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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2812/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. PIERANTONIO Parte_1 C.F._1
CENCI
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. ORTIS PELLIZZER e CP_1 C.F._2
l'avv. stab. IVO CANDEAGO
Parte convenuta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1 previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale: Accertare – per le ragioni esposte in narrativa -
l'inadempimento colpevole in capo al sig. ex artt. 1218 e 1453 c.c. nell'esecuzione CP_1 del contratto avente ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al progetto per la sistemazione fondiaria con parziale spianamento di un'area agricola in regime di autorizzazione paesaggistica semplificata, oggetto di autorizzazione paesaggistica n. 15/2017 del 22/12/2017 e successiva CILA n. C180050, prot. n. 3119 depositata in data 06/04/2018 presso il Comune di Mason Vic.no (oggi e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore, quantificato in complessivi euro
60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa;
CP_1
in via subordinata:
accertare, incidenter tantum, l'integrazione da parte del sig. dei reati di cui CP_1 agli artt. 181 DL 42/2004 (Codice Beni culturali e Paesaggio); 256, c. 1 e 3 D. Lgs. 152/2006
(T.U. Ambiente); 44 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) in relazione agli artt. 6, 10, 22, 23, 29
e 34 dello stesso T.U., per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto, ex art. 185 c.p. e art. 2043 c.c.., al risarcimento del danno patito dal attore, quantificato in complessivi euro 60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa;
CP_1
in via di ulteriore subordine:
accertare e dichiarare che il sig. ha pagato l'intero debito causalmente riconducibile Parte_1 ai fatti di reato esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. , ai sensi CP_1 dell'art. 1299 c.c. a rimborsare al ricorrente la somma di euro 20.173,31 (pari alla quota di 1/3 delle somme complessivamente versate da ricorrente) oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta
2 determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti per cui ci è CP_1 causa;
in via residuale:
accertare e dichiarare che il sig. ha pagato l'intero debito causalmente riconducibile Parte_1 ai fatti di reato esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. , ai sensi CP_1 dell'art. 2041 c.c. a rimborsare al attore la somma di euro 60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui CP_1
è causa.
In via istruttoria: si chiede ammettersi i capitoli di prova esclusi con i testi indicati.
Per parte convenuta
Si confida, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni già formulate, nel merito ed in via istruttoria, in comparsa di costituzione e risposta del 21 ottobre 2024, con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale, come da nota spese che si deposita unitamente alla presente comparsa conclusionale, con richiesta di distrazione a favore degli scriventi patrocinatori antistatari.
Si riportano le conclusioni di merito di cui alla comparsa di risposta.
Nel merito. Respingersi, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dalla ricorrente, per le ragioni indicate in narrativa.
Coll'integrale favore delle spese, dei diritti, degli onorari di lite e del compenso professionale.
MOTIVAZIONE
TO
3 Il 6.4.2018 ha presentato al (oggi divenuto Parte_1 Parte_2
una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA relativa ad Controparte_2 interventi di sistemazione di un'area agricola compresa in una zona soggetta a vincolo di protezione paesaggistica.
Per il riporto di terreno e lo spianamento dello stesso, necessari alla realizzazione dell'intervento, ha conferito appalto a . Parte_1 CP_1
A seguito di sopralluogo in data 11.2.2021, il Comune di , ha accertato che nell'area CP_2 autorizzata era stata riportata una quantità di terreno inferiore a quanto previsto in progetto, che nell'area esterna a quella oggetto di autorizzazione era stato effettuato un riporto di terreno di mc 3.961, che era stato realizzato un “box cavalli” senza che vi fosse il necessario permesso di costruire e che era stata realizzata una “muretta di contenimento” senza la previa
SCIA.
Il 23.2.2021 il Comune di ha ordinato la sospensione dei lavori, in considerazione CP_2 delle opere realizzate in carenza di autorizzazione, e, con ordinanza 24.3.2021, ha intimato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
L'ordinanza di ripristino è stata oggetto di impugnativa avanti il TAR del Veneto da parte di
Parte_1
Il 6.10.2021 ha presentato istanza per la sanatoria del muretto di contenimento, ai Parte_1 sensi dell' art. 37 del D.P.R. n. 380/01. Per tale sanatoria egli ha versato la somma di € 616,00
a titolo di diritti e sanzioni.
Con verbale 9.11.2021 sono state contestate a e ai Parte_1 CP_1 professionisti arch. (progettista e direttore dei lavori) e dott.ssa Controparte_3 Persona_1
(geologa) contravvenzioni previste dal DPR n. 380/01, per la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo, dal D.L. n. 42/04, per la violazione delle norme in materia di tutela ambientale, e dal D.L.vo n. 152/06, in materia di rifiuti.
4 In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel verbale, ha eseguito i lavori Parte_1 di ripristino e, in data 17.5.2022, il Comune di ha attestato l'avvenuto esecuzione di CP_2 tali opere. A seguito della rimessione in pristino e del pagamento delle somme previste per l'oblazione, è seguita l'archiviazione del procedimento penale (decreto 11.1.2023 del GIP presso questo Tribunale).
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 condannare al pagamento della quota di un terzo “dei costi causalmente CP_1 riconducibili alla condotta del sig. (pari a complessivi euro 60.519,95) e così per euro CP_1
20.173,31, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa”. Ciò a titolo di risarcimento del CP_1 danno per illecito contrattuale, o in subordine per illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e
185 c.p. In via di ulteriore subordine ha chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 1299 c.c. a titolo di regresso o, in via di ultimo subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
si è costituito in causa chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova per interrogatorio e testimoni.
Per l'udienza del 30.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice ha concluso chiedendo la condanna del convenuto a pagare l'importo di “euro
60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa”. Parte convenuta ha insistito CP_1 per il rigetto delle domande attoree.
5 Ragioni della decisione
1. L'attore imputa all'appaltatore convenuto di avere eseguito i lavori in modo difforme dal progetto autorizzato, facendo scaricare e disponendo terreno in aree non previste nell'autorizzazione e realizzando un muretto in sasso non previsto nel progetto.
Il convenuto si difende affermando di avere agito in ossequio alle disposizioni date dal committente, senza essere consapevole delle difformità delle opere dal progetto oggetto di autorizzazione della Pubblica Amministrazione.
2. Con riguardo al terreno collocato fuori dall'area di cantiere, per complessivi mc 3.961, va precisato che buona parte di questo terreno “è servito a ricavare una modesta zona pianeggiante dove installare temporaneamente un box in legno per ricovero dei cavalli”; in particolare, una quantità di circa mc 3.000 è stata posta “sotto il box, a nord –ovest dell'area di cantiere”. Ciò risulta da quanto lo stesso ha esposto nel ricorso al TAR Parte_1
Veneto di cui si è detto (le citazioni sono tratte dal ricorso, doc. 1 fasc. attore).
Difatti, come già osservato, tra gli abusi che il Comune di ha contestato vi è anche CP_2 la realizzazione di un box per cavalli: opera abusiva che, tuttavia, non imputa a Parte_1 responsabilità del convenuto. Se il riporto e lo spianamento di circa mc.
3.000 di terreno sono stati funzionali alla realizzazione del detto manufatto e se tale opera, per stessa ammissione dell'attore, non è frutto dell'iniziativa di , deve allora concludersi che questa CP_1 difformità dall'autorizzazione ricevuta nelle opere poste in essere dal convenuto sia stata richiesta dall'attore. Non è infatti pensabile che il convenuto, pur essendo estraneo all'iniziativa concernente la realizzazione del box, abbia effettuato il detto movimento di terra di propria iniziativa, all'infuori delle indicazioni ricevute da In altre parole, Parte_1 se quest'ultimo si assume la responsabilità della collocazione del box per cavalli, non può sostenere di essere estraneo alla posa del terreno che ha avuto l'unico scopo di spianare gli avvallamenti del suolo e consentire quest'opera.
6 Evidentemente si deve ritenere che l'attore – pur cosciente del mancato rilasciato della necessaria autorizzazione (infatti il progettista incaricato da arch. , Parte_1 Controparte_3 sentito come teste, ha riferito di avere ricevuto un espresso rifiuto del all'istanza CP_2 relativa) – abbia scelto ugualmente di realizzare il ricovero per cavalli e abbia quindi ordinato a di disporre una parte del terreno apportato al cantiere in una zona esterna allo stesso, CP_1 ove il detto manufatto avrebbe dovuto essere realizzato.
3. Anche con riguardo al muro di contenimento non si può parlare di un'iniziativa autonoma di , estranea agli accordi raggiunti con E' lo stesso attore – CP_1 Parte_1
e sul punto vi è la conferma della testimone di parte attrice – ad affermare di Parte_3 avere accolto l'offerta di di erigere, con l'ausilio di un muratore, un muretto in sasso CP_1 di contenimento all'interno dell'area di cantiere. Si tratta quindi di un'opera eseguita in forza di un accordo raggiunto tra committente ed appaltatore. Il primo doveva necessariamente sapere che il progetto assentito non contemplava quest'opera, trattandosi di difformità facilmente ricavabile dall'esame del progetto redatto per conto di dall'arch. Parte_1
. CP_3
La testimone , a proposito del muretto di contenimento, ha dichiarato: “Doveva Parte_3 essere una 'masiera' in sasso, a secco. L'abbiamo accettata perché sembrava una soluzione idonea e migliorativa. ci disse che era un'attività di edilizia libera, essendo previsto CP_1 solo l'uso del sasso a secco”. Quest'ultimo profilo non è stato dedotto dal ricorrente e non può quindi essere assunto a fondamento della responsabilità del convenuto.
4. Solo quanto alla porzione di terreno collocata in posizione diversa da quella contemplata dal progetto e non funzionale alla realizzazione del box per cavalli, quindi per circa mc. 961, non è stata raggiunta la prova di un accordo tra il committente e l'appaltatore. Nel ricorso al giudice amministrativo proposto da avverso l'ordinanza di ripristino Parte_1
7 adottata dall'amministrazione comunale si afferma che questa parte di terreno sarebbe stata posta “in area limitrofa all'area di cantiere”. Il convenuto non ha chiarito il motivo di questa collocazione di terreno difforme dal progetto che, pure, gli era stato trasmesso a mezzo PEC, il 26.4.2018, dal progettista arch. (docc. 70-71a-71b di parte attrice). Diversamente da CP_3 quanto detto con riguardo al terreno disteso nell'area destinata alla erezione del ricovero per cavalli, per questa parte di terra la difesa del convenuto, secondo la quale ogni difformità sarebbe stata frutto di una scelta del committente, non trova riscontro. Deve quindi ritenersi che, con riguardo a tale profilo, l'appaltatore abbia agito in modo non conforme al progetto
(cui il contratto d'appalto fa necessariamente richiamo) o a diversi accordi intervenuti con il committente. L'istruttoria non ha fornito, sul punto, riscontri univoci alle diverse prospettazioni delle parti;
si deve però ritenere che l'appaltatore, in forza della sua competenza professionale, non potesse ignorare la non conformità dell'opera al progetto assentito dall'amministrazione, mentre non vi è prova certa che il committente, privo di cognizioni tecniche relative alla movimentazione terra, potesse rendersi conto della collocazione del terreno non conforme.
Per questo motivo le conseguenze pregiudizievoli che da tale difformità sono seguite a carico del committente e proprietario dell'area possono considerarsi, nei limiti che si dirà, come evento dannoso causalmente correlato all'illecito posto in essere dall'appaltatore.
5. Le domande svolte dall'attore in via principale si fondano sugli articoli 1218 e 1453 c.c. e, quindi, su un preteso illecito contrattuale dell'appaltatore, il quale avrebbe eseguito in modo inesatto le prestazioni richiestegli, così arrecando alla controparte un danno.
Per quanto riguarda il terreno riportato al fine di realizzare il box e il muretto non può parlarsi di inadempimento del convenuto giacché questi, per le ragioni esposte, ha agito in accordo con il committente e quindi dando esecuzione agli impegni assunti in sede contrattuale con lo stesso. Diversamente, la collocazione di terreno fuori dall'area autorizzata dal e da CP_2 quella interessata dal ricovero per cavalli costituisce un illecito contrattuale, avendo
8 l'appaltatore agito in modo difforme dalle istruzioni ricevute, così come trasfuse nel progetto di sistemazione dell'area predisposto dal professionista incaricato dalla committenza.
6. L'attore deduce diverse voci di danno – per un importo complessivo di € 60.519,95 - e chiede che il convenuto sia condannato a risarcire il danno nella quota di un terzo (€
20.172,31).
Le voci di danno sono le seguenti.
6.1 Per l'assistenza legale relativa all'attività stragiudiziale e al giudizio promosso avanti il
TAR Veneto contro l'ordinanza 24.3.2021 del l'attore ha versato ai Controparte_2 propri legali, a titolo di acconto, la somma di € 5.105,67.
Si tratta di somme che non posso essere addebitate al convenuto, nemmeno in parte. Il giudizio in discorso, di cui non si conosce l'esito, è stato introdotto per libera iniziativa di che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di rimessione in pristino dello stato Parte_1 dei luoghi, e non può dirsi, quindi, che la relativa spesa costituisca un danno subito dall'attore.
Peraltro la mancata conclusione del processo non consente neppure di appurare se tali costi resteranno effettivamente a carico di Parte_1
6.2 Per la movimentazione del terreno necessaria alla rimessione in pristino dei luoghi l'attore deduce di avere incaricato un'azienda – la DD IO s.r.l. di Pozzoleone
– avendo declinato l'invito a provvedervi direttamente. Il convenuto sostiene, invece, CP_1 di essersi offerto di provvedere al ripristino con propri mezzi e che sarebbe stato a Parte_1 decidere di rivolgersi a terzi. Se anche così fosse, non si può ritenere che il costo relativo non debba considerarsi come un danno conseguente all'esecuzione dei lavori in contrasto con i permessi ricevuti, essendo nelle facoltà dell'attore scegliere tra un nuovo incarico al convenuto e l'incarico ad una diversa azienda di sua fiducia.
Poiché il terreno riportato da in modo scorretto e non conforme al contratto e CP_1 agli accordi con il committente è – secondo quanto sopra precisato – solo un quarto circa della
9 complessiva quantità di terreno contestata dal deve imputarsi al convenuto solo una CP_2 corrispondente quota della detta voca di danno, quindi per € 10.272,40. Infatti l'attore ha pagato a DD IO s.r.l., in data 8.2.2022, la somma complessiva di € 41.089,60.
6.3 Per il ripristino dei luoghi l'attore ha fatto svolgere una relazione geologica sulle
“eventuali contaminazioni inaspettate del terreno 'riportato' rispetto ai valori di fondo dei suoli presenti in sito” (doc. 21), per la quale ha corrisposto alla geologia dott.ssa , Persona_1 in data 15.2.2023, la somma di € 1.268,80 (doc. 22) a titolo di compenso professionale. Anche per tale voce vale quanto detto in ordine alla solo parziale responsabilità di , CP_1 per la quota di un quarto (€ 317,20).
6.4 Per l'ottenimento dei permessi necessari all'esecuzione delle opere di ripristino ha corrisposto all'arch. un compenso che il ricorrente Parte_1 Controparte_3 indica, facendo riferimento ad alcuni dei punti della parcella del professionista di cui al doc.
11, in € 10.994,18. Alcune di queste voci della parcella riguardano profili estranei alla responsabilità del convenuto (la predisposizione e il deposito dei documenti necessari alla sanatoria del muretto di contenimento – opera che come detto il committente ha accettato venisse eseguita - e al “ripristino di una carrareccia” cui il ricorso non fa riferimento). Per il resto la spesa non è qualificabile come danno risarcibile in quanto l'arch. , quale CP_3 direttore dai lavori, è tra i soggetti corresponsabili delle difformità registrate nell'esecuzione degli stessi, stante la sua funzione di vigilanza e direzione, sicché la scelta dell'attore di riconoscere al professionista un compenso va ritenuta frutto di una libera determinazione dello stesso, che non può ricadere sul convenuto.
6.5 Per la sanatoria del muretto l'attore ha versato, a titolo di sanzione e diritti, la somma di
€ 616,00. Vale, sul punto, quanto detto in precedenza in ordine alla non rilevanza ai fini risarcitori di quest'opera realizzata dall'appaltatore, con conseguente rigetto della domanda di rifusione per questa voce di danno.
10 6.6 Per l'esame chimico del terreno oggetto del ripristino l'attore ha corrisposto ad
[...]
in data 9.2.2022, la somma di € 1.445,70. Per tale esborso il convenuto va CP_4 chiamato a rispondere nella quota già indicata di un quarto (€ 361,43).
6.7 In totale è dovuto dal convenuto l'importo complessivo di € 10.951,03. La somma va maggiorata con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via annualmente rivalutata dai singoli esborsi al saldo.
7. Le domande subordinate di parte attrice, rispetto a quella principale di condanna al risarcimento per responsabilità contrattuale, non sono fondate.
7.1 Gli illeciti dedotti in causa si configurano come esecuzione del contratto d'appalto non conforme al contenuto degli accordi ed in tali limiti vanno valorizzati come fatti generatori di un debito risarcitorio. Per le parti in cui le lavorazioni eseguite dal convenuto hanno costituito esecuzione di accordi raggiunti tra le parti, nei termini sopra indicati con riguardo alla realizzazione del sottofondo del ricovero per cavalli e del muretto, esse non possono essere ritenute alla stregua di illeciti forieri di un danno per il committente. Né, evidentemente, può richiamarsi, a fondamento della pretesa risarcitoria, la previsione dell'art. 185 c.p., rispetto a comportamenti che il convenuto ha adottato con il consenso del preteso danneggiato.
7.2 Non è fondato il richiamo all'art. 1299 c.c. I pagamenti per i quali l'attore chiede la parziale rifusione attengono a debiti che hanno causa in contratti conclusi dallo stesso con i professionisti e le aziende da lui incaricati (docc. 11, 19, 20, 21, 22, 23) o al pagamento di sanzioni e diritti dovuti dal proprietario per consentire la sanatoria di un'opera eseguita in mancanza di permessi (doc. 10). Non vi è quindi, rispetto a tali debiti, una solidarietà passiva tra le parti dell'odierno giudizio che giustifichi la domanda di regresso tra condebitori svolta ai sensi dell'art. 1299 c.c.
7.3 Non vi è ragione, infine, di dare applicazione all'art. 2041 c.c., non ravvisandosi alcun arricchimento del convenuto come conseguenza degli esborsi dedotti da parte attrice.
11 Conclusioni e spese
Le domande dell'attore vanno accolte nei limiti suindicati.
aveva chiesto, in ricorso, la condanna di al pagamento di Parte_1 CP_1 un terzo delle spese sostenute dall'attore; nelle note conclusive la domanda è stata modificata, con la richiesta, in via principale, di condanna del convenuto alla rifusione per intero degli esborsi patiti dall'attore. Visto il solo parziale accoglimento della domanda attorea di condanna, vi sono i presupposti per una parziale compensazione tra le parti delle spese di lite, con condanna del convenuto a rifondere all'attore la metà delle spese di difesa. Dette spese – tra le quali vanno incluse le spese relative alla fase di mediazione, come indicate nella nota spese - vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € 10.951,03, CP_1 Parte_1 maggiorata con la rivalutazione e gli interessi legali, maturati sulla somma via via annualmente rivalutata, dai singoli esborsi indicati in motivazione al saldo;
2) condanna , previa parziale compensazione tra le parti nella quota di CP_1 metà, a rifondere a la residua quota delle spese di lite, liquidate per Parte_1
l'intero in € 6.757,70, di cui € 5.518,00 per compensi, € 312,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 11 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. PIERANTONIO Parte_1 C.F._1
CENCI
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. ORTIS PELLIZZER e CP_1 C.F._2
l'avv. stab. IVO CANDEAGO
Parte convenuta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1 previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale: Accertare – per le ragioni esposte in narrativa -
l'inadempimento colpevole in capo al sig. ex artt. 1218 e 1453 c.c. nell'esecuzione CP_1 del contratto avente ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al progetto per la sistemazione fondiaria con parziale spianamento di un'area agricola in regime di autorizzazione paesaggistica semplificata, oggetto di autorizzazione paesaggistica n. 15/2017 del 22/12/2017 e successiva CILA n. C180050, prot. n. 3119 depositata in data 06/04/2018 presso il Comune di Mason Vic.no (oggi e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore, quantificato in complessivi euro
60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa;
CP_1
in via subordinata:
accertare, incidenter tantum, l'integrazione da parte del sig. dei reati di cui CP_1 agli artt. 181 DL 42/2004 (Codice Beni culturali e Paesaggio); 256, c. 1 e 3 D. Lgs. 152/2006
(T.U. Ambiente); 44 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) in relazione agli artt. 6, 10, 22, 23, 29
e 34 dello stesso T.U., per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto, ex art. 185 c.p. e art. 2043 c.c.., al risarcimento del danno patito dal attore, quantificato in complessivi euro 60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa;
CP_1
in via di ulteriore subordine:
accertare e dichiarare che il sig. ha pagato l'intero debito causalmente riconducibile Parte_1 ai fatti di reato esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. , ai sensi CP_1 dell'art. 1299 c.c. a rimborsare al ricorrente la somma di euro 20.173,31 (pari alla quota di 1/3 delle somme complessivamente versate da ricorrente) oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta
2 determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti per cui ci è CP_1 causa;
in via residuale:
accertare e dichiarare che il sig. ha pagato l'intero debito causalmente riconducibile Parte_1 ai fatti di reato esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. , ai sensi CP_1 dell'art. 2041 c.c. a rimborsare al attore la somma di euro 60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui CP_1
è causa.
In via istruttoria: si chiede ammettersi i capitoli di prova esclusi con i testi indicati.
Per parte convenuta
Si confida, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni già formulate, nel merito ed in via istruttoria, in comparsa di costituzione e risposta del 21 ottobre 2024, con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale, come da nota spese che si deposita unitamente alla presente comparsa conclusionale, con richiesta di distrazione a favore degli scriventi patrocinatori antistatari.
Si riportano le conclusioni di merito di cui alla comparsa di risposta.
Nel merito. Respingersi, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dalla ricorrente, per le ragioni indicate in narrativa.
Coll'integrale favore delle spese, dei diritti, degli onorari di lite e del compenso professionale.
MOTIVAZIONE
TO
3 Il 6.4.2018 ha presentato al (oggi divenuto Parte_1 Parte_2
una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA relativa ad Controparte_2 interventi di sistemazione di un'area agricola compresa in una zona soggetta a vincolo di protezione paesaggistica.
Per il riporto di terreno e lo spianamento dello stesso, necessari alla realizzazione dell'intervento, ha conferito appalto a . Parte_1 CP_1
A seguito di sopralluogo in data 11.2.2021, il Comune di , ha accertato che nell'area CP_2 autorizzata era stata riportata una quantità di terreno inferiore a quanto previsto in progetto, che nell'area esterna a quella oggetto di autorizzazione era stato effettuato un riporto di terreno di mc 3.961, che era stato realizzato un “box cavalli” senza che vi fosse il necessario permesso di costruire e che era stata realizzata una “muretta di contenimento” senza la previa
SCIA.
Il 23.2.2021 il Comune di ha ordinato la sospensione dei lavori, in considerazione CP_2 delle opere realizzate in carenza di autorizzazione, e, con ordinanza 24.3.2021, ha intimato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
L'ordinanza di ripristino è stata oggetto di impugnativa avanti il TAR del Veneto da parte di
Parte_1
Il 6.10.2021 ha presentato istanza per la sanatoria del muretto di contenimento, ai Parte_1 sensi dell' art. 37 del D.P.R. n. 380/01. Per tale sanatoria egli ha versato la somma di € 616,00
a titolo di diritti e sanzioni.
Con verbale 9.11.2021 sono state contestate a e ai Parte_1 CP_1 professionisti arch. (progettista e direttore dei lavori) e dott.ssa Controparte_3 Persona_1
(geologa) contravvenzioni previste dal DPR n. 380/01, per la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo, dal D.L. n. 42/04, per la violazione delle norme in materia di tutela ambientale, e dal D.L.vo n. 152/06, in materia di rifiuti.
4 In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel verbale, ha eseguito i lavori Parte_1 di ripristino e, in data 17.5.2022, il Comune di ha attestato l'avvenuto esecuzione di CP_2 tali opere. A seguito della rimessione in pristino e del pagamento delle somme previste per l'oblazione, è seguita l'archiviazione del procedimento penale (decreto 11.1.2023 del GIP presso questo Tribunale).
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 condannare al pagamento della quota di un terzo “dei costi causalmente CP_1 riconducibili alla condotta del sig. (pari a complessivi euro 60.519,95) e così per euro CP_1
20.173,31, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa”. Ciò a titolo di risarcimento del CP_1 danno per illecito contrattuale, o in subordine per illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e
185 c.p. In via di ulteriore subordine ha chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 1299 c.c. a titolo di regresso o, in via di ultimo subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
si è costituito in causa chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova per interrogatorio e testimoni.
Per l'udienza del 30.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice ha concluso chiedendo la condanna del convenuto a pagare l'importo di “euro
60.519,95, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'esatta determinazione della quota di responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa”. Parte convenuta ha insistito CP_1 per il rigetto delle domande attoree.
5 Ragioni della decisione
1. L'attore imputa all'appaltatore convenuto di avere eseguito i lavori in modo difforme dal progetto autorizzato, facendo scaricare e disponendo terreno in aree non previste nell'autorizzazione e realizzando un muretto in sasso non previsto nel progetto.
Il convenuto si difende affermando di avere agito in ossequio alle disposizioni date dal committente, senza essere consapevole delle difformità delle opere dal progetto oggetto di autorizzazione della Pubblica Amministrazione.
2. Con riguardo al terreno collocato fuori dall'area di cantiere, per complessivi mc 3.961, va precisato che buona parte di questo terreno “è servito a ricavare una modesta zona pianeggiante dove installare temporaneamente un box in legno per ricovero dei cavalli”; in particolare, una quantità di circa mc 3.000 è stata posta “sotto il box, a nord –ovest dell'area di cantiere”. Ciò risulta da quanto lo stesso ha esposto nel ricorso al TAR Parte_1
Veneto di cui si è detto (le citazioni sono tratte dal ricorso, doc. 1 fasc. attore).
Difatti, come già osservato, tra gli abusi che il Comune di ha contestato vi è anche CP_2 la realizzazione di un box per cavalli: opera abusiva che, tuttavia, non imputa a Parte_1 responsabilità del convenuto. Se il riporto e lo spianamento di circa mc.
3.000 di terreno sono stati funzionali alla realizzazione del detto manufatto e se tale opera, per stessa ammissione dell'attore, non è frutto dell'iniziativa di , deve allora concludersi che questa CP_1 difformità dall'autorizzazione ricevuta nelle opere poste in essere dal convenuto sia stata richiesta dall'attore. Non è infatti pensabile che il convenuto, pur essendo estraneo all'iniziativa concernente la realizzazione del box, abbia effettuato il detto movimento di terra di propria iniziativa, all'infuori delle indicazioni ricevute da In altre parole, Parte_1 se quest'ultimo si assume la responsabilità della collocazione del box per cavalli, non può sostenere di essere estraneo alla posa del terreno che ha avuto l'unico scopo di spianare gli avvallamenti del suolo e consentire quest'opera.
6 Evidentemente si deve ritenere che l'attore – pur cosciente del mancato rilasciato della necessaria autorizzazione (infatti il progettista incaricato da arch. , Parte_1 Controparte_3 sentito come teste, ha riferito di avere ricevuto un espresso rifiuto del all'istanza CP_2 relativa) – abbia scelto ugualmente di realizzare il ricovero per cavalli e abbia quindi ordinato a di disporre una parte del terreno apportato al cantiere in una zona esterna allo stesso, CP_1 ove il detto manufatto avrebbe dovuto essere realizzato.
3. Anche con riguardo al muro di contenimento non si può parlare di un'iniziativa autonoma di , estranea agli accordi raggiunti con E' lo stesso attore – CP_1 Parte_1
e sul punto vi è la conferma della testimone di parte attrice – ad affermare di Parte_3 avere accolto l'offerta di di erigere, con l'ausilio di un muratore, un muretto in sasso CP_1 di contenimento all'interno dell'area di cantiere. Si tratta quindi di un'opera eseguita in forza di un accordo raggiunto tra committente ed appaltatore. Il primo doveva necessariamente sapere che il progetto assentito non contemplava quest'opera, trattandosi di difformità facilmente ricavabile dall'esame del progetto redatto per conto di dall'arch. Parte_1
. CP_3
La testimone , a proposito del muretto di contenimento, ha dichiarato: “Doveva Parte_3 essere una 'masiera' in sasso, a secco. L'abbiamo accettata perché sembrava una soluzione idonea e migliorativa. ci disse che era un'attività di edilizia libera, essendo previsto CP_1 solo l'uso del sasso a secco”. Quest'ultimo profilo non è stato dedotto dal ricorrente e non può quindi essere assunto a fondamento della responsabilità del convenuto.
4. Solo quanto alla porzione di terreno collocata in posizione diversa da quella contemplata dal progetto e non funzionale alla realizzazione del box per cavalli, quindi per circa mc. 961, non è stata raggiunta la prova di un accordo tra il committente e l'appaltatore. Nel ricorso al giudice amministrativo proposto da avverso l'ordinanza di ripristino Parte_1
7 adottata dall'amministrazione comunale si afferma che questa parte di terreno sarebbe stata posta “in area limitrofa all'area di cantiere”. Il convenuto non ha chiarito il motivo di questa collocazione di terreno difforme dal progetto che, pure, gli era stato trasmesso a mezzo PEC, il 26.4.2018, dal progettista arch. (docc. 70-71a-71b di parte attrice). Diversamente da CP_3 quanto detto con riguardo al terreno disteso nell'area destinata alla erezione del ricovero per cavalli, per questa parte di terra la difesa del convenuto, secondo la quale ogni difformità sarebbe stata frutto di una scelta del committente, non trova riscontro. Deve quindi ritenersi che, con riguardo a tale profilo, l'appaltatore abbia agito in modo non conforme al progetto
(cui il contratto d'appalto fa necessariamente richiamo) o a diversi accordi intervenuti con il committente. L'istruttoria non ha fornito, sul punto, riscontri univoci alle diverse prospettazioni delle parti;
si deve però ritenere che l'appaltatore, in forza della sua competenza professionale, non potesse ignorare la non conformità dell'opera al progetto assentito dall'amministrazione, mentre non vi è prova certa che il committente, privo di cognizioni tecniche relative alla movimentazione terra, potesse rendersi conto della collocazione del terreno non conforme.
Per questo motivo le conseguenze pregiudizievoli che da tale difformità sono seguite a carico del committente e proprietario dell'area possono considerarsi, nei limiti che si dirà, come evento dannoso causalmente correlato all'illecito posto in essere dall'appaltatore.
5. Le domande svolte dall'attore in via principale si fondano sugli articoli 1218 e 1453 c.c. e, quindi, su un preteso illecito contrattuale dell'appaltatore, il quale avrebbe eseguito in modo inesatto le prestazioni richiestegli, così arrecando alla controparte un danno.
Per quanto riguarda il terreno riportato al fine di realizzare il box e il muretto non può parlarsi di inadempimento del convenuto giacché questi, per le ragioni esposte, ha agito in accordo con il committente e quindi dando esecuzione agli impegni assunti in sede contrattuale con lo stesso. Diversamente, la collocazione di terreno fuori dall'area autorizzata dal e da CP_2 quella interessata dal ricovero per cavalli costituisce un illecito contrattuale, avendo
8 l'appaltatore agito in modo difforme dalle istruzioni ricevute, così come trasfuse nel progetto di sistemazione dell'area predisposto dal professionista incaricato dalla committenza.
6. L'attore deduce diverse voci di danno – per un importo complessivo di € 60.519,95 - e chiede che il convenuto sia condannato a risarcire il danno nella quota di un terzo (€
20.172,31).
Le voci di danno sono le seguenti.
6.1 Per l'assistenza legale relativa all'attività stragiudiziale e al giudizio promosso avanti il
TAR Veneto contro l'ordinanza 24.3.2021 del l'attore ha versato ai Controparte_2 propri legali, a titolo di acconto, la somma di € 5.105,67.
Si tratta di somme che non posso essere addebitate al convenuto, nemmeno in parte. Il giudizio in discorso, di cui non si conosce l'esito, è stato introdotto per libera iniziativa di che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di rimessione in pristino dello stato Parte_1 dei luoghi, e non può dirsi, quindi, che la relativa spesa costituisca un danno subito dall'attore.
Peraltro la mancata conclusione del processo non consente neppure di appurare se tali costi resteranno effettivamente a carico di Parte_1
6.2 Per la movimentazione del terreno necessaria alla rimessione in pristino dei luoghi l'attore deduce di avere incaricato un'azienda – la DD IO s.r.l. di Pozzoleone
– avendo declinato l'invito a provvedervi direttamente. Il convenuto sostiene, invece, CP_1 di essersi offerto di provvedere al ripristino con propri mezzi e che sarebbe stato a Parte_1 decidere di rivolgersi a terzi. Se anche così fosse, non si può ritenere che il costo relativo non debba considerarsi come un danno conseguente all'esecuzione dei lavori in contrasto con i permessi ricevuti, essendo nelle facoltà dell'attore scegliere tra un nuovo incarico al convenuto e l'incarico ad una diversa azienda di sua fiducia.
Poiché il terreno riportato da in modo scorretto e non conforme al contratto e CP_1 agli accordi con il committente è – secondo quanto sopra precisato – solo un quarto circa della
9 complessiva quantità di terreno contestata dal deve imputarsi al convenuto solo una CP_2 corrispondente quota della detta voca di danno, quindi per € 10.272,40. Infatti l'attore ha pagato a DD IO s.r.l., in data 8.2.2022, la somma complessiva di € 41.089,60.
6.3 Per il ripristino dei luoghi l'attore ha fatto svolgere una relazione geologica sulle
“eventuali contaminazioni inaspettate del terreno 'riportato' rispetto ai valori di fondo dei suoli presenti in sito” (doc. 21), per la quale ha corrisposto alla geologia dott.ssa , Persona_1 in data 15.2.2023, la somma di € 1.268,80 (doc. 22) a titolo di compenso professionale. Anche per tale voce vale quanto detto in ordine alla solo parziale responsabilità di , CP_1 per la quota di un quarto (€ 317,20).
6.4 Per l'ottenimento dei permessi necessari all'esecuzione delle opere di ripristino ha corrisposto all'arch. un compenso che il ricorrente Parte_1 Controparte_3 indica, facendo riferimento ad alcuni dei punti della parcella del professionista di cui al doc.
11, in € 10.994,18. Alcune di queste voci della parcella riguardano profili estranei alla responsabilità del convenuto (la predisposizione e il deposito dei documenti necessari alla sanatoria del muretto di contenimento – opera che come detto il committente ha accettato venisse eseguita - e al “ripristino di una carrareccia” cui il ricorso non fa riferimento). Per il resto la spesa non è qualificabile come danno risarcibile in quanto l'arch. , quale CP_3 direttore dai lavori, è tra i soggetti corresponsabili delle difformità registrate nell'esecuzione degli stessi, stante la sua funzione di vigilanza e direzione, sicché la scelta dell'attore di riconoscere al professionista un compenso va ritenuta frutto di una libera determinazione dello stesso, che non può ricadere sul convenuto.
6.5 Per la sanatoria del muretto l'attore ha versato, a titolo di sanzione e diritti, la somma di
€ 616,00. Vale, sul punto, quanto detto in precedenza in ordine alla non rilevanza ai fini risarcitori di quest'opera realizzata dall'appaltatore, con conseguente rigetto della domanda di rifusione per questa voce di danno.
10 6.6 Per l'esame chimico del terreno oggetto del ripristino l'attore ha corrisposto ad
[...]
in data 9.2.2022, la somma di € 1.445,70. Per tale esborso il convenuto va CP_4 chiamato a rispondere nella quota già indicata di un quarto (€ 361,43).
6.7 In totale è dovuto dal convenuto l'importo complessivo di € 10.951,03. La somma va maggiorata con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via annualmente rivalutata dai singoli esborsi al saldo.
7. Le domande subordinate di parte attrice, rispetto a quella principale di condanna al risarcimento per responsabilità contrattuale, non sono fondate.
7.1 Gli illeciti dedotti in causa si configurano come esecuzione del contratto d'appalto non conforme al contenuto degli accordi ed in tali limiti vanno valorizzati come fatti generatori di un debito risarcitorio. Per le parti in cui le lavorazioni eseguite dal convenuto hanno costituito esecuzione di accordi raggiunti tra le parti, nei termini sopra indicati con riguardo alla realizzazione del sottofondo del ricovero per cavalli e del muretto, esse non possono essere ritenute alla stregua di illeciti forieri di un danno per il committente. Né, evidentemente, può richiamarsi, a fondamento della pretesa risarcitoria, la previsione dell'art. 185 c.p., rispetto a comportamenti che il convenuto ha adottato con il consenso del preteso danneggiato.
7.2 Non è fondato il richiamo all'art. 1299 c.c. I pagamenti per i quali l'attore chiede la parziale rifusione attengono a debiti che hanno causa in contratti conclusi dallo stesso con i professionisti e le aziende da lui incaricati (docc. 11, 19, 20, 21, 22, 23) o al pagamento di sanzioni e diritti dovuti dal proprietario per consentire la sanatoria di un'opera eseguita in mancanza di permessi (doc. 10). Non vi è quindi, rispetto a tali debiti, una solidarietà passiva tra le parti dell'odierno giudizio che giustifichi la domanda di regresso tra condebitori svolta ai sensi dell'art. 1299 c.c.
7.3 Non vi è ragione, infine, di dare applicazione all'art. 2041 c.c., non ravvisandosi alcun arricchimento del convenuto come conseguenza degli esborsi dedotti da parte attrice.
11 Conclusioni e spese
Le domande dell'attore vanno accolte nei limiti suindicati.
aveva chiesto, in ricorso, la condanna di al pagamento di Parte_1 CP_1 un terzo delle spese sostenute dall'attore; nelle note conclusive la domanda è stata modificata, con la richiesta, in via principale, di condanna del convenuto alla rifusione per intero degli esborsi patiti dall'attore. Visto il solo parziale accoglimento della domanda attorea di condanna, vi sono i presupposti per una parziale compensazione tra le parti delle spese di lite, con condanna del convenuto a rifondere all'attore la metà delle spese di difesa. Dette spese – tra le quali vanno incluse le spese relative alla fase di mediazione, come indicate nella nota spese - vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € 10.951,03, CP_1 Parte_1 maggiorata con la rivalutazione e gli interessi legali, maturati sulla somma via via annualmente rivalutata, dai singoli esborsi indicati in motivazione al saldo;
2) condanna , previa parziale compensazione tra le parti nella quota di CP_1 metà, a rifondere a la residua quota delle spese di lite, liquidate per Parte_1
l'intero in € 6.757,70, di cui € 5.518,00 per compensi, € 312,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 11 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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