Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19334/2020 R.Gen.Aff.Cont.. trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 12/11/2024
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 7 presso lo studio dell'avv. Claudio
Terracino che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
(P. IVA , quale Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa - in virtù di procura alle liti rilasciata dal dottor (Amministratore Delegato e Controparte_2
Direttore Generale della società) e dal dottor (Dirigente della Controparte_3
società) con atto per notar da Treviso del 18 Controparte_4
dicembre 2014 (Repertorio 186905 - Raccolta 30367) - dall'avv. Carmela Greco,
1
- CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese dalle parti nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 12/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli la FGVS, al fine Controparte_1
di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro per cui è causa.
A sostengo della propria domanda l'attore deduceva che in data 06/08/2019, alle ore 20.50 circa, mentre si trovava in Napoli alla via Petrarca con direzione
Mergellina a bordo del proprio motoveicolo (SYM tg. EM74348), giunto all'altezza del civico n. 20, un motocross uscendo da alta velocità dalla strada del parco lo impattava determinando la caduta al suolo dell'attore e del passeggero . L'attore specificava, altresì, che il motocross Persona_1
impattava anche un altro motoveicolo condotto da che parimenti CP_5 rovinava al suolo. Dopo l'impatto anche il conducente del motocross rovinava al suolo, ma mentre l'attore ed il suo passeggero rimanevano a terra, il responsabile civile che non aveva riportato alcun danno risaliva a bordo del proprio motoveicolo e si dileguava non prestando soccorso e rendendo impossibile il rilevamento della targa.
Sul luogo dell'incidente sopraggiungeva la Polizia municipale, la quale redigeva apposito verbale.
2 Per effetto della caduta dal motorino l'attore veniva trasportato presso il P.S: dell'Ospedale Antonio Cardarelli ove i sanitari gli diagnosticavano “politrauma della strada con frattura scomposta pluriframmentaria, epifisi distale di radio sinistro con interessamento articolare oltre contusioni escoriate multiple”.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea nonché la nullità dell'atto di citazione. nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa.
Va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Passando al merito della controversia la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Si verte, nel caso de quo, come già detto, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. A del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da
3 veicolo non identificato.
A questi fini (ma non solo) la legge n. 990 del 1969 (a mente dell'art. 19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un “Fondo per le CP_6
vittime della strada” (FGVS), del quale Fondo l'impresa designata (individuata da apposito decreto ministeriale) è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto FGVS soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato (cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n. 274).
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema
Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n. 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007).
Di qui, il principio — che si rinviene segnatamente nella sentenza n. 374/2015 - secondo cui, nel caso di sinistro causato da motociclo (quale mezzo che interessa in questa sede) non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett. a),
4 della legge n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo — onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. 8 Marzo 1990, n. 1860).
Ciò chiarito, applicando i principi suesposti al caso in esame, ritiene questo
Giudice che in considerazione delle dichiarazioni rese dal teste escusso nonché di tutta la documentazione depositata in atti, parte attrice non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato che l'evento dedotto si sia verificato con le modalità descritte né abbia provato il requisito dell'impossibilità oggettiva di identificazione del veicolo investitore, condizione necessaria ed imprescindibile richiesta ai fini dell'applicabilità della disciplina del risarcimento del danno provocato da veicolo non identificato.
Apprezzando gli esiti della istruttori orale va confermata la capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. di , teste escusso all'udienza del Controparte_7
5 27/05/2022, in quanto, come dallo stesso espressamente dichiarato (“come ho detto non mi sono fatto male e non ho chiesto nulla a titolo di risarcimento”), seppur si trovava a bordo del veicolo attoreo in qualità terzo trasportato in conseguenza del sinistro non riportava alcuna lesione personale (“Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro” – Cass. Civ. ord. n. 19121/2019).
Ciò posto, il teste in parola pur confermando sostanzialmente l'evento dedotto dall'attore - e cioè che nella circostanze di luogo e di tempo dedotte l'attore rimaneva coinvolto in un incidente – ha però fornito una descrizione della dinamica particolarmente generica, poco circostanziata e contraddittoria. Lo stesso ha dichiarato: “io e percorrevano via Petrarca direzione Mergellina;
Parte_1
all'altezza del parco Le Rondini civico 20, credo ci troviamo addosso una motocicletta da cross e siano caduti;
era da cross perché aveva ruote grandi e le scocche sulle ruote ed anche il rumore che faceva;
la moto usciva dal parco ad alta velocità e ci ha impattati sul lato destro;
dopo l'impatto l'attore è rimasto a terra sdraiato al centro della carreggiata
e li è rimasto anche dopo l'arrivo della Polizia e dell'autoambulanza perché il braccio sinistro girato;
capitolo b) noi stavano scendendo con che era sul suo CP_5 motorino leggermente arretrato rispetto a noi ed anche lui è stato investito dalla motocicletta sempre dal lato destro;
anche lui è caduto con il motorino e si è fatto male, non come ma si è fatto male;
io e abbiano raggiunto l'ospedale Parte_1 CP_5 dopo anche perché io ho atteso che la Polizia terminasse gli incombenti relativi alla custodia del motociclo del Capitoli c) e d): ho già risposto sul capitolo c) poi Parte_2 quanto alla moto cross io ho visto che dopo essere caduta nella corsia opposta dopo
l'impatto il conducente si è rialzato, prende la motocicletta e se ne è andato da solo;
io ho visto solo lui ma mi hanno detto che c'era un'altra persona scappata a piedi;
era sera non siamo stati in grado di vedere la targa;
purtroppo non c'era nessuna macchina”.
Il teste non ha, quindi, fornito informazioni né in ordine al comportamento di guida tenuto dall'attore prima del sinistro né se questo fosse stato in grado o
6 meno di avvertire in tempo la manovra pericolosa posta in essere dal conducente del veicolo investitore così da evitarlo, ad esempio, se abbia frenato, sterzato o azionato il clacson al fine di scongiurare l'impatto.
Inoltre, anche con riferimento ai punti di impatto tra il motoveicolo sconosciuto, il veicolo attoreo e il terzo veicolo coinvolto il teste è stato oltremodo generico.
Non si comprende, infatti, come il veicolo investitore, uscendo da una traversa e immettendosi perpendicolarmente sulla strada percorsa dall'attore, abbia potuto contemporaneamente colpire sul lato destro sia il motoveicolo attoreo che l'altro motoveicolo, il quale, come dichiarato dall'attore in citazione e confermato dal teste, viaggiava dietro il motoveicolo attoreo (“noi stavano scendendo con che era sul suo motorino leggermente arretrato rispetto a CP_5 noi ed anche lui è stato investito dalla motocicletta sempre dal lato destro;
anche lui è caduto con il motorino e si è fatto male”).
Tali precisazioni, inoltre, difettano anche nell'atto di citazione così come nella denuncia/querela, restando gli accadimenti descritti in maniera così generica da non essere sufficienti a fornire prova piena dei fatti e del nesso di causalità.
Del pari non sono plausibili le ragioni della mancata individuazione del veicolo investitore. A tal proposito l'unico testimone escusso ha affermato: “poi quanto alla moto cross io ho visto che dopo essere caduta nella corsia opposta dopo l'impatto il conducente si è rialzato, prende la motocicletta e se ne è andato da solo;
io ho visto solo lui ma mi hanno detto che c'era un'altra persona scappata a piedi;
era sera non siamo stati in grado di vedere la targa;
purtroppo non c'era nessuna macchina”.
Ebbene, se è comprensibile la mancata identificazione dell'investitore da parte dell'attore vittima del sinistro ed immobile a terra in attesa dell'arrivo del 118, al contrario, considerato che, secondo la narrazione operata dal teste, anche il conducente del motoveicolo investitore rovinava al suolo per poi rialzarsi, rimettere in moto il motoveicolo e allontanarsi al luogo dell'incidente, tale ricostruzione rende non verosimile l'impossibilità di individuazione, del numero di targa (anche solo parzialmente). Infatti, proprio la presunta
7 vicinanza dei motoveicoli convolti nell'incidente, i quali riversi a terra dovevano evidentemente trovarsi l'uno adiacente all'altro, non giustifica la scarsa luminosità dedotta dal teste quale causa della mancata rilevazione della targa (“era sera non siamo stati in grado di vedere la targa”).
In questo quadro probatorio acquisisce poi rilevanza il lungo lasso di tempo intercorso tra l'evento (06/08/2018) e la denuncia querela (depositata in data
17/10/2019) nonché lo stesso contenuto poco circostanziato di tale atto prodromico all'esercizio dell'attività investigativa diretta ad individuare l'autore del reato di omissione di soccorso.
La denuncia, infatti, risulta carente dell'identificazione il tipo di motoveicolo rimasto sconosciuto (“benché caduto si alzava e scappava senza rendere possibile il riconoscimento della targa e del tipo di mezzo” cfr. denuncia querela – produzione attorea) nonostante sia l'attore in citazione che il testimone abbiano affermato che si trattasse di una moto da cross, la quale presenta degli elementi peculiari che evidentemente circoscrivono e facilitano le attività di ricerca. Nella denuncia, inoltre, non è neanche specificato se alla guida del motociclo rimasto sconosciuto ci fosse una donna o un uomo.
In definitiva tale documento non è risultato oggettivamente utile agli investigatori Infatti, se è vero, come sopra anzidetto, che la preventiva denuncia
(o querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione o, comunque, la presentazione della stessa priva di elementi essenziali a conoscenza del denunciante, rappresenta elemento di indubbia rilevanza nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile del sinistro. Ebbene, ritiene questo giudice che le informazioni suddette (ed in particolare il modello) se tempestivamente rese all'autorità, avrebbero certamente potuto quantomeno agevolare le ricerche del responsabile.
8 In definitiva, si può affermare che l'istante non avendo fornito concreto ausilio al fine di tentare un'adeguata ricostruzione dell'accaduto, oltre che dell'autore del sinistro, deve imputare a sé stesso gli effetti del proprio comportamento sostanzialmente non collaborativo.
Tanto, dunque, induce a ritenere non assolto l'onere probatorio dell'attore in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto generatore delle lesioni.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi suesposti, la domanda è infondata e va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 147/22 secondo lo scaglione di riferimento (fino ad euro 52.000,00), applicando i valori minimi in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nella fasi antecedenti.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vengono definitivamente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nella qualità di FGVS, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
9 3) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di . Parte_1
Napoli, 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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