Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9736/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9736/2024 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Raffaele Cosenza, elettivamente domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE – INTERDICENDA
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , E Controparte_15 CP_16 Controparte_17
Controparte_6 RESISTENTI CONTUMACI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 27.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 (sorella dell'interdicenda) Parte_1 ha adito ex art. 417 c.c. e 473-bis.52 c.p.c. l'intestato Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di [nata a [...] Controparte_1
(SA) il 18.04.1957 ed ivi residente a[...] (C.F.
)] in quanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 414 c.c. C.F._3 poiché la predetta è affetta da “encefalopatia sottocorticale cronica vascolare, con segni di atrofia cerebrale”. La ricorrente, inoltre, manifestava la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutrice della sorella.
A sostegno della domanda i ricorrenti producevano documentazione anagrafica e certificazione medica.
Disposti ed espletati gli incombenti di rito ai sensi dell'art. 473-bis.54 c.p.c.., all'udienza del 25.02.2025 si procedeva all'esame domiciliare dell'interdicenda.
Di seguito, in data 4.03.2025, il PM esprimeva parere favorevole alla interdizione.
Alla udienza del 27.03.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Risulta manifesto, alla stregua della documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente e delle risultanze dell'esame diretto dell'interdicenda, che quest'ultima,
a causa della grave infermità da cui è affetta, è del tutto incapace di attendere con consapevolezza e discernimento alla cura dei propri interessi.
L'interdicenda è affetta da “encefalopatia sottocorticale cronica vascolare, con segni di atrofia cerebrale” e non è in grado autonomamente di assolvere alle comuni attività quotidiane.
L'esame diretto domiciliare della stessa ha, inoltre, consentito di accertare che ella non è in grado di compiere valutazioni anche elementari, di gestire in autonomia i propri interessi, di intendere il significato delle domande rivolte (“l'interdicenda si presenta vigile, deambula mediante l'ausilio di altra persona;
non è in grado di rispondere alle domande che le vengono rivolte circa le sue generalità. È
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all'evidenza incapace di intendere.” cfr. verbale della udienza domiciliare del giorno 25.02.2025).
Alla stregua di quanto precede, non si prospetta la necessità dell'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio né dell'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Appare, invero, evidente che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale è affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Il Tribunale pur non ignorando che l'amministrazione di sostegno è un istituto dotato di una maggiore flessibilità ed agilità rispetto a quello della interdizione, e pur ritenendo la interdizione ormai del tutto residuale, da adottarsi esclusivamente alla stregua del criterio della sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, ritiene che la stessa risulti preferibile alla a.d.s. qualora il beneficiario - come nel caso di specie - sia in età avanzata (68 anni) ed in condizioni psicofisiche assai precarie (tali da precludergli qualsiasi manifestazione esterna di volontà e lo svolgimento di qualsivoglia attività quotidiana) ed in continuo, certo peggioramento (in tal senso v. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n.
18171).
In definitiva il Collegio, valutate decisive e concludenti le risultanze processuali sopra indicate, reputa che sia pienamente acquisita la prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 414 cod. civ. perché possa essere pronunciata l'interdizione di LI AN AR.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
3 Proc. R.G. n. 9736/2024
- dichiara l'interdizione di [nata a [...] Controparte_1 il 18.04.1957 ed ivi residente a[...] (C.F.
)]; C.F._3
- ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita ai sensi degli artt. 423 c. e 49 dpr 3.11.00 n. 396;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per l'annotazione in margine all'atto di nascita.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 31.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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