Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5081 del Ruolo Generale dell'anno 2015
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
,Parte 1 , rapp.to e difeso dall'avv.to Pasquale Budetta ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno, al c.so V. Emanuele, 126
ATTORE
E
Controparte 1 - quale Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, in persona dei legali rapp.ti p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv.to Gianluca De Divitiis ed elett.te domiciliata presso il suo studio, in Salerno, piazza Sedile del Campo, 10
CONVENUTA
[
E 1
]
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio Controparte_2 e la compagnia Con atto di citazione ritualmente notificato, di Parte 1
CP 4Controparte_3 in nome e per conto della gestione autonoma del F.G.V.S. - in persona del legale di
,
rapp.te p.t al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di €. 88.187,00, per le gravi lesioni subite ed €. 5.857,01, per danni al ciclomotore, oltre il danno da sosta tecnica, ovvero al pagamento di quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, per essere, egli stesso, rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa.
L'attore, premettendo di essere stato vittima di un incidente stradale mentre percorreva, alla guida del ciclomotore
Yamaha tg EA 56587 di sua proprietà, la via SS 18 in Eboli, in data 11.08.2013 alle ore 21.00 circa, a causa di un tamponamento da parte di una Opel Corsa guidata e di proprietà del sig. Controparte_2 citava il convenuto, ritenuto '
responsabile in relazione all'incidente avvenuto e descritto in atti, e la CP 1
Controparte_3 - in persona del legale rapp.te p.t. - la quale spiegava eccezioni Con propria comparsa si costituiva la preliminari e concludeva per il rigetto della domanda, in quanto improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, espletata la prova testimoniale e depositata la ctu medico-legale e la ctu tecnica, la causa veniva rinviata per le conclusioni, per essere poi trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.,da questo giudice, subentrato in supplenza temporanea, all'udienza del
9.12.24.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Non trova accoglimento l'eccezione preliminare spiegata dalla convenuta assicurazione riguardante l'inosservanza degli artt. 283,144,145 e 148 del Dlgs. 209/05.
Si osserva che la materia è regolata dal D.lgs 209/05, in particolare il caso in esame rientra nella previsione di cui all'art. 283 lettera b) del Dlgs 209/05, poiché la CP 5 in questione, condotta dal CP 2 si trovava senza copertura assicurativa, come si rileva dalla documentazione agli atti( corrispondenza con le Controparte_3 FGVS).
La domanda del Parte 1 risulta proponibile in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta, egli ha ottemperato alla normativa prevista. Infatti, è stata prodotta la richiesta di risarcimento del danno e messa in mora a mezzo di raccomandate a.r. rispettivamente ricevute dalla compagnia Controparte_3 in data 5.10.13 e dalla CP 4 in data
7.10.13. La richiesta risulta inoltre essere corredata da copia del libretto di circolazione, copia del certificato di proprietà
PRA, copia del C.F., copia della denuncia CC di S. IA e copia della documentazione ospedaliera.
È stato, poi, regolarmente notificato l'atto introduttivo con il rispetto dei termini a comparire, il cui contenuto rispetta le prescrizioni richieste dal combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc.
CP 3 atteso che essa risultaNé trova accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta provata attraverso la prova testimoniale raccolta, con le dichiarazioni relative alla descrizione dell'evento e del veicolo che si allontanava dopo lo scontro;
vi è poi la denuncia-querela, il decreto di restituzione del motociclo sequestrato
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - .
Nel caso di specie risulta identificato il veicolo responsabile dell'incidente ai fini della richiesta del risarcimento.
In ordine all'esame del merito della controversia, occorre rilevare quanto segue. Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti deducendo, nell'atto introduttivo, che nel giorno e nell'ora indicati, in Eboli, il sig. CP_2
[...] alla guida dell'autovettura Opel Corsa di sua proprietà, a forte velocità tamponava il suo ciclomotore, scaraventandolo fuori strada e causandogli lesioni personali e danni al ciclomotore. A seguito del detto incidente, l'attore veniva accompagnato presso il presidio ospedaliero S. Maria della Speranza di Battipaglia, ove i sanitari gli diagnosticavano frattura malleolo tibiale piede dx, frattura polso sinistro con lussazione dell'ulna, trauma cranico, 66
contusioni ed escoriazioni multiple". Seguivano ulteriori cure e accertamenti medici.
In ragione di quanto suesposto, parte attrice ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente per cui è causa.
Orbene, è pacifico che sul danneggiato grava l'onere di provare le modalità del sinistro, l'attribuibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo.
Ciò posto, in applicazione del principio suesposto, al caso di specie, si ritiene, in considerazione del contenuto delle
Testimone 1 in qualità di dichiarazioni rese dall'attore e di quelle raccolte in sede di prova testimoniale ( il teste trasportato sul ciclomotore di proprietà del Parte 1 ) che parte attrice abbia sufficientemente provato il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame. Infatti, dalle dichiarazioni rese, si conferma la dinamica del sinistro. Esse appaiono sufficientemente attendibili, consentendo di ricostruire in termini di verosimile certezza la vicenda. In definitiva, l'attore ha provato che l'incidente si è verificato per condotta del conducente della CP 5 Risulta depositata agli atti la copia del verbale della Stazione Carabinieri di S. IA di Eboli, giunti sul posto immediatamente dopo il sinistro, dal quale
(verbale) emerge una segnalazione ad essi inviata relativa alla Opel Corsa in questione, che era stata vista, anche in altro luogo, correre a forte velocità.
Attraverso le dichiarazioni della teste, presente al momento del sinistro, nonché ella stessa coinvolta come trasportata e già risarcita al 100%, come ella dichiara, emerge che alcuna responsabilità possa farsi ricadere sul Parte 1 in relazione al suo comportamento, mentre l'unica responsabilità è da ricondurre sul conducente dell'autovettura Opel Corsa. Dalle circostanze narrate e dalla documentazione prodotta in atti, si rileva che l'attore ha fornito la prova del nesso eziologico che i danni patiti si siano verificati a causa dell'evento dannoso di cui si controverte, la cui responsabilità è da ascriversi al conducente dell'autovettura, identificato dalla targa anteriore lasciata sul luogo e consegnata agli agenti intervenuti. È di tutta evidenza, pertanto, in presenza dei requisiti richiesti, che trovano applicazione l'art. 2054 cc e, l'art. 283 lett. b) dlgs 209/05, con la conseguenza che la compagnia CP 1 nella indicata qualità, in assenza di prova contraria '
sulla responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, deve risarcire i danni conseguenti alle lesioni riportate dall'attore, nonché i danni al motociclo, in conseguenza del sinistro, in solido con il convenuto Controparte_2
Superato, dunque, favorevolmente il giudizio sulla fondatezza della pretesa, in relazione al quantum richiesto, ci si avvale della ctu medico-legale depositata agli atti. La ctu riscontra il nesso causale per concordanza tra le modalità dell'incidente e le lesioni riportate. La diagnosi eseguita è “postumi di trauma cranico, frattura L2 - L3-L4, contusione ginocchio sinistro. Esiti di ferita lacero-contusa fronto parietale". Il ctu, ritenuta la connessione causale tra le lesioni e la dinamica dell'incidente dedotto in lite, ha riconosciuto una invalidità temporanea, sulla scorta della certificazione in atti, della durata di 110 giorni, di cui 50 a totale( periodo della guarigione), 30 al 50% (tempo della stabilizzazione e della riabilitazione) e 30 al 25% (periodo della sola riabilitazione).
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il ctu, in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e sorretta da argomentazioni logiche e lineari.
Sulla base della valutazione operata dal ctu e in applicazione delle tabelle di Milano, il danno complessivo ammonta ad
€.45.924,32, di cui €. 37.381,00 di danno non patrimoniale risarcibile ed €. 8.337,50 di totale danno biologico temporaneo;
comprese le spese mediche documentate. Esclusa la personalizzazione massima per mancata prova delle aggravanti.
In relazione al danno di natura patrimoniale, la relazione peritale del ctu contiene una valutazione calcolata in base ai giorni di manodopera e ai costi dei ricambi. Si ritiene congruo un risarcimento pari ad €. 5.300,00, compreso di IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La domanda, dunque, va accolta per quanto di ragione e per le motivazioni esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione - in persona del GOP dott.ssa Paola Corabi, in funzione di giudice monocratico
- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
'Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2 in solido tra loro, al 2) 2) condanna la pagamento in favore dell'attore della somma di €. 45.924,32, oltre rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
3) Condanna parte convenuta, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 5.300,00, oltre rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessive €.6.560,00, di cui €, 560,00 per spese ed €. 6.000,00, per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
5) Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente, in solido.
Salerno, 4.03.25
il gop dott.ssa Paola Corabi