decisione sul definitivo annullamento della delibera assembleare del 24 settembre 2020 perché superata dall'integrazione di cui al punto 1 di questo ordine del giorno. Eventuale nomina, se del caso, di avvocato”; la maggioranza dei votanti ha quindi deciso di inibire la solita attività, annullando la precedente determinazione.
Anche tale delibera, ritenuta nulla e/o annullabile in quanto fondata su motivazioni “pretestuose e immeritevoli di accoglimento”, è stata impugnata da che ha così introdotto Parte_1 il giudizio iscritto al n. R.G. 1004/2021, qui riunito.
Il si è nuovamente opposto chiedendo il rigetto del ricorso e reiterando la domanda CP_1 riconvenzionale volta ad ottenere l'immediata cessazione dell'uso dell'immobile de quo quale ambulatorio di medici in base, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Pure l'efficacia di questa seconda delibera è stata sospesa, con ordinanza del 16.11.2021.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. sono stati sentiti i testimoni dedotti dalle parti (cfr. verbali d'udienza del 29.11.2022, 19.5.2023 e 27.9.2023), sui capitoli di prova ammessi.
Le cause vengono ora in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Deve in primo luogo essere valutata la legittimità della delibera del 12.4.2021.
Parte convenuta fonda la decisione assunta in quella sede dalla maggioranza assembleare sulla base:
- della previsione di cui all'art.
8.3 del regolamento condominiale, in materia di “diritti e doveri dei condomini sulle parti di loro proprietà”, in forza della quale: “è tassativamente vietata qualsiasi attività che possa turbare la tranquillità dei condomini, che sia contraria alle norme di igiene, alla morale ed al decoro dell'edificio”;
- delle caratteristiche storiche e di pregio architettonico e artistico dell'edificio in oggetto
(inserito nell'elenco degli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela della parte seconda del decreto legislativo n 42/2004 dalla soprintendenza delle Belle Arti e paesaggio della e sottoposto a vincolo fin dal 1942, ai sensi del decreto ministeriale del 05.10.1942), CP_2
4 come descritte nella relazione tecnica in data 29.01.2021 a firma del geom. , Persona_1 allegata alla comparsa;
- della natura dell'attività avviata nell'unità di proprietà dell'attrice a partire dal novembre del
2020, in particolare in considerazione delle dinamiche correlate all'afflusso del pubblico presso i medici ASL che ivi svolgono la loro attività, con il “grande passaggio e/o stazionamento di persone all'interno dell'atrio e del vano scala” (i.e.: pianerottolo prospiciente l'entrata dell'ambulatorio) e conseguentemente: i rumori (voci) provenienti dall'interno dell'appartamento; l'impossibilità di fatto di tenere chiuso il portone di ingresso dell'edificio; la significativa alterazione dello stato dei luoghi conseguenti.
Parte attrice ha contestato le risultanze della “perizia ”, sostenendo che l'afflusso di persone, CP_3 come lamentato ex adverso, non possa essere riferito unicamente o principalmente ai pazienti dei medici e ha fatto altresì rilevare: che lo stabile è occupato solo da tre unità adibite a civile abitazione, essendo per il resto presenti “studi commerciali di avvocati, geometri, tecnici, assicuratori, commercialisti”, oltre a un locale adibito a bar, tutti frequentati costantemente da vari clienti ed avventori;
che nei locali di proprietà le visite dei medici di base (che mai esercitano tutti in contemporanea, operando in base ai rispettivi turni) sono previste solo nei giorni feriali, in appositi orari del mattino o del pomeriggio;
che lo studio medico è, comunque, dotato di una sala d'attesa per i pazienti, che si recano sul posto solo su appuntamento;
che precedentemente in quegli spazi trovava spazio la sede del , alla quale in ogni momento della giornata e della settimana Controparte_4 facevano accesso i numerosi iscritti, senza che all'epoca sia stato lamentato alcunchè; che l'adattamento dei locali de quibus da uffici a studi medici è stato autorizzato dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio con comunicazione n. 1330/2019, previa valutazione della compatibilità delle opere da realizzare allo scopo con le esigenze di tutela monumentale del bene;
che anche in data 27.7.2020 ha espresso parere favorevole rispetto al progetto;
che non vi sono Pt_3 vincoli o divieti ulteriori, comunali o di altra autorità, che possano rilevare nel caso di specie.
Così sintetizzate le contrapposte posizioni, lo scrivente ritiene di poter condividere la prospettazione attorea.
Il condominio ha, in primo luogo, invocato una nozione “rigorosa” di decoro tutelabile, correlata alle peculiarità dell'edificio, distinta dal mero profilo architettonico ed estesa “al divieto di innovazioni minaccianti la conservazione” degli elementi relativi alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, facendo, dunque, riferimento al complesso delle caratteristiche, principali e secondarie, del bene, anche avendo riguardo al suo pregio storico e al suo stile.
In atti sono state quindi riportate ulteriori previsioni regolamentari, vale a dire l'art 6 (“E' vietato 1 -
Occupare anche temporaneamente l'andito di ingresso, le scale, i pianerottoli, tutti gli spazi e locali
5 di proprietà e/o uso comune con qualsiasi opera od oggetti anche a carattere provvisorio e tanto meno se possono questi arrecare danni e compromettere la stabilità delle strutture o la pavimentazione o che comunque possano arrecare pregiudizio ai diritti di proprietà degli altri condomini) e l'art. 33.4 (“Sono approvati con la unanimità dei partecipanti al condominio i seguenti argomenti: … c) innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell'edificio. che ne alterino il decoro architettonico o che rendono alcune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino;
d) innovazioni che producono un cambiamento della destinazione originaria dell'edificio”).
La prospettiva così assunta appare, tuttavia, errata.
Nella specie, in effetti, a venire in rilievo non sono né “opere”, né “oggetti”, né “innovazioni”, quanto piuttosto determinati modi di svolgimento, negli spazi comuni e in quelli individuali, di un'attività.
Anche a prescindere da tale questione preliminare, poi, mancherebbe la prova del rischio di degrado degli ambienti del palazzo conseguente agli accessi dei pazienti dello studio.
La parte sul punto ha fondato la propria pretesa unicamente sulla già citata relazione allegata alla comparsa, nella quale è scritto: “E' chiaro che l'edificio non era stato progettato per sopportare afflussi di tale mole di persone, sia per il decoro stesso dell'edificio sia per il logoramento vero e proprio dei materiali ... all'interno dell'atrio e della scala condominiale … il continuo passaggio di persone, anche con scarpe sporche e/o bagnate nei giorni di pioggia, contribuisce ad accelerare il processo di deterioramento dei piani di calpestio condominiali, ovvero dei pavimenti e dei gradini realizzati in materiale pregiato. Tale logorio porterà conseguentemente ad un aumento dei costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, senza escludere un inevitabile deturpamento”.
Si tratta di una valutazione che - pur tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'immobile (con l'ampio atrio, originale dell'epoca ottocentesca di costruzione, con pareti decorate “con colonne in marmo, busti, cornici, maschere e bassorilievi” e pavimento costituito da grandi lastre in pietra;
con i gradini delle scale – eccezionalmente sospese - costituiti da pedate e alzate in marmo bianco di carrara, con pareti di nuovo caratterizzate dalla presenza di decorazioni di vario tipo) - pare eccessivamente generica e non sostenuta da considerazioni di natura tecnica e oggettiva di sorta.
In tale quadro, un'eventuale CTU sul punto, pure richiesta dalla parte, sarebbe esplorativa e inammissibile
L'ulteriore profilo da considerare è quello della tranquillità dei condòmini.
Al riguardo va premesso che la tutela di tale bene non può certamente essere assoluta, dovendo essere contemperata con le esigenze legate all'esercizio dei diritti di proprietà esclusiva dei singoli;
tanto
6 più considerato che nello stabile, come visto, hanno sede svariati uffici e studi professionali (in passato anche un partito politico).
Ciò detto, non pare che l'attività in questione, di per sé considerata, anche da questo specifico punto di vista possa dirsi incompatibile con il regolamento.
Sono stati dedotti i rumori legati al vociare dei pazienti, provenienti dall'interno dello stesso studio medico o dal pianerottolo ad esso adiacente.
L'allegazione, però, è stata di nuovo generica e anche l'istruttoria orale comunque svolta non ha fornito ad essa connotati di gravità tale da poter assumere rilevanza ai presenti fini.
Possono quindi richiamarsi le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in corso di causa, (“non CP_3 ho notato particolari suoni o rumori provenire dall'appartamento in uso ai medici … avevo visto in particolare 4-5 persone sostare e chiacchierare nel pianerottolo”), (“… allora la gente si Tes_1 ferma nel pianerottolo e si mette a parlare;
lo studio peraltro rimane con la porta aperta e si sente anche il vociare…”) e (“la porta dell'ambulatorio è sempre aperta;
subito dentro c'è un Tes_2 piccolo atrio e si sente quando la gente parla;
sette o otto volte avrò visto anche delle persone aspettare sul pianerottolo;
sto parlando di 3 o 4 persone ogni volta…”).
Ad ogni modo, è decisivo rilevare che le condotte oggetto di lamentela non discendano necessariamente dal tipo di attività in questione, quando dalle modalità con cui la stessa è gestita.
Analogo discorso vale per il portone di ingresso dell'edificio: l'attività avviata nell'immobile di parte attrice ben potrebbe venire esercitata anche lasciando quel portone di regola chiuso (in conformità a quanto stabilito dall'art.
6.7 del regolamento).
Si ritiene, dunque, che nel nostro caso le previsioni regolamentari potrebbero al più giustificare eventuali richieste volte a garantire una diversa gestione della solita attività (per esempio, quanto alle modalità di accesso o al comportamento dell'utenza all'interno del palazzo), ma non impedirne in assoluto lo svolgimento.
In conclusione, deve accertarsi che la delibera impugnata, facendo cattiva applicazione del regolamento condominiale, ha inciso illegittimamente sui diritti individuali del singolo condomino ed è quindi da considerarsi nulla (vertendosi a questo punto in un caso di "difetto assoluto di attribuzioni"; cfr. Cass. Sez. Un. n. 9839/2021); quantomeno, essa è senz'altro annullabile.
E', invece, da rigettare la domanda risarcitoria pure formulata da parte attrice, in quanto svolta in modo del tutto generico.
Passando a trattare il primo dei due giudizi riuniti, si è già rilevato in premessa che la delibera impugnata è stata annullata dall'assemblea del 12.4.2021.
7 Ciò è stato fatto, però, sul presupposto della validità della nuova inibitoria;
con la conseguenza che venuta meno, come da odierna pronuncia, la delibera principale, è da intendersi caducata anche quella accessoria.
Va, pertanto, escluso che nella specie possa dirsi cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse di parte attrice all'accertamento richiesto.
Ebbene, la delibera in questione è stata assunta ai sensi dell'art.
8.1 del regolamento condominiale, secondo cui: “I proprietari attuali e futuri che intendessero variare la destinazione d'uso della propria unità immobiliare dovranno informare l'amministratore. Questi convocherà l'assemblea generale dei condomini che potrà approvare, eventualmente imponendo norme o limitazioni. La delibera richiederà la maggioranza prevista all'art. 33.1. lett. F” (cioè, della metà più uno dei presenti e della metà del valore dell'edificio in sede di prima convocazione e di un terzo dei partecipanti al condominio e di un terzo del valore dell'edificio in sede di seconda convocazione).
Risulta, dunque, che in forza di tale previsione la possibilità del singolo di attribuire al bene di proprietà esclusiva all'interno dell'edificio una nuova destinazione è subordinata all'approvazione della maggioranza degli altri condomini;
tanto senza la preventiva indicazione delle tipologie di attività che possono essere oggetto di controllo o il riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare, con la più ampia discrezionalità valutativa all'assemblea.
Va allora confermato quanto già ritenuto in sede di sospensiva (cfr. ordinanza del 10.3.2021): la delibera in oggetto ha fatto applicazione di una previsione regolamentare nulla, in quanto priva di natura contrattuale (non essendo stata predisposta dall'unico originario proprietario dell'edificio e accettata con i singoli atti d'acquisto, ovvero adottata con il consenso unanime dei condomini manifestato nelle forme prescritte) eppure limitativa delle facoltà inerenti al diritto dominicale dei singoli condomini.
Per il resto, si ribadisce che prima del 12.4.2021 non era stata adottata alcuna delibera sostitutiva.
In particolare, ciò non è avvenuto all'esito della riunione del giorno 17.12.2020, laddove l'assemblea, discutendo proprio l'impugnazione proposta da ha unicamente deciso di Parte_1 conferire l'incarico al legale di fiducia per la gestione della relativa vertenza e nulla, invece, ha deliberato con riguardo all'”integrazione”, pure riportata nel verbale, richiesta da alcuni condòmini per una “rinnovata valutazione” della questione, anche “a protezione della tranquillità dei condomini oppure della tutela dell'igiene e soprattutto del decoro dell'edificio” (sulla scorta, cioè, di quella diversa previsione regolamentare che è stata infine posta alla base della successiva delibera del
12.4.2021, già esaminata in questa sede).
Concludendo, anche la delibera oggetto della prima impugnazione è da ritenersi invalida.
8 Stante l'esito del giudizio sulle domande attoree, non possono che rigettarsi le pretese azionate in via riconvenzionale da parte convenuta, fondate sull'asserita contrarietà – già esclusa - dell'attività svolta nell'immobile di causa alle disposizioni regolamentari e alle delibere assembleari assunte nel tempo.
Venendo alle spese di lite, la relativa regolamentazione deve tenere conto della soccombenza sostanziale del , avuto riguardo ad entrambe le impugnazioni. CP_1
Va quindi richiamato il principio per cui la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere effettuata separatamente per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse;
per la fase successiva alla riunione dovendo, invece, liquidarsi un compenso unico.
Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non elevata complessità della stessa, lo scaglione da applicare, ai sensi del D.M. 55/2014, è quello da 26.001,00 a 52.000,00 euro.
L'attività processuale in rilievo è tale da giustificare una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella (la n. 2) relativamente alle varie fasi in rilievo e dunque a quelle: di studio e introduttiva nella causa di cui al n. R.G. 1004/2021, fino alla data di riunione;
di studio e introduttiva nella causa di cui al n. R.G. 1839/2020, fino alla data di riunione;
istruttoria e decisionale nelle due cause riunite;
non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del citato D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità, per le ragioni indicate in parte motiva, delle delibere oggetto di impugnazione;
rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
CP_1 condanna il condominio al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, con riguardo: all'attività difensiva svolta in entrambi i giudizi precedentemente alla disposta riunione, liquidate in
545,00 euro per esborsi e 2.300,00 euro per compenso professionale quanto al n. R.G. 1839/2020 e in 545,00 euro per esborsi e 2.300,00 euro per compenso professionale quanto al n. R.G. 1004/2021, oltre a rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
alla successiva attività difensiva svolta nei giudizi riuniti, liquidate in 3.800,00 euro per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario,
IVA e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 16.12.2025
Il Giudice
TT Di OB
9
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice TT Di OB, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1839/2020 R.G.A.C (e in quella riunita di cui al n. 1004/2021) promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mione, Sabina Ambrogetti e Anna Maccioni
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Antognetti
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Si insiste per l'assunzione di ogni mezzo di prova ivi richiesto ed insistendo nelle contestazioni relative ai mezzi di prova avversari. In subordine si precisano le conclusioni come in I memoria istruttoria” (nella causa
1004/2021: ”…dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata in relazione ai punti in premessa specificati ovvero. a) decidere se l'esercizio dell'attività (professionale dei medici di base all'interno dell'appartamento di proprietà del condominio allo stato Parte_1
5 medici di base ciascuno con 1.500 assistiti) contravvenga ai divieti espressi a protezione della tranquillità dei condomini oppure alla tutela dell'igiene e soprattutto del decoro dell'edificio, per le sue particolari caratteristiche di edificio monumentale inserito nell'elenco sottoposto alle disposizioni di tutela della parte seconda del D.Lgs numero 42/2004 da parte della Controparte_2
e vincolato dal 1942 - in relazione all'art 8 comma 3 del regolamento (che prevede il divieto tassativo
[...] di qualsiasi attività idonea a turbare la tranquillità dei condomini oppure sia contraria all'igiene e soprattutto al decoro dell'edificio) tenuto conto della perizia del Geom. del 29 gennaio 2021 - decisone su CP_3 eventuali inibizione e/o risarcimento del danno - nel caso decisione sul definitivo annullamento della delibera assembleare del 24 settembre 2020 perchè superata dalla integrazione di cui al punto 1 di questo ODG e per
l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore, sedente Controparte_1 in Sarzana (SP) alla Piazza Matteotti 63 p-iva , al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi P.IVA_2 da parte attrice nella misura che verrà ritenuta equa e/o di giustizia nonché condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. Voglia rigettare la domanda riconvenzionale avversaria
1 in quanto infondata in fatto e in diritto”; nella causa 1839/2020: “… dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata e per l'effetto condannare il , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, sedente in Sarzana (SP) alla Piazza Matteotti 63 p-iva
, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. 2) dichiarare inammissibile la P.IVA_2 riconvenzionale spiegata da controparte per le causali di cui in narrativa;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi che la riconvenzionale avversaria venga dichiarata ammissibile Voglia accertare e dichiararne
l'infondatezza sia in fatto che in diritto con conseguente rigetto della stessa. Vinte le spese)”
Per il condominio:
“Sul primo procedimento n. 1839/2020 r.g. Si riportano quivi le conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria del 12.04.2021:- Voglia in Tribunale Civile della Ill.mo, contrarie istanze deduzione Pt_2 respinte, anche in via riconvenzionale preso atto della sopravvenuta assorbente delibera del 12 aprile 2021 esecutiva come sopra illustrata assorbente ogni questione giudiziale sottesa, solo qualora non si ritenessero sussistere i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla delibera del 24 settembre 2020, con vittoria di spese e compensi ovvero, in ipotesi, con compensazione delle spese, respingere il ricorso proposto dal condomino perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e per l'effetto dichiarare la legittimità della deliberazione condominiale del 24 settembre 2020 nonché della delibera esplicativa del 17 dicembre 2020 ribadita e corretta dall'errore materiale colmato con la delibera del 12 aprile 2021.- Contestualmente e/o conseguentemente, ed in via riconvenzionale, preso atto dell'utilizzo dell'immobile da parte della ricorrente dal primo novembre 2020 ex se Parte_1 contrario alle disposizioni regolamentari e alle delibere condominiali, ordinare alla ricorrente la immediata cessazione dell'uso dell'immobile come descritto in atti per ambulatorio di n. quattro – poi divenuti 5 medici di base Asl in corso di causa, e condannare la stessa al risarcimento di ogni danno patito e patendo, diretto
e/o riflesso dal e dai condomini dissenzienti stante il citato illegittimo e pregiudizievole persistente CP_1 utilizzo dell'immobile, da valutarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria interessi legali fino alla effettiva cessazione della destinazione d'uso qui censurata.- Sul secondo procedimento n. 1004/2021 r.g. riunito Voglia in Tribunale Civile della Spezia Ill.mo, contrarie istanze deduzione respinte, Anche in via riconvenzionale respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare e confermare la legittimità ed efficacia (anche) della deliberazione condominiale del 12 aprile
2021, e di ogni altro atto presupposto connesso e di esecuzione.- Contestualmente e/o conseguentemente, ed in via riconvenzionale, preso atto dell'utilizzo dell'immobile da parte della ricorrente Parte_1 dal primo novembre 2020 ex se contrario alle disposizioni regolamentari e alle delibere condominiali, e in netta violazione delle delibere impugnate, e così della deliberata (12.04.2021) legittima inibizione dell'attività espletata alla dell'uso dell'immobile come descritto in atti per ambulatorio di n. Parte_1 quattro – ora cinque – medici in base, condannare la stessa, a conferma della delibera impugnata, al risarcimento di ogni danno diretto e/o riflesso, patito e patendo, dal condominio e dai condomini dissenzienti stante il citato illegittimo e persistente utilizzo dell'immobile siccome pregiudizievole del decoro latu sensu dell'edificio monumentale e della tranquillità dei condomini stessi, da valutarsi secondo istruttoria o in
2 subordine anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria interessi legali fino alla effettiva cessazione della destinazione d'uso qui censurata. Con vittoria di spese e compensi di causa, se del caso anche ex art 96
c.p.c. Diversamente in ipotesi – e se non ritenuto superfluo - rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento delle prove storiche dedotte nella seconda memoria istruttoria del 29 marzo 2022 non ammesse nella ordinanza del 05.08.2022 e per l'espletamento di Ctu tecnica tesa a valutare il decoro dell'edificio latu sensu
a verificarne le condizioni a seguito dell'occupazione dei medici Asl e a corroborare le conclusioni della perizia del Geom. (in atti)” Persona_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, quale proprietaria di un'unità immobiliare posta all'interno del condominio denominato in Sarzana (alla Piazza Matteotti, n. 63), ha introdotto il presente giudizio ex art. Controparte_1
1137 c.c. in data 22.10.2020.
Oggetto dell'impugnazione è la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei condomini riunitasi in seconda convocazione il giorno 24.9.2020, laddove è stato deciso di non consentire “il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà della , avente come unica Parte_1 finalità lo svolgimento nei locali di attività sanitaria di tipo diagnostico-terapeutica, svolta giornalmente a tempo pieno da n. 4 medici di base (con una media di 1500 assistiti ciascuno, ovvero per una totalità di 6000 assistiti), e personale infermieristico. Sia essa attività svolta nella configurazione di studio e/o studi medici, ambulatori, poliambulatori e/o ulteriori specifiche attività riguardanti il settore sanitario”.
Secondo quanto prospettato, tale delibera sarebbe nulla, non rientrando tra le attribuzioni assembleari la materia afferente i divieti e le limitazioni delle destinazioni d'uso da imprimere alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in assenza di una previsione regolamentare che possa aver validamente attribuito una qualche competenza al riguardo;
tanto più che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d'uso, già di tipo non abitativo.
Parte convenuta si è costituita con comparsa del 4.2.2021, sostenendo che con la delibera in contestazione l'assemblea, anche richiamando l'art. 8, come novellato, del regolamento condominiale, abbia inteso tutelare la tranquillità dei condomini e l'igiene e il decoro dell'edificio, in considerazione delle particolari caratteristiche dello stesso, quale “palazzo storico monumentale di particolare pregio storico, artistico e architettonico”, come successivamente chiarito anche dall'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 17.12.2020 (laddove è stata discussa proprio l'odierna impugnazione).
Il ha quindi chiesto: il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto;
la dichiarazione di legittimità della deliberazione condominiale del 24.9.2020; in via riconvenzionale, l'ordine di immediata cessazione dell'uso che a far data dall'1.11.2020 è stato fatto
3 da parte attrice dell'unità di causa (locata a una farmacia autorizzata alla sublocazione per l'utilizzo degli spazi per studi medici), con condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
Con ordinanza in data 10.3.2021 l'efficacia della delibera in oggetto è stata sospesa.
Nelle more del giudizio, l'assemblea condominiale in data 12.4.2021 ha discusso il seguente ordine del giorno: “
1. Visto l'avvio dell'attività professionale dei medici di base all'interno dell'appartamento di proprietà del condòmino (allo stato n. 5 medici di Parte_1 base, ciascuno con 1.500 assistiti, a partire dal 01/11/2020), decidere se: l'esercizio dell'attività contravvenga i divieti espressi a protezione della tranquillità dei condòmini oppure alla tutela dell'igiene e soprattutto del decoro dell'edificio, per le sue particolari caratteristiche di edificio monumentale …; decisione sull'eventuale inibizione e/o risarcimento del danno;
decisione sul definitivo annullamento della delibera assembleare del 24 settembre 2020 perché superata dall'integrazione di cui al punto 1 di questo ordine del giorno. Eventuale nomina, se del caso, di avvocato”; la maggioranza dei votanti ha quindi deciso di inibire la solita attività, annullando la precedente determinazione.
Anche tale delibera, ritenuta nulla e/o annullabile in quanto fondata su motivazioni “pretestuose e immeritevoli di accoglimento”, è stata impugnata da che ha così introdotto Parte_1 il giudizio iscritto al n. R.G. 1004/2021, qui riunito.
Il si è nuovamente opposto chiedendo il rigetto del ricorso e reiterando la domanda CP_1 riconvenzionale volta ad ottenere l'immediata cessazione dell'uso dell'immobile de quo quale ambulatorio di medici in base, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Pure l'efficacia di questa seconda delibera è stata sospesa, con ordinanza del 16.11.2021.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. sono stati sentiti i testimoni dedotti dalle parti (cfr. verbali d'udienza del 29.11.2022, 19.5.2023 e 27.9.2023), sui capitoli di prova ammessi.
Le cause vengono ora in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Deve in primo luogo essere valutata la legittimità della delibera del 12.4.2021.
Parte convenuta fonda la decisione assunta in quella sede dalla maggioranza assembleare sulla base:
- della previsione di cui all'art.
8.3 del regolamento condominiale, in materia di “diritti e doveri dei condomini sulle parti di loro proprietà”, in forza della quale: “è tassativamente vietata qualsiasi attività che possa turbare la tranquillità dei condomini, che sia contraria alle norme di igiene, alla morale ed al decoro dell'edificio”;
- delle caratteristiche storiche e di pregio architettonico e artistico dell'edificio in oggetto
(inserito nell'elenco degli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela della parte seconda del decreto legislativo n 42/2004 dalla soprintendenza delle Belle Arti e paesaggio della e sottoposto a vincolo fin dal 1942, ai sensi del decreto ministeriale del 05.10.1942), CP_2
4 come descritte nella relazione tecnica in data 29.01.2021 a firma del geom. , Persona_1 allegata alla comparsa;
- della natura dell'attività avviata nell'unità di proprietà dell'attrice a partire dal novembre del
2020, in particolare in considerazione delle dinamiche correlate all'afflusso del pubblico presso i medici ASL che ivi svolgono la loro attività, con il “grande passaggio e/o stazionamento di persone all'interno dell'atrio e del vano scala” (i.e.: pianerottolo prospiciente l'entrata dell'ambulatorio) e conseguentemente: i rumori (voci) provenienti dall'interno dell'appartamento; l'impossibilità di fatto di tenere chiuso il portone di ingresso dell'edificio; la significativa alterazione dello stato dei luoghi conseguenti.
Parte attrice ha contestato le risultanze della “perizia ”, sostenendo che l'afflusso di persone, CP_3 come lamentato ex adverso, non possa essere riferito unicamente o principalmente ai pazienti dei medici e ha fatto altresì rilevare: che lo stabile è occupato solo da tre unità adibite a civile abitazione, essendo per il resto presenti “studi commerciali di avvocati, geometri, tecnici, assicuratori, commercialisti”, oltre a un locale adibito a bar, tutti frequentati costantemente da vari clienti ed avventori;
che nei locali di proprietà le visite dei medici di base (che mai esercitano tutti in contemporanea, operando in base ai rispettivi turni) sono previste solo nei giorni feriali, in appositi orari del mattino o del pomeriggio;
che lo studio medico è, comunque, dotato di una sala d'attesa per i pazienti, che si recano sul posto solo su appuntamento;
che precedentemente in quegli spazi trovava spazio la sede del , alla quale in ogni momento della giornata e della settimana Controparte_4 facevano accesso i numerosi iscritti, senza che all'epoca sia stato lamentato alcunchè; che l'adattamento dei locali de quibus da uffici a studi medici è stato autorizzato dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio con comunicazione n. 1330/2019, previa valutazione della compatibilità delle opere da realizzare allo scopo con le esigenze di tutela monumentale del bene;
che anche in data 27.7.2020 ha espresso parere favorevole rispetto al progetto;
che non vi sono Pt_3 vincoli o divieti ulteriori, comunali o di altra autorità, che possano rilevare nel caso di specie.
Così sintetizzate le contrapposte posizioni, lo scrivente ritiene di poter condividere la prospettazione attorea.
Il condominio ha, in primo luogo, invocato una nozione “rigorosa” di decoro tutelabile, correlata alle peculiarità dell'edificio, distinta dal mero profilo architettonico ed estesa “al divieto di innovazioni minaccianti la conservazione” degli elementi relativi alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, facendo, dunque, riferimento al complesso delle caratteristiche, principali e secondarie, del bene, anche avendo riguardo al suo pregio storico e al suo stile.
In atti sono state quindi riportate ulteriori previsioni regolamentari, vale a dire l'art 6 (“E' vietato 1 -
Occupare anche temporaneamente l'andito di ingresso, le scale, i pianerottoli, tutti gli spazi e locali
5 di proprietà e/o uso comune con qualsiasi opera od oggetti anche a carattere provvisorio e tanto meno se possono questi arrecare danni e compromettere la stabilità delle strutture o la pavimentazione o che comunque possano arrecare pregiudizio ai diritti di proprietà degli altri condomini) e l'art. 33.4 (“Sono approvati con la unanimità dei partecipanti al condominio i seguenti argomenti: … c) innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell'edificio. che ne alterino il decoro architettonico o che rendono alcune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino;
d) innovazioni che producono un cambiamento della destinazione originaria dell'edificio”).
La prospettiva così assunta appare, tuttavia, errata.
Nella specie, in effetti, a venire in rilievo non sono né “opere”, né “oggetti”, né “innovazioni”, quanto piuttosto determinati modi di svolgimento, negli spazi comuni e in quelli individuali, di un'attività.
Anche a prescindere da tale questione preliminare, poi, mancherebbe la prova del rischio di degrado degli ambienti del palazzo conseguente agli accessi dei pazienti dello studio.
La parte sul punto ha fondato la propria pretesa unicamente sulla già citata relazione allegata alla comparsa, nella quale è scritto: “E' chiaro che l'edificio non era stato progettato per sopportare afflussi di tale mole di persone, sia per il decoro stesso dell'edificio sia per il logoramento vero e proprio dei materiali ... all'interno dell'atrio e della scala condominiale … il continuo passaggio di persone, anche con scarpe sporche e/o bagnate nei giorni di pioggia, contribuisce ad accelerare il processo di deterioramento dei piani di calpestio condominiali, ovvero dei pavimenti e dei gradini realizzati in materiale pregiato. Tale logorio porterà conseguentemente ad un aumento dei costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, senza escludere un inevitabile deturpamento”.
Si tratta di una valutazione che - pur tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'immobile (con l'ampio atrio, originale dell'epoca ottocentesca di costruzione, con pareti decorate “con colonne in marmo, busti, cornici, maschere e bassorilievi” e pavimento costituito da grandi lastre in pietra;
con i gradini delle scale – eccezionalmente sospese - costituiti da pedate e alzate in marmo bianco di carrara, con pareti di nuovo caratterizzate dalla presenza di decorazioni di vario tipo) - pare eccessivamente generica e non sostenuta da considerazioni di natura tecnica e oggettiva di sorta.
In tale quadro, un'eventuale CTU sul punto, pure richiesta dalla parte, sarebbe esplorativa e inammissibile
L'ulteriore profilo da considerare è quello della tranquillità dei condòmini.
Al riguardo va premesso che la tutela di tale bene non può certamente essere assoluta, dovendo essere contemperata con le esigenze legate all'esercizio dei diritti di proprietà esclusiva dei singoli;
tanto
6 più considerato che nello stabile, come visto, hanno sede svariati uffici e studi professionali (in passato anche un partito politico).
Ciò detto, non pare che l'attività in questione, di per sé considerata, anche da questo specifico punto di vista possa dirsi incompatibile con il regolamento.
Sono stati dedotti i rumori legati al vociare dei pazienti, provenienti dall'interno dello stesso studio medico o dal pianerottolo ad esso adiacente.
L'allegazione, però, è stata di nuovo generica e anche l'istruttoria orale comunque svolta non ha fornito ad essa connotati di gravità tale da poter assumere rilevanza ai presenti fini.
Possono quindi richiamarsi le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in corso di causa, (“non CP_3 ho notato particolari suoni o rumori provenire dall'appartamento in uso ai medici … avevo visto in particolare 4-5 persone sostare e chiacchierare nel pianerottolo”), (“… allora la gente si Tes_1 ferma nel pianerottolo e si mette a parlare;
lo studio peraltro rimane con la porta aperta e si sente anche il vociare…”) e (“la porta dell'ambulatorio è sempre aperta;
subito dentro c'è un Tes_2 piccolo atrio e si sente quando la gente parla;
sette o otto volte avrò visto anche delle persone aspettare sul pianerottolo;
sto parlando di 3 o 4 persone ogni volta…”).
Ad ogni modo, è decisivo rilevare che le condotte oggetto di lamentela non discendano necessariamente dal tipo di attività in questione, quando dalle modalità con cui la stessa è gestita.
Analogo discorso vale per il portone di ingresso dell'edificio: l'attività avviata nell'immobile di parte attrice ben potrebbe venire esercitata anche lasciando quel portone di regola chiuso (in conformità a quanto stabilito dall'art.
6.7 del regolamento).
Si ritiene, dunque, che nel nostro caso le previsioni regolamentari potrebbero al più giustificare eventuali richieste volte a garantire una diversa gestione della solita attività (per esempio, quanto alle modalità di accesso o al comportamento dell'utenza all'interno del palazzo), ma non impedirne in assoluto lo svolgimento.
In conclusione, deve accertarsi che la delibera impugnata, facendo cattiva applicazione del regolamento condominiale, ha inciso illegittimamente sui diritti individuali del singolo condomino ed è quindi da considerarsi nulla (vertendosi a questo punto in un caso di "difetto assoluto di attribuzioni"; cfr. Cass. Sez. Un. n. 9839/2021); quantomeno, essa è senz'altro annullabile.
E', invece, da rigettare la domanda risarcitoria pure formulata da parte attrice, in quanto svolta in modo del tutto generico.
Passando a trattare il primo dei due giudizi riuniti, si è già rilevato in premessa che la delibera impugnata è stata annullata dall'assemblea del 12.4.2021.
7 Ciò è stato fatto, però, sul presupposto della validità della nuova inibitoria;
con la conseguenza che venuta meno, come da odierna pronuncia, la delibera principale, è da intendersi caducata anche quella accessoria.
Va, pertanto, escluso che nella specie possa dirsi cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse di parte attrice all'accertamento richiesto.
Ebbene, la delibera in questione è stata assunta ai sensi dell'art.
8.1 del regolamento condominiale, secondo cui: “I proprietari attuali e futuri che intendessero variare la destinazione d'uso della propria unità immobiliare dovranno informare l'amministratore. Questi convocherà l'assemblea generale dei condomini che potrà approvare, eventualmente imponendo norme o limitazioni. La delibera richiederà la maggioranza prevista all'art. 33.1. lett. F” (cioè, della metà più uno dei presenti e della metà del valore dell'edificio in sede di prima convocazione e di un terzo dei partecipanti al condominio e di un terzo del valore dell'edificio in sede di seconda convocazione).
Risulta, dunque, che in forza di tale previsione la possibilità del singolo di attribuire al bene di proprietà esclusiva all'interno dell'edificio una nuova destinazione è subordinata all'approvazione della maggioranza degli altri condomini;
tanto senza la preventiva indicazione delle tipologie di attività che possono essere oggetto di controllo o il riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare, con la più ampia discrezionalità valutativa all'assemblea.
Va allora confermato quanto già ritenuto in sede di sospensiva (cfr. ordinanza del 10.3.2021): la delibera in oggetto ha fatto applicazione di una previsione regolamentare nulla, in quanto priva di natura contrattuale (non essendo stata predisposta dall'unico originario proprietario dell'edificio e accettata con i singoli atti d'acquisto, ovvero adottata con il consenso unanime dei condomini manifestato nelle forme prescritte) eppure limitativa delle facoltà inerenti al diritto dominicale dei singoli condomini.
Per il resto, si ribadisce che prima del 12.4.2021 non era stata adottata alcuna delibera sostitutiva.
In particolare, ciò non è avvenuto all'esito della riunione del giorno 17.12.2020, laddove l'assemblea, discutendo proprio l'impugnazione proposta da ha unicamente deciso di Parte_1 conferire l'incarico al legale di fiducia per la gestione della relativa vertenza e nulla, invece, ha deliberato con riguardo all'”integrazione”, pure riportata nel verbale, richiesta da alcuni condòmini per una “rinnovata valutazione” della questione, anche “a protezione della tranquillità dei condomini oppure della tutela dell'igiene e soprattutto del decoro dell'edificio” (sulla scorta, cioè, di quella diversa previsione regolamentare che è stata infine posta alla base della successiva delibera del
12.4.2021, già esaminata in questa sede).
Concludendo, anche la delibera oggetto della prima impugnazione è da ritenersi invalida.
8 Stante l'esito del giudizio sulle domande attoree, non possono che rigettarsi le pretese azionate in via riconvenzionale da parte convenuta, fondate sull'asserita contrarietà – già esclusa - dell'attività svolta nell'immobile di causa alle disposizioni regolamentari e alle delibere assembleari assunte nel tempo.
Venendo alle spese di lite, la relativa regolamentazione deve tenere conto della soccombenza sostanziale del , avuto riguardo ad entrambe le impugnazioni. CP_1
Va quindi richiamato il principio per cui la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere effettuata separatamente per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse;
per la fase successiva alla riunione dovendo, invece, liquidarsi un compenso unico.
Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non elevata complessità della stessa, lo scaglione da applicare, ai sensi del D.M. 55/2014, è quello da 26.001,00 a 52.000,00 euro.
L'attività processuale in rilievo è tale da giustificare una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella (la n. 2) relativamente alle varie fasi in rilievo e dunque a quelle: di studio e introduttiva nella causa di cui al n. R.G. 1004/2021, fino alla data di riunione;
di studio e introduttiva nella causa di cui al n. R.G. 1839/2020, fino alla data di riunione;
istruttoria e decisionale nelle due cause riunite;
non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del citato D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità, per le ragioni indicate in parte motiva, delle delibere oggetto di impugnazione;
rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
CP_1 condanna il condominio al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, con riguardo: all'attività difensiva svolta in entrambi i giudizi precedentemente alla disposta riunione, liquidate in
545,00 euro per esborsi e 2.300,00 euro per compenso professionale quanto al n. R.G. 1839/2020 e in 545,00 euro per esborsi e 2.300,00 euro per compenso professionale quanto al n. R.G. 1004/2021, oltre a rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
alla successiva attività difensiva svolta nei giudizi riuniti, liquidate in 3.800,00 euro per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario,
IVA e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 16.12.2025
Il Giudice
TT Di OB
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