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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/08/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 129/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 129 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. ), titolare della impresa individuale con ditta Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Ilaria Podda ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Villaspeciosa nello studio del difensore, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca D'Alò, elettivamente domiciliato in Sassari nello studio del difensore, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
1 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Cagliari – Sezione civile adita,
in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente il presente gravame e la domanda
di parte appellante infrariportate:
In via principale e nel merito, accertata e dichiarata la falsità delle sottoscrizioni dei contratti
di cui alla superiore narrativa, dichiarare l'estraneità ai fatti di causa dell e, per l'effetto, Pt_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, mandare assolto l'opponente da ogni avversa
pretesa con conseguente revoca della statuizione in tema di spese operata dal Giudice di prime
cure;
In via subordinata e nel merito, salvo e impregiudicato gravame, accertato e dichiarato
l'inserimento in contabilità della fattura n. 244 del 30.11.2011 di e. 14.870,00 relativa alla
BMW, dichiarare il sig. obbligato unicamente al pagamento del predetto importo con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto mandando assolto l'opponente da ogni
avversa pretesa, disponendo la revoca della statuizione in tema di spese operata dal Giudice di
prime cure;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si insiste anche in questa sede per l'ammissione della CTU grafologica volta ad accertare la
falsità della sottoscrizione dei contratti versati in atti.”
nell'interesse dell'appellata: “rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza
impugnata.”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 28.10.2013 titolare della impresa commerciale Parte_1
con ditta di propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1903/2013, CP_1 Parte_1
emesso dal Tribunale di Cagliari e con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della
2 la complessiva somma di euro 30.870,00, oltre interessi, oneri e accessori di legge, CP_2
per il mancato pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto di tre autovetture: 1) IA TA
tg. DS725JC; 2) Fiat GR UN tg. DP584PJ; 3) BMW X3 tg CJ783SJ.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'inesistenza del credito affermando di non aver mai Pt_1
stipulato alcun contratto con la e disconoscendo le sottoscrizioni in calce agli atti CP_2
di vendita.
In merito a tale circostanza, l'opponente allegò la querela sporta nei confronti di tale Per_1
collaboratore commerciale di il quale fu querelato, tra l'altro, per aver acquistato e Pt_1
rivenduto autoveicoli a suo nome, falsificando la sottoscrizione nei contratti di vendita. A
sostegno di quanto detto precisò che nei confronti di pendeva un procedimento Pt_1 Per_1
penale, iscritto al n. 5462/2012 R.N.R., anche per i fatti indicati in querela ed oggetto di causa.
Si costituì tempestivamente contestando la ricostruzione dei fatti proposta CP_2
dall'opponente, con particolare riferimento alle presunte operazioni illecite poste in essere dal evidenziando che tutte le autovetture risultavano ancora di piena proprietà di e che Per_1 Pt_1
la BMW X3 era stata perfino venduta da ad un terzo. Pt_1
L'opposta chiese la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'interrogatorio formale reso da Pt_1
fu decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 305/2021 depositata il 28.1.2021, che
[...]
così dispose: “a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale, n.
1906/2013, del 2.8.2013, reso nel procedimento n. 3268/2013 RAC;
b) condanna l'opponente a
rimborsare all'opposta le spese processuali, così liquidate: € 1.620,00 per compensi di avvocato
della fase di studio;
€ 1.147,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.720,00 per
compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.660,00 per compensi di avvocato della fase
decisionale; € 922,08 per spese generali 15%; € 7.069,28 complessivi, oltre spese generali 15%,
3 I.V.A e C.P.A. di legge”.
Il Tribunale motivò il rigetto dell'opposizione valorizzando la riconducibilità dei contratti di vendita a ed alla impresa Riky Mortors, sulla base dei fatti emersi in corso di causa: Parte_1
a) perfetta corrispondenza delle sottoscrizioni tra i contratti oggetto di causa e quello successivamente stipulato per la vendita della BMX X3; b) l'assenza di contestazione delle fatture emesse dalla per l'acquisto delle 3 autovetture ed anzi la loro registrazione CP_2
nella contabilità aziendale della c) la registrazione nella propria contabilità delle CP_1
fatture emesse dalla per la vendita a privati, in data 16.12.2011, della BMW X3 e, CP_1
in data 17.1.2012, della;
d) l'estraneità dei veicoli oggetto di causa dal perimetro CP_3
dei fatti accertati in sede di procedimento penale.
In ogni caso, il Tribunale valutò che, anche se i contratti fossero stati stipulati da i fatti ed Per_1
i documenti di causa, in uno con gli elementi indiziari emersi nel corso del processo,
costituirebbero prova del fatto che operò sempre con il consenso di in ragione della Per_1 Pt_1
collaborazione commerciale che li legava fin dal 2007.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello per censurare le valutazioni Parte_1
del Tribunale in ordine alla riconducibilità ad dei contratti di vendita delle autovetture e, Pt_1
più in generale, l'intero percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione, nel quale sarebbero stati trascurati elementi decisivi emersi dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2707/2017 resa nel procedimento penale a carico di Per_1
ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto per le ragioni già CP_2
esposte nel giudizio di primo grado, chiedendo la condanna dell'appellante ai sensi 96 c.p.c.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i relativi termini si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo per sostituire uno dei consiglieri facenti parte del Collegio giudicante, collocato temporaneamente fuori da ruolo
4 organico della magistratura. All'udienza del 3.5.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente occorre evidenziare che l'appello è redatto in modo totalmente discorsivo tanto da rendere difficilmente enucleabili i motivi di impugnazione, in quanto non segue un percorso logico e coerente di confutazione degli specifici temi trattati nella sentenza impugnata,
risolvendosi in una consecuzione di argomenti che si pone ai limiti della genericità.
I motivi di appello sono, quindi, individuati da questa Corte nel seguente ordine.
Con un primo motivo l'appellante ha dedotto l'errata valutazione delle istanze istruttorie e delle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado;
ha inoltre dedotto l'erroneità del percorso logico argomentativo con il quale il Tribunale ha riconosciuto, sulla base di elementi indiziari,
la riferibilità ad delle sottoscrizioni apposte ai contratti di vendita delle autovetture. Pt_1
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione degli elementi di fatto contenuti nella sentenza penale con la quale il Tribunale di Cagliari, sezione penale, dai quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto dedurre l'estraneità di rispetto Pt_1
ai contratti di vendita delle autovetture.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
2. Il Tribunale, con un percorso motivazionale che va esente da critiche, ha statuito che:
- la verificazione del contratto, per la quale parte opposta aveva insistito al fine di avvalersi delle scritture private oggetto di disconoscimento, era irrilevante ai fini della decisione in quanto i contratti di vendita dei beni mobili, anche registrati, non sono sottoposti dalla legge a oneri di forma di modo che la volontà delle parti può essere espressa anche in modo orale;
- la prova della volontà dell' di concludere i contratti per l'acquisto delle autovetture con Pt_1
l'allora era data dalla registrazione delle fatture emesse da tale società (ora CP_4 CP_2 [...]
[...
[...] nella contabilità dell'impresa per l'acquisto dell'autovettura BMW X3 tg CP_5 CP_1
CJ783SJ e dalla registrazione della fattura per la successiva vendita della stessa autovettura a tale;
Persona_2
- e erano legati da un rapporto di collaborazione iniziato fin dall'apertura della Pt_1 Per_1
attività commerciale per cui la circostanza che i contratti sarebbero stati sottoscritti CP_1
non da a da trova la naturale spiegazione nel fatto che era consolidato, nell'ambito Pt_1 Per_1
di tale collaborazione, che i contratti stipulati da per l'acquisto di autovetture avvenissero Per_1
in nome e per conto della di CP_1 Parte_1
- le sottoscrizioni apposte ai contratti di vendita delle autovetture IA TA tg. DS725JC e
Fiat GR UN tg. DP584PJ, sono risultate ictu oculi identiche a quelle apposte all'operazione di acquisto dell'autovettura BMW X3 tg CJ783SJ che è stata pacificamente ratificata da Pt_1
con la successiva vendita della stessa autovettura ad un privato, circostanza confermata dall'inserimento della relativa fattura emessa dalla CP_1
- la circostanza per la quale le fatture sarebbero state emesse e registrate nella contabilità della direttamente da depone comunque nel senso che tali operazioni sono CP_1 Per_1
riconducibili ad per il solo fatto di essersi avvalso della sua collaborazione;
Pt_1
- a seguito di formale diffida all'adempiere l'obbligazione di pagare il prezzo del 13.3.2012
inviata dalla aveva risposto, solo dopo quattro mesi, in modo generico ed CP_2 Pt_1
elusivo, adducendo di non aver mai intrattenuto rapporti con la concessionaria , quando CP_2
invece aveva già perfezionato la vendita delle autovetture dalla stessa acquistate e registrato le fatture nella contabilità;
- i fatti accertati nella sentenza penale non hanno efficacia di giudicato nel giudizio contro Pt_1
per l'adempimento di obbligazioni contrattuali, anche perché il giudizio penale non ha riguardato la vicenda oggetto di causa.
3. Questa Corte ritiene di condividere nel merito l'esito delle valutazioni compiute dal Tribunale
6 in ordine alla riconducibilità dei contratti oggetto di causa a ed alla sua impresa con Parte_1
ditta e ciò per le ragioni seguenti. CP_1
Occorre premettere che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, esercita la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. Nel far ciò, prima, valuta analiticamente degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente,
presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, salvo successivamente, dare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 9054/2022).
Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che nell'esercizio dell'attività Pt_1
commerciale di “vendita ed esposizione di auto nuove e usate” svolta dalla si è CP_1
avvalso della collaborazione di tale Per_1
Tale circostanza è stata riferita in primo luogo nell'atto di citazione in opposizione, dove l'opponente descrive un rapporto di collaborazione autonomo e indipendente, nel quale Per_1
avrebbe rivestito la qualità di venditore all'interno della struttura della di CP_1 Pt_1
Ancora, la circostanza è stata confermata personalmente da nella testimonianza
[...] Pt_1
resa il 13.10.2015 nel procedimento penale a carico del Per_1
Ulteriori elementi rilevanti sono costituiti dal fatto che le fatture relative ai contratti che l Pt_1
ha disconosciuto sono state registrate nella contabilità aziendale della e CP_1
dall'ulteriore circostanza che, poco dopo, almeno due delle vetture così acquisite sono state vendute a terzi dall' Pt_1
In particolare, la IA TA tg. DS725JC, acquistata con contratto del 13.11.2011, con fattura
7 della n. 1824 del 15.12.2011 è stata venduta a un terzo privato il 17.1.2012; invece la CP_4
BMW X3 tg CJ783SJ, acquistata con contratto del 27.11.2011, con fattura della n. CP_4
105 del 30.11.2011 è stata venduta a un terzo privato il 16.12.2011.
Emerge quindi che, anche qualora la sottoscrizione dei contratti fosse stata effettivamente apposta dal e non dall gli effetti giuridici degli stessi siano stati voluti e comunque Per_1 Pt_1
ratificati dall'intestatario rappresentato. Il fatto che abbia sottoscritto i contratti utilizzando Per_1
la firma di è un elemento che, lungi dal costituire una discontinuità formale, si pone quale Pt_1
ulteriore conferma della spendita del nome e della riferibilità degli atti alla sfera giuridica del titolare dell'impresa che in quel momento rappresentava.
La registrazione delle fatture nella contabilità della e la successiva rivendita dei CP_1
veicoli da parte di costituiscono, inoltre, condotte concludenti che integrano una ratifica Pt_1
tacita delle operazioni compiute da e si pongono in linea con il generale principio di Per_1
responsabilità per fatto degli ausiliari e collaboratori dell'imprenditore, che qui può trovare applicazione proprio in ragione dell'investitura di fatto comprovata, ed anzi pacifica, nel corso del giudizio di primo grado.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, rispetto all'accertamento in sede penale dei fatti commessi da trova applicazione l'art. 651 c.p.p., in ragione del quale tali statuizioni Per_1
non possono essere estese anche al giudizio civile per l'adempimento di un contratto ma al solo giudizio civile per il risarcimento del danno conseguente da reato. Peraltro, la sentenza invocata non ha svolto alcun accertamento in ordine ai fatti oggetto di causa;
inoltre, nessun giudicato potrebbe comunque dirsi formato atteso che il falso in scrittura privata è stato abrogato dal d.lgs.
n. 7/2016.
Infine, questa Corte, nonostante intenda dare conferma al percorso logico seguito dal Tribunale
per riferire la paternità dei contratti a ed alla confermando quindi Parte_1 CP_1
l'accertamento dell'inadempimento per il mancato pagamento del prezzo pattuito per la vendita
8 delle autovetture, non può esimersi dal valutare le sottoscrizioni apposte ai contratti di vendita.
È pacifico, infatti, che “allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il
giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per
accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento
attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla
medesima parte e ritualmente acquisite al processo”, atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire (Cass. civ., sez. II, n. 887/2018).
Nel caso di specie, la Corte ha potuto esaminare in originale la sottoscrizione apposta da Pt_1
lla procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione, riscontrando
[...]
la perfetta sovrapponibilità e coincidenza, ictu oculi, con le sottoscrizioni presenti nei contratti di vendita oggetto di disconoscimento.
Ne consegue che anche per questa ragione ulteriore ragione i contratti di vendita devono essere riferiti a ed alla Parte_1 CP_1
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione delle cause di valore da euro 26.000,00 a 52.000,00, e vengono liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non potendo questi essere ravvisati nella ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti, né essendosi verificati fatti e circostanze particolari che possano far ritenere contraria a buona fede la difesa svolta.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, senza alcuna discrezionalità, la dichiarazione in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
305/2021 del 28.1.2021;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_2
che si liquidano in complessivi euro 6.946,00, per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 agosto 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento il dott. Carlo Augusto Durante,
magistrato ordinario in tirocinio.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 129 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. ), titolare della impresa individuale con ditta Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Ilaria Podda ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Villaspeciosa nello studio del difensore, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca D'Alò, elettivamente domiciliato in Sassari nello studio del difensore, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
1 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Cagliari – Sezione civile adita,
in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente il presente gravame e la domanda
di parte appellante infrariportate:
In via principale e nel merito, accertata e dichiarata la falsità delle sottoscrizioni dei contratti
di cui alla superiore narrativa, dichiarare l'estraneità ai fatti di causa dell e, per l'effetto, Pt_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, mandare assolto l'opponente da ogni avversa
pretesa con conseguente revoca della statuizione in tema di spese operata dal Giudice di prime
cure;
In via subordinata e nel merito, salvo e impregiudicato gravame, accertato e dichiarato
l'inserimento in contabilità della fattura n. 244 del 30.11.2011 di e. 14.870,00 relativa alla
BMW, dichiarare il sig. obbligato unicamente al pagamento del predetto importo con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto mandando assolto l'opponente da ogni
avversa pretesa, disponendo la revoca della statuizione in tema di spese operata dal Giudice di
prime cure;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si insiste anche in questa sede per l'ammissione della CTU grafologica volta ad accertare la
falsità della sottoscrizione dei contratti versati in atti.”
nell'interesse dell'appellata: “rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza
impugnata.”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 28.10.2013 titolare della impresa commerciale Parte_1
con ditta di propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1903/2013, CP_1 Parte_1
emesso dal Tribunale di Cagliari e con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della
2 la complessiva somma di euro 30.870,00, oltre interessi, oneri e accessori di legge, CP_2
per il mancato pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto di tre autovetture: 1) IA TA
tg. DS725JC; 2) Fiat GR UN tg. DP584PJ; 3) BMW X3 tg CJ783SJ.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'inesistenza del credito affermando di non aver mai Pt_1
stipulato alcun contratto con la e disconoscendo le sottoscrizioni in calce agli atti CP_2
di vendita.
In merito a tale circostanza, l'opponente allegò la querela sporta nei confronti di tale Per_1
collaboratore commerciale di il quale fu querelato, tra l'altro, per aver acquistato e Pt_1
rivenduto autoveicoli a suo nome, falsificando la sottoscrizione nei contratti di vendita. A
sostegno di quanto detto precisò che nei confronti di pendeva un procedimento Pt_1 Per_1
penale, iscritto al n. 5462/2012 R.N.R., anche per i fatti indicati in querela ed oggetto di causa.
Si costituì tempestivamente contestando la ricostruzione dei fatti proposta CP_2
dall'opponente, con particolare riferimento alle presunte operazioni illecite poste in essere dal evidenziando che tutte le autovetture risultavano ancora di piena proprietà di e che Per_1 Pt_1
la BMW X3 era stata perfino venduta da ad un terzo. Pt_1
L'opposta chiese la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'interrogatorio formale reso da Pt_1
fu decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 305/2021 depositata il 28.1.2021, che
[...]
così dispose: “a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale, n.
1906/2013, del 2.8.2013, reso nel procedimento n. 3268/2013 RAC;
b) condanna l'opponente a
rimborsare all'opposta le spese processuali, così liquidate: € 1.620,00 per compensi di avvocato
della fase di studio;
€ 1.147,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.720,00 per
compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.660,00 per compensi di avvocato della fase
decisionale; € 922,08 per spese generali 15%; € 7.069,28 complessivi, oltre spese generali 15%,
3 I.V.A e C.P.A. di legge”.
Il Tribunale motivò il rigetto dell'opposizione valorizzando la riconducibilità dei contratti di vendita a ed alla impresa Riky Mortors, sulla base dei fatti emersi in corso di causa: Parte_1
a) perfetta corrispondenza delle sottoscrizioni tra i contratti oggetto di causa e quello successivamente stipulato per la vendita della BMX X3; b) l'assenza di contestazione delle fatture emesse dalla per l'acquisto delle 3 autovetture ed anzi la loro registrazione CP_2
nella contabilità aziendale della c) la registrazione nella propria contabilità delle CP_1
fatture emesse dalla per la vendita a privati, in data 16.12.2011, della BMW X3 e, CP_1
in data 17.1.2012, della;
d) l'estraneità dei veicoli oggetto di causa dal perimetro CP_3
dei fatti accertati in sede di procedimento penale.
In ogni caso, il Tribunale valutò che, anche se i contratti fossero stati stipulati da i fatti ed Per_1
i documenti di causa, in uno con gli elementi indiziari emersi nel corso del processo,
costituirebbero prova del fatto che operò sempre con il consenso di in ragione della Per_1 Pt_1
collaborazione commerciale che li legava fin dal 2007.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello per censurare le valutazioni Parte_1
del Tribunale in ordine alla riconducibilità ad dei contratti di vendita delle autovetture e, Pt_1
più in generale, l'intero percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione, nel quale sarebbero stati trascurati elementi decisivi emersi dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2707/2017 resa nel procedimento penale a carico di Per_1
ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto per le ragioni già CP_2
esposte nel giudizio di primo grado, chiedendo la condanna dell'appellante ai sensi 96 c.p.c.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i relativi termini si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo per sostituire uno dei consiglieri facenti parte del Collegio giudicante, collocato temporaneamente fuori da ruolo
4 organico della magistratura. All'udienza del 3.5.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente occorre evidenziare che l'appello è redatto in modo totalmente discorsivo tanto da rendere difficilmente enucleabili i motivi di impugnazione, in quanto non segue un percorso logico e coerente di confutazione degli specifici temi trattati nella sentenza impugnata,
risolvendosi in una consecuzione di argomenti che si pone ai limiti della genericità.
I motivi di appello sono, quindi, individuati da questa Corte nel seguente ordine.
Con un primo motivo l'appellante ha dedotto l'errata valutazione delle istanze istruttorie e delle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado;
ha inoltre dedotto l'erroneità del percorso logico argomentativo con il quale il Tribunale ha riconosciuto, sulla base di elementi indiziari,
la riferibilità ad delle sottoscrizioni apposte ai contratti di vendita delle autovetture. Pt_1
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione degli elementi di fatto contenuti nella sentenza penale con la quale il Tribunale di Cagliari, sezione penale, dai quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto dedurre l'estraneità di rispetto Pt_1
ai contratti di vendita delle autovetture.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
2. Il Tribunale, con un percorso motivazionale che va esente da critiche, ha statuito che:
- la verificazione del contratto, per la quale parte opposta aveva insistito al fine di avvalersi delle scritture private oggetto di disconoscimento, era irrilevante ai fini della decisione in quanto i contratti di vendita dei beni mobili, anche registrati, non sono sottoposti dalla legge a oneri di forma di modo che la volontà delle parti può essere espressa anche in modo orale;
- la prova della volontà dell' di concludere i contratti per l'acquisto delle autovetture con Pt_1
l'allora era data dalla registrazione delle fatture emesse da tale società (ora CP_4 CP_2 [...]
[...
[...] nella contabilità dell'impresa per l'acquisto dell'autovettura BMW X3 tg CP_5 CP_1
CJ783SJ e dalla registrazione della fattura per la successiva vendita della stessa autovettura a tale;
Persona_2
- e erano legati da un rapporto di collaborazione iniziato fin dall'apertura della Pt_1 Per_1
attività commerciale per cui la circostanza che i contratti sarebbero stati sottoscritti CP_1
non da a da trova la naturale spiegazione nel fatto che era consolidato, nell'ambito Pt_1 Per_1
di tale collaborazione, che i contratti stipulati da per l'acquisto di autovetture avvenissero Per_1
in nome e per conto della di CP_1 Parte_1
- le sottoscrizioni apposte ai contratti di vendita delle autovetture IA TA tg. DS725JC e
Fiat GR UN tg. DP584PJ, sono risultate ictu oculi identiche a quelle apposte all'operazione di acquisto dell'autovettura BMW X3 tg CJ783SJ che è stata pacificamente ratificata da Pt_1
con la successiva vendita della stessa autovettura ad un privato, circostanza confermata dall'inserimento della relativa fattura emessa dalla CP_1
- la circostanza per la quale le fatture sarebbero state emesse e registrate nella contabilità della direttamente da depone comunque nel senso che tali operazioni sono CP_1 Per_1
riconducibili ad per il solo fatto di essersi avvalso della sua collaborazione;
Pt_1
- a seguito di formale diffida all'adempiere l'obbligazione di pagare il prezzo del 13.3.2012
inviata dalla aveva risposto, solo dopo quattro mesi, in modo generico ed CP_2 Pt_1
elusivo, adducendo di non aver mai intrattenuto rapporti con la concessionaria , quando CP_2
invece aveva già perfezionato la vendita delle autovetture dalla stessa acquistate e registrato le fatture nella contabilità;
- i fatti accertati nella sentenza penale non hanno efficacia di giudicato nel giudizio contro Pt_1
per l'adempimento di obbligazioni contrattuali, anche perché il giudizio penale non ha riguardato la vicenda oggetto di causa.
3. Questa Corte ritiene di condividere nel merito l'esito delle valutazioni compiute dal Tribunale
6 in ordine alla riconducibilità dei contratti oggetto di causa a ed alla sua impresa con Parte_1
ditta e ciò per le ragioni seguenti. CP_1
Occorre premettere che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, esercita la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. Nel far ciò, prima, valuta analiticamente degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente,
presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, salvo successivamente, dare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 9054/2022).
Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che nell'esercizio dell'attività Pt_1
commerciale di “vendita ed esposizione di auto nuove e usate” svolta dalla si è CP_1
avvalso della collaborazione di tale Per_1
Tale circostanza è stata riferita in primo luogo nell'atto di citazione in opposizione, dove l'opponente descrive un rapporto di collaborazione autonomo e indipendente, nel quale Per_1
avrebbe rivestito la qualità di venditore all'interno della struttura della di CP_1 Pt_1
Ancora, la circostanza è stata confermata personalmente da nella testimonianza
[...] Pt_1
resa il 13.10.2015 nel procedimento penale a carico del Per_1
Ulteriori elementi rilevanti sono costituiti dal fatto che le fatture relative ai contratti che l Pt_1
ha disconosciuto sono state registrate nella contabilità aziendale della e CP_1
dall'ulteriore circostanza che, poco dopo, almeno due delle vetture così acquisite sono state vendute a terzi dall' Pt_1
In particolare, la IA TA tg. DS725JC, acquistata con contratto del 13.11.2011, con fattura
7 della n. 1824 del 15.12.2011 è stata venduta a un terzo privato il 17.1.2012; invece la CP_4
BMW X3 tg CJ783SJ, acquistata con contratto del 27.11.2011, con fattura della n. CP_4
105 del 30.11.2011 è stata venduta a un terzo privato il 16.12.2011.
Emerge quindi che, anche qualora la sottoscrizione dei contratti fosse stata effettivamente apposta dal e non dall gli effetti giuridici degli stessi siano stati voluti e comunque Per_1 Pt_1
ratificati dall'intestatario rappresentato. Il fatto che abbia sottoscritto i contratti utilizzando Per_1
la firma di è un elemento che, lungi dal costituire una discontinuità formale, si pone quale Pt_1
ulteriore conferma della spendita del nome e della riferibilità degli atti alla sfera giuridica del titolare dell'impresa che in quel momento rappresentava.
La registrazione delle fatture nella contabilità della e la successiva rivendita dei CP_1
veicoli da parte di costituiscono, inoltre, condotte concludenti che integrano una ratifica Pt_1
tacita delle operazioni compiute da e si pongono in linea con il generale principio di Per_1
responsabilità per fatto degli ausiliari e collaboratori dell'imprenditore, che qui può trovare applicazione proprio in ragione dell'investitura di fatto comprovata, ed anzi pacifica, nel corso del giudizio di primo grado.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, rispetto all'accertamento in sede penale dei fatti commessi da trova applicazione l'art. 651 c.p.p., in ragione del quale tali statuizioni Per_1
non possono essere estese anche al giudizio civile per l'adempimento di un contratto ma al solo giudizio civile per il risarcimento del danno conseguente da reato. Peraltro, la sentenza invocata non ha svolto alcun accertamento in ordine ai fatti oggetto di causa;
inoltre, nessun giudicato potrebbe comunque dirsi formato atteso che il falso in scrittura privata è stato abrogato dal d.lgs.
n. 7/2016.
Infine, questa Corte, nonostante intenda dare conferma al percorso logico seguito dal Tribunale
per riferire la paternità dei contratti a ed alla confermando quindi Parte_1 CP_1
l'accertamento dell'inadempimento per il mancato pagamento del prezzo pattuito per la vendita
8 delle autovetture, non può esimersi dal valutare le sottoscrizioni apposte ai contratti di vendita.
È pacifico, infatti, che “allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il
giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per
accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento
attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla
medesima parte e ritualmente acquisite al processo”, atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire (Cass. civ., sez. II, n. 887/2018).
Nel caso di specie, la Corte ha potuto esaminare in originale la sottoscrizione apposta da Pt_1
lla procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione, riscontrando
[...]
la perfetta sovrapponibilità e coincidenza, ictu oculi, con le sottoscrizioni presenti nei contratti di vendita oggetto di disconoscimento.
Ne consegue che anche per questa ragione ulteriore ragione i contratti di vendita devono essere riferiti a ed alla Parte_1 CP_1
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione delle cause di valore da euro 26.000,00 a 52.000,00, e vengono liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non potendo questi essere ravvisati nella ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti, né essendosi verificati fatti e circostanze particolari che possano far ritenere contraria a buona fede la difesa svolta.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, senza alcuna discrezionalità, la dichiarazione in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
305/2021 del 28.1.2021;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_2
che si liquidano in complessivi euro 6.946,00, per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 agosto 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento il dott. Carlo Augusto Durante,
magistrato ordinario in tirocinio.
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