Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 686 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rosaria Rossi, con la quale è elettivamente domiciliato in Gioiosa
Ionica (RC), Via Rocco Gatto n. 41
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Corso Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 16/03/2012, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di operaio, ha subito un infortunio, riportando gravi lesioni al polso destro;
- che ha regolarmente denunciato l'infortunio (pratica n. 500556692) all' , che, con provvedimento del 23/01/2013, ha accertato una CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% per “esiti frattura radio ulnare dx con limitazione funzionale polso dx”;
- che, con successivo provvedimento del 22/01/2020, emesso in seguito ad una visita di revisione, l'Istituto ha modificato in senso peggiorativo la precedente determinazione, accertando una menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 3%;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso in opposizione che
è stato rigettato con la seguente motivazione: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”;
- che, a causa dell'infortunio occorso, ha riportato una menomazione della propria integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti emanati dall' in data CP_1
22/01/2020 e in data 03/09/2020, per essere la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica, riportata dall'istante in esito all'infortunio del
16/03/2012, superiore al grado riconosciuto dall'Istituto, e non inferiore al
17%, o comunque corrispondente a quella maggiore o minore percentuale che risulterà dall'espletanda CTU medico-legale; - in conseguenza, condannare
l' in persona del l. r. p.t., al pagamento, in favore dell'istante, del CP_1
relativo indennizzo o della prestazione economica corrispondente al grado di 3
inabilità accertato, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, compensi e competenze professionali del presente giudizio
(oltre oneri accessori come per legge), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorrente ha indicato le lesioni, ma non le menomazioni sofferte a causa dell'infortunio;
- che, in ogni caso, la pretesa del ricorrente non trova alcun riscontro nei parametri tabellari previsti dal D. Lgs. n. 38/2000;
- che l'Istituto, con riferimento all'infortunio del 16/03/2012, ha riconosciuto al sig. postumi permanenti nella misura del 7%; _1
- che, a seguito di visita revisionale, tali postumi sono stati ridotti nella misura del 3%, ossia al di sotto della soglia minima indennizzabile;
- che, pertanto, la richiesta del ricorrente è generica, contraddittoria e spropositata rispetto a quanto accertato dall' . CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità 4
permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. n.
1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa dapprima erano stati riconosciuti postumi permanenti nella misura del 7%, poi ridotti nella misura del 3%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale non inferiore al 17%.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha concluso che il ricorrente, in seguito all'infortunio subito, ha riportato “Frattura biossea avambraccio destro” e che tale lesione ha determinato postumi permanenti nella misura del 7%, con decorrenza dalla domanda presentata nel mese di marzo
2012. 5
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' , quale emerge dagli atti. CP_1
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni del
C.T.U.; pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, attribuendo la percentuale del 7%, riconosciuta dal C.T.U. e inizialmente riconosciuta dall' (poi CP_1
ridotta in sede di revisione nella misura del 3%), inferiore alla percentuale del
17%, richiesta in prima battuta dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà, considerando che parte ricorrente chiede in via principale il riconoscimento di postumi permanenti nella misura del 17%, mentre il C.T.U. ha riconosciuto una percentuale del 7%, originariamente già riconosciuta dall' (poi ridotta al 3% in sede di revisione), ponendo la rimanente parte a CP_1
carico dell' , con distrazione in favore del difensore del ricorrente. CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 686/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 6
-Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che _1
, in seguito all'infortunio subito in data 16/03/2012, è affetto da postumi
[...]
tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 7%, con decorrenza da marzo 2012;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell , che liquida in € 2319,00, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
-Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 13/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci