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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 14141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima S ezion e Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Il ricorrente:
− ha chiesto in via cautelare e nel merito di condannare l'amministrazione resistente a ricevere la domanda di protezione speciale in via autonoma, ossia senza l'avvio di un procedimento di protezione internazionale;
− ha evidenziato di aver presentato domanda di protezione speciale l'8.11.2024 “a mezzo pec e personalmente dallo straniero presso gli Uffici questori”, di essere presente in Italia dal 3.6.2022
(documenti 2 e 3), di vivere a Brescia via Papa Giovanni n. 108 (documenti 1 e 2) e di essere assunto come dipendente (documento 3);
− ha riferito della posizione assunta dall'amministrazione resistente in altro caso (documento 4), secondo cui è possibile presentare domanda di protezione complementare esclusivamente in via subordinata a quella di protezione internazionale.
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 16.1.2025 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni:
− “quand'anche si volesse accreditare l'attuale persistenza del diritto a presentare domanda di protezione speciale in via autonoma al Questore, come previsto dall'abrogato 19, c. 1.2, secondo periodo, D.lgs. n. 286/1998, si evidenzia come, allo stato, l'Amministrazione non abbia assunto alcuna determinazione negativa nei confronti dell'interessato. L'istanza per il riconoscimento della protezione speciale è (rectius, sarebbe, siccome non ve n'è prova) presentata soltanto in
1 di 3 data 08.11.2024. Non risulta pertanto ancora spirato il termine di sessanta giorni previsto in generale in materia di rilascio del permesso di soggiorno dall'art. 5, 9, D.lgs. n. 286/1998”;
− “occorre eccepire che il ricorso avversario difetta di uno degli specifici presupposti processuali del giudizio ex art. 19-ter, D.lgs. n. 150/2011. Ed invero, malgrado quest'ultimo sottenda posizioni giuridiche di diritto soggettivo, esso è nondimeno strutturato nella forma dell'impugnazione “di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”;
− “colui che richieda di ottenere un permesso di soggiorno all'interno del Paese di accoglienza non possa pretendere di accedere al beneficio mediante canali procedimentali difformi rispetto a quelli previsti dalla legge. Per l'effetto, anche la presentazione di una domanda di protezione speciale dovrà soggiacere ai requisiti di forma e procedimento imposti dal diritto dello Stato.
L'inoltro presso la competente Questura di un'istanza formalmente e contenutisticamente abnorme non comporta l'obbligo di attivare un procedimento, né chiaramente quello di concluderlo con un provvedimento espresso agli effetti dell'art. 2, L. n. 241/1990. Per riflesso,
l'istante non potrà neppure vantare una pretesa giuridicamente tutelabile a che
l'Amministrazione esprima un'espressa determinazione sul punto… la domanda è stata formulata in data successiva a quella dell'entrata in vigore della L. n. 50/ 2023 (06.05.2023), la quale impone oggi di conformare le domande di protezione speciale all'iter procedimentale prescritto in materia di protezione internazionale (secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 25/2008)”.
Con nota del 12.1.2025 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 13.1.2025 l'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando la mancata conclusione del procedimento amministrativo e l'irricevibilità dell'istanza di protezione speciale senza quella di protezione internazionale.
2. Il ricorrente ha affermato di aver presentato via posta elettronica di istanza amministrativa per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
L'amministrazione resistente ha contestato tale affermazione (pagina 1 della comparsa di costituzione: “L'istanza, secondo quanto allegato (ma non provato) dal ricorrente, sarebbe stata infatti trasmessa via PEC, in data 08.11.2024, direttamente all'Autorità questorile”).
Il ricorrente non ha prodotto prova dell'invio dell'istanza.
Non è possibile pronunciarsi sulle domande proposte dal ricorrente nel presente giudizio aventi a oggetto una posizione giuridica sulla quale non si è pronunciata l'amministrazione alla quale non è stata presentata un'istanza. Si vedano gli articoli 34 comma 2 c.p.a. e 3 comma 1 lettera d-bis) D.L.
13/2027 convertito in L. 46/2017. Tale ultima norma non solo definisce la competenza dei giudici delle Sezioni specializzate così istituite ma delinea anche i confini della giurisdizione del giudice ordinario nei casi elencati.
2 di 3 Ammesso per sola ipotesi che si ritenga provata la presentazione dell'istanza amministrativa in data
8.11.2024, la conclusione non muta. Mancano norme che attribuiscano efficacia provvedimentale
(positiva o negativa) all'omessa conclusione del procedimento entro il termine. Di conseguenza, il silenzio tenuto dall'amministrazione resistente sull'istanza del ricorrente non è equiparabile a un diniego.
In ogni caso, resterebbe dubbio l'interesse del ricorrente alla trattazione dell'istanza amministrativa secondo una determinata scansione procedimentale. Al più tale interesse potrebbe sorgere e essere fatto valere impugnando la decisione che definisce il procedimento, evidenziando un'erronea applicazione della normativa procedimentale, a condizione, tuttavia, che tale vizio “formale” abbia effettivamente inciso sulla determinazione sostanziale assunta.
Il ricorso non merita accoglimento.
La definizione del giudizio rende superfluo esaminare la domanda cautelare.
3. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione resistente per la costituzione in giudizio.
Il processo si presenta di pronta soluzione come emerge dalle considerazioni che precedono.
Va, dunque, applicata la tabella vigente per i processi di valore indeterminato a bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva.
Il compenso va, pertanto, determinato in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
La precedente decisione a cui il ricorrente ha fatto riferimento – riguardante un caso differente in termini fattuali e processuali (essendo stato trattato in via cautelare) – esclude l'applicazione dell'articolo 96 c.p.c. invocato dall'amministrazione resistente.
Per qu esti motivi
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Si comunichi.
Brescia, 16.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima S ezion e Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Il ricorrente:
− ha chiesto in via cautelare e nel merito di condannare l'amministrazione resistente a ricevere la domanda di protezione speciale in via autonoma, ossia senza l'avvio di un procedimento di protezione internazionale;
− ha evidenziato di aver presentato domanda di protezione speciale l'8.11.2024 “a mezzo pec e personalmente dallo straniero presso gli Uffici questori”, di essere presente in Italia dal 3.6.2022
(documenti 2 e 3), di vivere a Brescia via Papa Giovanni n. 108 (documenti 1 e 2) e di essere assunto come dipendente (documento 3);
− ha riferito della posizione assunta dall'amministrazione resistente in altro caso (documento 4), secondo cui è possibile presentare domanda di protezione complementare esclusivamente in via subordinata a quella di protezione internazionale.
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 16.1.2025 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni:
− “quand'anche si volesse accreditare l'attuale persistenza del diritto a presentare domanda di protezione speciale in via autonoma al Questore, come previsto dall'abrogato 19, c. 1.2, secondo periodo, D.lgs. n. 286/1998, si evidenzia come, allo stato, l'Amministrazione non abbia assunto alcuna determinazione negativa nei confronti dell'interessato. L'istanza per il riconoscimento della protezione speciale è (rectius, sarebbe, siccome non ve n'è prova) presentata soltanto in
1 di 3 data 08.11.2024. Non risulta pertanto ancora spirato il termine di sessanta giorni previsto in generale in materia di rilascio del permesso di soggiorno dall'art. 5, 9, D.lgs. n. 286/1998”;
− “occorre eccepire che il ricorso avversario difetta di uno degli specifici presupposti processuali del giudizio ex art. 19-ter, D.lgs. n. 150/2011. Ed invero, malgrado quest'ultimo sottenda posizioni giuridiche di diritto soggettivo, esso è nondimeno strutturato nella forma dell'impugnazione “di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”;
− “colui che richieda di ottenere un permesso di soggiorno all'interno del Paese di accoglienza non possa pretendere di accedere al beneficio mediante canali procedimentali difformi rispetto a quelli previsti dalla legge. Per l'effetto, anche la presentazione di una domanda di protezione speciale dovrà soggiacere ai requisiti di forma e procedimento imposti dal diritto dello Stato.
L'inoltro presso la competente Questura di un'istanza formalmente e contenutisticamente abnorme non comporta l'obbligo di attivare un procedimento, né chiaramente quello di concluderlo con un provvedimento espresso agli effetti dell'art. 2, L. n. 241/1990. Per riflesso,
l'istante non potrà neppure vantare una pretesa giuridicamente tutelabile a che
l'Amministrazione esprima un'espressa determinazione sul punto… la domanda è stata formulata in data successiva a quella dell'entrata in vigore della L. n. 50/ 2023 (06.05.2023), la quale impone oggi di conformare le domande di protezione speciale all'iter procedimentale prescritto in materia di protezione internazionale (secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 25/2008)”.
Con nota del 12.1.2025 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 13.1.2025 l'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando la mancata conclusione del procedimento amministrativo e l'irricevibilità dell'istanza di protezione speciale senza quella di protezione internazionale.
2. Il ricorrente ha affermato di aver presentato via posta elettronica di istanza amministrativa per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
L'amministrazione resistente ha contestato tale affermazione (pagina 1 della comparsa di costituzione: “L'istanza, secondo quanto allegato (ma non provato) dal ricorrente, sarebbe stata infatti trasmessa via PEC, in data 08.11.2024, direttamente all'Autorità questorile”).
Il ricorrente non ha prodotto prova dell'invio dell'istanza.
Non è possibile pronunciarsi sulle domande proposte dal ricorrente nel presente giudizio aventi a oggetto una posizione giuridica sulla quale non si è pronunciata l'amministrazione alla quale non è stata presentata un'istanza. Si vedano gli articoli 34 comma 2 c.p.a. e 3 comma 1 lettera d-bis) D.L.
13/2027 convertito in L. 46/2017. Tale ultima norma non solo definisce la competenza dei giudici delle Sezioni specializzate così istituite ma delinea anche i confini della giurisdizione del giudice ordinario nei casi elencati.
2 di 3 Ammesso per sola ipotesi che si ritenga provata la presentazione dell'istanza amministrativa in data
8.11.2024, la conclusione non muta. Mancano norme che attribuiscano efficacia provvedimentale
(positiva o negativa) all'omessa conclusione del procedimento entro il termine. Di conseguenza, il silenzio tenuto dall'amministrazione resistente sull'istanza del ricorrente non è equiparabile a un diniego.
In ogni caso, resterebbe dubbio l'interesse del ricorrente alla trattazione dell'istanza amministrativa secondo una determinata scansione procedimentale. Al più tale interesse potrebbe sorgere e essere fatto valere impugnando la decisione che definisce il procedimento, evidenziando un'erronea applicazione della normativa procedimentale, a condizione, tuttavia, che tale vizio “formale” abbia effettivamente inciso sulla determinazione sostanziale assunta.
Il ricorso non merita accoglimento.
La definizione del giudizio rende superfluo esaminare la domanda cautelare.
3. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione resistente per la costituzione in giudizio.
Il processo si presenta di pronta soluzione come emerge dalle considerazioni che precedono.
Va, dunque, applicata la tabella vigente per i processi di valore indeterminato a bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva.
Il compenso va, pertanto, determinato in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
La precedente decisione a cui il ricorrente ha fatto riferimento – riguardante un caso differente in termini fattuali e processuali (essendo stato trattato in via cautelare) – esclude l'applicazione dell'articolo 96 c.p.c. invocato dall'amministrazione resistente.
Per qu esti motivi
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Si comunichi.
Brescia, 16.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
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