Accoglimento
Sentenza breve 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 30/06/2025, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05636/2025REG.PROV.COLL.
N. 02278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2025, proposto da:
AR IA CO
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di giustizia;
contro
MINISTERO DELLA TU
nella persona del Ministro pro tempore ,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
COMUNE DI NARDÒ
nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I n. 1341 del 10 dicembre 2024, che ha respinto il ricorso n. 615/2023 R.G. proposto per l’annullamento:
- del provvedimento di diniego paesaggistico n. 156 del 20/03/2023 e della nota prot. n. 46381/22 del 17/04/2023, di comunicazione dello stesso, emessi dallo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Nardò, aventi ad oggetto “richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi e trasformazioni di immobili soggetti alla disciplina di cui all’art. 146 del d.lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 90 del P.P.T.R. Puglia approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicato sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, per il progetto di realizzazione di una nuova costruzione ad uso residenza estiva sita in Strada Santa RI da realizzarsi su di un suolo riportato in catasto al fg. 110 map. 274”;
- del verbale n. 34.1 della seduta del 30/11/2022 della Commissione locale paesaggio del Comune di Nardò con il quale si esprimeva parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- della nota prot. 4060-P del 08/03/2023 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, avente ad oggetto: “Nardò (LE) – Pratica Paes. N. 1728/2022 Località: Strada Santa RI (foglio 110, p.lla 274) progetto: realizzazione di nuova costruzione ad uso residenza estiva richiedente: ON MA PI, parere ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 Rif. D.M. 20.02.1968 – DM 04.09.1975 e DM 01.08.1985”;
- della nota prot. 3112-P del 21/02/2023 della Soprintendenza recante il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n.241;
- delle Schede PAE 0066, 0067 e 00135 contenute negli elaborati del PPTR approvato dalla Giunta Regionale Puglia con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 unitamente agli artt. 45 e 63 delle NTA;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
udito il relatore dott. Ofelia Fratamico alla camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;
sentite le stesse parti a seguito dell’avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento di diniego paesaggistico n. 156 del 20 marzo 2023 e dalla nota prot. n. 46381/22 del 17 aprile 2023, di comunicazione dello stesso, emesso dallo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Nardò, recante “richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi e trasformazioni di immobili soggetti alla disciplina di cui all'art. 146 del d.lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 90 del P.P.T.R. Puglia approvato con d.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicato sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, per il progetto di realizzazione di una nuova costruzione ad uso residenza estiva sita in Strada Santa RI da realizzarsi su di un suolo riportato in catasto al fg. 110 map. 274”;
- dal verbale n. 34.1 della seduta del 30 novembre 2022 della Commissione locale paesaggio del Comune di Nardò con il quale si esprimeva parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- dalla nota prot. 4060-P dell’8 marzo 2023 della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, recante il parere negativo sul progetto stesso ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004;
- dalla nota prot. 3112-P del 21 febbraio 2023 della Soprintendenza di comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241/1990;
- dalle schede PAE 0066, 0067 e 00135 contenute negli elaborati del PPTR approvato dalla Giunta Regionale Puglia con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, unitamente agli artt. 45 e 63 delle NTA;
- da ogni atto comunque presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, dalla sig.ra ON MA PI, che aveva presentato il progetto edilizio, sulla base del seguente unico articolato motivo: “violazione art. 142 comma 2 e 143 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004, violazione ed erronea interpretazione delle NTA del PPTR ed, in particolare, degli artt. 38, 40, 41, 45, 59, 63, 76, 79, 88, 89, 90, 106, 107, 108., violazione ed erronea interpretazione delle schede PAE0067, PAE0135 e PAE0066 del PPTR, violazione delle “ Linee interpretative per l’attuazione del PPTR” approvate con DGR 28 dicembre 2017 n. 2331, violazione art. 97 e 117 Cost., eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta.
3. Con la sentenza n. 1341 del 10 dicembre 2024 il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia, lamentandone l’erroneità sia nella parte in cui il T.a.r. aveva omesso di valutare “la specifica censura rivolta verso la genericità dei rilievi della soprintendenza, della CPL e del Comune”, sia nel merito, in quanto “il giudice di primo grado alla constatazione che risultavano espresse ulteriori ragioni giustificative del diniego…(aveva) fatto corrispondere automaticamente la non conoscibilità delle stesse in quanto esercizio di discrezionalità tecnica…nonostante fossero oggetto di specifiche censure…”
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nardò e il Ministero della cultura, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e dell’appello, in quanto sprovvisti dei presupposti di legge e comunque infondati.
6. Alla camera di consiglio del 3 aprile 2025, fissata per l’esame dell’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata, a seguito di discussione delle parti e previo avviso della possibilità di una definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con la sua impugnazione l’appellante, dopo aver evidenziato che il T.a.r. aveva già ritenuto fondate le sue argomentazioni circa l’inesistenza di alcun vincolo di inedificabilità sul lotto di sua proprietà, pur ricompreso nella fascia dei 300 metri dalla battigia, ha dedotto l’illegittimità degli atti delle Amministrazioni che si erano pronunciate negativamente sulla compatibilità paesaggistica del suo progetto edilizio, caratterizzati da “ considerazioni del tutto scoordinate con la potestà da esercitare” e “ sostanzialmente immotivati”.
8. In particolare, la pronuncia impugnata sarebbe stata, secondo l’appellante, inficiata dalla totale rinuncia da parte del giudice di prime cure ad effettuare qualsiasi vaglio (sia pure estrinseco) dell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che avrebbe, però, finito per “confondere nelle sue determinazioni i vincoli paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice Urbani con gli ulteriori contesti paesaggistici previsti nel PPTR ai sensi dell’art. 143 co. 1 lett. e)”, non considerando che l’intervento in questione era teso “alla valorizzazione e armonizzazione dell’ambiente circostante al lotto…al fine di garantire la qualità edilizia urbana e territoriale degli insediamenti urbani e rurali” e venendo meno, sostanzialmente, all’obbligo di esporre le ragioni del suo giudizio sfavorevole.
9. La Soprintendenza avrebbe, inoltre, violato – nella ricostruzione dei fatti proposta dalla originaria ricorrente – “il principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990” per il quale le sue decisioni non avrebbero mai potuto tradursi nell’apposizione tout court di ostacoli all’utilizzazione del bene, dovendo tendere, piuttosto, all’ “individuazione di previsioni e di prescrizioni idonee a determinare motivatamente interventi coerenti con la previsione vincolistica di riferimento”.
10. Tali censure sono fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito illustrate.
11. A fronte dell’avvenuto superamento, già da parte del T.a.r., della questione della pretesa inedificabilità dell’area in esame, situata, come detto, nella fascia dei 300 metri dal mare, ma comunque esclusa dai relativi vincoli di inedificabilità in base all’art. 142 comma 2 del d.lgs. n. 42/2004, dai provvedimenti impugnati non emergono con chiarezza i motivi ostativi al riconoscimento della compatibilità paesaggistica dell’intervento progettato.
12. Il lotto della ricorrente non solo ricade, infatti, in zona B, ma costituisce l’unico terreno delle risalenti lottizzazioni che avevano interessato la zona ancora non edificato, circondato da numerose altre costruzioni del tutto simili a quella progettata dall’istante, in un contesto comunque completamente antropizzato.
13. Dinanzi a tale situazione fattuale e giuridica, le giustificazioni date dall’Amministrazione nei pareri negativi e nel provvedimento finale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica finiscono per essere, dunque, generiche e stereotipate, nonché non corrispondenti alle effettive caratteristiche dei luoghi, sia con riferimento alla asserita “ mancata mappatura delle emergenze vegetazionali”- non essendo la zona soggetta a vincolo BP o UCP idrogeologico-forestale del PPTR e non operando su di essa le prescrizioni impartite per i “Territori costieri” e i “Boschi” - sia con riguardo a tutti gli altri profili di preteso vincolo, tra i quali spiccano quelli connessi al “cospicuo affioramento roccioso”, che potendo subire, secondo l’Amministrazione, “un danneggiamento”, avrebbe impedito anch’esso l’edificazione. Nelle sue considerazioni sul punto la Soprintendenza non appare aver in alcun modo tenuto conto del fatto che il fabbricato progettato sarebbe sorto in corrispondenza di uno scavo già esistente sui luoghi di causa, effettuato nel 1965 con regolare licenza, nel corso di lavori successivamente sospesi e successivamente abbandonati per decenni, tale da rendere l’area soggetta allo scarico di rifiuti da parte di ignoti e bisognosa comunque di riqualificazione, né della circostanza per la quale le opere progettate avrebbero completato “con armonia e coerenza, sia la maglia del previgente ex PIno di Lottizzazione Spada-Pellegrino del 1962 (stralcio b) che la maglia urbanistica di Zona Omogenea “B23” (stralcio a)…(come) comprovato anche dalla mappa catastale (stralcio c) e dalla aerofotogrammetria regionale (stralcio d), …(andando a realizzare) l’ultimo tassello mancante per il compimento di quel mosaico urbanistico, paesaggistico e ambientale progettato e approvato nel 1962, …(senza il quale) quel mosaico …(sarebbe rimasto) perennemente incompleto” .
14. Le suddette argomentazioni, puntualmente esposte dall’interessata nelle osservazioni formulate a seguito del preavviso di rigetto, non hanno trovato alcuna sia pur minima confutazione nel provvedimento finale, che, anche sotto tale aspetto, risulta privo di sufficiente motivazione, in quanto del tutto inidoneo a far comprendere le ragioni di contrarietà dell’intervento alla tutela del paesaggio in esame.
15. Come più volte evidenziato, invece, dalla giurisprudenza amministrativa “in sede di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze” (cfr. ex multis , Cons. Stato Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1424; 4 febbraio 2019 n. 853)
16. Sul punto, con riguardo alla fattispecie in esame e ad un capo della sentenza del T.a.r. specificamente censurato dall’appellante, può aggiungersi che “il sindacato di legittimità del giudice amministrativo coinvolge i provvedimenti che, pur costituendo l'esercizio di poteri tecnico-discrezionali di contenuto ampio, come nel caso del parere espresso dalla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, violino l'obbligo di cui all'art. 3 l. n. 241 del 1990, perché contengono una motivazione solo apparente del parere negativo, resa senza specificare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento proposto ed i valori paesaggistici tutelati e senza dar conto di integrazioni e chiarimenti della parte proponente l'intervento, funzionali al superamento delle criticità evidenziate dalla stessa Soprintendenza” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2014, n.1418).
17. In conclusione, l’appello deve essere, come anticipato, accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2278/2025 R.G.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della cultura e il Comune di Nardò, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO