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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5647/2020
IL TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I RO M A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I RO M A
XVII S E Z I O N E C I V I L E in com posi zione m onocratica in persona del Giudi ce OR o RO o IN ha pronunzi ato l a s eguente
S E N T E N Z A
nell a cont roversi a ci vile is critt a al n. 5647/2020 del Ruolo General e Affari Ci vi li
Cont enziosi vertente
T R A
( , nonché il sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) personalm ent e quale fi dej ussore della societ à C.F._1 Pt_1
entr ambi rappres ent at i e di fesi dall' Avv. Andrea Dotti C.F.
[...]
( ) , con il quale domicili ano el etti vamente in Ancona, al V.l e C.F._2
dell a Vitt ori a, 1/ 3 ;
ATTOR I
E
i n persona del Presi dent e del Controparte_1
Consiglio di Ammi nistrazione Dott. rappresent at a e difes a Controparte_2 dall'Avv. Alessandro Tortora C.F. ( ) C.F._3
CONVENUTA
NONCHE'
, rappres ent at a e difesa dal l 'Avv. Marco Ferraro C.F. ( CP_3 [...]
C.F._4
INTER VENUTA
Oggett o: deposit o bancario
Conclusi oni: le parti hanno concluso com e da verbal e di udi enza del 4.11.2024.
1 R.G. 5647/2020
CONC ISA ESP OS IZIONE D ELLE R AGIONI
DI FATTO E DIR ITTO DELLA DEC IS IONE
proponeva opposi zi one al decreto ingi unt ivo provvi soriament e Parte_1
esecutivo n. 23387/19 (R .G.n. 7169/ 2019) em esso dal Tribunal e di Rom a in data
29.11.2019 i n favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 64.525,74 oltre interessi.
La somm a ingiunt a s arebbe de ri vat a dal mancato pagam ent o da part e dell'opponente di una rat a tri mes tral e del fi nanziam ento concesso dall a in dat a 4.10.2017, in CP_1 ragione del quale l'opposta aveva comunicato la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del te rmi ne , con richiest a di pagament o im mediato del debito residuo pari all'importo ingiunto.
L'odierna opponente non contestava l'esistenza del contratto né la sospensione del pagam ent o dell e rat e deducendo, i nvece, l a null ità del contratt o suddett o per assenza di sot toscrizi one di tutt a l a docum ent azione , con parti colare ri ferim ento al docum ento di sintesi . Lam ent ava, altresì , un comport am ent o scorrett o dell a CP_1
la quale avrebbe richiest o il ri ent ro imm ediat o a seguito del primo inadem pim ento.
Si cost itui va part e oppost a l a qual e evi denzi ava l a validit à del cont ratto di mut uo intercorso tra le parti in quanto regolarmente sottoscritto e trasmesso all'opponente insi eme ad ogni al tro docum ent o necessario per l a concessi one del finanzi amento.
In data 5.05.2022, i nterveniva in gi udi zio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l a CP_3
, in quali tà di cessionari a del credito in forza di cessione pubbl icat a i n G.U. i n
[...]
dat a 18.11.2021 (G.U. 162 n. 137 18.11.2021).
Con ordinanza del 9.11.2022, rite nut a l a causa suffi ci ent em ent e i struit a, veniva fissata la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del
14.09.2023.
Con decreto del P resident e dell a XVII Sezione Civi le , il present e procedim ent o veniva assegnat o, in sost ituzione del precedente gi udi cant e all o scriven t e, che, all'udienza dell' 5.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2 R.G. 5647/2020
* * *
MOTIVI DELLA DEC IS IONE
L'opposizione è infondata e, di conseguenza da rigettare.
Part e opponent e non ha ass olto al proprio onere probatorio com e ripart ito dagli ordinari criteri fissati dall'art. 2697 c.c.
Se, infat ti, il giudizio di opposizi one a decret o i ngiuntivo è volt o a v agli are l a fondatezza della pretesa azionata dall'opposta, attrice in senso sostanziale, ciò nondi meno part e opponent e, quale convenuta sost anzi al e, deve formul are le propri e difese e contestazi oni i n mani era precisa, ponendo a fondament o di quest e fat t i esti ntivi , im peditivi e/o modi fi cativi dell 'al trui dom an da.
In caso di i nadempi ment o dell e obbligazioni, devono essere appl icati i pri nci pi probat ori st abil iti dalla Cort e di Cassazione, la qual e ha preci sato che: “In tem a di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la sua font e (negozi al e o legal e) del suo di ri tto ed il rel ati vo t erm ine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento avvenuto” (Cass. Sez. U.
n. 135333 30/ 10/2001).
Nel caso in es ame, part e opponent e non ha fornit o la prova di fa tti esti ntivi o modi ficati vi d ell a pret es a dell a cont ropart e, non cont est ando né l 'avvenuta stipul azione del cont rat to di mut uo, né l 'erogazione del fi nanzi amento , né, infine, il proprio i nadem pim ent o nel pagam ent o dell e rate, limit andosi, invece ad eccepi re la nullit à del c ont ratt o per m ancanza di sottoscri zione di tutt a l a docum ent azione ad esso allegata ed a contestare un presunto comportamento scorretto dell'opposta nella richi est a di rientro del finanzi am ent o.
Riguardo all a prim a questione, è suffi ci ent e riport are quant o st abili to il cal ce al contratto , l addove si rinviene l a s ottoscri zione d a part e di , in nome Parte_2
e per cont o dell a dell a s eguent e di chiarazi one: “di chiaro di aver ri cevut o Pt_1
dall a banca, nell a fas e precont rattual e, la copia compl et a del t est o contra tt ual e
3 R.G. 5647/2020
idonea per la stipula, (…) dichiaro che un esemplare del contratto, comprensivo dell'unito documento di sintesi, mi è stato contestualmente consegnato dalla banca”.
Quanto invece all a presunt a viol azione dei pri ncipi di buona fede e corrett ezza da part e dell a nell'es ercizi o del l a risoluzione cont rattual e e cont est ual e CP_1
richi est a di pagamento di t utto il debit o residuo, pare necessario ramm ent are l a differenza t ra regol e di validità e regol e di comport am ento.
Infat ti, sol o l a v iolazione di norme inderogabili concernenti l a vali dit à del cont ratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il com portament o dei cont raenti la quale può essere sol o font e di respons abi l i tà.
Pert anto, dalla violazione di un dovere di comport amento, e nell o specifi co il canone di corret tezza e buona fede, può derivare uni cam ente un'ipot esi di responsabil ità da inadem pim ento , con il cons eguente ri sarciment o del danno , m a gi amm ai l'i nvalidi t à dell'atto, che può derivare solo dalla violazione di una disposizione specifica e non dall'elusione di un principio generale (cfr. Cass., Sez. Unite,19 dicembre 2007, n.
26725).
Dunque, il presunto com portam ento scorretto perpet rat o dall a banca non può es sere considerat o idoneo ad inficiare l a vali dità della risol uzi one cont rat tuale e dell a seguent e richiest a di pagam ento , per cui , in assen za di al cuna dom anda di risarcim ento del danno, es sa non assume al cuna ril evanza nel present e giudi zi o.
Per cont ro , part e oppost a, i n os sequi o al l'onere probatori o su di essa gravant e, ha dimost rato l a s ussi stenza dell a propri a pret esa creditori a , allegando l 'altrui inadem pim ento e deposit ando i n att i copi a del contratt o di finanzi am ent o, l a documentazione relativa all'erogazi one delle somme nonché della comunicazione di cost ituzione di m es sa in m ora e decadenza dal benefi cio del t ermine (cfr. docc. 1,2,3
e 4 fasc. monitorio).
Il governo delle spes e s egu e l a s occom benza e si liqui da com e in d ispositivo.
P.Q.M.
4 R.G. 5647/2020
Il Tribunal e di Rom a nell a caus a i scritt a al num ero R.G. 5647 del ruolo general e degli affari contenziosi dell'anno 2020:
- rigett a l 'oppos izi one propost a da e da;
Parte_3 Parte_2
- condanna ed i n solido tra loro a ri fon dere l e Parte_1 Parte_2
spese di lit e nei confront i di , che li qui da in compl ess ivi Controparte_4
euro 8.433,00 olt re i va, cpa e spes e generali.
Roma, 24 febbrai o 2025
Il G.O.P
RO o Val ent ino
5
IL TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I RO M A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I RO M A
XVII S E Z I O N E C I V I L E in com posi zione m onocratica in persona del Giudi ce OR o RO o IN ha pronunzi ato l a s eguente
S E N T E N Z A
nell a cont roversi a ci vile is critt a al n. 5647/2020 del Ruolo General e Affari Ci vi li
Cont enziosi vertente
T R A
( , nonché il sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) personalm ent e quale fi dej ussore della societ à C.F._1 Pt_1
entr ambi rappres ent at i e di fesi dall' Avv. Andrea Dotti C.F.
[...]
( ) , con il quale domicili ano el etti vamente in Ancona, al V.l e C.F._2
dell a Vitt ori a, 1/ 3 ;
ATTOR I
E
i n persona del Presi dent e del Controparte_1
Consiglio di Ammi nistrazione Dott. rappresent at a e difes a Controparte_2 dall'Avv. Alessandro Tortora C.F. ( ) C.F._3
CONVENUTA
NONCHE'
, rappres ent at a e difesa dal l 'Avv. Marco Ferraro C.F. ( CP_3 [...]
C.F._4
INTER VENUTA
Oggett o: deposit o bancario
Conclusi oni: le parti hanno concluso com e da verbal e di udi enza del 4.11.2024.
1 R.G. 5647/2020
CONC ISA ESP OS IZIONE D ELLE R AGIONI
DI FATTO E DIR ITTO DELLA DEC IS IONE
proponeva opposi zi one al decreto ingi unt ivo provvi soriament e Parte_1
esecutivo n. 23387/19 (R .G.n. 7169/ 2019) em esso dal Tribunal e di Rom a in data
29.11.2019 i n favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 64.525,74 oltre interessi.
La somm a ingiunt a s arebbe de ri vat a dal mancato pagam ent o da part e dell'opponente di una rat a tri mes tral e del fi nanziam ento concesso dall a in dat a 4.10.2017, in CP_1 ragione del quale l'opposta aveva comunicato la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del te rmi ne , con richiest a di pagament o im mediato del debito residuo pari all'importo ingiunto.
L'odierna opponente non contestava l'esistenza del contratto né la sospensione del pagam ent o dell e rat e deducendo, i nvece, l a null ità del contratt o suddett o per assenza di sot toscrizi one di tutt a l a docum ent azione , con parti colare ri ferim ento al docum ento di sintesi . Lam ent ava, altresì , un comport am ent o scorrett o dell a CP_1
la quale avrebbe richiest o il ri ent ro imm ediat o a seguito del primo inadem pim ento.
Si cost itui va part e oppost a l a qual e evi denzi ava l a validit à del cont ratto di mut uo intercorso tra le parti in quanto regolarmente sottoscritto e trasmesso all'opponente insi eme ad ogni al tro docum ent o necessario per l a concessi one del finanzi amento.
In data 5.05.2022, i nterveniva in gi udi zio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l a CP_3
, in quali tà di cessionari a del credito in forza di cessione pubbl icat a i n G.U. i n
[...]
dat a 18.11.2021 (G.U. 162 n. 137 18.11.2021).
Con ordinanza del 9.11.2022, rite nut a l a causa suffi ci ent em ent e i struit a, veniva fissata la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del
14.09.2023.
Con decreto del P resident e dell a XVII Sezione Civi le , il present e procedim ent o veniva assegnat o, in sost ituzione del precedente gi udi cant e all o scriven t e, che, all'udienza dell' 5.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2 R.G. 5647/2020
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MOTIVI DELLA DEC IS IONE
L'opposizione è infondata e, di conseguenza da rigettare.
Part e opponent e non ha ass olto al proprio onere probatorio com e ripart ito dagli ordinari criteri fissati dall'art. 2697 c.c.
Se, infat ti, il giudizio di opposizi one a decret o i ngiuntivo è volt o a v agli are l a fondatezza della pretesa azionata dall'opposta, attrice in senso sostanziale, ciò nondi meno part e opponent e, quale convenuta sost anzi al e, deve formul are le propri e difese e contestazi oni i n mani era precisa, ponendo a fondament o di quest e fat t i esti ntivi , im peditivi e/o modi fi cativi dell 'al trui dom an da.
In caso di i nadempi ment o dell e obbligazioni, devono essere appl icati i pri nci pi probat ori st abil iti dalla Cort e di Cassazione, la qual e ha preci sato che: “In tem a di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la sua font e (negozi al e o legal e) del suo di ri tto ed il rel ati vo t erm ine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento avvenuto” (Cass. Sez. U.
n. 135333 30/ 10/2001).
Nel caso in es ame, part e opponent e non ha fornit o la prova di fa tti esti ntivi o modi ficati vi d ell a pret es a dell a cont ropart e, non cont est ando né l 'avvenuta stipul azione del cont rat to di mut uo, né l 'erogazione del fi nanzi amento , né, infine, il proprio i nadem pim ent o nel pagam ent o dell e rate, limit andosi, invece ad eccepi re la nullit à del c ont ratt o per m ancanza di sottoscri zione di tutt a l a docum ent azione ad esso allegata ed a contestare un presunto comportamento scorretto dell'opposta nella richi est a di rientro del finanzi am ent o.
Riguardo all a prim a questione, è suffi ci ent e riport are quant o st abili to il cal ce al contratto , l addove si rinviene l a s ottoscri zione d a part e di , in nome Parte_2
e per cont o dell a dell a s eguent e di chiarazi one: “di chiaro di aver ri cevut o Pt_1
dall a banca, nell a fas e precont rattual e, la copia compl et a del t est o contra tt ual e
3 R.G. 5647/2020
idonea per la stipula, (…) dichiaro che un esemplare del contratto, comprensivo dell'unito documento di sintesi, mi è stato contestualmente consegnato dalla banca”.
Quanto invece all a presunt a viol azione dei pri ncipi di buona fede e corrett ezza da part e dell a nell'es ercizi o del l a risoluzione cont rattual e e cont est ual e CP_1
richi est a di pagamento di t utto il debit o residuo, pare necessario ramm ent are l a differenza t ra regol e di validità e regol e di comport am ento.
Infat ti, sol o l a v iolazione di norme inderogabili concernenti l a vali dit à del cont ratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il com portament o dei cont raenti la quale può essere sol o font e di respons abi l i tà.
Pert anto, dalla violazione di un dovere di comport amento, e nell o specifi co il canone di corret tezza e buona fede, può derivare uni cam ente un'ipot esi di responsabil ità da inadem pim ento , con il cons eguente ri sarciment o del danno , m a gi amm ai l'i nvalidi t à dell'atto, che può derivare solo dalla violazione di una disposizione specifica e non dall'elusione di un principio generale (cfr. Cass., Sez. Unite,19 dicembre 2007, n.
26725).
Dunque, il presunto com portam ento scorretto perpet rat o dall a banca non può es sere considerat o idoneo ad inficiare l a vali dità della risol uzi one cont rat tuale e dell a seguent e richiest a di pagam ento , per cui , in assen za di al cuna dom anda di risarcim ento del danno, es sa non assume al cuna ril evanza nel present e giudi zi o.
Per cont ro , part e oppost a, i n os sequi o al l'onere probatori o su di essa gravant e, ha dimost rato l a s ussi stenza dell a propri a pret esa creditori a , allegando l 'altrui inadem pim ento e deposit ando i n att i copi a del contratt o di finanzi am ent o, l a documentazione relativa all'erogazi one delle somme nonché della comunicazione di cost ituzione di m es sa in m ora e decadenza dal benefi cio del t ermine (cfr. docc. 1,2,3
e 4 fasc. monitorio).
Il governo delle spes e s egu e l a s occom benza e si liqui da com e in d ispositivo.
P.Q.M.
4 R.G. 5647/2020
Il Tribunal e di Rom a nell a caus a i scritt a al num ero R.G. 5647 del ruolo general e degli affari contenziosi dell'anno 2020:
- rigett a l 'oppos izi one propost a da e da;
Parte_3 Parte_2
- condanna ed i n solido tra loro a ri fon dere l e Parte_1 Parte_2
spese di lit e nei confront i di , che li qui da in compl ess ivi Controparte_4
euro 8.433,00 olt re i va, cpa e spes e generali.
Roma, 24 febbrai o 2025
Il G.O.P
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